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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/03/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4593/2017
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
05.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4593/2017
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Bruzzi, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
Francesco Trascente, alla Via Domenico Morelli n. 5, in Marigliano (NA), come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Giovanna Maurino, presso il cui studio elettivamente domicilia, alla Via Vito Fornari n. 4, in
Napoli, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 06.02.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che la di (d'ora in poi, per brevità, ) Parte_1 Parte_1 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1016/2017, emesso dall'intestato Tribunale in data 24.4.2017 e pubblicato in data 28.4.2017, nell'ambito del procedimento monitorio recante R.G. n.
2863/2017, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore della (nel prosieguo, Controparte_1
solo , la somma di € 20.984,00, oltre interessi calcolati ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 5 del CP_1
D.lgs. n. 231/2002, decorrenti dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento di ciascuna fattura, sulla sorte capitale, nonché le spese della procedura ed accessori come per legge, in virtù della fornitura di merce effettuata dalla in favore della . CP_1 Parte_1
Con la spiegata opposizione, l'ingiunta, sulla premessa di aver effettuato “due ordini alla Controparte_1
” riguardanti entrambi la produzione di capi di abbigliamento donna stagione primavera/estate 2016, il primo, con
[...]
consegna prevista per il 10/2/16, di 1179 capi ed il secondo, con consegna prevista per il 10/3/16, di 2345 capi” (cfr. pag. 1 – così numerata dal Giudice – dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), contestava la fondatezza della pretesa creditoria della deducendo: che la merce “presentava notevoli vizi e difetti” CP_1
(cfr. pag. 2 dell'atto di citazione); che “in data 9/3/16, la “ ”, a mezzo del Sig. Controparte_1 ES
, comunicava alla “ ” che non gli avrebbe più prodotto nulla annullandole anche il secondo ordine
[...] Parte_1
che avrebbe dovuto essere consegnato il giorno dopo, il 10/3/17” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione); che la CP_1
“inviava alla “ ” N. 2 fatture di pagamento, la N. 56 del 18/2/16 di E. 8.313,08 e la N. 73 del Parte_1
24/2/16 di E. 12.670,92 relative alla fornitura del primo ordine” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione); che “parte della merce oggetto delle fatture di cui sopra, per un totale di E. 2.299,51 è stata resa alla “ ””; Controparte_1
che “considerando sia la mancata vendita dei suindicati capi fallati concernenti il primo ordine, sia in riferimento al secondo ordine, totalmente inevaso (…), “ ” ha subito un danno complessivo di E. 27.607,72 di cui E. 25,197,00 Parte_1
per la mancata vendita dei capi (…), nonché di cui E. 2.410,72 quale costo del campionario” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione) e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, proponendo altresì domanda riconvenzionale di condanna dell'odierna opposta a pagare alla la somma di € 27.607,72 Parte_1
3 “a titolo di danni dalla medesima patiti derivanti dalla mancata consegna della merce ai suoi clienti finali”. Il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio la che resisteva all'opposizione, insistendo per il suo rigetto, CP_1
deducendo, in particolare: che l'ordine proveniente dalla veniva accettato dalla Parte_1 CP_1
solo dopo che l'opponente aveva pattuito un piano di rientro con la società opposta, il quale prevedeva il pagamento, da parte dell'opponente, delle fatture insolute relative all'anno 2015; che la merce ordinata veniva consegnata dalla alla nel mese di febbraio 2016; che i capi difettati, CP_1 Parte_1
consegnati alla , venivano da quest'ultima restituiti all'opposta, la quale emetteva, Parte_1
pertanto, le relative note di credito;
che la non aveva confermato l'ordine concernente la CP_1
fornitura di merce da consegnare nel mese di marzo 2016 “atteso che l'Ipotesi Maglieria era ancora insolvente per la fatture relative all'anno 2015” (così a pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta); che l'opposta, pur sollecitata, non effettuava il pagamento della merce ricevuta, nonostante la scadenza delle due fatture
- sulla base delle quali la ha agito, poi, con il ricorso per ingiunzione – e l'impegno assunto CP_1
dall'opponente di pagare le fatture relative all'anno 2015.
La insisteva, pertanto, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni CP_1
indicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si rinvia.
Celebrata l'udienza di comparizione del 07.12.2017 e denegata, dal Giudice precedentemente assegnatario di questo procedimento, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. (cfr. ordinanza del precedente G.I., del 07.12.2017).
Espletata, quindi, l'istruttoria, mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, senza ammissione della prova per testi articolata da parte opponente in quanto irrilevante, attenendo a circostanze non contestate ovvero da provare in via documentale (cfr. ordinanza della scrivente - frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018, quale data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale - del 15.6.2018, che qui si conferma), nonché interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore dell'opponente, la causa, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del 06.02.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e
4 discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. -, sulle conclusioni precisate dalle parti, giunge alla decisione.
Ciò premesso, va dichiarata, innanzitutto, la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità, essendosi l'opponente costituita nei termini.
Passando al merito della controversia, va premesso che secondo costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo, di cui all'art. 645 c.p.c., non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso ex artt. 633 e 638
c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 40110 del 15.12.2021) e l'opposto, convenuto in senso formale, è l'attore in senso sostanziale con riguardo alla pretesa creditoria azionata, a suo tempo, in sede monitoria, con la conseguenza per cui spetta a quest'ultimo provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa.
Pertanto, nel caso di specie, è l'opposta - attrice in senso sostanziale - a dover provare compiutamente i fatti costitutivi del suo credito, secondo l'art. 2697 c.c., atteso che, come innanzi detto, il giudizio di opposizione ha per oggetto, non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sotteso al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, con l'ulteriore conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili - eventualmente - nella fase monitoria.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione vada rigettata, per i motivi di seguito esposti.
Nella fattispecie in esame, come innanzi anticipato, la ha agito al fine di ottenere il pagamento CP_1
delle fatture emesse a seguito della fornitura, effettuata in favore della , di capi di Parte_1
abbigliamento da donna.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che l'opposta ha prodotto la documentazione necessaria all'ottenimento dell'ingiunzione.
Infatti, la a supporto del credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione, ha depositato, sin CP_1
dalla fase monitoria e, poi, nuovamente in allegato alla comparsa di costituzione nel presente giudizio di
5 opposizione, le fatture accompagnatorie (ossia fatture che hanno le stesse caratteristiche di un documento di trasporto, c.d. D.D.T.) n. 56/2016, dell'importo di € 8.313,08, e n. 73/2016, dell'importo di €
12.670,92, con la stampa mastrini (in all. n. 5 del fascicolo di parte della fase monitoria), nonché l'estratto autentico delle scritture contabili (in. all. n. 4 del medesimo fascicolo) e la comunicazione di costituzione in mora del 24.11.2016, con relativo avviso di ricevimento dell'1.12.2016 (in all. n. 7 del medesimo fascicolo).
L'opposta ha prodotto, inoltre, nella presente fase di opposizione, la copia delle note di credito emesse in conseguenza della restituzione, da parte dell'opponente, della merce difettata (cfr. note di credito del
26.02.2016, del 02.3.2016, del 31.7.2016, in all. n. 5 del fascicolo della nonché nota di credito CP_1
del 28.02.2017, in all. n. 2 depositato dall'opposta in data 10.01.2018, unitamente alle memorie ex art. 183, comma 6°, n. 1, c.p.c.).
Ebbene, a fronte di tale produzione documentale, ed attesa l'assoluta carenza di prova contraria in ordine ad un eventuale adempimento della parte debitrice, si deve ritenere provato l'inadempimento della
[...]
. Parte_1
E', infatti, principio assolutamente pacifico in giurisprudenza quello in base al quale, in tema di prova dell'inadempimento di obbligazioni, il creditore deve provare esclusivamente la fonte del suo diritto, allegando l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (si cfr. Cass. civ. n. 13685/2019; nello stesso senso: Cass. civ. n. 25584/2018;
Cass. civ. n. 826/2015; Cass. n. 15677/2009).
A questo punto, occorre evidenziare che le eccezioni sollevate dall'opponente si rivelano, invero, infondate.
In primo luogo, legale rappresentante pro tempore della , durante il suo Parte_1 Parte_1
interrogatorio formale confermava - ossia, confessava - di aver pattuito un piano di rientro con la società opposta, il quale prevedeva il pagamento della merce consegnata dalla nell'anno 2015. Inoltre, CP_1
alla domanda: “Vero è che, l' , sollecitata per il pagamento delle fatture, tramite il sig. , Parte_1 Per_1
chiedeva di aspettare ancora sia per il pagamento delle fatture anno 2015 e di pazientare per sistemare la nuova posizione
6 relativa al 2016” (cfr. capo n. 26 della memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2, c.p.c., depositata dall'opposta il 09.02.2018), la rispondeva: “sì, è vero, perché ci è stata consegnata solo una parte di ordine dalla ditta Pt_1
il che ci ha creato problemi con i clienti e preciso che l'ordine di febbraio 2016 fu consegnato, ma la merce CP_1
presentava dei problemi: c'erano dei fili pendenti sulle maglie e delle barrature sul tessuto” (cfr. verbale d'udienza del
19.02.2019).
L'opponente ha riconosciuto, dunque, di aver ricevuto la consegna della merce nel febbraio del 2016, dolendosi, però, del fatto che taluni dei capi d'abbigliamento forniti dall'opposta presentassero “problemi”.
Tuttavia, dall'esame della perizia di parte (cfr. perizia del 29.02.2016, in all. n. 4 del fascicolo di parte opponente) è possibile evincere che i capi viziati, ciascuno dei quali risulta individuato con un determinato numero di articolo, sono i medesimi che l'opponente aveva restituito alla la quale aveva poi CP_1
emesso, come detto, in favore dell'opponente, le citate note di credito (cfr. note di credito del 26.02.2016, del 02.3.2016, del 31.7.2016, in all. n. 5 del fascicolo della nonché nota di credito del 28.02.2017, CP_1
in all. n. 2 depositato dall'opposta in data 10.01.2018, unitamente alle memorie ex art. 183, comma 6, n.
1, c.p.c. ).
Non risulta provata, inoltre, la presenza di ulteriori capi viziati, oltre a quelli descritti nella menzionata perizia e restituiti alla società fornitrice.
Pertanto, ritiene il Tribunale che la abbia offerto idonea prova dell'obbligazione di pagamento CP_1
gravante sulla , a seguito della fornitura di merce effettuata in favore di quest'ultima, Parte_1
senza che l'opponente abbia offerto adeguata prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria dell'opposta.
In secondo luogo, occorre evidenziare che la Ipotesi Maglieria non ha offerto sufficiente prova di aver conferito alla uno specifico ordine concernente il confezionamento di ulteriori capi CP_1
d'abbigliamento, rispetto a quelli consegnati da quest'ultima nel febbraio del 2016, atteso che la documentazione prodotta dall'opponente contiene, invero, solo un elenco, descrittivo e fotografico, di capi di abbigliamento, con indicazione del prezzo e dei relativi numeri di articolo.
7 A ciò aggiungasi che la teste di parte opposta, dichiaratasi impiegata Testimone_2
nell'amministrazione dell'opposta, escussa all'udienza del 19.02.2019, affermava che “l'ordine del 2016 che fece la aveva ad oggetto il campionario primavera - estate 2016 con consegna che avvenne, come previsto, a febbraio Pt_1
2016” e che “non ci fu alcun altro ordine successivo a quello con consegna febbraio 2016 e fu dopo questa consegna che
l'opponente ci chiedeva di rinviare i pagamenti del 2015”, precisando, altresì, che “relativamente al nuovo ordine per la collezione primavera-estate 2016 ci fu un solo ordine a dicembre 2015 e ci dovevano essere due consegne che infatti ci furono come da fatture. Il piano di rientro avvenne con assegni post-datati, ma già dopo la consegna di febbraio 2016 fu chiesto di spostare tutti i pagamenti degli assegni dati in garanzia”.
Non può trovare accoglimento, pertanto, la domanda riconvenzionale di condanna della a CP_1
pagare alla la somma di € 27.607,72 “a titolo di danni dalla medesima patiti derivanti dalla Parte_1
mancata consegna della merce ai suoi clienti finali”, attesa la mancanza di prova, al riguardo, il cui onere incombeva su parte dell'opponente.
Per tutto quanto esposto, ritiene il Tribunale che la sia tenuta al pagamento della somma Parte_1
portata nel decreto ingiuntivo opposto.
In definitiva, dunque, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Ogni altra questione, pur prospettata dalle parti, deve ritenersi assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento in base alla domanda, ai valori tabellari medi, con attribuzione all'avv. Giovanna Maurino, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1016/2017, emesso dal Tribunale di Nola, che dichiara definitivamente esecutivo;
8 2. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore;
3. Condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio, in favore della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre IVA
e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Giovanna Maurino.
Così deciso il 05.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
05.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4593/2017
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Bruzzi, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
Francesco Trascente, alla Via Domenico Morelli n. 5, in Marigliano (NA), come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Giovanna Maurino, presso il cui studio elettivamente domicilia, alla Via Vito Fornari n. 4, in
Napoli, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 06.02.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che la di (d'ora in poi, per brevità, ) Parte_1 Parte_1 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1016/2017, emesso dall'intestato Tribunale in data 24.4.2017 e pubblicato in data 28.4.2017, nell'ambito del procedimento monitorio recante R.G. n.
2863/2017, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore della (nel prosieguo, Controparte_1
solo , la somma di € 20.984,00, oltre interessi calcolati ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 5 del CP_1
D.lgs. n. 231/2002, decorrenti dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento di ciascuna fattura, sulla sorte capitale, nonché le spese della procedura ed accessori come per legge, in virtù della fornitura di merce effettuata dalla in favore della . CP_1 Parte_1
Con la spiegata opposizione, l'ingiunta, sulla premessa di aver effettuato “due ordini alla Controparte_1
” riguardanti entrambi la produzione di capi di abbigliamento donna stagione primavera/estate 2016, il primo, con
[...]
consegna prevista per il 10/2/16, di 1179 capi ed il secondo, con consegna prevista per il 10/3/16, di 2345 capi” (cfr. pag. 1 – così numerata dal Giudice – dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), contestava la fondatezza della pretesa creditoria della deducendo: che la merce “presentava notevoli vizi e difetti” CP_1
(cfr. pag. 2 dell'atto di citazione); che “in data 9/3/16, la “ ”, a mezzo del Sig. Controparte_1 ES
, comunicava alla “ ” che non gli avrebbe più prodotto nulla annullandole anche il secondo ordine
[...] Parte_1
che avrebbe dovuto essere consegnato il giorno dopo, il 10/3/17” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione); che la CP_1
“inviava alla “ ” N. 2 fatture di pagamento, la N. 56 del 18/2/16 di E. 8.313,08 e la N. 73 del Parte_1
24/2/16 di E. 12.670,92 relative alla fornitura del primo ordine” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione); che “parte della merce oggetto delle fatture di cui sopra, per un totale di E. 2.299,51 è stata resa alla “ ””; Controparte_1
che “considerando sia la mancata vendita dei suindicati capi fallati concernenti il primo ordine, sia in riferimento al secondo ordine, totalmente inevaso (…), “ ” ha subito un danno complessivo di E. 27.607,72 di cui E. 25,197,00 Parte_1
per la mancata vendita dei capi (…), nonché di cui E. 2.410,72 quale costo del campionario” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione) e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, proponendo altresì domanda riconvenzionale di condanna dell'odierna opposta a pagare alla la somma di € 27.607,72 Parte_1
3 “a titolo di danni dalla medesima patiti derivanti dalla mancata consegna della merce ai suoi clienti finali”. Il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio la che resisteva all'opposizione, insistendo per il suo rigetto, CP_1
deducendo, in particolare: che l'ordine proveniente dalla veniva accettato dalla Parte_1 CP_1
solo dopo che l'opponente aveva pattuito un piano di rientro con la società opposta, il quale prevedeva il pagamento, da parte dell'opponente, delle fatture insolute relative all'anno 2015; che la merce ordinata veniva consegnata dalla alla nel mese di febbraio 2016; che i capi difettati, CP_1 Parte_1
consegnati alla , venivano da quest'ultima restituiti all'opposta, la quale emetteva, Parte_1
pertanto, le relative note di credito;
che la non aveva confermato l'ordine concernente la CP_1
fornitura di merce da consegnare nel mese di marzo 2016 “atteso che l'Ipotesi Maglieria era ancora insolvente per la fatture relative all'anno 2015” (così a pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta); che l'opposta, pur sollecitata, non effettuava il pagamento della merce ricevuta, nonostante la scadenza delle due fatture
- sulla base delle quali la ha agito, poi, con il ricorso per ingiunzione – e l'impegno assunto CP_1
dall'opponente di pagare le fatture relative all'anno 2015.
La insisteva, pertanto, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni CP_1
indicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si rinvia.
Celebrata l'udienza di comparizione del 07.12.2017 e denegata, dal Giudice precedentemente assegnatario di questo procedimento, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. (cfr. ordinanza del precedente G.I., del 07.12.2017).
Espletata, quindi, l'istruttoria, mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, senza ammissione della prova per testi articolata da parte opponente in quanto irrilevante, attenendo a circostanze non contestate ovvero da provare in via documentale (cfr. ordinanza della scrivente - frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018, quale data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale - del 15.6.2018, che qui si conferma), nonché interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore dell'opponente, la causa, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del 06.02.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e
4 discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. -, sulle conclusioni precisate dalle parti, giunge alla decisione.
Ciò premesso, va dichiarata, innanzitutto, la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità, essendosi l'opponente costituita nei termini.
Passando al merito della controversia, va premesso che secondo costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo, di cui all'art. 645 c.p.c., non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso ex artt. 633 e 638
c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 40110 del 15.12.2021) e l'opposto, convenuto in senso formale, è l'attore in senso sostanziale con riguardo alla pretesa creditoria azionata, a suo tempo, in sede monitoria, con la conseguenza per cui spetta a quest'ultimo provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa.
Pertanto, nel caso di specie, è l'opposta - attrice in senso sostanziale - a dover provare compiutamente i fatti costitutivi del suo credito, secondo l'art. 2697 c.c., atteso che, come innanzi detto, il giudizio di opposizione ha per oggetto, non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sotteso al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, con l'ulteriore conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili - eventualmente - nella fase monitoria.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione vada rigettata, per i motivi di seguito esposti.
Nella fattispecie in esame, come innanzi anticipato, la ha agito al fine di ottenere il pagamento CP_1
delle fatture emesse a seguito della fornitura, effettuata in favore della , di capi di Parte_1
abbigliamento da donna.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che l'opposta ha prodotto la documentazione necessaria all'ottenimento dell'ingiunzione.
Infatti, la a supporto del credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione, ha depositato, sin CP_1
dalla fase monitoria e, poi, nuovamente in allegato alla comparsa di costituzione nel presente giudizio di
5 opposizione, le fatture accompagnatorie (ossia fatture che hanno le stesse caratteristiche di un documento di trasporto, c.d. D.D.T.) n. 56/2016, dell'importo di € 8.313,08, e n. 73/2016, dell'importo di €
12.670,92, con la stampa mastrini (in all. n. 5 del fascicolo di parte della fase monitoria), nonché l'estratto autentico delle scritture contabili (in. all. n. 4 del medesimo fascicolo) e la comunicazione di costituzione in mora del 24.11.2016, con relativo avviso di ricevimento dell'1.12.2016 (in all. n. 7 del medesimo fascicolo).
L'opposta ha prodotto, inoltre, nella presente fase di opposizione, la copia delle note di credito emesse in conseguenza della restituzione, da parte dell'opponente, della merce difettata (cfr. note di credito del
26.02.2016, del 02.3.2016, del 31.7.2016, in all. n. 5 del fascicolo della nonché nota di credito CP_1
del 28.02.2017, in all. n. 2 depositato dall'opposta in data 10.01.2018, unitamente alle memorie ex art. 183, comma 6°, n. 1, c.p.c.).
Ebbene, a fronte di tale produzione documentale, ed attesa l'assoluta carenza di prova contraria in ordine ad un eventuale adempimento della parte debitrice, si deve ritenere provato l'inadempimento della
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. Parte_1
E', infatti, principio assolutamente pacifico in giurisprudenza quello in base al quale, in tema di prova dell'inadempimento di obbligazioni, il creditore deve provare esclusivamente la fonte del suo diritto, allegando l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (si cfr. Cass. civ. n. 13685/2019; nello stesso senso: Cass. civ. n. 25584/2018;
Cass. civ. n. 826/2015; Cass. n. 15677/2009).
A questo punto, occorre evidenziare che le eccezioni sollevate dall'opponente si rivelano, invero, infondate.
In primo luogo, legale rappresentante pro tempore della , durante il suo Parte_1 Parte_1
interrogatorio formale confermava - ossia, confessava - di aver pattuito un piano di rientro con la società opposta, il quale prevedeva il pagamento della merce consegnata dalla nell'anno 2015. Inoltre, CP_1
alla domanda: “Vero è che, l' , sollecitata per il pagamento delle fatture, tramite il sig. , Parte_1 Per_1
chiedeva di aspettare ancora sia per il pagamento delle fatture anno 2015 e di pazientare per sistemare la nuova posizione
6 relativa al 2016” (cfr. capo n. 26 della memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2, c.p.c., depositata dall'opposta il 09.02.2018), la rispondeva: “sì, è vero, perché ci è stata consegnata solo una parte di ordine dalla ditta Pt_1
il che ci ha creato problemi con i clienti e preciso che l'ordine di febbraio 2016 fu consegnato, ma la merce CP_1
presentava dei problemi: c'erano dei fili pendenti sulle maglie e delle barrature sul tessuto” (cfr. verbale d'udienza del
19.02.2019).
L'opponente ha riconosciuto, dunque, di aver ricevuto la consegna della merce nel febbraio del 2016, dolendosi, però, del fatto che taluni dei capi d'abbigliamento forniti dall'opposta presentassero “problemi”.
Tuttavia, dall'esame della perizia di parte (cfr. perizia del 29.02.2016, in all. n. 4 del fascicolo di parte opponente) è possibile evincere che i capi viziati, ciascuno dei quali risulta individuato con un determinato numero di articolo, sono i medesimi che l'opponente aveva restituito alla la quale aveva poi CP_1
emesso, come detto, in favore dell'opponente, le citate note di credito (cfr. note di credito del 26.02.2016, del 02.3.2016, del 31.7.2016, in all. n. 5 del fascicolo della nonché nota di credito del 28.02.2017, CP_1
in all. n. 2 depositato dall'opposta in data 10.01.2018, unitamente alle memorie ex art. 183, comma 6, n.
1, c.p.c. ).
Non risulta provata, inoltre, la presenza di ulteriori capi viziati, oltre a quelli descritti nella menzionata perizia e restituiti alla società fornitrice.
Pertanto, ritiene il Tribunale che la abbia offerto idonea prova dell'obbligazione di pagamento CP_1
gravante sulla , a seguito della fornitura di merce effettuata in favore di quest'ultima, Parte_1
senza che l'opponente abbia offerto adeguata prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria dell'opposta.
In secondo luogo, occorre evidenziare che la Ipotesi Maglieria non ha offerto sufficiente prova di aver conferito alla uno specifico ordine concernente il confezionamento di ulteriori capi CP_1
d'abbigliamento, rispetto a quelli consegnati da quest'ultima nel febbraio del 2016, atteso che la documentazione prodotta dall'opponente contiene, invero, solo un elenco, descrittivo e fotografico, di capi di abbigliamento, con indicazione del prezzo e dei relativi numeri di articolo.
7 A ciò aggiungasi che la teste di parte opposta, dichiaratasi impiegata Testimone_2
nell'amministrazione dell'opposta, escussa all'udienza del 19.02.2019, affermava che “l'ordine del 2016 che fece la aveva ad oggetto il campionario primavera - estate 2016 con consegna che avvenne, come previsto, a febbraio Pt_1
2016” e che “non ci fu alcun altro ordine successivo a quello con consegna febbraio 2016 e fu dopo questa consegna che
l'opponente ci chiedeva di rinviare i pagamenti del 2015”, precisando, altresì, che “relativamente al nuovo ordine per la collezione primavera-estate 2016 ci fu un solo ordine a dicembre 2015 e ci dovevano essere due consegne che infatti ci furono come da fatture. Il piano di rientro avvenne con assegni post-datati, ma già dopo la consegna di febbraio 2016 fu chiesto di spostare tutti i pagamenti degli assegni dati in garanzia”.
Non può trovare accoglimento, pertanto, la domanda riconvenzionale di condanna della a CP_1
pagare alla la somma di € 27.607,72 “a titolo di danni dalla medesima patiti derivanti dalla Parte_1
mancata consegna della merce ai suoi clienti finali”, attesa la mancanza di prova, al riguardo, il cui onere incombeva su parte dell'opponente.
Per tutto quanto esposto, ritiene il Tribunale che la sia tenuta al pagamento della somma Parte_1
portata nel decreto ingiuntivo opposto.
In definitiva, dunque, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Ogni altra questione, pur prospettata dalle parti, deve ritenersi assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento in base alla domanda, ai valori tabellari medi, con attribuzione all'avv. Giovanna Maurino, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1016/2017, emesso dal Tribunale di Nola, che dichiara definitivamente esecutivo;
8 2. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore;
3. Condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio, in favore della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre IVA
e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Giovanna Maurino.
Così deciso il 05.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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