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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/11/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2031/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2031/2023 promossa da:
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Visone (C.F. Parte_1 C.F._1
; pec ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_1 presso il suo studio sito in Avellino al Viale Umberto Nobile n. 27
ATTRICE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' avv. Mariagrazia Collarino (CF. ; pec: C.F._3
ed elettivamente domiciliata in Salerno presso la Filiale di Email_2 sita alla Via Paradiso di Pastena snc Controparte_1
CONVENUTA
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, evocava in giudizio innanzi Parte_1 Controparte_1 all'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto a parte attrice, Sig.ra al rimborso dei buoni postali fruttiferi a termine Parte_1 sottoscritti in data 17/09/2010, meglio identificati: Num. Rapporto 15028789, serie D09, data apertura
17.09.2010, scadenza 17.03.2012 (durata18 mesi), valore nominale € 5.000,00; Num. Rapporto
15028790, serie D09, data apertura 17.09.2010, scadenza 17.03.2012 (durata 18 mesi), valore pagina 1 di 6 nominale € 5.000,00; 2) per l'effetto, condannare l'odierna convenuta al rimborso in favore di parte attrice dei buoni in contestazione per una somma complessiva di € 10.000,00 (diecimila), oltre interessi maturati come per legge;
3) per l'effetto, condannare al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni patrimoniali subiti e subendi dall'istante per la violazione dei propri doveri di informazione, correttezza e buona fede contrattuale ex artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., nella misura che
l'adito Giudice riterrà equa;
4) in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di rimborso formulata dalla ricorrente, condannare al risarcimento del danno per CP_1 violazione dei principi di correttezza, diligenza e buona fede contrattuale ex artt. 1175, 1176 e 1375
c.c., anche a mente dell'art. 1226 c.c., da liquidarsi nella misura della sorta capitale investita dalla ricorrente, maggiorata dei maturati interessi, o di quella diversa, anche maggiore, che sarà ritenuta in sua equità dall'adito Giudice adito. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Cont L'attrice premetteva di essere titolare di n. 2 a termine appartenenti alla serie D09 ed emessi dalla filiale di Avellino (ufficio Valle Ponticelli) di in data 17.09.2010. Nel dettaglio, parte CP_1 attrice riferiva di essere titolare dei seguenti rapporti derivanti dai buoni in questione:
i) N. Rapporto 15028789, serie D09, data apertura 17.09.2010, data scadenza 17.03.2012, durata 18 mesi e valore nominale € 5.000,00;
ii) N. Rapporto 15028790, serie D09, data apertura 17.09.2010, data scadenza 17.03.2012, durata 18 mesi, valore nominale € 5.000,00. Essendole stato negato il rimborso dei richiamati BPF, la SP adiva questo Tribunale per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto alla riscossione e, in subordine, per far sì che fosse condannata al risarcimento dei danni derivanti da inosservanza Controparte_1 degli obblighi informativi che non le avrebbe consentito di esercitare tempestivamente i dritti nascenti dai buoni.
Si costituiva tempestivamente invocando il rigetto dell'avversa domanda giacché Controparte_1 infondata in fatto e in diritto. In fatto la convenuta precisava che la si fosse recata presso la Pt_1 competente filiale per denunciare lo smarrimento dei predetti buoni e contestualmente per chiederne la liquidazione;
liquidazione che le veniva negata per intervenuta prescrizione del diritto. Parte convenuta, dunque, eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto al rimborso e contestava la violazione di eventuali obblighi informativi, evidenziando che non fosse a proprio carico l'obbligo di informare la risparmiatrice sulla scadenza dei buoni e sul decorso del termine prescrizionale e che, in ogni caso,
pagina 2 di 6 quand'anche esistente, detto obbligo sarebbe stato comunque adempiuto mediante affissione di apposite informative nelle bacheche dell'ufficio postale di riferimento.
Fatte precisare le conclusioni alle parti ai sensi del vigente art. 189 c.p.c., all'udienza del 12.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
§ In relazione al merito della controversia, occorre preliminarmente ribadire che i buoni fruttiferi postali non hanno natura di titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei titoli di legittimazione di cui all'art. 2002 c.c. e, conseguentemente, per essi non trova applicazione l'art. 1992, comma 1, c.c. che prevede che al portatore sia dovuto l'importo e siano applicate le clausole espressamente indicate nel titolo (cfr. Corte Cost. n. 508/1995; Cass. n. 27809/2005).
Tali titoli sono specificatamente regolati da appositi Decreti Ministeriali che ne disciplinano i rendimenti e la scadenza;
di conseguenza, le condizioni fissate dalle norme dettate per una specifica serie prevalgono in ogni caso sulle diverse indicazioni di natura convenzionale oppure erroneamente apposte sui buoni.
Tanto chiarito, nella specie non vi è incertezza sulla serie di appartenenza dei buoni in lite, atteso che, pur essendo stata prodotta denuncia di smarrimento dei titoli, è incontestato tra le parti, anzi è chiarmaente affermato dalla stessa attrice in citazione che i due BPF sottoscritti dall'attrice siano buoni fruttiferi a termine aventi durata 18 mesi, valore nominale di € 5.000,00 cadauno, data di emissione
17.09.2010 e scadenza al 17.03.2012, appartenenti alla serie D09 istituita nel settembre 2010, in ossequio al D.M. del 6 ottobre 2004 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004 - il cui art. 4, comma 4, testualmente stabilisce che “I buoni postali fruttiferi sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista all'atto di emissione, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato a richiesta del titolare secondo le modalità e condizioni previste nel relativo regolamento adottato dalla ed il cui art. 6 ter prevede che I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi CP_3 postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del buono per quanto riguarda il capitale e gli interessi.
pagina 3 di 6 Ai titoli in esame si applica altresì l'art. 8 del decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 (pubblicato su G.U. n. 300 del 27.12.2000) che ha per primo stabilito il principio generale secondo cui “i diritti dei titolari dei buoni postali fruttiferi si prescrivono in favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo”. Il nominato art. 8 ha innovato in toto la disciplina della prescrizione dei BPF, facendo espressamente riferimento alla data di scadenza del titolo ai fini della decorrenza del termine prescrizionale. Tanto è vero che la più recente giurisprudenza di legittimità – nell'affermare l'applicazione del termine prescrizionale decennale di cui all'art. 8, comma 1, del citato D.M. anche alle serie antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto per le quali non fosse già spirato il termine previgente – ha precisato che il “dies a quo” debba essere individuato nella data di scadenza del titolo (come previsto dalla nuova disciplina) e non nel 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi (cfr. Cass. sez.
1 - Ordinanza n. 23006 del 28/07/2023).
Trasponendo la richiamata disciplina nel caso di specie è chiaro che il termine decennale di prescrizione dei buoni controversi è decorso al 17.03.2022. Va, pertanto, accolta l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto al rimborso formulata dalla convenuta, non avendo parte attrice specificatamente contestato ex art. 115 c.p.c. di aver richiesto al competente ufficio postale la riscossione dei titoli dopo il 17.03.2022 ossia dopo il decorso del termine prescrizionale, come dedotto da controparte. Ad ogni buon conto, che l'attrice abbia chiesto il rimborso dei buoni dopo lo spirare del termine di prescrizione emerge anche in via documentale laddove si consideri che le liste dei rapporti in Cont archivi elettronici dei cartacei - entrambe depositate dalla - recano la data del 20.12.2022. Pt_1
Va altresì respinta la domanda attorea di risarcimento dei danni derivanti dall'inosservanza di oneri informativi asseritamente posti a carico di Invero, come già osservato, i Controparte_1 [...] sono titoli di legittimazione e in quanto tali giustificano la soggezione dei diritti Controparte_4 spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai Decreti Ministeriali emanati in materia, idonei a integrare anche in itinere il contenuto del contratto "ab externo", secondo la previsione dell'art. 1339
c.c. La disciplina dei BPF trova, dunque, la propria regolamentazione (anche) in atti normativi e amministrativi che integrano il negozio ab externo.
Cont Proprio in forza di tale ricostruzione, è stata ritenuta non applicabile ai la disciplina di tutela dei consumatori caratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (in tal senso Cass. Sez. U. n. pagina 4 di 6 3963/2019). Le citate Sezioni Unite hanno quindi decretato che non sussiste alcuna violazione del principio dell'affidamento del cliente-risparmiatore giacché la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale e la messa a disposizione del pubblico delle tabelle con i tassi di interesse per ciascuna serie di Buoni, presso gli Uffici Postali, sono idonee a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione, della scadenza e dei rendimenti (cfr. Cass. Sez. U. n.
3963/2019).
La messa a disposizione invero si ritiene notoriamente provata, essendo ormai prassi degli uffici postali apporre nelle rispettive bacheche (accessibili al pubblico) anche le informative in merito alle modalità di raccolta del risparmio.
Ne consegue che il mancato esercizio del diritto al rimborso da parte dell'attrice entro il termine di prescrizione non può essere addebitabile a carenza di trasparenza e di informazione da imputarsi a gravando sui sottoscrittori l'onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza Controparte_1 delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati (cfr. Corte d'appello Salerno n. 302/2023).
Va perciò data continuità al consolidato orientamento di questo Tribunale per il quale a nulla rileva che all'atto della sottoscrizione sia stato consegnato o meno il foglio informativo al cliente, non essendo ciò determinante ai fini della fondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto (come sin qui argomentato) la disciplina dei buoni è stabilita dalla legge e dai decreti ministeriali che il titolare e/o sottoscrittore è tenuto a conoscere (cfr., ex multis, Trib. Avellino 1049/2023; Trib. Avellino 307/2023;
Trib. Avellino 146/2024).
È peraltro noto che all'interno degli Uffici Postali siano affissi regolamenti e fogli informativi;
di conseguenza, vi è una presunzione di conoscenza da parte del sottoscrittore sul quale grava anche l'obbligo di aggiornarsi periodicamente sulle eventuali variazioni (cfr. Cass. S.U. n. 3963 del 2019 e
Tribunale di Benevento sez. II, 14/06/2023, n.1336).
In conclusione, le argomentazioni sopra esposte impediscono di ritenere la sussistenza di responsabilità in capo a per l'omissione di obblighi informativi tale da avere comportato Controparte_1
l'impedimento del decorso della prescrizione dei buoni dedotti in lite, che sono ormai scaduti e non più incassabili. La domanda attorea va dunque integralmente disattesa, posto che anche l'azione risarcitoria pagina 5 di 6 è prescritta per decorrenza dei termini previsti ex lege in quanto riassorbita nella prescrizione del diritto al rimborso.
§ Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, posto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito i richiamati principi relativi alla prescrizione dei buoni fruttiferi a partire dal
2023, anno di introduzione del giudizio e che prima di tale data non vi fosse piena uniformità di orientamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda attorea;
2. compensa integralmente le spese di lite.
AVELLINO, 12 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2031/2023 promossa da:
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Visone (C.F. Parte_1 C.F._1
; pec ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_1 presso il suo studio sito in Avellino al Viale Umberto Nobile n. 27
ATTRICE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' avv. Mariagrazia Collarino (CF. ; pec: C.F._3
ed elettivamente domiciliata in Salerno presso la Filiale di Email_2 sita alla Via Paradiso di Pastena snc Controparte_1
CONVENUTA
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, evocava in giudizio innanzi Parte_1 Controparte_1 all'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto a parte attrice, Sig.ra al rimborso dei buoni postali fruttiferi a termine Parte_1 sottoscritti in data 17/09/2010, meglio identificati: Num. Rapporto 15028789, serie D09, data apertura
17.09.2010, scadenza 17.03.2012 (durata18 mesi), valore nominale € 5.000,00; Num. Rapporto
15028790, serie D09, data apertura 17.09.2010, scadenza 17.03.2012 (durata 18 mesi), valore pagina 1 di 6 nominale € 5.000,00; 2) per l'effetto, condannare l'odierna convenuta al rimborso in favore di parte attrice dei buoni in contestazione per una somma complessiva di € 10.000,00 (diecimila), oltre interessi maturati come per legge;
3) per l'effetto, condannare al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni patrimoniali subiti e subendi dall'istante per la violazione dei propri doveri di informazione, correttezza e buona fede contrattuale ex artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., nella misura che
l'adito Giudice riterrà equa;
4) in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di rimborso formulata dalla ricorrente, condannare al risarcimento del danno per CP_1 violazione dei principi di correttezza, diligenza e buona fede contrattuale ex artt. 1175, 1176 e 1375
c.c., anche a mente dell'art. 1226 c.c., da liquidarsi nella misura della sorta capitale investita dalla ricorrente, maggiorata dei maturati interessi, o di quella diversa, anche maggiore, che sarà ritenuta in sua equità dall'adito Giudice adito. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Cont L'attrice premetteva di essere titolare di n. 2 a termine appartenenti alla serie D09 ed emessi dalla filiale di Avellino (ufficio Valle Ponticelli) di in data 17.09.2010. Nel dettaglio, parte CP_1 attrice riferiva di essere titolare dei seguenti rapporti derivanti dai buoni in questione:
i) N. Rapporto 15028789, serie D09, data apertura 17.09.2010, data scadenza 17.03.2012, durata 18 mesi e valore nominale € 5.000,00;
ii) N. Rapporto 15028790, serie D09, data apertura 17.09.2010, data scadenza 17.03.2012, durata 18 mesi, valore nominale € 5.000,00. Essendole stato negato il rimborso dei richiamati BPF, la SP adiva questo Tribunale per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto alla riscossione e, in subordine, per far sì che fosse condannata al risarcimento dei danni derivanti da inosservanza Controparte_1 degli obblighi informativi che non le avrebbe consentito di esercitare tempestivamente i dritti nascenti dai buoni.
Si costituiva tempestivamente invocando il rigetto dell'avversa domanda giacché Controparte_1 infondata in fatto e in diritto. In fatto la convenuta precisava che la si fosse recata presso la Pt_1 competente filiale per denunciare lo smarrimento dei predetti buoni e contestualmente per chiederne la liquidazione;
liquidazione che le veniva negata per intervenuta prescrizione del diritto. Parte convenuta, dunque, eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto al rimborso e contestava la violazione di eventuali obblighi informativi, evidenziando che non fosse a proprio carico l'obbligo di informare la risparmiatrice sulla scadenza dei buoni e sul decorso del termine prescrizionale e che, in ogni caso,
pagina 2 di 6 quand'anche esistente, detto obbligo sarebbe stato comunque adempiuto mediante affissione di apposite informative nelle bacheche dell'ufficio postale di riferimento.
Fatte precisare le conclusioni alle parti ai sensi del vigente art. 189 c.p.c., all'udienza del 12.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
§ In relazione al merito della controversia, occorre preliminarmente ribadire che i buoni fruttiferi postali non hanno natura di titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei titoli di legittimazione di cui all'art. 2002 c.c. e, conseguentemente, per essi non trova applicazione l'art. 1992, comma 1, c.c. che prevede che al portatore sia dovuto l'importo e siano applicate le clausole espressamente indicate nel titolo (cfr. Corte Cost. n. 508/1995; Cass. n. 27809/2005).
Tali titoli sono specificatamente regolati da appositi Decreti Ministeriali che ne disciplinano i rendimenti e la scadenza;
di conseguenza, le condizioni fissate dalle norme dettate per una specifica serie prevalgono in ogni caso sulle diverse indicazioni di natura convenzionale oppure erroneamente apposte sui buoni.
Tanto chiarito, nella specie non vi è incertezza sulla serie di appartenenza dei buoni in lite, atteso che, pur essendo stata prodotta denuncia di smarrimento dei titoli, è incontestato tra le parti, anzi è chiarmaente affermato dalla stessa attrice in citazione che i due BPF sottoscritti dall'attrice siano buoni fruttiferi a termine aventi durata 18 mesi, valore nominale di € 5.000,00 cadauno, data di emissione
17.09.2010 e scadenza al 17.03.2012, appartenenti alla serie D09 istituita nel settembre 2010, in ossequio al D.M. del 6 ottobre 2004 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004 - il cui art. 4, comma 4, testualmente stabilisce che “I buoni postali fruttiferi sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista all'atto di emissione, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato a richiesta del titolare secondo le modalità e condizioni previste nel relativo regolamento adottato dalla ed il cui art. 6 ter prevede che I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi CP_3 postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del buono per quanto riguarda il capitale e gli interessi.
pagina 3 di 6 Ai titoli in esame si applica altresì l'art. 8 del decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 (pubblicato su G.U. n. 300 del 27.12.2000) che ha per primo stabilito il principio generale secondo cui “i diritti dei titolari dei buoni postali fruttiferi si prescrivono in favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo”. Il nominato art. 8 ha innovato in toto la disciplina della prescrizione dei BPF, facendo espressamente riferimento alla data di scadenza del titolo ai fini della decorrenza del termine prescrizionale. Tanto è vero che la più recente giurisprudenza di legittimità – nell'affermare l'applicazione del termine prescrizionale decennale di cui all'art. 8, comma 1, del citato D.M. anche alle serie antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto per le quali non fosse già spirato il termine previgente – ha precisato che il “dies a quo” debba essere individuato nella data di scadenza del titolo (come previsto dalla nuova disciplina) e non nel 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi (cfr. Cass. sez.
1 - Ordinanza n. 23006 del 28/07/2023).
Trasponendo la richiamata disciplina nel caso di specie è chiaro che il termine decennale di prescrizione dei buoni controversi è decorso al 17.03.2022. Va, pertanto, accolta l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto al rimborso formulata dalla convenuta, non avendo parte attrice specificatamente contestato ex art. 115 c.p.c. di aver richiesto al competente ufficio postale la riscossione dei titoli dopo il 17.03.2022 ossia dopo il decorso del termine prescrizionale, come dedotto da controparte. Ad ogni buon conto, che l'attrice abbia chiesto il rimborso dei buoni dopo lo spirare del termine di prescrizione emerge anche in via documentale laddove si consideri che le liste dei rapporti in Cont archivi elettronici dei cartacei - entrambe depositate dalla - recano la data del 20.12.2022. Pt_1
Va altresì respinta la domanda attorea di risarcimento dei danni derivanti dall'inosservanza di oneri informativi asseritamente posti a carico di Invero, come già osservato, i Controparte_1 [...] sono titoli di legittimazione e in quanto tali giustificano la soggezione dei diritti Controparte_4 spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai Decreti Ministeriali emanati in materia, idonei a integrare anche in itinere il contenuto del contratto "ab externo", secondo la previsione dell'art. 1339
c.c. La disciplina dei BPF trova, dunque, la propria regolamentazione (anche) in atti normativi e amministrativi che integrano il negozio ab externo.
Cont Proprio in forza di tale ricostruzione, è stata ritenuta non applicabile ai la disciplina di tutela dei consumatori caratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (in tal senso Cass. Sez. U. n. pagina 4 di 6 3963/2019). Le citate Sezioni Unite hanno quindi decretato che non sussiste alcuna violazione del principio dell'affidamento del cliente-risparmiatore giacché la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale e la messa a disposizione del pubblico delle tabelle con i tassi di interesse per ciascuna serie di Buoni, presso gli Uffici Postali, sono idonee a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione, della scadenza e dei rendimenti (cfr. Cass. Sez. U. n.
3963/2019).
La messa a disposizione invero si ritiene notoriamente provata, essendo ormai prassi degli uffici postali apporre nelle rispettive bacheche (accessibili al pubblico) anche le informative in merito alle modalità di raccolta del risparmio.
Ne consegue che il mancato esercizio del diritto al rimborso da parte dell'attrice entro il termine di prescrizione non può essere addebitabile a carenza di trasparenza e di informazione da imputarsi a gravando sui sottoscrittori l'onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza Controparte_1 delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati (cfr. Corte d'appello Salerno n. 302/2023).
Va perciò data continuità al consolidato orientamento di questo Tribunale per il quale a nulla rileva che all'atto della sottoscrizione sia stato consegnato o meno il foglio informativo al cliente, non essendo ciò determinante ai fini della fondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto (come sin qui argomentato) la disciplina dei buoni è stabilita dalla legge e dai decreti ministeriali che il titolare e/o sottoscrittore è tenuto a conoscere (cfr., ex multis, Trib. Avellino 1049/2023; Trib. Avellino 307/2023;
Trib. Avellino 146/2024).
È peraltro noto che all'interno degli Uffici Postali siano affissi regolamenti e fogli informativi;
di conseguenza, vi è una presunzione di conoscenza da parte del sottoscrittore sul quale grava anche l'obbligo di aggiornarsi periodicamente sulle eventuali variazioni (cfr. Cass. S.U. n. 3963 del 2019 e
Tribunale di Benevento sez. II, 14/06/2023, n.1336).
In conclusione, le argomentazioni sopra esposte impediscono di ritenere la sussistenza di responsabilità in capo a per l'omissione di obblighi informativi tale da avere comportato Controparte_1
l'impedimento del decorso della prescrizione dei buoni dedotti in lite, che sono ormai scaduti e non più incassabili. La domanda attorea va dunque integralmente disattesa, posto che anche l'azione risarcitoria pagina 5 di 6 è prescritta per decorrenza dei termini previsti ex lege in quanto riassorbita nella prescrizione del diritto al rimborso.
§ Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, posto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito i richiamati principi relativi alla prescrizione dei buoni fruttiferi a partire dal
2023, anno di introduzione del giudizio e che prima di tale data non vi fosse piena uniformità di orientamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda attorea;
2. compensa integralmente le spese di lite.
AVELLINO, 12 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 6 di 6