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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/11/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 492/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 492/2023
Il Giudice, dott.ssa Enrica Nasti, visto il decreto per lo svolgimento di udienza mediante trattazione scritta, viste le note depositate e le istanze ivi contenute
P.Q.M.
Decide come da separata sentenza.
Benevento, 17.11.25
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, nella persona della dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al n. 492/2023 R.G. avente ad oggetto: lesione personale e vertente tra :
, rapp.to e difeso dall'avv. Taglialatela Maurizio giusta mandato in atti Parte_1
-ATTORE-
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Mario Morrone giusta Controparte_1
procura in atti
- CONVENUTO-
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Alfredo Flajani Controparte_2
giusta procura in atti
- CONVENUTA-
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, l'attore citava in giudizio il e la Controparte_1
, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta Controparte_2
verificatasi in data 24.918 in sulla via Nuova San Pietro. CP_1
Deduceva in particolare che, mentre si trovava alla guida della propria bicicletta, rovinava in un tombino privo dell'asfalto di copertura, presente sulla sede percorribile;
precisava di aver subito gravi lesioni per le quali veniva trasportato all'Ospedale Rummo di e successivamente veniva CP_2
pagina 2 di 6 ricoverato in data 28/11/2018 presso la “Villa delle Magnolie” con diagnosi di “Politrauma fratturativo con ESA” .
Costituitosi in giudizio, il comune eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di una strada provinciale, e nel merito contestava la fondatezza della domanda, deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'invocata responsabilità dell'ente.
Parimenti la , costituitasi in giudizio, deduceva l'infondatezza della domanda, ascrivendo CP_2
piuttosto la causazione del sinistro al comportamento poco diligente della parte.
Ciò premesso, la domanda è infondata e va rigettata, assorbita ogni questione -anche preliminare- sulla base del principio della ragione più liquida che consente di respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto (Cass. civ., Sez. Un., sentenza 8 maggio
2014 n. 9936).
Il referente normativo per l'inquadramento della invocata responsabilità è l'art. 2051 c.c.., atteso che i fatti dedotti si riferiscono ad un difetto custodiale.
E' noto che la giurisprudenza ha inizialmente applicato alle ipotesi quale quella in esame i principi di cui all'art. 2043 c.c. a mente del quale l'amministrazione era tenuta a far sì che il bene demaniale non fosse fonte generatrice di un danno a terzi, a cagione della colposa violazione di specifici doveri di comportamento stabiliti da norme di legge o di regolamento, in modo tale da evitare che potesse scaturirne danno per gli utenti che sullo stato di praticabilità delle strade riponevano ragionevole affidamento.
In tale contesto, la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'insidia o trabocchetto, quale situazione per l'utente di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, e quindi non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Successivamente, la giurisprudenza ha invece iniziato a ritenere concettualmente ed astrattamente configurabile, nei confronti della P.A. e degli enti pubblici in generale, la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. relativamente ai danneggiamenti subìti a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche.
Sulla scia di sempre più stringenti critiche dottrinali, si è infatti preso atto che il ritenere non applicabile alla P.A., per tali beni, la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., rappresentava un ingiustificato privilegio, e, di riflesso, un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati;
viceversa, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. si prestava ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale.
pagina 3 di 6 Tuttavia, in una prima fase, l'operatività del principio è stata sminuita dalla considerazione che la norma in parola doveva ritenersi applicabile solo con riferimento a beni demaniali che consentivano in concreto un controllo ed una vigilanza idonei ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo, e quindi non anche ai beni di notevole estensione e suscettibili di generalizzata utilizzazione;
pertanto, con specifico riguardo alle strade, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. è stata inizialmente esclusa con riferimento a quelle statali (cfr. Cass. n. 179 del 2001) ed alle autostrade (cfr. Cass. n. 16356 del 2002,
Cass. n. 16179 del 2001, Cass. n. 1505 del 2001), mentre è stata viceversa ammessa relativamente alle strade di proprietà del (cfr. Cass. n. 11446 del 2003) o della (cfr. Cass. n. 2020 del CP_1 CP_2
1970), nonché alle pertinenze della sede stradale (cfr. Cass. n. 13087 del 2004) ed anche autostradale
(cfr. Cass. n. 488 del 2003, Cass. n. 298 del 2003), alle scarpate (cfr. Cass. n. 10759 del 1998) ed alle zone limitrofe alla sede stradale di proprietà della P.A. (cfr. Cass. n. 17907 del 2003, Cass. n. 11366 del
2002).
Ancora più recentemente, la Suprema Corte ha ulteriormente avanzato la linea di tutela dell'utilizzatore delle strade pubbliche, escludendo l'automatismo interpretativo secondo cui la ricorrenza delle caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto della cosa e dell'estensione della medesima, rendano non applicabile l'art. 2051 c.c., atteso che l'esclusione di tale responsabilità è da ricondurre solo all'oggettiva impossibilità dell'esecuzione del potere di controllo da parte dell'amministrazione, attraverso un'indagine effettuata dal giudice, seppur l'onere della prova ricada in capo alla stessa P.A. (cfr. Cass. n. 488 del 2003, Cass. n. 1144 del 2003).
È stato allora condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte che, ai fini del giudizio sulla possibilità di custodia, «le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi). Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quantomeno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e pagina 4 di 6 possa intervenire ad eliminarlo». Così facendo, al custode vengono addossati «solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere...sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Riconosciuta l'applicabilità del paradigma normativo di cui all'art. 2051 cc alla p.a., va precisato che l'istituto della responsabilità presunta per le cose in custodia disciplinato dall'art. 2051 c.c. prescinde dalla valutazione della colpa del custode, salva la prova del caso fortuito.
Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato.
Ne consegue che corollario della regola sancita dall'art. 2051 cod. civ.. è quella dettata dall'art. 1227 cod. civ., comma 1.
Peraltro, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicchè tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode.
Ciò premesso in punto di diritto, nella specie non può ritenersi assolto l'onere probatorio posto a carico del danneggiato, essendo piuttosto emersi elementi da cui evincere la sussistenza di una efficienza causale della condotta dello stesso tale da interrompere il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso.
Ed invero, dal materiale fotografico in atti (cfr. rilievi fotografici effettuati dai carabiniri allegati al fascicolo di parte attrice) si evince chiaramente la presenza di un dissesto (di circa 80 cm) creato dal tombino, collocato tra l'altro al centro della strada.
La collocazione specifica del tombino e le caratteristiche dello stesso (in particolare le dimensioni) rendono il bene intrinsecamente meno pericoloso, potendo certamente la situazione di possibile pericolo, in quanto percettibile, essere superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato.
Tali circostanze inducono il Tribunale a ritenere che il contegno dell'attore è certamente idoneo ad interrompere il nesso eziologico, posto che, per quanto innanzi detto, una condotta diligente avrebbe certamente evitato la caduta.
E' stato sul punto precisato che il grado di diligenza che è preteso dall'utente della strada è direttamente proporzionale all'evidenza ed all'entità delle sconnessioni o dei dissesti percepibili: "In tema di danno pagina 5 di 6 da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso
(Cassazione civile sez. VI, 30/03/2015 n. 6425).
Ancora è stato precisato che, quanto più l'eventuale pericolosità della cosa è evidente, tanto maggiore è la diligenza richiesta al danneggiato, in quanto il dovere di precauzione imposto al custode trova bilanciamento nel dovere di cautela imposto a chi entra in contatto con la cosa, in virtù del principio di auto-responsabilità, che si ricava dall'art. 1227 c.c. e, più in generale, dall'.art. 2 Cost. e dal dovere di solidarietà che questo impone (cfr., sul punto, Cass. civ., 01/02/2018, n.248; Cass. civ. 05/12/2013, n.
28616).
Alla luce di quanto innanzi esposto, la domanda va dunque rigettata, assorbito ogni ulteriore profilo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma di euro 2.000,00 in favore di ciascuna parte convenuta, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Benevento, 17 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 492/2023
Il Giudice, dott.ssa Enrica Nasti, visto il decreto per lo svolgimento di udienza mediante trattazione scritta, viste le note depositate e le istanze ivi contenute
P.Q.M.
Decide come da separata sentenza.
Benevento, 17.11.25
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, nella persona della dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al n. 492/2023 R.G. avente ad oggetto: lesione personale e vertente tra :
, rapp.to e difeso dall'avv. Taglialatela Maurizio giusta mandato in atti Parte_1
-ATTORE-
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Mario Morrone giusta Controparte_1
procura in atti
- CONVENUTO-
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Alfredo Flajani Controparte_2
giusta procura in atti
- CONVENUTA-
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, l'attore citava in giudizio il e la Controparte_1
, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta Controparte_2
verificatasi in data 24.918 in sulla via Nuova San Pietro. CP_1
Deduceva in particolare che, mentre si trovava alla guida della propria bicicletta, rovinava in un tombino privo dell'asfalto di copertura, presente sulla sede percorribile;
precisava di aver subito gravi lesioni per le quali veniva trasportato all'Ospedale Rummo di e successivamente veniva CP_2
pagina 2 di 6 ricoverato in data 28/11/2018 presso la “Villa delle Magnolie” con diagnosi di “Politrauma fratturativo con ESA” .
Costituitosi in giudizio, il comune eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di una strada provinciale, e nel merito contestava la fondatezza della domanda, deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'invocata responsabilità dell'ente.
Parimenti la , costituitasi in giudizio, deduceva l'infondatezza della domanda, ascrivendo CP_2
piuttosto la causazione del sinistro al comportamento poco diligente della parte.
Ciò premesso, la domanda è infondata e va rigettata, assorbita ogni questione -anche preliminare- sulla base del principio della ragione più liquida che consente di respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto (Cass. civ., Sez. Un., sentenza 8 maggio
2014 n. 9936).
Il referente normativo per l'inquadramento della invocata responsabilità è l'art. 2051 c.c.., atteso che i fatti dedotti si riferiscono ad un difetto custodiale.
E' noto che la giurisprudenza ha inizialmente applicato alle ipotesi quale quella in esame i principi di cui all'art. 2043 c.c. a mente del quale l'amministrazione era tenuta a far sì che il bene demaniale non fosse fonte generatrice di un danno a terzi, a cagione della colposa violazione di specifici doveri di comportamento stabiliti da norme di legge o di regolamento, in modo tale da evitare che potesse scaturirne danno per gli utenti che sullo stato di praticabilità delle strade riponevano ragionevole affidamento.
In tale contesto, la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'insidia o trabocchetto, quale situazione per l'utente di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, e quindi non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Successivamente, la giurisprudenza ha invece iniziato a ritenere concettualmente ed astrattamente configurabile, nei confronti della P.A. e degli enti pubblici in generale, la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. relativamente ai danneggiamenti subìti a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche.
Sulla scia di sempre più stringenti critiche dottrinali, si è infatti preso atto che il ritenere non applicabile alla P.A., per tali beni, la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., rappresentava un ingiustificato privilegio, e, di riflesso, un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati;
viceversa, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. si prestava ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale.
pagina 3 di 6 Tuttavia, in una prima fase, l'operatività del principio è stata sminuita dalla considerazione che la norma in parola doveva ritenersi applicabile solo con riferimento a beni demaniali che consentivano in concreto un controllo ed una vigilanza idonei ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo, e quindi non anche ai beni di notevole estensione e suscettibili di generalizzata utilizzazione;
pertanto, con specifico riguardo alle strade, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. è stata inizialmente esclusa con riferimento a quelle statali (cfr. Cass. n. 179 del 2001) ed alle autostrade (cfr. Cass. n. 16356 del 2002,
Cass. n. 16179 del 2001, Cass. n. 1505 del 2001), mentre è stata viceversa ammessa relativamente alle strade di proprietà del (cfr. Cass. n. 11446 del 2003) o della (cfr. Cass. n. 2020 del CP_1 CP_2
1970), nonché alle pertinenze della sede stradale (cfr. Cass. n. 13087 del 2004) ed anche autostradale
(cfr. Cass. n. 488 del 2003, Cass. n. 298 del 2003), alle scarpate (cfr. Cass. n. 10759 del 1998) ed alle zone limitrofe alla sede stradale di proprietà della P.A. (cfr. Cass. n. 17907 del 2003, Cass. n. 11366 del
2002).
Ancora più recentemente, la Suprema Corte ha ulteriormente avanzato la linea di tutela dell'utilizzatore delle strade pubbliche, escludendo l'automatismo interpretativo secondo cui la ricorrenza delle caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto della cosa e dell'estensione della medesima, rendano non applicabile l'art. 2051 c.c., atteso che l'esclusione di tale responsabilità è da ricondurre solo all'oggettiva impossibilità dell'esecuzione del potere di controllo da parte dell'amministrazione, attraverso un'indagine effettuata dal giudice, seppur l'onere della prova ricada in capo alla stessa P.A. (cfr. Cass. n. 488 del 2003, Cass. n. 1144 del 2003).
È stato allora condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte che, ai fini del giudizio sulla possibilità di custodia, «le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi). Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quantomeno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e pagina 4 di 6 possa intervenire ad eliminarlo». Così facendo, al custode vengono addossati «solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere...sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Riconosciuta l'applicabilità del paradigma normativo di cui all'art. 2051 cc alla p.a., va precisato che l'istituto della responsabilità presunta per le cose in custodia disciplinato dall'art. 2051 c.c. prescinde dalla valutazione della colpa del custode, salva la prova del caso fortuito.
Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato.
Ne consegue che corollario della regola sancita dall'art. 2051 cod. civ.. è quella dettata dall'art. 1227 cod. civ., comma 1.
Peraltro, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicchè tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode.
Ciò premesso in punto di diritto, nella specie non può ritenersi assolto l'onere probatorio posto a carico del danneggiato, essendo piuttosto emersi elementi da cui evincere la sussistenza di una efficienza causale della condotta dello stesso tale da interrompere il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso.
Ed invero, dal materiale fotografico in atti (cfr. rilievi fotografici effettuati dai carabiniri allegati al fascicolo di parte attrice) si evince chiaramente la presenza di un dissesto (di circa 80 cm) creato dal tombino, collocato tra l'altro al centro della strada.
La collocazione specifica del tombino e le caratteristiche dello stesso (in particolare le dimensioni) rendono il bene intrinsecamente meno pericoloso, potendo certamente la situazione di possibile pericolo, in quanto percettibile, essere superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato.
Tali circostanze inducono il Tribunale a ritenere che il contegno dell'attore è certamente idoneo ad interrompere il nesso eziologico, posto che, per quanto innanzi detto, una condotta diligente avrebbe certamente evitato la caduta.
E' stato sul punto precisato che il grado di diligenza che è preteso dall'utente della strada è direttamente proporzionale all'evidenza ed all'entità delle sconnessioni o dei dissesti percepibili: "In tema di danno pagina 5 di 6 da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso
(Cassazione civile sez. VI, 30/03/2015 n. 6425).
Ancora è stato precisato che, quanto più l'eventuale pericolosità della cosa è evidente, tanto maggiore è la diligenza richiesta al danneggiato, in quanto il dovere di precauzione imposto al custode trova bilanciamento nel dovere di cautela imposto a chi entra in contatto con la cosa, in virtù del principio di auto-responsabilità, che si ricava dall'art. 1227 c.c. e, più in generale, dall'.art. 2 Cost. e dal dovere di solidarietà che questo impone (cfr., sul punto, Cass. civ., 01/02/2018, n.248; Cass. civ. 05/12/2013, n.
28616).
Alla luce di quanto innanzi esposto, la domanda va dunque rigettata, assorbito ogni ulteriore profilo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma di euro 2.000,00 in favore di ciascuna parte convenuta, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Benevento, 17 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 6 di 6