CASS
Sentenza 1 febbraio 2023
Sentenza 1 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2023, n. 4166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4166 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LLLI UL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso con le statuizioni ex art.616 cod.proc.pen. A Penale Sent. Sez. 4 Num. 4166 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 01/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.LLLI IO ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la decisione del Tribunale di Bari che lo aveva riconosciuto colpevole della detenzione in concorso e del trasporto sul peschereccio in cui risul- tava imbarcato, approdato all'imbarco di Bisceglie, del carico di circa 107 chilo- grammi di sostanza stupefacente consistente in foglie e inflorescenze di marijuana e lo aveva condannato, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generi- che ritenute equivalenti alla ritenuta recidiva e alla circostanza aggravante dell'in- gente quantitativo, alla pena di anni due di reclusione ed euro 20.000 di multa. 2. La Corte di Appello di Bari, pure prendendo atto delle allegazioni difensive tese ad escludere la partecipazione dell'imputato alla battuta di pesca in cui era stato caricato lo stupefacente e delle dichiarazioni del capitano della imbarcazione, ZA AN, che aveva confermato la mancata partecipazione del ricorrente alla stessa, nondimeno inferiva il contributo dell'imputato nelle fasi del trasporto, sia in quanto le allegazioni difensive non erano in grado di fornire la dimostrazione dell'assenza del LLLI alle operazioni di carico dello stupefacente, dimo- strando semmai che lo stesso era intervenuto nelle fasi di scarico del pescato, il che non escludeva la sua presenza in mare, sia perché l'avere coadiuvato lo scarico del natante nella consapevolezza dell'illecito carico di stupefacente e, il giorno suc- cessivo, avere proseguito a collaborare con l'equipaggio nella manutenzione della imbarcazione, laddove lo stupefacente vi si trovava ancora stipato in attesa di essere trasferito nel furgone isotermico che si trovava parcheggiato in prossimità dell'imbarco e riconducibile all'armatore che aveva allestito la spedizione di pesca, costituivano evidenze di una partecipazione consapevole e cosciente a tutte le operazioni connesse alla acquisizione, alla movimentazione e al trasferimento della droga. In particolare il giudice distrettuale assumeva che se il LLLI avesse inteso dissociarsi dall'illecita intrapresa, una volta riconosciuta la presenza dello stupefacente e compreso il pericolo che lo stupefacente fosse posto in relazione anche alla sua persona, avrebbe omesso di collaborare con il resto dell'equipaggio in attività che erano preliminari e funzionali al trasferimento dello stupefacente all'interno del furgone predisposto per la successiva movimentazione dello stesso, non risultando ulteriore pescato da scaricare. 2.1 Escludeva poi il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione di un precedente specifico e della particolare gravità della condotta così 1 come il giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generi- che, anche in ragione della preclusione legale di cui agli art.69 comma 4 e 99 comma 4 cod.pen. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la di- fesa di LLLI IO, la quale ha articolato tre motivi di ricorso. Con il primo deduce erronea applicazione degli art.42, 43 e 110 cod.pen. in ragione della non corretta individuazione del díscrimen tra concorso nel reato e connivenza passiva. Assume in particolare la mancata valorizzazione di una serie di elementi che avrebbero giustificato la pronuncia assolutoria, quale le dichiara- zioni liberatorie del coimputato dello stesso reato ZA AN, l'assenza di indici rivelatori del conseguimento di un profitto da parte di LLLI, la mancata par- tecipazione alla battuta di pesca nel corso della quale era stato caricato lo stupe- facente, la non sufficienza, ai fini del riconoscimento del contributo concorsuale, della mera presenza sul natante il giorno successivo all'imbarco dello stupefacente, per non avere assunto il ricorrente alcun ruolo attivo, neppure di supporto morale alla concretizzazione del trasporto o della detenzione, essendosi il ricorrente limi- tato a svolgere le funzioni che gli competevano nella manutenzione del pesche- reccio sotto la direzione del capitano dell'imbarcazione, non essendo per esso pos- sibile impedire la protrazione del reato o favorirne la cessazione, pure nella con- sapevolezza della presenza della droga a bordo. 3.1 Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza, tenuto conto che il LLLI non aveva partecipato alle fasi dell'acquisizione dello stupefacente, non aveva ricavato alcun vantaggio dalla suddetta operazione e aveva assunto, semmai, un ruolo seconda- rio, se non irrilevante, nella conservazione del carico nella prospettiva di una suc- cessiva movimentazione. 3.2 Con una terza articolazione lamenta vizio motivazionale e violazione di legge in relazione alla esclusione del giudizio di prevalenza delle circostanze atte- nuanti generiche, rilevando che a tale proposito non avrebbe dovuto operare la preclusione di cui all'art.69 comma 4 cod.pen., in quanto la recidiva, seppure spe- cifica, si era realizzata oltre il quinquennio, laddove il reato per cui è processo è stato commesso oltre il quinquennio da quello presupposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. Invero le censure concernenti l'affermazione di responsabilità del LLLI a titolo concorsuale nella detenzione 2 nel traporto dell'ingente quantitativo di stupefacente rinvenuto all'interno della imbarcazione da pesca rientrata nel porto di Bisceglie dopo una battuta di pesca, sono manifestamente infondate in quanto tese a ottenere in sede di legittimità una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali esaminati in termini congrui sotto il profilo logico giuridico dal giudice distrettuale. I giudici di merito con ar- gomenti invero privi di illogicità e contraddittorietà evidenti hanno delineato il con- tenuto dell'apporto contributivo del LLLI, in termini di agevolazione alla de- tenzione con finalità di spaccio dello stupefacente rinvenuto. Ne deriva che le mo- tivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si inte- grano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ulte- riore conseguenza della "doppia conforme" di condanna è che il vizio di travisa- mento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gra- vame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L. e altro, Rv. 27201801). Nessuna di queste condizioni appare ravvisabile nel caso in disa- mina, in cui il ricorso, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, pretende di asse- verare, su alcuni punti specifici, una diversa valutazione del compendio probatorio, richiamando aspetti di merito non deducibili in sede di legittimità. 2. Invero i giudici di merito hanno vagliato tutti i profili, oggi riproposti, della ricostruzione difensiva e rispetto a tale motivazione il primo motivo di ricorso omette ogni specifico confronto critico. 2.1 Nella specie la corte territoriale ha fornito contezza, con motivazione esente da fratture logiche, del ragionamento seguito nel pervenire all'affermazione di responsabilità dell'imputato, in concorso con il comandante del peschereccio e con gli altri membri dell'equipaggio, conformemente all'assunto del primo giudice. 2.2 In particolare è stato evidenziato che dalle risultanze istruttorie è emerso che il LLLI, il quale era consapevole della presenza dello stupefa- cente all'interno del peschereccio, si trovava a bordo del natante nel momento in cui la sostanza stava per essere scaricata e riposta in un furgone parcheggiato in prossimità del natante;
il furgone era vuoto e non vi era ulteriore pescato da sca- ricare, atteso che il natante era rientrato la notte precedente e il LLLI aveva altresì partecipato alle operazioni di scarico;
presso l'abitazione del LLLI era J 3 stata rinvenuta una cospicua somma in denaro contante in banconote di vario taglio (sul punto la corte ha poi logicamente motivato sulla implausibilità della spiegazione alternativa offerta dall'imputato sul possesso di una così rilevante somma di denaro in contanti); il LLLI risultava altresì imbarcato sul natante alla stregua dei documenti di bordo mentre le spiegazioni fornite dal capitano dell'imbarcazione sul fatto che il ricorrente non avesse partecipato alla battuta di pesca sono state ritenute inattendibili attraverso un ragionamento logico del tutto ineccepibile e indimostrata risultava la deduzione difensiva che il ricorrente fosse rimasto a terra, stante la insufficienza dimostrativa delle produzioni fotografiche allegate. 2.3 Alla stregua di tali emergenze fattuali appare coerente con le regole della logica la inferenza dei giudici del merito che riconoscono al LLLI una condotta partecipativa al reato contestato, sia per avere partecipato alle opera- zioni di carico dello stupefacente nel corso della giornata in cui aveva avuto luogo la battuta di pesca, sia comunque per essere stato presente sul peschereccio nel mentre venivano approntate le attività che avrebbero portato al trasferimento dell'ingente quantitativo di derivati della cannabis dall'imbarcazione al furgone predisposto per curarne il successivo trasporto. 2.4 Invero è stato riconosciuto che, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento, ma anche quando assuma i caratteri della condotta di agevolazione, laddove il reato sarebbe ugual- mente realizzato, sebbene con una diversa distribuzione di compiti tra i correi, ovvero con maggiori difficoltà o incertezze di riuscita (sez.4, n.52791, del 8/11/2018, Barbato, Rv.274521-01; sez.5, n.21082 del 15/04/2004, Terreno, Rv.229200). Invero anche la presenza fisica dell'imputato allo svolgimento della condotta illecita può integrare una ipotesi di concorso morale penalmente rilevante qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito criminoso dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concor- rente si sia rappresentato l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso espri- mendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale (sez.2, n.28855 del 08/05/2013, Bielatowicz, Rv.256465). Orbene la corte distrettuale ha decli- nato correttamente i principi sopra evidenziati richiamando, a sostegno del proprio convincimento, le ammissioni dello stesso imputato ed evidenziando come la sua partecipazione a tutti gli incombenti connessi alla manutenzione del natante e allo scarico dello stesso, accompagnati dalla consapevolezza della presenza dell'illecito carico e dal possesso di rilevanti somme di denaro, privo di plausibile giustifica- zione, costituivano adeguato supporto indiziario al riconoscimento dell'adesione 4 Il Presidente del prevenuto al programma criminoso e alla sua partecipazione quantomeno a titolo di rafforzamento del proposito criminoso degli altri correi. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato laddove ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.114 cod.pen. non è sufficiente una mi- nore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'as- sunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (sez.4, n.49364 del 19/07/2018, P., Rv.274037), ipotesi certamente non ricorrente nella specie, laddove il giudice distrettuale con argomenti privi di illogicità evidenti, ha enucleato, unitamente alle condotte concorrenti dei correi, la non marginalità del contributo prestato dal ricorrente nell'economia dell'impresa criminosa, come risultante dal complessivo iter motivazionale, una volta esclusa la estraneità del LLLI alla complessiva operazione (sez.4, n.35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv.280081-01). 4. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso volto ad escludere il ca- rattere qualificato infra-quinquennale della recidiva contestata e ritenuta in sen- tenza, con il quale si assume il decorso di un termine superiore a cinque anni dalla la commissione del precedente reato per cui è intervenuta pronuncia di condanna, laddove il costante insegnamento del giudice di legittimità afferma che il calcolo dei cinque anni va effettuato come "dies a quo" non già dalla data di commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì da quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto (sez.6, n.15441 del 17/03/2016, Graviano, Rv.266547-01; sez.2, n.32785 del 13/07/2021, Amadasi, Rv.281860-01). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio del 1° Dicembre 2022 Il consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso con le statuizioni ex art.616 cod.proc.pen. A Penale Sent. Sez. 4 Num. 4166 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 01/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.LLLI IO ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la decisione del Tribunale di Bari che lo aveva riconosciuto colpevole della detenzione in concorso e del trasporto sul peschereccio in cui risul- tava imbarcato, approdato all'imbarco di Bisceglie, del carico di circa 107 chilo- grammi di sostanza stupefacente consistente in foglie e inflorescenze di marijuana e lo aveva condannato, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generi- che ritenute equivalenti alla ritenuta recidiva e alla circostanza aggravante dell'in- gente quantitativo, alla pena di anni due di reclusione ed euro 20.000 di multa. 2. La Corte di Appello di Bari, pure prendendo atto delle allegazioni difensive tese ad escludere la partecipazione dell'imputato alla battuta di pesca in cui era stato caricato lo stupefacente e delle dichiarazioni del capitano della imbarcazione, ZA AN, che aveva confermato la mancata partecipazione del ricorrente alla stessa, nondimeno inferiva il contributo dell'imputato nelle fasi del trasporto, sia in quanto le allegazioni difensive non erano in grado di fornire la dimostrazione dell'assenza del LLLI alle operazioni di carico dello stupefacente, dimo- strando semmai che lo stesso era intervenuto nelle fasi di scarico del pescato, il che non escludeva la sua presenza in mare, sia perché l'avere coadiuvato lo scarico del natante nella consapevolezza dell'illecito carico di stupefacente e, il giorno suc- cessivo, avere proseguito a collaborare con l'equipaggio nella manutenzione della imbarcazione, laddove lo stupefacente vi si trovava ancora stipato in attesa di essere trasferito nel furgone isotermico che si trovava parcheggiato in prossimità dell'imbarco e riconducibile all'armatore che aveva allestito la spedizione di pesca, costituivano evidenze di una partecipazione consapevole e cosciente a tutte le operazioni connesse alla acquisizione, alla movimentazione e al trasferimento della droga. In particolare il giudice distrettuale assumeva che se il LLLI avesse inteso dissociarsi dall'illecita intrapresa, una volta riconosciuta la presenza dello stupefacente e compreso il pericolo che lo stupefacente fosse posto in relazione anche alla sua persona, avrebbe omesso di collaborare con il resto dell'equipaggio in attività che erano preliminari e funzionali al trasferimento dello stupefacente all'interno del furgone predisposto per la successiva movimentazione dello stesso, non risultando ulteriore pescato da scaricare. 2.1 Escludeva poi il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione di un precedente specifico e della particolare gravità della condotta così 1 come il giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generi- che, anche in ragione della preclusione legale di cui agli art.69 comma 4 e 99 comma 4 cod.pen. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la di- fesa di LLLI IO, la quale ha articolato tre motivi di ricorso. Con il primo deduce erronea applicazione degli art.42, 43 e 110 cod.pen. in ragione della non corretta individuazione del díscrimen tra concorso nel reato e connivenza passiva. Assume in particolare la mancata valorizzazione di una serie di elementi che avrebbero giustificato la pronuncia assolutoria, quale le dichiara- zioni liberatorie del coimputato dello stesso reato ZA AN, l'assenza di indici rivelatori del conseguimento di un profitto da parte di LLLI, la mancata par- tecipazione alla battuta di pesca nel corso della quale era stato caricato lo stupe- facente, la non sufficienza, ai fini del riconoscimento del contributo concorsuale, della mera presenza sul natante il giorno successivo all'imbarco dello stupefacente, per non avere assunto il ricorrente alcun ruolo attivo, neppure di supporto morale alla concretizzazione del trasporto o della detenzione, essendosi il ricorrente limi- tato a svolgere le funzioni che gli competevano nella manutenzione del pesche- reccio sotto la direzione del capitano dell'imbarcazione, non essendo per esso pos- sibile impedire la protrazione del reato o favorirne la cessazione, pure nella con- sapevolezza della presenza della droga a bordo. 3.1 Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza, tenuto conto che il LLLI non aveva partecipato alle fasi dell'acquisizione dello stupefacente, non aveva ricavato alcun vantaggio dalla suddetta operazione e aveva assunto, semmai, un ruolo seconda- rio, se non irrilevante, nella conservazione del carico nella prospettiva di una suc- cessiva movimentazione. 3.2 Con una terza articolazione lamenta vizio motivazionale e violazione di legge in relazione alla esclusione del giudizio di prevalenza delle circostanze atte- nuanti generiche, rilevando che a tale proposito non avrebbe dovuto operare la preclusione di cui all'art.69 comma 4 cod.pen., in quanto la recidiva, seppure spe- cifica, si era realizzata oltre il quinquennio, laddove il reato per cui è processo è stato commesso oltre il quinquennio da quello presupposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. Invero le censure concernenti l'affermazione di responsabilità del LLLI a titolo concorsuale nella detenzione 2 nel traporto dell'ingente quantitativo di stupefacente rinvenuto all'interno della imbarcazione da pesca rientrata nel porto di Bisceglie dopo una battuta di pesca, sono manifestamente infondate in quanto tese a ottenere in sede di legittimità una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali esaminati in termini congrui sotto il profilo logico giuridico dal giudice distrettuale. I giudici di merito con ar- gomenti invero privi di illogicità e contraddittorietà evidenti hanno delineato il con- tenuto dell'apporto contributivo del LLLI, in termini di agevolazione alla de- tenzione con finalità di spaccio dello stupefacente rinvenuto. Ne deriva che le mo- tivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si inte- grano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ulte- riore conseguenza della "doppia conforme" di condanna è che il vizio di travisa- mento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gra- vame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L. e altro, Rv. 27201801). Nessuna di queste condizioni appare ravvisabile nel caso in disa- mina, in cui il ricorso, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, pretende di asse- verare, su alcuni punti specifici, una diversa valutazione del compendio probatorio, richiamando aspetti di merito non deducibili in sede di legittimità. 2. Invero i giudici di merito hanno vagliato tutti i profili, oggi riproposti, della ricostruzione difensiva e rispetto a tale motivazione il primo motivo di ricorso omette ogni specifico confronto critico. 2.1 Nella specie la corte territoriale ha fornito contezza, con motivazione esente da fratture logiche, del ragionamento seguito nel pervenire all'affermazione di responsabilità dell'imputato, in concorso con il comandante del peschereccio e con gli altri membri dell'equipaggio, conformemente all'assunto del primo giudice. 2.2 In particolare è stato evidenziato che dalle risultanze istruttorie è emerso che il LLLI, il quale era consapevole della presenza dello stupefa- cente all'interno del peschereccio, si trovava a bordo del natante nel momento in cui la sostanza stava per essere scaricata e riposta in un furgone parcheggiato in prossimità del natante;
il furgone era vuoto e non vi era ulteriore pescato da sca- ricare, atteso che il natante era rientrato la notte precedente e il LLLI aveva altresì partecipato alle operazioni di scarico;
presso l'abitazione del LLLI era J 3 stata rinvenuta una cospicua somma in denaro contante in banconote di vario taglio (sul punto la corte ha poi logicamente motivato sulla implausibilità della spiegazione alternativa offerta dall'imputato sul possesso di una così rilevante somma di denaro in contanti); il LLLI risultava altresì imbarcato sul natante alla stregua dei documenti di bordo mentre le spiegazioni fornite dal capitano dell'imbarcazione sul fatto che il ricorrente non avesse partecipato alla battuta di pesca sono state ritenute inattendibili attraverso un ragionamento logico del tutto ineccepibile e indimostrata risultava la deduzione difensiva che il ricorrente fosse rimasto a terra, stante la insufficienza dimostrativa delle produzioni fotografiche allegate. 2.3 Alla stregua di tali emergenze fattuali appare coerente con le regole della logica la inferenza dei giudici del merito che riconoscono al LLLI una condotta partecipativa al reato contestato, sia per avere partecipato alle opera- zioni di carico dello stupefacente nel corso della giornata in cui aveva avuto luogo la battuta di pesca, sia comunque per essere stato presente sul peschereccio nel mentre venivano approntate le attività che avrebbero portato al trasferimento dell'ingente quantitativo di derivati della cannabis dall'imbarcazione al furgone predisposto per curarne il successivo trasporto. 2.4 Invero è stato riconosciuto che, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento, ma anche quando assuma i caratteri della condotta di agevolazione, laddove il reato sarebbe ugual- mente realizzato, sebbene con una diversa distribuzione di compiti tra i correi, ovvero con maggiori difficoltà o incertezze di riuscita (sez.4, n.52791, del 8/11/2018, Barbato, Rv.274521-01; sez.5, n.21082 del 15/04/2004, Terreno, Rv.229200). Invero anche la presenza fisica dell'imputato allo svolgimento della condotta illecita può integrare una ipotesi di concorso morale penalmente rilevante qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito criminoso dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concor- rente si sia rappresentato l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso espri- mendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale (sez.2, n.28855 del 08/05/2013, Bielatowicz, Rv.256465). Orbene la corte distrettuale ha decli- nato correttamente i principi sopra evidenziati richiamando, a sostegno del proprio convincimento, le ammissioni dello stesso imputato ed evidenziando come la sua partecipazione a tutti gli incombenti connessi alla manutenzione del natante e allo scarico dello stesso, accompagnati dalla consapevolezza della presenza dell'illecito carico e dal possesso di rilevanti somme di denaro, privo di plausibile giustifica- zione, costituivano adeguato supporto indiziario al riconoscimento dell'adesione 4 Il Presidente del prevenuto al programma criminoso e alla sua partecipazione quantomeno a titolo di rafforzamento del proposito criminoso degli altri correi. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato laddove ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.114 cod.pen. non è sufficiente una mi- nore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'as- sunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (sez.4, n.49364 del 19/07/2018, P., Rv.274037), ipotesi certamente non ricorrente nella specie, laddove il giudice distrettuale con argomenti privi di illogicità evidenti, ha enucleato, unitamente alle condotte concorrenti dei correi, la non marginalità del contributo prestato dal ricorrente nell'economia dell'impresa criminosa, come risultante dal complessivo iter motivazionale, una volta esclusa la estraneità del LLLI alla complessiva operazione (sez.4, n.35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv.280081-01). 4. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso volto ad escludere il ca- rattere qualificato infra-quinquennale della recidiva contestata e ritenuta in sen- tenza, con il quale si assume il decorso di un termine superiore a cinque anni dalla la commissione del precedente reato per cui è intervenuta pronuncia di condanna, laddove il costante insegnamento del giudice di legittimità afferma che il calcolo dei cinque anni va effettuato come "dies a quo" non già dalla data di commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì da quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto (sez.6, n.15441 del 17/03/2016, Graviano, Rv.266547-01; sez.2, n.32785 del 13/07/2021, Amadasi, Rv.281860-01). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio del 1° Dicembre 2022 Il consigliere estensore