Art. 3.
Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , avranno effetto anziche' il 1 ottobre 1974 con decorrenza dal 1 aprile 1975.
Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , avranno effetto anziche' il 1 ottobre 1974 con decorrenza dal 1 aprile 1975.