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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11782 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 18.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°16177/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Antonio Davide Mastrone in Largo Gaetano La Loggia n. 33, che la rappresenta e difende giusto mandato alle liti rilasciato su foglio separato del quale è estratta copia informatica conforme all'originale allegata al fascicolo telematico;
- RICORRENTE -
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il [...], ove è residente CP_1 C.F._2 in Via del Pettirosso n. 21 ed elettivamente domiciliata in Viale di Trastevere n. 209, presso lo studio dell'Avv.to Alessandro Perriccia (c.f. , che la rappresenta, C.F._3 assiste e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato e della quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa;
- RESISTENTE -
Oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato – condanna al versamento di differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato dall'1.01.2010 al 31.03.2021 alle dipendenze della Controparte_2 presso la sede legale della stessa, in Roma alla Via EZ DE nn. 16 – 18, lamentato che la suddetta attività lavorativa non aveva mai avuto alcun inquadramento contrattuale, argomentato di aver diritto all'applicazione del CCNL – Terziario Confocommercio avendo svolto mansioni di commessa addetta alla vendita al pubblico di prodotti e servizi tipici di una tabaccheria, compiti propri del IV livello, dedotto di aver prestato lavoro full time e reso noto che le ore di lavoro straordinario non le erano mai state retribuite, esposto di non aver mai beneficiato di alcun trattamento per maternità, riferito di aver interrotto il rapporto attesi i continui soprusi subiti, concludeva chiedendo: “- In via principale, nel merito 1) Accertare
e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello IV del CCNL
Terziarioconfcommercio dal 01.01.2010 al 31.03.2021 e alla conseguente corresponsione delle differenze retributive specificate nei conteggi allegati facenti parte integrante del presente ricorso, per l'effetto, declarare il diritto del succinto prestatore al riconoscimento di somme commisurate alle mansioni svolte effettivamente, alla quantità ed alla qualità della prestazione offerta: il tutto comunque in considerazione dell'inquadramento contrattuale spettante per legge. 2) Accertare e dichiarare l'intervenuto rapporto di lavoro subordinato dal 01.01.2010 al 31.03.2021 e conseguentemente condannare la Sig.ra in CP_1 proprio, quale titolare dell'omonima impresa individuale e nella qualità di datore di lavoro dell'odierna ricorrente, al pagamento in favore della Sig.ra dell'importo Parte_1 di €227.514,73 suddivise nel seguente modo: - € 200.905,05 a titolo di differenze retributive,
- € 26.609,68, a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo. - In via ulteriormente principale, nel merito 1) Accertare e dichiarare l'intervenuto rapporto di lavoro subordinato dal
01.01.2010 al 16.05.2021 e conseguentemente condannare la Sig.ra in CP_1 proprio, quale titolare dell'omonima impresa individuale e nella qualità di datore di lavoro dell'odierna ricorrente, al pagamento in favore di della ulteriore somma Parte_1 risultante dal conguaglio di quanto versato dal datore di lavoro ed effettivamente spettante al dipendente, così come verrà accertato e stabilito dal Giudice all'esito del giudizio. - In via subordinata, nel merito 1) Nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non accogliesse le su estese domande, accertare e dichiarare il credito in capo alla Sig.ra
e per l'effetto condannare la Sig.ra , in proprio e quale Parte_1 CP_1 titolare dell'omonima impresa individuale e nella qualità di datore di lavoro dell'odierna ricorrente al relativo pagamento nella misura ritenuta di giustizia”, vinte le spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio parte convenuta deducendo come la cognata ricorrente fosse stata socia della esercente attività Controparte_3 di gestione di bar, rivendite di tabacchi, ricevitorie del lotto, pizzerie e tavola calda, per tutto il periodo dal 9 settembre 2004 al 31 dicembre 2022, società costituita e condotta dai fratelli
, e . Aggiungeva come i germani, in pieno Controparte_3 Controparte_4 Parte_1 accordo tra loro, avessero acquisito la gestione della tabaccheria e ricevitoria del lotto in via
EZ DE n.16/18 le cui autorizzazioni e licenze erano state a lei intestate solo in ragione del fatto che l'impresa familiare a cui partecipavano sempre i tre fratelli, già aveva intestata altra tabaccheria. Attività della famiglia che venivano tutte gestite unitariamente ed i cui proventi venivano divisi tra i fratelli in parti eguali. Concludeva quindi chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
Istruita la causa con prova documentale e assunzione di testi, concesso termine per note, all'odierna udienza la medesima veniva decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Provato documentalmente che in data 9.9.2004 la ricorrente unitamente ai fratelli costituiva la che indicava, nell'ambito dell'ampio Controparte_3 spettro delle possibili attività di impresa, anche la gestione di bar, tavole calde, pizzerie ed altre attività commerciali. L'atto costitutivo prevedeva altresì la partecipazione in pari quota dei fratelli, così come la distribuzione in egual misura degli utili (vedi atto al fascicolo).
Attività in cogestione a cui i fratelli erano soliti, essendo stata già tra gli stessi Parte_1 costituita nel 1987 impresa familiare per la gestione di tavola calda-laboratorio pizzeria in
Via Antonio Ciamarra nn.190-192-194, di bar-gastronomia-gelateria e tabaccheria sempre in Via Ciamarra ma al numero 186-188, impresa che prevedeva la partecipazione agli utili di tutti i fratelli in proporziona all'apporto lavorativo dato (vedi atto costitutivo). Sempre dalla documentazione agli atti emerge che la s.n.c. nell'agosto 2006, ad esito di bando pubblico, otteneva il rilascio di autorizzazione all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel locale di 70 mq sito in Via EZ DE 10A-10B-12-12°.
Incontestato che la licenza della tabaccheria sita in Via EZ DE 16-16A sia stata intestata alla convenuta, l'indicata attività risulta essere stata affittata per un anno dal dicembre 2010 al dicembre 2011 a tale (vedi contratto di affitto al Persona_1 fascicolo di parte convenuta). Ed ancora, sempre dalla documentazione agli atti emerge che l'indicata tabaccheria si trasferì a metà del 2019 all'interno dei locali del bar al numero 10-
12 della medesima via (vedi provvedimento autorizzativo sempre al fascicolo della convenuta), bar appunto gestito dalla s.n.c. di cui erano soci i tre fratelli. Infine, risulta provato che già dal precedente aprile 2019 la ricorrente era stata nominata dalla cognata “coadiutore di rivendita e ricevitoria” della medesima tabaccheria di Via EZ Parte_1
DE, figura che, come noto, affianca il titolare nelle attività quotidiane dell'esercizio commerciale non solo aiutando a gestire le operazioni di vendita ma, altresì, assicurando che le norme stabilite dai di Stato siano rispettate e rappresentando il titolare quando CP_5 assente. Infine, attestata la fuoriuscita della ricorrente dalla snc di famiglia con liquidazione della relativa quota in data 27.9.2023 (vedi allegato).
2. Premessi gli indicati dati documentali, occorre esaminare la pretesa attorea la quale si fonda sulla circostanza che tra la ricorrente e la cognata si instaurò, avuto Parte_1 riguardo all'attività svolta presso la tabaccheria di Via EZ DE, rapporto di lavoro subordinato. Vincolo negato dalla convenuta la quale ha a sua volta dedotto che la prestazione della ricorrente rientrava nella comune gestione del patrimonio familiare tramite le società costituite tra i tre fratelli.
Ebbene, mentre i testi di parte ricorrente sono stati in grado di ricordare la presenza quotidiana dell'istante, unitamente alla convenuta e a volte di presso la Controparte_3 tabaccheria di Via Enzo DE poi traslocata nei locali del vicino bar, e ciò dalla sua apertura sino al 2022 (salvo periodo pandemico in cui lavoravano in smart working), nulla sono stati i medesimi in grado di riferire in merito alla sussistenza degli elementi tipici della subordinazione. In particolare, ha riferito il teste consulente informatico Testimone_1 presso vicina banca ICCREA dal 2006 al 2020: “Ricordo la ricorrente alla tabaccheria che serviva i clienti, gestiva tutto quanto. Ricordo che prima era solo tabaccheria e poi divenne anche bar, il bar era adiacente…Non so dire che rapporti ci fossero tra le persone che lavoravano all'interno del bar. Dopo ho saputo che la riccia era la cognata e che l'uomo era il fratello. L'ho saputo da colleghi, parlando del più e del meno.”. Similmente il teste
, dipendente del medesimo istituto bancario dal 2014 a dicembre 2022: Testimone_2
“C'era lei ed un'altra ragazza riccia, più o meno la stessa età della ricorrente. Quest'ultima stava al banco, parlava con i clienti, alla cassa. Chiedevo a lei le sigarette e la pagavo. Con
l'altra ragazza pure. Non ricordo altre persone a lavorare. La ricorrente stava sempre dalla parte della tabaccheria. Non so di chi fosse la proprietà della tabaccheria. La ragazza riccia si chiamava . Non ricordo che rapporti c'erano tra le due ragazze anche perché io CP_1 permanevo nel negozio il tempo necessario a comprare il tabacco”.
Le deposizioni rese dai testi di parte convenuta, di converso, escludono categoricamente la sussistenza di subordinazione richiamandosi entrambi i fratelli e a CP_4 Controparte_3 gestione unitaria da parte dei tre fratelli delle attività facenti capo alla famiglia, tra le quali la tabaccheria in interesse (solo fittiziamente intestata alla moglie di uno dei due essendo già l'impresa familiare dei fratelli titolare di altra analoga attività). Da cui piena libertà Parte_1 della ricorrente nelle modalità di lavoro presso la rivendita e incasso di acconto sugli utili direttamente dalla medesima prelevato dalla cassa a fine mese.
Ebbene, della gestione indistinta delle attività di famiglia sono prova i pagamenti agli atti effettuati dal conto della tabaccheria a favore di terzi a saldo di debiti della s.n.c. dei fratelli
(vedi bonifici agli atti). Parte_1
Né il contenuto della messaggistica prodotta da parte ricorrente e disconosciuta da controparte, sarebbe idoneo a provare il contrario. Anche a voler infatti tralasciare che trattasi di conversazioni stampate di cui non è data possibilità di verifica dell'integrità e veridicità del contenuto (non è stato offerto in esame il supporto sulle quali le indicate conversazioni sarebbero state registrate) occorrerebbe comunque rilevare che, se è vero che l'istante relazionava del suo operato alla , è altrettanto evidente che avveniva anche CP_1
l'esatto contrario. Il che rivela come la messaggistica, anche qualora effettivamente intercorsa, fosse funzionale non a dare ordini ma comunicazione di quanto operato da ciascuna in assenza dell'altra, onde regolarsi su ciò che era stato fatto e quanto da farsi. Ed allora, a volte è a comunicare: “Domani apro cmq io. E' il mio turno di mattina” Pt_1
e a rispondere “Si certo. Ho lasciato un pacco DHL che non sono riuscita da inserire. CP_1
Non ci sono riuscita. Non c'era il solito codice…vedi tu”. Altre volte è che finito di CP_1 lavorare comunica: “Vicino allo sgabello c'è un reso Il cliente deve passare a CP_6 firmare la ricevuta. Quando lo ha portato non era ancora disponibile la registrazione e me lo ha lasciato” e a rispondere: “OK, domani verifico”. Così parimenti AT ad Pt_1
e viceversa, comunica “Ho fatto il supplemento”. Insomma, resoconto di ciascuna Pt_1 all'altra, in cui, per altro, viene dato più volte atto dell'intervento operativo nell'attività del fratello così da dare continuità all'attività, nulla di più. Controparte_3
Quanto sopra impone l'integrale rigetto del ricorso.
3. In merito alla disciplina delle spese, ricorda l'Ufficio che parte ricorrente non ha accettato, né prima dell'ammissione delle prove, né al successivo tentativo di conciliazione di cui a verbale d'udienza del 29.4.2025, senza valido motivo, la proposta transattiva accettata da controparte (si legge nell'indicato verbale: “La difesa di parte convenuta dichiara di aderire alla proposta giudiziale di €40.000,00 netti oltre contributo spese legali per €2.500,00. Controparte si dichiara disponibile a conciliare ad €50.000,00 netti oltre contributo spese”). Ciò impone, così come il principio della soccombenza, la condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione a controparte dei compensi di lite liquidati in complessivi €11.300,00, da distrarsi.
Roma, il 18.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 18.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°16177/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Antonio Davide Mastrone in Largo Gaetano La Loggia n. 33, che la rappresenta e difende giusto mandato alle liti rilasciato su foglio separato del quale è estratta copia informatica conforme all'originale allegata al fascicolo telematico;
- RICORRENTE -
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il [...], ove è residente CP_1 C.F._2 in Via del Pettirosso n. 21 ed elettivamente domiciliata in Viale di Trastevere n. 209, presso lo studio dell'Avv.to Alessandro Perriccia (c.f. , che la rappresenta, C.F._3 assiste e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato e della quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa;
- RESISTENTE -
Oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato – condanna al versamento di differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato dall'1.01.2010 al 31.03.2021 alle dipendenze della Controparte_2 presso la sede legale della stessa, in Roma alla Via EZ DE nn. 16 – 18, lamentato che la suddetta attività lavorativa non aveva mai avuto alcun inquadramento contrattuale, argomentato di aver diritto all'applicazione del CCNL – Terziario Confocommercio avendo svolto mansioni di commessa addetta alla vendita al pubblico di prodotti e servizi tipici di una tabaccheria, compiti propri del IV livello, dedotto di aver prestato lavoro full time e reso noto che le ore di lavoro straordinario non le erano mai state retribuite, esposto di non aver mai beneficiato di alcun trattamento per maternità, riferito di aver interrotto il rapporto attesi i continui soprusi subiti, concludeva chiedendo: “- In via principale, nel merito 1) Accertare
e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello IV del CCNL
Terziarioconfcommercio dal 01.01.2010 al 31.03.2021 e alla conseguente corresponsione delle differenze retributive specificate nei conteggi allegati facenti parte integrante del presente ricorso, per l'effetto, declarare il diritto del succinto prestatore al riconoscimento di somme commisurate alle mansioni svolte effettivamente, alla quantità ed alla qualità della prestazione offerta: il tutto comunque in considerazione dell'inquadramento contrattuale spettante per legge. 2) Accertare e dichiarare l'intervenuto rapporto di lavoro subordinato dal 01.01.2010 al 31.03.2021 e conseguentemente condannare la Sig.ra in CP_1 proprio, quale titolare dell'omonima impresa individuale e nella qualità di datore di lavoro dell'odierna ricorrente, al pagamento in favore della Sig.ra dell'importo Parte_1 di €227.514,73 suddivise nel seguente modo: - € 200.905,05 a titolo di differenze retributive,
- € 26.609,68, a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo. - In via ulteriormente principale, nel merito 1) Accertare e dichiarare l'intervenuto rapporto di lavoro subordinato dal
01.01.2010 al 16.05.2021 e conseguentemente condannare la Sig.ra in CP_1 proprio, quale titolare dell'omonima impresa individuale e nella qualità di datore di lavoro dell'odierna ricorrente, al pagamento in favore di della ulteriore somma Parte_1 risultante dal conguaglio di quanto versato dal datore di lavoro ed effettivamente spettante al dipendente, così come verrà accertato e stabilito dal Giudice all'esito del giudizio. - In via subordinata, nel merito 1) Nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non accogliesse le su estese domande, accertare e dichiarare il credito in capo alla Sig.ra
e per l'effetto condannare la Sig.ra , in proprio e quale Parte_1 CP_1 titolare dell'omonima impresa individuale e nella qualità di datore di lavoro dell'odierna ricorrente al relativo pagamento nella misura ritenuta di giustizia”, vinte le spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio parte convenuta deducendo come la cognata ricorrente fosse stata socia della esercente attività Controparte_3 di gestione di bar, rivendite di tabacchi, ricevitorie del lotto, pizzerie e tavola calda, per tutto il periodo dal 9 settembre 2004 al 31 dicembre 2022, società costituita e condotta dai fratelli
, e . Aggiungeva come i germani, in pieno Controparte_3 Controparte_4 Parte_1 accordo tra loro, avessero acquisito la gestione della tabaccheria e ricevitoria del lotto in via
EZ DE n.16/18 le cui autorizzazioni e licenze erano state a lei intestate solo in ragione del fatto che l'impresa familiare a cui partecipavano sempre i tre fratelli, già aveva intestata altra tabaccheria. Attività della famiglia che venivano tutte gestite unitariamente ed i cui proventi venivano divisi tra i fratelli in parti eguali. Concludeva quindi chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
Istruita la causa con prova documentale e assunzione di testi, concesso termine per note, all'odierna udienza la medesima veniva decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Provato documentalmente che in data 9.9.2004 la ricorrente unitamente ai fratelli costituiva la che indicava, nell'ambito dell'ampio Controparte_3 spettro delle possibili attività di impresa, anche la gestione di bar, tavole calde, pizzerie ed altre attività commerciali. L'atto costitutivo prevedeva altresì la partecipazione in pari quota dei fratelli, così come la distribuzione in egual misura degli utili (vedi atto al fascicolo).
Attività in cogestione a cui i fratelli erano soliti, essendo stata già tra gli stessi Parte_1 costituita nel 1987 impresa familiare per la gestione di tavola calda-laboratorio pizzeria in
Via Antonio Ciamarra nn.190-192-194, di bar-gastronomia-gelateria e tabaccheria sempre in Via Ciamarra ma al numero 186-188, impresa che prevedeva la partecipazione agli utili di tutti i fratelli in proporziona all'apporto lavorativo dato (vedi atto costitutivo). Sempre dalla documentazione agli atti emerge che la s.n.c. nell'agosto 2006, ad esito di bando pubblico, otteneva il rilascio di autorizzazione all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel locale di 70 mq sito in Via EZ DE 10A-10B-12-12°.
Incontestato che la licenza della tabaccheria sita in Via EZ DE 16-16A sia stata intestata alla convenuta, l'indicata attività risulta essere stata affittata per un anno dal dicembre 2010 al dicembre 2011 a tale (vedi contratto di affitto al Persona_1 fascicolo di parte convenuta). Ed ancora, sempre dalla documentazione agli atti emerge che l'indicata tabaccheria si trasferì a metà del 2019 all'interno dei locali del bar al numero 10-
12 della medesima via (vedi provvedimento autorizzativo sempre al fascicolo della convenuta), bar appunto gestito dalla s.n.c. di cui erano soci i tre fratelli. Infine, risulta provato che già dal precedente aprile 2019 la ricorrente era stata nominata dalla cognata “coadiutore di rivendita e ricevitoria” della medesima tabaccheria di Via EZ Parte_1
DE, figura che, come noto, affianca il titolare nelle attività quotidiane dell'esercizio commerciale non solo aiutando a gestire le operazioni di vendita ma, altresì, assicurando che le norme stabilite dai di Stato siano rispettate e rappresentando il titolare quando CP_5 assente. Infine, attestata la fuoriuscita della ricorrente dalla snc di famiglia con liquidazione della relativa quota in data 27.9.2023 (vedi allegato).
2. Premessi gli indicati dati documentali, occorre esaminare la pretesa attorea la quale si fonda sulla circostanza che tra la ricorrente e la cognata si instaurò, avuto Parte_1 riguardo all'attività svolta presso la tabaccheria di Via EZ DE, rapporto di lavoro subordinato. Vincolo negato dalla convenuta la quale ha a sua volta dedotto che la prestazione della ricorrente rientrava nella comune gestione del patrimonio familiare tramite le società costituite tra i tre fratelli.
Ebbene, mentre i testi di parte ricorrente sono stati in grado di ricordare la presenza quotidiana dell'istante, unitamente alla convenuta e a volte di presso la Controparte_3 tabaccheria di Via Enzo DE poi traslocata nei locali del vicino bar, e ciò dalla sua apertura sino al 2022 (salvo periodo pandemico in cui lavoravano in smart working), nulla sono stati i medesimi in grado di riferire in merito alla sussistenza degli elementi tipici della subordinazione. In particolare, ha riferito il teste consulente informatico Testimone_1 presso vicina banca ICCREA dal 2006 al 2020: “Ricordo la ricorrente alla tabaccheria che serviva i clienti, gestiva tutto quanto. Ricordo che prima era solo tabaccheria e poi divenne anche bar, il bar era adiacente…Non so dire che rapporti ci fossero tra le persone che lavoravano all'interno del bar. Dopo ho saputo che la riccia era la cognata e che l'uomo era il fratello. L'ho saputo da colleghi, parlando del più e del meno.”. Similmente il teste
, dipendente del medesimo istituto bancario dal 2014 a dicembre 2022: Testimone_2
“C'era lei ed un'altra ragazza riccia, più o meno la stessa età della ricorrente. Quest'ultima stava al banco, parlava con i clienti, alla cassa. Chiedevo a lei le sigarette e la pagavo. Con
l'altra ragazza pure. Non ricordo altre persone a lavorare. La ricorrente stava sempre dalla parte della tabaccheria. Non so di chi fosse la proprietà della tabaccheria. La ragazza riccia si chiamava . Non ricordo che rapporti c'erano tra le due ragazze anche perché io CP_1 permanevo nel negozio il tempo necessario a comprare il tabacco”.
Le deposizioni rese dai testi di parte convenuta, di converso, escludono categoricamente la sussistenza di subordinazione richiamandosi entrambi i fratelli e a CP_4 Controparte_3 gestione unitaria da parte dei tre fratelli delle attività facenti capo alla famiglia, tra le quali la tabaccheria in interesse (solo fittiziamente intestata alla moglie di uno dei due essendo già l'impresa familiare dei fratelli titolare di altra analoga attività). Da cui piena libertà Parte_1 della ricorrente nelle modalità di lavoro presso la rivendita e incasso di acconto sugli utili direttamente dalla medesima prelevato dalla cassa a fine mese.
Ebbene, della gestione indistinta delle attività di famiglia sono prova i pagamenti agli atti effettuati dal conto della tabaccheria a favore di terzi a saldo di debiti della s.n.c. dei fratelli
(vedi bonifici agli atti). Parte_1
Né il contenuto della messaggistica prodotta da parte ricorrente e disconosciuta da controparte, sarebbe idoneo a provare il contrario. Anche a voler infatti tralasciare che trattasi di conversazioni stampate di cui non è data possibilità di verifica dell'integrità e veridicità del contenuto (non è stato offerto in esame il supporto sulle quali le indicate conversazioni sarebbero state registrate) occorrerebbe comunque rilevare che, se è vero che l'istante relazionava del suo operato alla , è altrettanto evidente che avveniva anche CP_1
l'esatto contrario. Il che rivela come la messaggistica, anche qualora effettivamente intercorsa, fosse funzionale non a dare ordini ma comunicazione di quanto operato da ciascuna in assenza dell'altra, onde regolarsi su ciò che era stato fatto e quanto da farsi. Ed allora, a volte è a comunicare: “Domani apro cmq io. E' il mio turno di mattina” Pt_1
e a rispondere “Si certo. Ho lasciato un pacco DHL che non sono riuscita da inserire. CP_1
Non ci sono riuscita. Non c'era il solito codice…vedi tu”. Altre volte è che finito di CP_1 lavorare comunica: “Vicino allo sgabello c'è un reso Il cliente deve passare a CP_6 firmare la ricevuta. Quando lo ha portato non era ancora disponibile la registrazione e me lo ha lasciato” e a rispondere: “OK, domani verifico”. Così parimenti AT ad Pt_1
e viceversa, comunica “Ho fatto il supplemento”. Insomma, resoconto di ciascuna Pt_1 all'altra, in cui, per altro, viene dato più volte atto dell'intervento operativo nell'attività del fratello così da dare continuità all'attività, nulla di più. Controparte_3
Quanto sopra impone l'integrale rigetto del ricorso.
3. In merito alla disciplina delle spese, ricorda l'Ufficio che parte ricorrente non ha accettato, né prima dell'ammissione delle prove, né al successivo tentativo di conciliazione di cui a verbale d'udienza del 29.4.2025, senza valido motivo, la proposta transattiva accettata da controparte (si legge nell'indicato verbale: “La difesa di parte convenuta dichiara di aderire alla proposta giudiziale di €40.000,00 netti oltre contributo spese legali per €2.500,00. Controparte si dichiara disponibile a conciliare ad €50.000,00 netti oltre contributo spese”). Ciò impone, così come il principio della soccombenza, la condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione a controparte dei compensi di lite liquidati in complessivi €11.300,00, da distrarsi.
Roma, il 18.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari