CASS
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentario • 1
- 1. Accertamento con adesioneMorri_Admin · https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/ · 13 febbraio 2026
Cass., Sez. Trib., ord. 8 febbraio 2026, n. 2778 La Corte di cassazione ha precisato che la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione non determina la sospensione del termine per impugnare l'avviso, laddove quest'ultimo sia stato preceduto da un invito a comparire e il contraddittorio abbia avuto concreto svolgimento. È infatti precluso al contribuente un ulteriore spatium deliberandi per valutare la definizione in via amministrativa, essendo già stato reso edotto della possibilità di dedurre in sede procedimentale. Il fatto oggetto di controversia L'ordinanza n. 2778/2026 della Sezione tributaria della Corte di cassazione, depositata lo scorso 8 febbraio, è intervenuta sul …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: VO TU nato a [...] il [...] VO GR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI CATANIA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che ES NA e ES IA ricorrono con atti separati avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha riformato quella del Tribunale etneo mitigando il trattamento sanzionatorio in ordine alla violazione dell'art. 455 cod. pen;
Considerato che il secondo motivo di ricorso per entrambe le ricorrenti - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62, n.4 cod. pen. - risulta non aver ricevuto alcuna risposta dalla Corte di appello;
Rilevato, pertanto, che il motivo non è manifestamente infondato, il che rende il ricorso non inammissibile, cosicché ne consegue la necessità di rilevare il decorso del termine di prescrizione, essendo la scadenza del termine di prescrizione pari ad anni dieci (art. 455 cod. pen. che prevede la pena di cui all'art. 453, ridotto di un terzo;
pertanto, il termine per la prescrizione è pari ad anni otto aumentata ex art. 161 cod. pen. di un quarto, ad anni dieci, a seguito della esclusione della contestata recidiva per una delle ricorrenti). Pertanto, risalendo la condotta al 4 marzo 2015, il reato è estinto per prescrizione alla data del 4 marzo 2025; Penale Sent. Sez. 7 Num. 2778 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 05/11/2025 Considerato che il primo motivo di ricorso per entrambe le ricorrenti - che lamentano omessa riqualificazione nel reato nell'ipotesi tentata - è manifestamente infondato: correttamente la Corte territoriale richiama il consolidato principio per cui - cfr. Sez. 5, n, 14002 -',?! 03/03/2021, Cristiano, Rv. 281025 - 01 - non è configurabile il tentativo di spendita di moneta falsa, trattandosi di reato di pericolo che si consuma con la mera detenzione al fine di mettere in circolazione la moneta falsa, senza la necessità che si dia ad esso concreta attuazione. (Vedi Sez. 5, n. 8605 del 1982, Rv. 155364-01; Sez. 5, n. 451 del 1967, Rv. 104563-01); Rilevato che non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito degli imputati. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi . ncompatibile con qualsiasi necessità.. di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze dei ricorrenti, fungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, risultano in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275);
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 5 novembre 2025 Il consigli re estensore ,/ Il •,9,..idente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che ES NA e ES IA ricorrono con atti separati avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha riformato quella del Tribunale etneo mitigando il trattamento sanzionatorio in ordine alla violazione dell'art. 455 cod. pen;
Considerato che il secondo motivo di ricorso per entrambe le ricorrenti - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62, n.4 cod. pen. - risulta non aver ricevuto alcuna risposta dalla Corte di appello;
Rilevato, pertanto, che il motivo non è manifestamente infondato, il che rende il ricorso non inammissibile, cosicché ne consegue la necessità di rilevare il decorso del termine di prescrizione, essendo la scadenza del termine di prescrizione pari ad anni dieci (art. 455 cod. pen. che prevede la pena di cui all'art. 453, ridotto di un terzo;
pertanto, il termine per la prescrizione è pari ad anni otto aumentata ex art. 161 cod. pen. di un quarto, ad anni dieci, a seguito della esclusione della contestata recidiva per una delle ricorrenti). Pertanto, risalendo la condotta al 4 marzo 2015, il reato è estinto per prescrizione alla data del 4 marzo 2025; Penale Sent. Sez. 7 Num. 2778 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 05/11/2025 Considerato che il primo motivo di ricorso per entrambe le ricorrenti - che lamentano omessa riqualificazione nel reato nell'ipotesi tentata - è manifestamente infondato: correttamente la Corte territoriale richiama il consolidato principio per cui - cfr. Sez. 5, n, 14002 -',?! 03/03/2021, Cristiano, Rv. 281025 - 01 - non è configurabile il tentativo di spendita di moneta falsa, trattandosi di reato di pericolo che si consuma con la mera detenzione al fine di mettere in circolazione la moneta falsa, senza la necessità che si dia ad esso concreta attuazione. (Vedi Sez. 5, n. 8605 del 1982, Rv. 155364-01; Sez. 5, n. 451 del 1967, Rv. 104563-01); Rilevato che non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito degli imputati. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi . ncompatibile con qualsiasi necessità.. di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze dei ricorrenti, fungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, risultano in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275);
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 5 novembre 2025 Il consigli re estensore ,/ Il •,9,..idente