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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7624 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4963/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
MI OM Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
IA OF Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4963 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2025, vertente
TRA
1 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Parte_1 P.IVA_1
D'Urso.
APPELLANTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dagli avv.ti Luciana Cipolla, Simone Bertolotti e Giuseppe Caputi
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) e per essa quale mandataria (C.F. Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Ferrari. P.IVA_4 P.IVA_5
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria;
istanza, eccezione e deduzione, in riforma della Sentenza n. 403/2018, pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione 16^ (ex sezione3^), pubblicata l'8 gennaio 2018:
1) accertare e dichiarare, in accoglimento dei motivi di appello proposti o, in subordine, in accoglimento anche di uno solo di essi, e per le ragioni di fatto e di diritto ivi compendiate, tutte le violazioni contrattuali ed extracontrattuali consumate dalla Controparte_1
(già ;
[...] Controparte_4
2) quale effetto conseguente del richiesto accertamento, in riforma della Sentenza gravata, rigettare integralmente la domanda riconvenzionale accolta in primo grado proposta da
[...]
, in subordine, rigettare in parte qua, rideterminando, alla luce dei riconteggi Controparte_5 da effettuare a mezzo integrazione o, alternativamente, rinnovazione dell'indagine peritale tecnico contabile svolta in primo grado, il saldo finale del conto corrente n. 43151054, nonché la somma eventualmente dovuta dall'appellante quale importo residuo del mutuo contratto il 13 febbraio 2013;
3) condannare l'appellata al pagamento delle spese e delle competenze professionali dei due gradi di giudizio, oltre spese generali, Iva e C.p.a., ponendo a carico della stessa le spese della Consulenza
Tecnica d'Ufficio espletata in primo grado
2 4) Da ultimo, atteso che in data 06.04.2023 è intervenuta in causa la e per Controparte_2 essa quale mandataria la nella autodichiarata qualità di cessionaria del credito Controparte_3 oggetto di lite, si contesta l'allegata cessione in favore della società intervenuta, eccependo la sua inesistenza e l'assenza di prova dell'operazione per il credito oggetto di lite, nonché la violazione dell'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1933 in relazione alla mandataria alle operazioni di incasso”.
Per l'appellata:
“IN VIA PREGIUDIZIALE:
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire di le Controparte_6 ragioni esposte in narrativa;
- dichiarare non gravato il capo della sentenza relativo all'unico rapporto intestato a Pt_1 [...]
(fin. n. 0085620000000) con conseguente dichiarazione di passaggio in giudicato del Pt_1 provvedimento anche sul detto capo;
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis cpc, per le ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare l'infondatezza dei motivi d'appello e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 430/2018;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- respingersi l'istanza di CTU contabile (o di sua integrazione) in quanto palesemente strumentale, esplorativa ed antieconomica;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Per l'intervenuta:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
-dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire di per le Parte_1 ragioni esposte in narrativa;
3 -dichiarare non gravato il capo della sentenza relativo all'unico rapporto intestato a Parte_1
(fin. n. 0085620000000) con conseguente dichiarazione di passaggio in giudicato del
[...] provvedimento anche sul detto capo;
IN VIA PRELIMINARE:
-dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis cpc, per le ragioni esposte in narrativa;
-dichiarare carente di legittimazione passiva rispetto a qualsivoglia pretesa Controparte_2 risarcitoria e/o restitutoria avversaria;
NEL MERITO:
-accertare e dichiarare l'infondatezza dei motivi d'appello e, per l'effetto,confermare in toto la sentenza n. 430/2018;
IN VIA ISTRUTTORIA:
respingersi l'istanza di CTU contabile (o di sua integrazione) in quanto palesemente strumentale, esplorativa ed antieconomica;
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese, diritti e onorari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Le società e citavano in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_2 Parte_1
di Roma, la (d'ora in poi anche solo , Controparte_4 CP_4
lamentando numerosi profili di illegittimità dei seguenti rapporti intestati alla : Parte_2
- contratto di conto corrente n. 43151054 (e contestuale contratto di apertura di credito di
€150.000,00 e contratto di concessione di linea di credito con immediata disponibilità mediante negoziazione salvo buon fine di effetti cambiari e/o documenti commerciali di €350.000,00);
- mutuo di € 200.000,00 del 1.7.2010, distinto con il n. 0072625700000;
- mutuo di € 400.000,00 del 16.9.2011, distinto con il n. 0079758500000;
- mutuo di € 250.000,00 del 13.2.2013, distinto con il n. 0085620000000, garantito da Parte_1
[...]
4 In particolare era chiesto l'accertamento della nullità delle condizioni economiche applicate a tutti i predetti rapporti contrattuali per assenza di forma scritta, illecita applicazione di interessi passivi, superamento dei tassi soglia e/o dell'illecita determinazione del tasso passivo indicizzato all'euribor, nullità della commissione trimestrale di disponibilità fondi, della spesa trimestrale di gestione sconfini, nonché della commissione di istruttoria veloce (nell'ipotesi in cui venisse accertato che fossero state convenute per iscritto), illiceità del metodo adottato dalla banca per la decorrenza delle valute, variazioni peggiorative dei tassi di interessi passivi e delle altre condizioni economiche applicate ai rapporti, violazione degli obblighi di comunicazione normativamente prescritti,
illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, immotivata e illegittima sospensione e recesso dagli affidamenti.
Inoltre le attrici deducevano la nullità di tutti i contratti per illiceità della causa ai sensi dell'art. 1344 c.c., avendo la banca operato un collegamento negoziale tra tali rapporti, al fine di eludere la disciplina antiusura, attraverso la previsione dell'addebito di tutte le competenze dei contratti di finanziamento sul c.c. n. 43151054, in modo da lucrare tassi d'interesse duplicati, derivanti sia dalle rate di ammortamento dei mutui, sia dal saldo passivo del conto corrente, oltre che da eventuali utilizzi extra fido.
Gli attori chiedevano, pertanto, l'esatta quantificazione dei rapporti di dare/avere tra le parti, in conseguenza delle citate illiceità negoziali, e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto, nella misura pari al saldo passivo del contratto di conto corrente e di tutti i contratti di mutuo.
2. Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto ex adverso dedotto e proponendo CP_4
domanda riconvenzionale volta al pagamento della somma di € 490.839,10 di cui € 139.404, 11 a titolo di saldo debitore del c.c. n. 43151054, €197.739,77 come debito residuo per il finanziamento n.
0079758500000 ed € 153.695,22 per il residuo del finanziamento n.0085620000000 di originari
€250.000,00. Rispetto a tale ultima somma la domanda della veniva proposta anche nei CP_4
confronti di che aveva prestato specifica fideiussione. Parte_1
3. Il Tribunale, all'esito di C.T.U. contabile, con sentenza n. 403/2018, riteneva fondata unicamente la doglianza relativa all'illegittima applicazione dell'anatocismo nel conto corrente per il periodo successivo al 1.1.2014, con conseguente espunzione delle relative competenze, pari a € 484,72, dal saldo del conto. Inoltre riteneva che la mera circostanza che i contratti fossero appoggiati sul conto corrente non fosse sufficiente a provare la sussistenza di un meccanismo elusivo del divieto di
5 superamento delle soglie usurarie;
ribadiva che il carattere usurario degli interessi, corrispettivi o moratori, doveva essere valutato con specifico riferimento all'entità degli stessi singolarmente considerati, senza possibilità di operare sommatorie.
Di conseguenza, dopo avere rigettato la domanda di risarcimento del danno, per assoluto difetto di allegazione degli elementi identificativi del danno asseritamente subìto, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale della Cassa e condannava al Parte_2
pagamento della somma di € 490.354,38, di cui € 138.919, 39 a titolo di saldo debitore del c.c. n.
43151054, €197.739,77 come debito residuo per il finanziamento n. 0079758500000 ed € 153.695,22,
per il residuo del finanziamento n.0085620000000, garantito dalla fideiussione di Parte_1
chiamata dunque a rispondere in solido limitatamente a tale somma.
4. Avverso tale decisione ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha dedotto la violazione da parte del Tribunale dell'art. 117 T.U.B. e dei principi in tema di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., con riguardo al contratto di finanziamento n. 0072625700000 che esse avevano assunto privo di una convenzione scritta.
Era, dunque, onere della banca fornire la prova dell'esistenza di una convenzione scritta, anche perché la sua domanda riconvenzionale, sebbene non esplicitamente comprensiva del contratto n.
0072625700000, privo di documentazione, riguardava comunque il saldo del conto corrente, ove confluivano le competenze di tutti i rapporti, ivi incluso il contratto in questione.
Pertanto, in assenza di documentazione relativa a tale contratto, le rate addebitate sul c.c.
andavano epurate dalla quota di interessi convenzionali inerenti a tale rapporto, applicando, al più,
il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato il mancato riscontro dell'erroneo inquadramento del contratto “linea di credito di €350.000,00 con immediata disponibilità mediante presentazione e
negoziazione salvo buon fine di effetti cambiari e/o documenti commerciali” nella categoria delle aperture di credito, anziché in quella di anticipi, sconti e altri finanziamenti.
Anzitutto, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, tale doglianza non sarebbe stata proposta per la prima volta nella comparsa conclusionale, poiché le attrici l'avevano già formulata tra le censure all'elaborato peritale, tempestivamente depositate.
Nel merito, né il C.T.U. né il Tribunale avrebbero considerato che l'erogazione dei finanziamenti in parola richiedeva la presentazione di effetti commerciali e che l'utilizzo era consentito salvo buon fine, elementi incompatibili con la qualificazione del rapporto come apertura di credito. La stessa
6 avrebbe confermato tale circostanza, facendo riferimento a reiterati insoluti registrati CP_4
dall'aprile 2014 nelle operazioni di “sconto di carta commerciale”.
La sentenza sarebbe, inoltre, incorsa in errore nel ritenere non allegata l'incidenza dell'erronea qualificazione del contratto sul superamento dei tassi soglia, poiché le attrici, deducendo un inadempimento contrattuale, erano tenute unicamente a provare l'esistenza del contratto ed eccepire l'inadempimento – ossia il superamento dei tassi soglia – e non anche a dimostrare che una diversa qualificazione avrebbe determinato lo sconfinamento.
Infine, nella seconda parte del motivo, l'appellante ha censurato l'implicito richiamo del
Tribunale all'irrilevanza dell'usura sopravvenuta, affermando che, pur non assumendo rilievo ai fini della normativa antiusura, essa integrerebbe una violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1375 c.c.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato il mancato rilievo del meccanismo di collegamento negoziale con finalità elusiva ex art. 1344 c.c. messo in atto dalla per applicare surrettiziamente CP_4
tassi sopra soglia. Né il C.T.U. né il Tribunale avrebbero condotto alcun approfondimento in ordine alle concrete modalità elusive adoperate dalla Quest'ultima, al momento della stipula dei CP_4
mutui, era perfettamente consapevole del pieno utilizzo delle linee di credito concesse per €
500.000,00. Perciò sapeva che, imponendo un'autorizzazione permanente di addebito sul medesimo conto anche delle rate di ammortamento dei successivi mutui, avrebbe potuto lucrare un doppio tasso d'interesse passivo.
In tal modo aveva operato un collegamento negoziale tra il conto corrente, le ancillari aperture/linee di credito e i finanziamenti, applicando tassi superiori alle soglie antiusura.
Se la banca avesse agito in buona fede, e non con finalità elusiva, avrebbe consentito la regolazione delle rate dei mutui su un diverso conto, privo di affidamenti.
Al contrario, in data 6.6.2014, inopinatamente aveva sospeso gli affidamenti per poi ridurli fortemente dopo pochi giorni, impedendo di fatto alla di versare le rate del mutuo Parte_2
con modalità diverse dall'addebito in conto.
Data tale finalità elusiva, l'appellante ha richiesto:
- l'accertamento della nullità di tutti i contratti coinvolti per illiceità della causa in concreto perseguita;
- in subordine, l'espunzione di tutti gli interessi passivi ex art. 1815 comma 2 c.c. sulle rate di ammortamento, con rideterminazione del saldo finale;
7 - in ulteriore subordine, il riscontro della violazione della buona fede, e la riduzione dei tassi entro i limiti delle soglie.
5. Si è costituita in giudizio la (già Controparte_7 Controparte_4
, deducendo la carenza di legittimazione attiva dell'appellante la quale avrebbe
[...]
articolato doglianze concernenti rapporti bancari rispetto ai quali non ha mai avuto legittimazione sostanziale, essendo parte unicamente del contratto di fideiussione relativo al finanziamento n.
0085620000000. Tale contratto, però, non sarebbe stato oggetto di specifica critica nel gravame, con conseguente passaggio in giudicato del relativo capo della sentenza di primo grado. Nel merito poi,
la banca appellata ha contestato tutte le censure sollevate.
6. Nel corso del giudizio si è costituita ex art. 111 c.p.c. la e per essa la mandataria Controparte_2
in qualità di cessionaria del credito della a seguito di cessione sensi degli CP_8 CP_4
artt.1, 4 e 7.1. L. n. 130/1999, e per essa, quale mandataria per la gestione e recupero dei relativi crediti, la Controparte_8
L'appellante, a seguito di tale costituzione, ha contestato l'allegata cessione in favore della società
intervenuta, eccependo la sua inesistenza e l'assenza di prova dell'operazione per il credito oggetto di lite, nonché la violazione dell'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 in relazione alla mandataria alle operazioni di incasso.
Nella comparsa conclusionale ha poi dedotto l'assenza di indicazioni e riferimenti specifici al contratto e alle parti oggetto della presente controversia -sia nel corpo dell'avviso che nella pagina
web in esso richiamata- nonché l'assenza agli atti di un l'elenco delle posizioni cedute.
7. Con ordinanza del 13.1.2025 questa Corte ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio, ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti di la quale è rimasta contumace, Parte_2
e la causa è stata di nuovo trattenuta per la decisione.
8. L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato per le ragioni che di seguito si illustrano.
9. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni alla base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica
8 enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
10. I primi due motivi di appello, riguardando dei rapporti da cui sono scaturiti dei debiti non garantiti dall'appellante, non sono ammissibili.
Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone (v. Cass. n. 28307/2020).
Nel caso in esame la non ricaverebbe alcun vantaggio alla propria sfera Parte_1
patrimoniale dal ricalcolo dei saldi di rapporti dalla stessa non garantiti.
Diversamente deve affermarsi con riguardo al terzo motivo di impugnazione con cui si lamenta l'omesso accertamento di un collegamento negoziale tra tutti i contratti stipulati dalla banca appellata -incluso il finanziamento garantito dalla fideiussione dell'appellante - asseritamente finalizzato all'elusione ex art 1344 c.c. della disciplina antiusura, e come conseguenza, la dichiarazione di nullità di tutti i contratti o la dichiarazione di gratuità degli stessi.
11. Quanto alla legittimazione di intervenuta ex art. 111 c.p.c. quale Controparte_2
cessionaria del credito della banca appellata, si ritiene opportuno riportare alcuni brani della recente sentenza n. 17944/2023 della Corte di cassazione che ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale sulla questione. E' stato in particolare precisato che da un lato: “la prova
della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua
esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è
soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità(…)”ma dall'altro: “va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e,
più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova
dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di
crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” Posta tale puntualizzazione, la
Cassazione ha affermato che: “quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé,
9 ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione
conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta
nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben
costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione,
laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con
certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche
concrete.”.
Nella medesima sentenza la Suprema Corte ha precisato che diverso è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto, poiché, in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova, non essendo sufficiente la prova della notificazione mediante inclusione del credito nell'avviso pubblicato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., anche se: “D'altra parte, ciò non esclude che tale
avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito,
sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe
avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di
quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano
a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali
casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte
del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà
sindacabile in sede di legittimità.”
Dati tali principi, nel caso di specie si rileva anzitutto che manca una specifica contestazione dell'esistenza dell'operazione di cessione.
Quanto all'inclusione nell'operazione di cessione del credito per cui è causa, esso innanzitutto rientra nella categoria dei crediti ceduti, ossia crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari o da contratti di leasing risolti) e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza e sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1950 e il 31 marzo 2021.
L'appellante non ha dedotto per quale motivo il proprio debito non rientrerebbe nella predetta categoria né ha specificato per quale motivo il contenuto del link non sarebbe sufficientemente specifico.
10 Appare poi significativo che la banca cedente a fronte dell'atto di intervento, non abbia contrastato in alcun modo la pretesa del cessionario, confermando implicitamente l'operazione di cessione dei crediti per cui è causa.
È, inoltre, irrilevante il riferimento dell'appellante al mancato rispetto da parte della CP_8
mandataria della dell'art. 106 T.U.B. in quanto: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei CP_2
crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di
riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del
settore bancario e finanziario, (…)”. (Cass. n. 7243/2024, Rv. 670579 - 01).
12. Nel merito, il terzo motivo di appello non è fondato.
Nel caso di specie, non è stata fornita la prova di un collegamento negoziale in frode alla legge.
Posto che costituisce una modalità normale l'autorizzazione permanente di addebito su conto corrente delle rate dei mutui, può considerarsi pure normale che il soggetto finanziato scelga un conto affidato per l'addebito, mentre il saldo passivo del suddetto conto corrente, non può che dipendere esclusivamente dalle modalità di utilizzo delle disponibilità da parte del correntista.
13. L'appello deve quindi essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n.
55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della semplicità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata e della terza intervenuta delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in favore di ciascuna in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge;
11 Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 15.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IA OF MI OM
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