Sentenza 2 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/05/2026, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00833/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00379/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 379 del 2022, proposto da
Renvalue S.r.l., Società Agricola Number One S.S. di ER EL e C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , ed EL ER, rappresentati e difesi dagli avvocati Germana Lucia Riccarda Cassar, Mattia Malinverni e Michele Rondoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Comune di Riva del Po, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della Deliberazione Giunta regionale 16 febbraio 2022, n. 194 (pubblicata sul BUR 2 marzo 2022 n. 56) e degli “Indirizzi attuativi della delibera dell'Assemblea legislativa 6 dicembre 2010, n. 28, in merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali” approvati in quella sede e della presupposta e ivi richiamata Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 6 dicembre 2010, n. 28 e del relativo allegato I, recante “Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”, e di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Emilia-Romagna;
Vista la dichiarazione del 18 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 aprile 2026 il dott. ZO SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente ha impugnato in questa sede gli atti pianificatori indicati in epigrafe, nella parte in cui precludono in radice la realizzazione di impianti fotovoltaici su terreni ove essa aveva programmato di (e stipulato accordi contrattuali per) realizzarli.
In seguito, con dichiarazione versata in atti il 18 marzo 2026, parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse a coltivare il giudizio.
A quest’ultimo riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO CA, Presidente
Francesca Dello Sbarba, Referendario
ZO SS, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| ZO SS | NO CA |
IL SEGRETARIO