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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott. sa Caterina Condò Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2565/2024 promossa da:
(CUI ) con il patrocinio dell'avv. GRASSO MARINA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viale Della Repubblica 153 59100 Prato presso il difensore
Parte Ricorrente contro
difesi ex lege da Controparte_1
AVVOCATURA Distrettuale dello STATO di , CP_1
Parte Convenuta ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO -Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 29/02/2024 cittadino nigeriano nato il [...] a [...] ha Parte_1 impugnato, previa istanza di sospensiva, la decisione del 10/11/2023 con cui il Questore di Firenze - adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze– espresso il 3/05/2023 ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma 1.1. D.L.vo 286\1998.
Nel ricorso si espone :
in rito, che il provvedimento impugnato è stato emesso in violazione degli artt. 7, 8 L241\90 e dell'art 10 bis L. 241\90, non avendo il ricorrente ricevito la comunicazione dell'inizio del procedimento e soprattutto del preavviso di rigetto;
Pagina 1 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini Pt_2
nel merito, che la suddetta Commissione Territoriale aveva espresso parere negativo non ravvisando i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ma, tuttavia tali presupposti sussistono laddove venga valorizzata, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998, la documentazione attestante il percorso di integrazione intrapreso dal arrivo del ricorrente in Italia che risale al 2016 attraverso diverse attività lavorative che gli hanno permesso di rendersi indipendente e di mantenersi lecitamente. che il provvedimento impugnato viene a violare il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U perché non ha operato alcuna valutazione comparativa proporzionata fra il suo grado di inserimento in Italia e le conseguenze connesse al suo rimpatrio, così pregiudicando in maniera irrimediabile il suo significativo inserimento sul territorio nazionale.
A dimostrazione della avvenuta integrazione ha prodotto in uno con il ricorso: attestati corsi di lingua, professionali e di volontariato;
buste paga;
CUD 2022, 2023.
Ha concluso chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimento del 29/03/2024 il giudice relatore per il Collegio, ravvisate gravi e comprovate ragioni, ha sospeso il provvedimento impugnato nella parte in cui ordinava al ricorrente di lasciare il Territorio Nazionale ed ha provveduto con separato decreto a fissare la discussione del ricorso.
Il si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Controparte_2
Stato resistendo al ricorso di cui chiede il rigetto richiamando ed allegando il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di parere CP_1 in base al quale il ricorrente non avrebbe avviato alcun percorso di vita e di emancipazione personali in Italia, né sarebbe stata dedotta alcuna apprezzabile integrazione socio-economica, né documentati legami familiari.
All'udienza del 20/01/2025 sentito liberamente il ricorrente, aiutato nella tradizione, ha dichiarato: di essere rimasto senza permesso solo due mesi, in quanto a seguito del rigetto, anche in sede giurisdizionale, di precedente domanda di protezione internazionale per la quale fruiva di psof per richiedente asilo, ha presentato subito domanda per protezione speciale ricevendo la ricevuta che gli ha consentito di continuare a lavorare con assunzione regolare.
A riferito anche di non guadagnare molto dal lavoro 'ufficiale' ottenuto tramite Centro per l'Impiego e\o agenzia interinale ma di riuscire a integrare i suoi introiti con lavoretti (vendemmia, scaricamento) e di avere anche contato nel momento del bisogno, sull'aiuto e sostegno di una cugina prima, che ha sposato un italiano, mentre non ha più contatti diretti con i Persona_1 familiari ( madre una sorella due fratelli ) rimasti nel Paese d'origine cui manda messaggi tramite connazionali per far sapere che sta bene..
La causa è stata rimessa quindi direttamente al Collegio in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c., salvo termine per ulteriori produzioni esibite in udienza ( dichiarazione di ospitalità)
Pagina 2 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
IN DIRITTO Osserva preliminarmente il Collegio, in rito, che correttamente il ricorrente ha impugnato avanti al Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione, il provvedimento del Questore di Firenze che, nella sostanza, ha costituito la risposta (negativa) alla sua domanda di permesso\ rinnovo del titolo di soggiorno anziché il parere della Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale a cui l'atto questorile si adegua.
E' ben vero infatti che il Questore sulle richieste di permesso di soggiorno per protezione speciale non ha discrezionalità valutativa ma è vincolato nell'accoglimento o rigetto al parere della Commissione, per quanto tale parere rimanga un atto endoprocedimentale e strumentale all'adozione della decisione finale che per quanto vincolata, fa capo al Questore.
Tanto premesso, venendo alle doglianze del ricorso, il Collegio non ravvisa lesioni alla difesa del ricorrente per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art 10 bis L. 241\90 , preavviso che non avrebbe potuto essere utilmente fruito attraverso integrazioni alla domanda od osservazioni al preavviso proprio in ragione della natura vincolata del decreto del Questore che non avrebbe potuto comunque decidere diversamente dal parere della Commissione.
La odierna impugnativa, diretta ad una totale revisione della decisione nel merito, nella sostanza non si concreta in un giudizio sulla regolarità dell'atto amministrativo che contiene la decisione impugnata (il diniego di protezione) né sulla regolarità del procedimento ammnistrativo ma conosce della effettiva sussistenza del diritto (soggettivo) ad ottenere la protezione invocata, il che consente di ritenere superata e irrilevante la valutazione di vizi formali del provvedimento impugnato.
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore che la ha poi decisa acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
Si evidenzia pertanto che la domanda è stata presentata ( il 21.10.2022 vedi provvedimento impugnato) e, pertanto, in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. 113\2018 (decreto Salvini) in piena vigenza del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativi dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998 .
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1 .
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Nel caso di specie - avendo la difesa della parte ricorrente incentrato le sue produzioni e richieste sul percorso di integrazione lavorativa senza accennare ad instaurazioni di legami familiari-, tranne il legame con la cugina (che tuttavia non rientra nella nozione di 'familiare' rilevante ai fini dell'art. 8 C.E.D.U.) e con cui la ripresa di contatto è stata occasionale ( il richiedente asilo ha detto che neppure sapeva che l'avrebbe ritrovata a ), occorre dare concreto contenuto CP_1 della nozione di “vita privata” per le quali si ritiene utile ricorrere alla giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo.
Orbene, nelle diverse pronunce in cui ha valutato quando l'espulsione dello straniero possa costituire un'ingerenza nella sua vita privata e quando siffatta ingerenza sia correttamente bilanciata, alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità, con gli interessi pubblici di cui all'art. 8 C.E.D.U. comma 2 la Corte E.D.U. ha ritenuta integrato il diritto alla “ vita privata” in presenza di una condizione di 'stabile insediamento' sul territorio e all'interno della comunità dello Stato ospitante : «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”2
Ritiene il Tribunale che il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale Contr all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie) senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, si sia posto nella stessa ottica della Corte di Strasburgo, prevedendo una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali: la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 3).
territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” 2Vedi sentenza IE c. Germania del 16 dicembre del 1992 e quanto in ultimo affermato nella sentenza del 14 Per_ febbraio 2019, c. Italia: 3Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20204).
Di talché, per valutare se l'allontanamento potrebbe o meno determinare un non giustificabile rischio di lesione dei diritti di cui all'art. 8 C.E.D.U. cui consegue il diritto alla protezione speciale è sufficiente bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine , sempre salva l'eventuale necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U.
NEL MERITO Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie, il Tribunale , pur escludendosi ragioni legittimanti la protezione speciale che si basino sulla attuale situazione sociopolitica del Paese di provenienza, ritiene nel caso di specie che, applicati i suddetti criteri ermeneutici della normativa sopravvenuta, ,la domanda meriti accoglimento ravvisando, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998 ratione temporis vigente.
Emerge invero con evidenza che il ricorrente – che, a fronte di un sostanziale sradicamento dal paese di provenienza, ha avuto in Italia, dove è giunto oramai 8 anni fa 22enne, la sua prima vera esperienza di maturazione e di crescita- si è significativamente integranto nel contesto nazionale , emancipandosi con successo dal sistema dell'accoglienza, che pure gliene ha fornito gli strumenti con la scuola e i tirocini professionalizzanti.
Il ricorrente ha prodotto documentazione da cui risulta che nei circa 8 anni e mezzo in cui ha vissuto in Italia, senza che siano mai stati eseguiti provvedimenti di espulsione, egli ha avviato un significativo percorso di integrazione, specialmente sotto l'aspetto lavorativo;
infatti, come risulta dalle produzioni in atti, risulta aver lavorato dal 2017 sino alla fine del 2024 quasi
tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 4(secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co. 1.1
d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»;
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continuativamente, soprattutto negli ultimi anni, con contratti a tempo determinato, che però si sono susseguiti con regolarità .
I guadagni complessivi non sono alti (dalle 700€ alle 1000 € al mese di media (Vedi buste paga e CU in atti) e tuttavia la facilità con cui egli riesce ad acquisire la fiducia dei datori di lavoro che via via gli rinnovano i contratti fa ritenere non difficile che il percorso lavorativo continui e si consolidi, anche alla luce della sempre maggiore padronanza della lingua italiana, che in udienza ha dimostrato di ben comprendere, pur avendo qualche difficoltà a rispondere .
Non va poi sottovalutato il timore del ricorrente di un 'rientro' nel suo paese di origine, da cui vi manca oramai da diversi anni e prognosticamene incontrerebbe difficoltà ad un immediato reinserimento sociale e perderebbe quella indipendenza e dignità di condizioni vita, raggiunta in Italia durante la sua prolingata permaneza (si ricorda come la durata della permanenza sul Territorio Nazionale sia elemento da tenere in conto nell'accertamento del diritto a non essere espulso).
Quanto sopra appurato e raffrontato -evidenziato che la certificazione penale acquisita tramite il P.M., esente da segnalazioni di rilievo non evidenzia alcun sintomo di pericolosità- fa ritenere che l'allontanamento forzato dal territorio nazionale sarebbe lesivo della vita privata del ricorrente così come delineata dall'elaborazione europea dell'art. 8 C.E.D.U. e recepita dalla legislazione nazionale..
IL Tribunale ben sa che la Corte EDU ha affermato che anche qualora lo straniero costituisca la propria vita privata in un momento in cui è consapevole della precarietà della propria permanenza nello Stato di accoglienza, il diniego di un titolo di residenza configura una violazione dell'art. 8 CEDU solo in circostanze del tutto eccezionali normalmente non integrate dall'intrattenimento di attività lavorative (o di relazioni sociali e\o familiari) sorte e consolidatesi in un contesto di irregolarità del soggiorno dello straniero sul Territorio Nazionale ovvero in un momento in cui l' interessato è consapevole del fatto la continuità di tale vita nello Stato di accoglienza sarebbe stata precaria 5 .
Ciò detto si deve però dare peso al fatto che le esperienze socio-lavorative, sono state instaurate grazie alla presenza di un titolo di soggiorno comunque valido e abilitante al lavoro, sebbene per richiedente asilo o per richiesta di protezione speciale e non per un titolo di soggiorno stabile, di cui egli ha goduto per un periodo molto prolungato e sostanzialmente continuativo:
Quanto sopra e la lunga permanenza in Italia, ( quasi un terzo della sua vita vissuta ) di cui ha acquisito abitudini e senso civico, possono a giudizio del Collegio integrare la circostanza eccezionale che consente di dare un peso rilevante nella valutazione del consolidamento del diritto alla vita privata ex art. 8 CEDU.
Pertanto, nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 , va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI formulazione vigente alla data di presentazione del ricorso .
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Nulla sulle spese considerata l'ammissione del richiedente asilo al Patrocinio a spese dello Stato , la mancata partecipazione della Commissione Territoriale in opposizione all'odierna impugnativa e quanto, anche di recente confermato dalla Cassazione sulla ineseguibilità di una condanna di un'amministrazione dello Stato a pagare un'altra amministrazione dello Stato quando la prima soccombe con una parte privata ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato (vedi in ultimo Cass . S.U. n. 24413\2021 , oltre Cass. Ord. 30876\2018 e prima ancora Cass. Sent.. n. 18583\2012 ).
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al permesso di soggiorno per protezione Parte_1 speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
spese interamente compensate. dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 29.1.2025 sul relazione della d.ssa Guttadauro
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal 5 vedi caso OR c. Paesi Bassi https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203836
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott. sa Caterina Condò Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2565/2024 promossa da:
(CUI ) con il patrocinio dell'avv. GRASSO MARINA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viale Della Repubblica 153 59100 Prato presso il difensore
Parte Ricorrente contro
difesi ex lege da Controparte_1
AVVOCATURA Distrettuale dello STATO di , CP_1
Parte Convenuta ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO -Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 29/02/2024 cittadino nigeriano nato il [...] a [...] ha Parte_1 impugnato, previa istanza di sospensiva, la decisione del 10/11/2023 con cui il Questore di Firenze - adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze– espresso il 3/05/2023 ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma 1.1. D.L.vo 286\1998.
Nel ricorso si espone :
in rito, che il provvedimento impugnato è stato emesso in violazione degli artt. 7, 8 L241\90 e dell'art 10 bis L. 241\90, non avendo il ricorrente ricevito la comunicazione dell'inizio del procedimento e soprattutto del preavviso di rigetto;
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini Pt_2
nel merito, che la suddetta Commissione Territoriale aveva espresso parere negativo non ravvisando i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ma, tuttavia tali presupposti sussistono laddove venga valorizzata, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998, la documentazione attestante il percorso di integrazione intrapreso dal arrivo del ricorrente in Italia che risale al 2016 attraverso diverse attività lavorative che gli hanno permesso di rendersi indipendente e di mantenersi lecitamente. che il provvedimento impugnato viene a violare il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U perché non ha operato alcuna valutazione comparativa proporzionata fra il suo grado di inserimento in Italia e le conseguenze connesse al suo rimpatrio, così pregiudicando in maniera irrimediabile il suo significativo inserimento sul territorio nazionale.
A dimostrazione della avvenuta integrazione ha prodotto in uno con il ricorso: attestati corsi di lingua, professionali e di volontariato;
buste paga;
CUD 2022, 2023.
Ha concluso chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimento del 29/03/2024 il giudice relatore per il Collegio, ravvisate gravi e comprovate ragioni, ha sospeso il provvedimento impugnato nella parte in cui ordinava al ricorrente di lasciare il Territorio Nazionale ed ha provveduto con separato decreto a fissare la discussione del ricorso.
Il si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Controparte_2
Stato resistendo al ricorso di cui chiede il rigetto richiamando ed allegando il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di parere CP_1 in base al quale il ricorrente non avrebbe avviato alcun percorso di vita e di emancipazione personali in Italia, né sarebbe stata dedotta alcuna apprezzabile integrazione socio-economica, né documentati legami familiari.
All'udienza del 20/01/2025 sentito liberamente il ricorrente, aiutato nella tradizione, ha dichiarato: di essere rimasto senza permesso solo due mesi, in quanto a seguito del rigetto, anche in sede giurisdizionale, di precedente domanda di protezione internazionale per la quale fruiva di psof per richiedente asilo, ha presentato subito domanda per protezione speciale ricevendo la ricevuta che gli ha consentito di continuare a lavorare con assunzione regolare.
A riferito anche di non guadagnare molto dal lavoro 'ufficiale' ottenuto tramite Centro per l'Impiego e\o agenzia interinale ma di riuscire a integrare i suoi introiti con lavoretti (vendemmia, scaricamento) e di avere anche contato nel momento del bisogno, sull'aiuto e sostegno di una cugina prima, che ha sposato un italiano, mentre non ha più contatti diretti con i Persona_1 familiari ( madre una sorella due fratelli ) rimasti nel Paese d'origine cui manda messaggi tramite connazionali per far sapere che sta bene..
La causa è stata rimessa quindi direttamente al Collegio in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c., salvo termine per ulteriori produzioni esibite in udienza ( dichiarazione di ospitalità)
Pagina 2 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
IN DIRITTO Osserva preliminarmente il Collegio, in rito, che correttamente il ricorrente ha impugnato avanti al Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione, il provvedimento del Questore di Firenze che, nella sostanza, ha costituito la risposta (negativa) alla sua domanda di permesso\ rinnovo del titolo di soggiorno anziché il parere della Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale a cui l'atto questorile si adegua.
E' ben vero infatti che il Questore sulle richieste di permesso di soggiorno per protezione speciale non ha discrezionalità valutativa ma è vincolato nell'accoglimento o rigetto al parere della Commissione, per quanto tale parere rimanga un atto endoprocedimentale e strumentale all'adozione della decisione finale che per quanto vincolata, fa capo al Questore.
Tanto premesso, venendo alle doglianze del ricorso, il Collegio non ravvisa lesioni alla difesa del ricorrente per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art 10 bis L. 241\90 , preavviso che non avrebbe potuto essere utilmente fruito attraverso integrazioni alla domanda od osservazioni al preavviso proprio in ragione della natura vincolata del decreto del Questore che non avrebbe potuto comunque decidere diversamente dal parere della Commissione.
La odierna impugnativa, diretta ad una totale revisione della decisione nel merito, nella sostanza non si concreta in un giudizio sulla regolarità dell'atto amministrativo che contiene la decisione impugnata (il diniego di protezione) né sulla regolarità del procedimento ammnistrativo ma conosce della effettiva sussistenza del diritto (soggettivo) ad ottenere la protezione invocata, il che consente di ritenere superata e irrilevante la valutazione di vizi formali del provvedimento impugnato.
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore che la ha poi decisa acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
Si evidenzia pertanto che la domanda è stata presentata ( il 21.10.2022 vedi provvedimento impugnato) e, pertanto, in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. 113\2018 (decreto Salvini) in piena vigenza del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativi dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998 .
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1 .
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Nel caso di specie - avendo la difesa della parte ricorrente incentrato le sue produzioni e richieste sul percorso di integrazione lavorativa senza accennare ad instaurazioni di legami familiari-, tranne il legame con la cugina (che tuttavia non rientra nella nozione di 'familiare' rilevante ai fini dell'art. 8 C.E.D.U.) e con cui la ripresa di contatto è stata occasionale ( il richiedente asilo ha detto che neppure sapeva che l'avrebbe ritrovata a ), occorre dare concreto contenuto CP_1 della nozione di “vita privata” per le quali si ritiene utile ricorrere alla giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo.
Orbene, nelle diverse pronunce in cui ha valutato quando l'espulsione dello straniero possa costituire un'ingerenza nella sua vita privata e quando siffatta ingerenza sia correttamente bilanciata, alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità, con gli interessi pubblici di cui all'art. 8 C.E.D.U. comma 2 la Corte E.D.U. ha ritenuta integrato il diritto alla “ vita privata” in presenza di una condizione di 'stabile insediamento' sul territorio e all'interno della comunità dello Stato ospitante : «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”2
Ritiene il Tribunale che il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale Contr all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie) senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, si sia posto nella stessa ottica della Corte di Strasburgo, prevedendo una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali: la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 3).
territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” 2Vedi sentenza IE c. Germania del 16 dicembre del 1992 e quanto in ultimo affermato nella sentenza del 14 Per_ febbraio 2019, c. Italia: 3Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che
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E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20204).
Di talché, per valutare se l'allontanamento potrebbe o meno determinare un non giustificabile rischio di lesione dei diritti di cui all'art. 8 C.E.D.U. cui consegue il diritto alla protezione speciale è sufficiente bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine , sempre salva l'eventuale necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U.
NEL MERITO Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie, il Tribunale , pur escludendosi ragioni legittimanti la protezione speciale che si basino sulla attuale situazione sociopolitica del Paese di provenienza, ritiene nel caso di specie che, applicati i suddetti criteri ermeneutici della normativa sopravvenuta, ,la domanda meriti accoglimento ravvisando, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998 ratione temporis vigente.
Emerge invero con evidenza che il ricorrente – che, a fronte di un sostanziale sradicamento dal paese di provenienza, ha avuto in Italia, dove è giunto oramai 8 anni fa 22enne, la sua prima vera esperienza di maturazione e di crescita- si è significativamente integranto nel contesto nazionale , emancipandosi con successo dal sistema dell'accoglienza, che pure gliene ha fornito gli strumenti con la scuola e i tirocini professionalizzanti.
Il ricorrente ha prodotto documentazione da cui risulta che nei circa 8 anni e mezzo in cui ha vissuto in Italia, senza che siano mai stati eseguiti provvedimenti di espulsione, egli ha avviato un significativo percorso di integrazione, specialmente sotto l'aspetto lavorativo;
infatti, come risulta dalle produzioni in atti, risulta aver lavorato dal 2017 sino alla fine del 2024 quasi
tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 4(secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co. 1.1
d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»;
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continuativamente, soprattutto negli ultimi anni, con contratti a tempo determinato, che però si sono susseguiti con regolarità .
I guadagni complessivi non sono alti (dalle 700€ alle 1000 € al mese di media (Vedi buste paga e CU in atti) e tuttavia la facilità con cui egli riesce ad acquisire la fiducia dei datori di lavoro che via via gli rinnovano i contratti fa ritenere non difficile che il percorso lavorativo continui e si consolidi, anche alla luce della sempre maggiore padronanza della lingua italiana, che in udienza ha dimostrato di ben comprendere, pur avendo qualche difficoltà a rispondere .
Non va poi sottovalutato il timore del ricorrente di un 'rientro' nel suo paese di origine, da cui vi manca oramai da diversi anni e prognosticamene incontrerebbe difficoltà ad un immediato reinserimento sociale e perderebbe quella indipendenza e dignità di condizioni vita, raggiunta in Italia durante la sua prolingata permaneza (si ricorda come la durata della permanenza sul Territorio Nazionale sia elemento da tenere in conto nell'accertamento del diritto a non essere espulso).
Quanto sopra appurato e raffrontato -evidenziato che la certificazione penale acquisita tramite il P.M., esente da segnalazioni di rilievo non evidenzia alcun sintomo di pericolosità- fa ritenere che l'allontanamento forzato dal territorio nazionale sarebbe lesivo della vita privata del ricorrente così come delineata dall'elaborazione europea dell'art. 8 C.E.D.U. e recepita dalla legislazione nazionale..
IL Tribunale ben sa che la Corte EDU ha affermato che anche qualora lo straniero costituisca la propria vita privata in un momento in cui è consapevole della precarietà della propria permanenza nello Stato di accoglienza, il diniego di un titolo di residenza configura una violazione dell'art. 8 CEDU solo in circostanze del tutto eccezionali normalmente non integrate dall'intrattenimento di attività lavorative (o di relazioni sociali e\o familiari) sorte e consolidatesi in un contesto di irregolarità del soggiorno dello straniero sul Territorio Nazionale ovvero in un momento in cui l' interessato è consapevole del fatto la continuità di tale vita nello Stato di accoglienza sarebbe stata precaria 5 .
Ciò detto si deve però dare peso al fatto che le esperienze socio-lavorative, sono state instaurate grazie alla presenza di un titolo di soggiorno comunque valido e abilitante al lavoro, sebbene per richiedente asilo o per richiesta di protezione speciale e non per un titolo di soggiorno stabile, di cui egli ha goduto per un periodo molto prolungato e sostanzialmente continuativo:
Quanto sopra e la lunga permanenza in Italia, ( quasi un terzo della sua vita vissuta ) di cui ha acquisito abitudini e senso civico, possono a giudizio del Collegio integrare la circostanza eccezionale che consente di dare un peso rilevante nella valutazione del consolidamento del diritto alla vita privata ex art. 8 CEDU.
Pertanto, nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 , va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI formulazione vigente alla data di presentazione del ricorso .
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Nulla sulle spese considerata l'ammissione del richiedente asilo al Patrocinio a spese dello Stato , la mancata partecipazione della Commissione Territoriale in opposizione all'odierna impugnativa e quanto, anche di recente confermato dalla Cassazione sulla ineseguibilità di una condanna di un'amministrazione dello Stato a pagare un'altra amministrazione dello Stato quando la prima soccombe con una parte privata ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato (vedi in ultimo Cass . S.U. n. 24413\2021 , oltre Cass. Ord. 30876\2018 e prima ancora Cass. Sent.. n. 18583\2012 ).
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al permesso di soggiorno per protezione Parte_1 speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
spese interamente compensate. dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 29.1.2025 sul relazione della d.ssa Guttadauro
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal 5 vedi caso OR c. Paesi Bassi https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203836