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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/11/2025, n. 2963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2963 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 849 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott. FEDERICO BOTTA - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G. ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Legano Corso Italia 24, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola Carta Cervini, del foro di Milano ed
IS IG del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Legnano via Palestro n. 31,
APPELLANTE
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...] C.F._2
Calatafimi n. 20 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Cozzi del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Legnano via Della Vittoria n. 64,
pagina 1 di 8 APPELLATA
e con l'intervento del Procuratore Generale
avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 224/2025 – emessa nella causa civile n.
4300/2024 R.G. emessa il 18.2.2025, depositata il 19.2.2025, notificata IL 26.2.2025, avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio.
Parte appellante ha precisato le seguenti conclusioni:
“Pronunciare la riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, indicata in epigrafe e specificamente: nel merito: disporre la riduzione dell'assegno divorzile mensile ordinato a favore della sig.ra
[...] con la sentenza n.13365/2007, non solo nella misura di € 500,00, ma nella misura di € 1.100,00 Pt_2
o nella misura che sarà ritenuta equa dalla Corte, a decorrere dalla data del deposito del ricorso di primo grado, ossia il 21.11.2024 in via istruttoria: disporre l'ordine di esibizione ex art 210 cpc a carico della sig.raa del Parte_2 dossier titoli n. 590/6423 indicato nel 17 avversario di primo grado e dei fondi J.P. OR e comunque di ogni dossier titoli collegato al conto corrente n.6423.55 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Legnano Corso Garibaldi n.114; con vittoria di spese ed onorari sia di primo che di secondo grado, con la maggiorazione prevista dall'art 4 comma 1-bis D.M 55/2014; nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente appello, porre a carico della sig.ra
[...] le spese del giudizio di primo grado o quantomeno compensarle” Pt_2
Parte appellata ha precisato le seguenti conclusioni:
“Nel merito: richiamate ex art 346 cpc tutte le domande, deduzioni ed istanze formulate nel giudizio di primo grado, respingere le domande tutte svolte in via diretta, istruttoria ed a qualsiasi titolo dal sug.
residente in [...]24 CF , nel ricorso in Parte_1 C.F._1 appello notificato il 7.5.2025, in quanto infondate in fatto e in diritto, con conseguente rigetto dell'appello medesimo ed integrale conferma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.224/25 emessa il 18.2.2025, pubblicata il 19.2.2025 e notificata il 26.2.2025;
pagina 2 di 8 con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria, come già richiesto nel giudizio di primo grado: ordinare al sig. ai sensi dell'art 210 cpc, di esibire, affinché vengano acquisite al Parte_1 processo, le proprie dichiarazioni dei redditi dell'anno 2008, relativa al periodo di imposta 2007, dell'anno 2009, relativa al periodo di imposta 2008; ordinare al sig. ai sensi dell'art 210 cpc, di esibire, affinché vengano acquisiti al Parte_1 processo, gli estratti conto di tutti i conti correnti allo stesso intestati (ivi compreso quello relativo all'attività del sig. RI GH G. P.IVA con sede in Parte_1 P.IVA_1
Legnano Corso Italia n.28) relativi agli anni 2024-2023.2022; in caso di mancata ottemperanza al suddetto ordine si chiede vengano disposte indagini economico/patrimoniali sull'attività del sig. Parte_1 ammettersi, occorrendo e senza alcuna inversione dell'onere della prova, prove per testi sulle seguenti circostanze:
1)Vero che dall'anno del proprio matrimonio fino all'anno 1997, la sig.ra ha svolto Parte_3
l'attività di cassiera presso l'impresa familiare “RI GH” sita in Legnano Corso Italia n.
28, mattina e pomeriggio, dal martedì al sabato”
2)Vero che Vero che dall'anno del proprio matrimonio fino all'anno 1997, la sig.ra Parte_3 cucinava le pietanze che vendeva il negozio RI GH, lavava le divise dei dipendenti, preparava i cesti di Natale da vendere ai clienti”
3)Vero che la figlia dal 1975 al 1076, veniva accudita dalla propria nonna, sig.ra Controparte_2
presso l'abitazione di quest'ultima in Cisliano via Roncaglia n.4, affinché la sig.ra Persona_1
potesse svolgere la propria attività presso l'impresa familiare RI GH” Parte_2
4)” Vero che la sig.ra negli anni dal 1981 al 1986, accompagnava la propria figlia Parte_2
a scuola, a ginnastica e tennis” CP_2
Si indica a teste: residente in [...]. Testimone_1
La sig.ra si oppone all'istanza di produzione ex art 210 cpc del dossier titoli intestati Parte_2 all'odierna appellata, in quanto l'istanza è del tutto irrilevante, essendo già stati prodotti gli estratti del conto corrente (tra l'altro la sig.ra non può essere a conoscenza del fatto che il sig. Parte_2 sia titolare o meno di dossier titoli, posto che lo stesso non produce gli estratti conto Parte_1 dei conti correnti allo stesso intestati”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 8 Con appello iscritto a ruolo il 22.3.2025 il sig. ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Busto Arsizio n. 224/2025 – emessa nella causa civile n. 4300/2024 R.G. il 18.2.2025, depositata il 19.2.2025, notificata il 26.2.2025, avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta da contro Parte_1 Parte_2
Con il proposto ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio disposte con Sentenza di divorzio n.13365/2007 Tribunale di Milano, il sig. ha chiesto la revoca dell'assegno Parte_1 divorzile di € 1265,58 mensili al momento rivalutato ad € 1644,36 o quantomeno ridotto secondo giustizia in quanto stabilito nel 2007, stante la intervenuta carenza dei presupposti secondo i principi della Cassazione con il miglioramento economico e patrimoniale assunto dalla ex moglie, derivante dalla vendita di una unità immobiliare e di quanto nel frattempo corrispostole dal marito in 17 anni.
La sig.ra chiedeva il rigetto di tutte le domande. Parte_2
Alla udienza di comparizione del 18.2.2025 la sig.ra dichiarava di percepire la pensione di € Pt_2
500,00 oltre l'assegno divorzile di € 1644 e il Giudice Relatore proponeva la riduzione dell'assegno di
€ 500 a decorrere dal mese di febbraio 2025 e spese compensate. La accettava, mentre il Pt_2 ricorrente no.
Con la sentenza definitiva il Tribunale di Busto Arsizio dichiarava ininfluenti le premesse del ricorrente relative al periodo matrimoniale e l'accumulo dei beni materiali della coppia dopo 17 anni di matrimonio e sulla base delle prove documentali agli atti ha ridotto l'assegno divorzile di € 500,00 mensili a decorrere dal mese di febbraio 2025 ovvero dal mese dell'emissione della sentenza con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in € 1800,00 oltre accessori di legge;
ha ritenuto apprezzabile il divario economico tra le parti e il fatto che la ex moglie sia titolare di pensione di vecchiaia di € 500,00 mensili.
Con l'appello proposto dal sig. viene contestata al Tribunale di Busto Arsizio l'intera Parte_1 motivazione nei suoi paragrafi oltre l'aver omesso di motivare l'esclusione dell'ordine di esibizione del dossier titoli n.590/6423 indicato nel doc. 017 avversario e i fondi Jp OR, per essere troppo sintetica.
Non è stato valutato che durante il matrimonio lui ha dato apporto alla famiglia, costituita da moglie e figlia con la sua attività di macelleria e il fatto che alla moglie sia già stato intestato il 50% di tutto il patrimonio costituito dal marito durante il matrimonio:
pagina 4 di 8 matrimonio del 1974 e nel 1973 all'età di 23 anni apriva una sua macelleria che è stata gestita dal
10.2.1976 al 15.2.1993 come impresa familiare dai coniugi, la moglie addetta alla cassa del negozio a sua discrezione, con contributi sempre versati dal marito per garantirle la pensione, che sta percependo da anni;
durante il matrimonio grazie alla sua attività ha acquistato immobili che ha cointestato al 50% alla moglie: la casa coniugale in Legnano nel 1980 e nel 1983, le unità immobiliari in Legnano (due negozi con annesso retro, tre rustici al piano terra, 6 locali e 2 rustici al primo piano e 6 locali al piano secondo che venivano ristrutturati con un mutuo ventennale contratto dai coniugi estinto dal marito nel 2003, così come aveva estinto altri mutui e liberati da tutte le ipoteche);
i coniugi si sono separati consensualmente nel 1997 e poi è interveniva la divisione giudiziale immobiliare: alla moglie è stata assegnata la casa familiare dove ancora oggi abita oltre al box di pertinenza e al marito è stato assegnato il negozio e retro ove vi era il negozio di macelleria, 2 magazzini e un appartamento di due vani;
i restanti immobili restavano indivisi con l'accordo di venderli ed estinguere i relativi mutui, poi estinti dal marito stante il comportamento ostativo della moglie;
al momento del divorzio nel 2007 la moglie non lavorava, non aveva raggiunto l'età pensionabile, le proprietà assegnatele nella causa di divisione non producevano reddito e all'epoca la sentenza di divorzio doveva assicurare la conservazione del tenore di vita;
la ex moglie vendeva nel 2006 e nel 2022 due unità immobiliari per € 75.000 e € 90.000 e questi sono elementi nuovi e successivi alla sentenza di divorzio del 2005;
il ha prodotto dichiarazione redditi: 2024 € 36.319,00 imponibile;
2023 € 33625,00 Pt_1 imponibile;
2022 € 34.122,00 imponibile;
la ha prodotto dichiarazione redditi: 2024 € 15.876,00 imponibile;
2023 € 18.306,00 imponibile;
Pt_2
2022 € 17.546,00 imponibile e quindi non vi è particolare disparità reddituale: lui sta ancora lavorando all'età di 75 anni, mentre la ex moglie si fa mantenere e ha deciso di non lavorare da dopo il divorzio ovvero dal 2007 quando aveva solo 45 anni;
il Tribunale ha errato anche nel quantum della riduzione perché la pensione di vecchiaia percepita dalla non è di € 500 ma di € 537,95, destinato a crescere se viene meno l'assegno divorzile e nell'aver Pt_2
pagina 5 di 8 disposto la riduzione dell'assegno come decorrente dal provvedimento emesso e non dal deposito del ricorso.
Si è costituita nei termini in data 8.7.2025 per chiedere la conferma della sentenza Parte_2 allegando ed eccependo quanto segue.
Già in primo grado non sussistevano le ragioni per modificare l'assegno in riduzione, in quanto gli unici fatti nuovi sono: a lei pensione € 537,95 e a lui pensione di € 1889,00 e l'aumento di fatturato;
è corretta l'ininfluenza delle circostanze relative alla dinamica del patrimonio acquisito durante il matrimonio in quanto già valutato dal Tribunale di Milano con la sentenza 13365/07, con cui è stato dichiarato il divorzio con la previsione di assegno divorzile, su cui si è formato il giudicato;
patrimonio e mutui sono stati gestiti con i denari della macelleria in cui lei lavorava;
non rileva che lei abbia poi venduto gli immobili in quanto ha dovuto monetizzare i cespiti assegnatigli e che rientravano in sua proprietà al momento della pronuncia del divorzio e quindi il patrimonio è lo stesso;
il ha un reddito doppio rispetto alla lei, a causa della separazione avvenuta perché il Pt_1 Pt_2 marito l'ha abbandonata per un'altra donna, non ha potuto più lavorare e ora a 73 anni non le è possibile;
la riduzione di € 500 dell'assegno divorzile ha natura di pronuncia equitativa;
la decisione di decorrenza dalla data del provvedimento è legittima in quanto l'unico vincolo è l'irrettroattività;
infondata la richiesta di esibizione del dossier titoli costituito dall'investimento dei denari ricavati dalla vendita degli immobili posseduti prima della sentenza di divorzio, del resto nemmeno parte ricorrente ha prodotto i propri estratti conto e il Giudice ha solo il dovere di evidenziare l'esaustività delle prove agli atti;
è soccombente perché ha rifiutato immotivatamente la proposta conciliativa del Giudice Istruttore.
Parte appellante in data 23.7.2025 ha depositato la memoria ex art 473 bis 32 co.2 cpc allegando che: la sentenza di divorzio non ha valutato la situazione patrimoniale ma ha recepito l'accordo delle parti;
in questa fase il non ha chiesto la revoca dell'assegno ma una sua ulteriore riduzione;
il capitale Pt_1 della appellata, prima immobiliare, ora è monetizzato e quindi produce reddito;
durante la separazione pagina 6 di 8 e il divorzio la avrà avuto capacità di risparmio;
è stato condannato alle spese legali senza che il Pt_2
Tribunale abbia motivato sul rifiuto della proposta conciliativa.
Parte appellata in data 31.7.2025 ha depositato la memoria ex art 473 bis 32 co.2 cpc, allegando che: il ha prodotto gli estratti conto dei conti personali e non di quelli aziendali;
la sentenza di Pt_1 divorzio costituisce giudicato sulla valutazione del patrimonio essendo stata instaurata la causa come contenziosa e poi conciliata;
il mutamento giurisprudenziale in tema di assegno divorzile non si applica alla procedura di revisione dell'assegno stesso;
le proprietà immobiliari prima di essere vendute producevano reddito in quanto locate;
richiama le difese.
All'udienza del 11 settembre 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreto di questa Corte del 24.3.2025, verificato l'avvenuto deposito di Note scritte da parte delle parti costituite la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello nel merito è infondato.
La corte osserva che il Tribunale di Busto Arsizio ha opportunamente e correttamente valorizzato come unico elemento nuovo e sopravvenuto rispetto alla sentenza di divorzio del 2007, della quale viene chiesta la modifica delle condizioni, la pensione di vecchiaia che si vede ora erogata la sig.ra
[...] nella misura di circa € 500,00, somma che è stata portata in riduzione dell'assegno mensile Pt_2 divorzile in corso di € 1.644,00.
Le doglianze svolte da parte appellante avverso la sentenza impugnata in merito al non essere state considerate le intervenute vendite immobiliari poste in essere dalla sig.ra di parte del patrimonio Pt_2 immobiliare oggetto di divisione tra i coniugi, non si presentano fondate. Va, infatti, osservato che trattasi di divisione giudiziale intervenuta prima della fase del divorzio e da allora risulta che la sig.ra di fatto, abbia nel tempo venduto alcuni immobili senza incrementare il suo patrimonio generale Pt_2
e non rileva che detto patrimonio sia pervenuto alla ex moglie in costanza di matrimonio e sia stato finanziato dall'ex marito con il proprio lavoro.
Sta di fatto che la sig.ra ora percepisce una pensione decisamente modesta al punto che di fatto Pt_2 potrebbe anche non costituire una modifica sostanziale sopravvenuta e sicuramente non idonea a garantirle una indipendenza economica, circostanze che rendono la decisione impugnata condivisibile pagina 7 di 8 in ragione di un adeguamento in riduzione con criterio equitativo dell'assegno divorzile corrente mensile di sole € 500,00.
La condanna alle spese di lite disposta dal Tribunale di Busto Arsizio in capo a va Parte_1 confermata in ragione della propria soccombenza, anche considerato che con la decisione finale il
Tribunale ha confermato la proposta conciliativa formulata dal Giudice Istruttore e non accettata dal sig. Pt_1
Stante il rigetto dell'appello proposto, deve essere disposta a carico di la Parte_1 soccombenza alle spese di lite del secondo grado a favore della sig.ra nella misura Parte_2 liquidata in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014 come aggiornate al 2022
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 224/2025– emessa nella causa civile n. 4300/2024 R.G. il
18.2.2025, depositata il 19.2.2025, avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio, così dispone:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2)condanna a rifondere a le spese di lite del grado liquidate in € Parte_1 Parte_2
3.966,00, oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta.
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 11 settembre 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott. Fabio Laurenzi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott. FEDERICO BOTTA - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G. ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Legano Corso Italia 24, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola Carta Cervini, del foro di Milano ed
IS IG del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Legnano via Palestro n. 31,
APPELLANTE
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...] C.F._2
Calatafimi n. 20 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Cozzi del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Legnano via Della Vittoria n. 64,
pagina 1 di 8 APPELLATA
e con l'intervento del Procuratore Generale
avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 224/2025 – emessa nella causa civile n.
4300/2024 R.G. emessa il 18.2.2025, depositata il 19.2.2025, notificata IL 26.2.2025, avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio.
Parte appellante ha precisato le seguenti conclusioni:
“Pronunciare la riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, indicata in epigrafe e specificamente: nel merito: disporre la riduzione dell'assegno divorzile mensile ordinato a favore della sig.ra
[...] con la sentenza n.13365/2007, non solo nella misura di € 500,00, ma nella misura di € 1.100,00 Pt_2
o nella misura che sarà ritenuta equa dalla Corte, a decorrere dalla data del deposito del ricorso di primo grado, ossia il 21.11.2024 in via istruttoria: disporre l'ordine di esibizione ex art 210 cpc a carico della sig.raa del Parte_2 dossier titoli n. 590/6423 indicato nel 17 avversario di primo grado e dei fondi J.P. OR e comunque di ogni dossier titoli collegato al conto corrente n.6423.55 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Legnano Corso Garibaldi n.114; con vittoria di spese ed onorari sia di primo che di secondo grado, con la maggiorazione prevista dall'art 4 comma 1-bis D.M 55/2014; nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente appello, porre a carico della sig.ra
[...] le spese del giudizio di primo grado o quantomeno compensarle” Pt_2
Parte appellata ha precisato le seguenti conclusioni:
“Nel merito: richiamate ex art 346 cpc tutte le domande, deduzioni ed istanze formulate nel giudizio di primo grado, respingere le domande tutte svolte in via diretta, istruttoria ed a qualsiasi titolo dal sug.
residente in [...]24 CF , nel ricorso in Parte_1 C.F._1 appello notificato il 7.5.2025, in quanto infondate in fatto e in diritto, con conseguente rigetto dell'appello medesimo ed integrale conferma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.224/25 emessa il 18.2.2025, pubblicata il 19.2.2025 e notificata il 26.2.2025;
pagina 2 di 8 con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria, come già richiesto nel giudizio di primo grado: ordinare al sig. ai sensi dell'art 210 cpc, di esibire, affinché vengano acquisite al Parte_1 processo, le proprie dichiarazioni dei redditi dell'anno 2008, relativa al periodo di imposta 2007, dell'anno 2009, relativa al periodo di imposta 2008; ordinare al sig. ai sensi dell'art 210 cpc, di esibire, affinché vengano acquisiti al Parte_1 processo, gli estratti conto di tutti i conti correnti allo stesso intestati (ivi compreso quello relativo all'attività del sig. RI GH G. P.IVA con sede in Parte_1 P.IVA_1
Legnano Corso Italia n.28) relativi agli anni 2024-2023.2022; in caso di mancata ottemperanza al suddetto ordine si chiede vengano disposte indagini economico/patrimoniali sull'attività del sig. Parte_1 ammettersi, occorrendo e senza alcuna inversione dell'onere della prova, prove per testi sulle seguenti circostanze:
1)Vero che dall'anno del proprio matrimonio fino all'anno 1997, la sig.ra ha svolto Parte_3
l'attività di cassiera presso l'impresa familiare “RI GH” sita in Legnano Corso Italia n.
28, mattina e pomeriggio, dal martedì al sabato”
2)Vero che Vero che dall'anno del proprio matrimonio fino all'anno 1997, la sig.ra Parte_3 cucinava le pietanze che vendeva il negozio RI GH, lavava le divise dei dipendenti, preparava i cesti di Natale da vendere ai clienti”
3)Vero che la figlia dal 1975 al 1076, veniva accudita dalla propria nonna, sig.ra Controparte_2
presso l'abitazione di quest'ultima in Cisliano via Roncaglia n.4, affinché la sig.ra Persona_1
potesse svolgere la propria attività presso l'impresa familiare RI GH” Parte_2
4)” Vero che la sig.ra negli anni dal 1981 al 1986, accompagnava la propria figlia Parte_2
a scuola, a ginnastica e tennis” CP_2
Si indica a teste: residente in [...]. Testimone_1
La sig.ra si oppone all'istanza di produzione ex art 210 cpc del dossier titoli intestati Parte_2 all'odierna appellata, in quanto l'istanza è del tutto irrilevante, essendo già stati prodotti gli estratti del conto corrente (tra l'altro la sig.ra non può essere a conoscenza del fatto che il sig. Parte_2 sia titolare o meno di dossier titoli, posto che lo stesso non produce gli estratti conto Parte_1 dei conti correnti allo stesso intestati”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 8 Con appello iscritto a ruolo il 22.3.2025 il sig. ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Busto Arsizio n. 224/2025 – emessa nella causa civile n. 4300/2024 R.G. il 18.2.2025, depositata il 19.2.2025, notificata il 26.2.2025, avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta da contro Parte_1 Parte_2
Con il proposto ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio disposte con Sentenza di divorzio n.13365/2007 Tribunale di Milano, il sig. ha chiesto la revoca dell'assegno Parte_1 divorzile di € 1265,58 mensili al momento rivalutato ad € 1644,36 o quantomeno ridotto secondo giustizia in quanto stabilito nel 2007, stante la intervenuta carenza dei presupposti secondo i principi della Cassazione con il miglioramento economico e patrimoniale assunto dalla ex moglie, derivante dalla vendita di una unità immobiliare e di quanto nel frattempo corrispostole dal marito in 17 anni.
La sig.ra chiedeva il rigetto di tutte le domande. Parte_2
Alla udienza di comparizione del 18.2.2025 la sig.ra dichiarava di percepire la pensione di € Pt_2
500,00 oltre l'assegno divorzile di € 1644 e il Giudice Relatore proponeva la riduzione dell'assegno di
€ 500 a decorrere dal mese di febbraio 2025 e spese compensate. La accettava, mentre il Pt_2 ricorrente no.
Con la sentenza definitiva il Tribunale di Busto Arsizio dichiarava ininfluenti le premesse del ricorrente relative al periodo matrimoniale e l'accumulo dei beni materiali della coppia dopo 17 anni di matrimonio e sulla base delle prove documentali agli atti ha ridotto l'assegno divorzile di € 500,00 mensili a decorrere dal mese di febbraio 2025 ovvero dal mese dell'emissione della sentenza con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in € 1800,00 oltre accessori di legge;
ha ritenuto apprezzabile il divario economico tra le parti e il fatto che la ex moglie sia titolare di pensione di vecchiaia di € 500,00 mensili.
Con l'appello proposto dal sig. viene contestata al Tribunale di Busto Arsizio l'intera Parte_1 motivazione nei suoi paragrafi oltre l'aver omesso di motivare l'esclusione dell'ordine di esibizione del dossier titoli n.590/6423 indicato nel doc. 017 avversario e i fondi Jp OR, per essere troppo sintetica.
Non è stato valutato che durante il matrimonio lui ha dato apporto alla famiglia, costituita da moglie e figlia con la sua attività di macelleria e il fatto che alla moglie sia già stato intestato il 50% di tutto il patrimonio costituito dal marito durante il matrimonio:
pagina 4 di 8 matrimonio del 1974 e nel 1973 all'età di 23 anni apriva una sua macelleria che è stata gestita dal
10.2.1976 al 15.2.1993 come impresa familiare dai coniugi, la moglie addetta alla cassa del negozio a sua discrezione, con contributi sempre versati dal marito per garantirle la pensione, che sta percependo da anni;
durante il matrimonio grazie alla sua attività ha acquistato immobili che ha cointestato al 50% alla moglie: la casa coniugale in Legnano nel 1980 e nel 1983, le unità immobiliari in Legnano (due negozi con annesso retro, tre rustici al piano terra, 6 locali e 2 rustici al primo piano e 6 locali al piano secondo che venivano ristrutturati con un mutuo ventennale contratto dai coniugi estinto dal marito nel 2003, così come aveva estinto altri mutui e liberati da tutte le ipoteche);
i coniugi si sono separati consensualmente nel 1997 e poi è interveniva la divisione giudiziale immobiliare: alla moglie è stata assegnata la casa familiare dove ancora oggi abita oltre al box di pertinenza e al marito è stato assegnato il negozio e retro ove vi era il negozio di macelleria, 2 magazzini e un appartamento di due vani;
i restanti immobili restavano indivisi con l'accordo di venderli ed estinguere i relativi mutui, poi estinti dal marito stante il comportamento ostativo della moglie;
al momento del divorzio nel 2007 la moglie non lavorava, non aveva raggiunto l'età pensionabile, le proprietà assegnatele nella causa di divisione non producevano reddito e all'epoca la sentenza di divorzio doveva assicurare la conservazione del tenore di vita;
la ex moglie vendeva nel 2006 e nel 2022 due unità immobiliari per € 75.000 e € 90.000 e questi sono elementi nuovi e successivi alla sentenza di divorzio del 2005;
il ha prodotto dichiarazione redditi: 2024 € 36.319,00 imponibile;
2023 € 33625,00 Pt_1 imponibile;
2022 € 34.122,00 imponibile;
la ha prodotto dichiarazione redditi: 2024 € 15.876,00 imponibile;
2023 € 18.306,00 imponibile;
Pt_2
2022 € 17.546,00 imponibile e quindi non vi è particolare disparità reddituale: lui sta ancora lavorando all'età di 75 anni, mentre la ex moglie si fa mantenere e ha deciso di non lavorare da dopo il divorzio ovvero dal 2007 quando aveva solo 45 anni;
il Tribunale ha errato anche nel quantum della riduzione perché la pensione di vecchiaia percepita dalla non è di € 500 ma di € 537,95, destinato a crescere se viene meno l'assegno divorzile e nell'aver Pt_2
pagina 5 di 8 disposto la riduzione dell'assegno come decorrente dal provvedimento emesso e non dal deposito del ricorso.
Si è costituita nei termini in data 8.7.2025 per chiedere la conferma della sentenza Parte_2 allegando ed eccependo quanto segue.
Già in primo grado non sussistevano le ragioni per modificare l'assegno in riduzione, in quanto gli unici fatti nuovi sono: a lei pensione € 537,95 e a lui pensione di € 1889,00 e l'aumento di fatturato;
è corretta l'ininfluenza delle circostanze relative alla dinamica del patrimonio acquisito durante il matrimonio in quanto già valutato dal Tribunale di Milano con la sentenza 13365/07, con cui è stato dichiarato il divorzio con la previsione di assegno divorzile, su cui si è formato il giudicato;
patrimonio e mutui sono stati gestiti con i denari della macelleria in cui lei lavorava;
non rileva che lei abbia poi venduto gli immobili in quanto ha dovuto monetizzare i cespiti assegnatigli e che rientravano in sua proprietà al momento della pronuncia del divorzio e quindi il patrimonio è lo stesso;
il ha un reddito doppio rispetto alla lei, a causa della separazione avvenuta perché il Pt_1 Pt_2 marito l'ha abbandonata per un'altra donna, non ha potuto più lavorare e ora a 73 anni non le è possibile;
la riduzione di € 500 dell'assegno divorzile ha natura di pronuncia equitativa;
la decisione di decorrenza dalla data del provvedimento è legittima in quanto l'unico vincolo è l'irrettroattività;
infondata la richiesta di esibizione del dossier titoli costituito dall'investimento dei denari ricavati dalla vendita degli immobili posseduti prima della sentenza di divorzio, del resto nemmeno parte ricorrente ha prodotto i propri estratti conto e il Giudice ha solo il dovere di evidenziare l'esaustività delle prove agli atti;
è soccombente perché ha rifiutato immotivatamente la proposta conciliativa del Giudice Istruttore.
Parte appellante in data 23.7.2025 ha depositato la memoria ex art 473 bis 32 co.2 cpc allegando che: la sentenza di divorzio non ha valutato la situazione patrimoniale ma ha recepito l'accordo delle parti;
in questa fase il non ha chiesto la revoca dell'assegno ma una sua ulteriore riduzione;
il capitale Pt_1 della appellata, prima immobiliare, ora è monetizzato e quindi produce reddito;
durante la separazione pagina 6 di 8 e il divorzio la avrà avuto capacità di risparmio;
è stato condannato alle spese legali senza che il Pt_2
Tribunale abbia motivato sul rifiuto della proposta conciliativa.
Parte appellata in data 31.7.2025 ha depositato la memoria ex art 473 bis 32 co.2 cpc, allegando che: il ha prodotto gli estratti conto dei conti personali e non di quelli aziendali;
la sentenza di Pt_1 divorzio costituisce giudicato sulla valutazione del patrimonio essendo stata instaurata la causa come contenziosa e poi conciliata;
il mutamento giurisprudenziale in tema di assegno divorzile non si applica alla procedura di revisione dell'assegno stesso;
le proprietà immobiliari prima di essere vendute producevano reddito in quanto locate;
richiama le difese.
All'udienza del 11 settembre 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreto di questa Corte del 24.3.2025, verificato l'avvenuto deposito di Note scritte da parte delle parti costituite la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello nel merito è infondato.
La corte osserva che il Tribunale di Busto Arsizio ha opportunamente e correttamente valorizzato come unico elemento nuovo e sopravvenuto rispetto alla sentenza di divorzio del 2007, della quale viene chiesta la modifica delle condizioni, la pensione di vecchiaia che si vede ora erogata la sig.ra
[...] nella misura di circa € 500,00, somma che è stata portata in riduzione dell'assegno mensile Pt_2 divorzile in corso di € 1.644,00.
Le doglianze svolte da parte appellante avverso la sentenza impugnata in merito al non essere state considerate le intervenute vendite immobiliari poste in essere dalla sig.ra di parte del patrimonio Pt_2 immobiliare oggetto di divisione tra i coniugi, non si presentano fondate. Va, infatti, osservato che trattasi di divisione giudiziale intervenuta prima della fase del divorzio e da allora risulta che la sig.ra di fatto, abbia nel tempo venduto alcuni immobili senza incrementare il suo patrimonio generale Pt_2
e non rileva che detto patrimonio sia pervenuto alla ex moglie in costanza di matrimonio e sia stato finanziato dall'ex marito con il proprio lavoro.
Sta di fatto che la sig.ra ora percepisce una pensione decisamente modesta al punto che di fatto Pt_2 potrebbe anche non costituire una modifica sostanziale sopravvenuta e sicuramente non idonea a garantirle una indipendenza economica, circostanze che rendono la decisione impugnata condivisibile pagina 7 di 8 in ragione di un adeguamento in riduzione con criterio equitativo dell'assegno divorzile corrente mensile di sole € 500,00.
La condanna alle spese di lite disposta dal Tribunale di Busto Arsizio in capo a va Parte_1 confermata in ragione della propria soccombenza, anche considerato che con la decisione finale il
Tribunale ha confermato la proposta conciliativa formulata dal Giudice Istruttore e non accettata dal sig. Pt_1
Stante il rigetto dell'appello proposto, deve essere disposta a carico di la Parte_1 soccombenza alle spese di lite del secondo grado a favore della sig.ra nella misura Parte_2 liquidata in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014 come aggiornate al 2022
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 224/2025– emessa nella causa civile n. 4300/2024 R.G. il
18.2.2025, depositata il 19.2.2025, avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio, così dispone:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2)condanna a rifondere a le spese di lite del grado liquidate in € Parte_1 Parte_2
3.966,00, oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta.
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 11 settembre 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott. Fabio Laurenzi
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