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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GUERRA FILIPPO, Giudice monocratico in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 214/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiuggi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202300074435 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2025 depositato il 14/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: non comparso.
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Fiuggi e la TRE ESSE ITALIA srl, concessionaria per la riscossione, avverso l'intimazione ad adempiere n. 202300074435, notificata in data 15-1-2024, per € 726,79, con contestuale impugnazione degli atti ad essa sottesi, ossia l'ingiunzione di pagamento n.20160364700416970, emessa a seguito dell'omesso versamento della TARSU dell'anno di imposta 2010, di € 182,37, nonché l'ingiunzione di pagamento n. 20180364700071837, per € 480,37, relativa alla TARSU per gli anni 2012 e 2013.
La parte ha evocato, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dei crediti eccependo di non aver mai ricevuto la notifica delle due ingiunzioni nè quella di eventuali atti successivi idonei ad interromperne il decorso.
Nel merito ha eccepito la mancanza del presupposto impositivo atteso che il ricorrente non aveva occupato l'immobile durante gli anni di imposta richiestigli. Infatti, il sig. Ricorrente_1 aveva lasciato l'immobile che aveva condotto in locazione in Fiuggi, Indirizzo_1, già a partire dal 28.02.2009, allorquando era stato redatto un verbale di riconsegna all'agente immobiliare rendendolo quindi noto al locatore.
Ha lamentato, inoltre, l'omessa motivazione dell'atto nella parte in cui non erano stati allegati gli atti presupposti ed ha eccepito infine la decadenza dall'attività di riscossione e dell'iscrizione a ruolo e l'illegittimità delle maggiorazioni dovute all'applicazione delle sanzioni.
Si è costituita la TRE ESSE ITALIA la quale ha controdedotto su tutte le eccezioni depositando documentazione a supporto della correttezza dell'operato e dell'infondatezza delle tesi del ricorrente.
Il processo è stato discusso e deciso all'udienza del 14.04.2025 in presenza della sola parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del sig.Ricorrente_1 è meritevole di accoglimento.
Si ritiene infatti maturata la prescrizione quinquennale dei crediti di cui alle annualità TARSU 2010, 2012 e
2013.
In via preliminare va attestata la regolarità delle notifiche degli atti presupposti all'avviso di ingiunzione oggi impugnato;
gli originari avvisi di accertamento nr. 393, notificato in data 04.01.2014, per la TARSU 2010; nr.
441, notificato in data 28.12.2015, relativo alla TARSU 2012 e nr. 38, notificato in data 06.10.2016, relativo alla TARSU 2013, sono stati tutti notificati mediante servizio postale con invio di raccomandata semplice notificata per compiuta giacenza.
Per compiuta giacenza è stata notificata, in data 18.11.2016, l'ingiunzione fiscale n.20160364700416970, attinente la tassa 2010, nonché allo stesso modo l'ingiunzione fiscale n. 20180364700071837, per la TARSU
2012 e 2013, notificata in data 30.04.2018. Ebbene da queste due ultime date decorre nuovamente il termine di prescrizione quinquennale previsto per le tasse locali sui rifiuti entro il quale sarebbe dovuta intervenire la notifica del successivo atto interruttivo, in tal caso l'odierno avviso impugnato.
Orbene quanto alla TARSU del 2010, la cui ingiunzione di pagamento fu notificata nel 2016, appare evidente che il termine quinquennale sarebbe decorso il 31.12.2021; in questo caso, dunque, anche volendosi applicare la sospensione di 85 giorni dettata dalla normativa emergenziale di cui all'art.67 DL 18/2020 e seguenti, essendo maturati i termini nel corso del periodo pandemico, il credito deve ritenersi prescritto atteso che la notifica dell'odierno atto è avvenuta solo il 15.01.2024, a quinquennio ampiamento trascorso.
Ma devono ritenersi prescritti anche i crediti TARSU 2012 e 2013 portati dall'ingiunzione
20180364700071837, notificata nell'aprile del 2018.
In questo caso, infatti, il successivo termine di prescrizione di 5 anni sarebbe maturato in data 31.12.2023.
Si ritiene, infatti, di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale più garantista in difesa e tutela dei diritti del contribuente, ed affermare che la sospensione dei termini dovuta all'emergenza sanitaria non possa estendersi ad annualità ben lontane, ormai, dalla fine del periodo pandemico.
In buona sostanza la proroga degli 85 giorni non può avere un effetto “a cascata” per le annualità successive a quelle in cui si è verificato l'evento eccezionale dettato dal Covid 19, potendo operare solo per le annualità caratterizzate dall'emergenza epidemiologica, e quindi per i soli 2020 e 2021. Essendo terminata da tempo l'emergenza sanitaria, ad un termine di prescrizione scadente in data 31.12.2023, non può applicarsi ancora la disposizione emanata solo per il periodo eccezionale. Di talchè si ritiene che l'odierna notifica dell'atto impugnato, avvenuta nel gennaio 2024, sia tardiva.
Dunque, il ricorso è da accogliere ed i relativi crediti TARSU 2010, 2012 e 2013 vanno dichiarati estinti per la maturata prescrizione quinquennale.
Si ritiene equo compensare le spese tra le parti attesa la particolarità della vicenda ed i contrasti di orientamenti giurisprudenziali sul punto.
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso. Compensa le spese tra le parti del giudizio.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GUERRA FILIPPO, Giudice monocratico in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 214/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiuggi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202300074435 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2025 depositato il 14/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: non comparso.
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Fiuggi e la TRE ESSE ITALIA srl, concessionaria per la riscossione, avverso l'intimazione ad adempiere n. 202300074435, notificata in data 15-1-2024, per € 726,79, con contestuale impugnazione degli atti ad essa sottesi, ossia l'ingiunzione di pagamento n.20160364700416970, emessa a seguito dell'omesso versamento della TARSU dell'anno di imposta 2010, di € 182,37, nonché l'ingiunzione di pagamento n. 20180364700071837, per € 480,37, relativa alla TARSU per gli anni 2012 e 2013.
La parte ha evocato, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dei crediti eccependo di non aver mai ricevuto la notifica delle due ingiunzioni nè quella di eventuali atti successivi idonei ad interromperne il decorso.
Nel merito ha eccepito la mancanza del presupposto impositivo atteso che il ricorrente non aveva occupato l'immobile durante gli anni di imposta richiestigli. Infatti, il sig. Ricorrente_1 aveva lasciato l'immobile che aveva condotto in locazione in Fiuggi, Indirizzo_1, già a partire dal 28.02.2009, allorquando era stato redatto un verbale di riconsegna all'agente immobiliare rendendolo quindi noto al locatore.
Ha lamentato, inoltre, l'omessa motivazione dell'atto nella parte in cui non erano stati allegati gli atti presupposti ed ha eccepito infine la decadenza dall'attività di riscossione e dell'iscrizione a ruolo e l'illegittimità delle maggiorazioni dovute all'applicazione delle sanzioni.
Si è costituita la TRE ESSE ITALIA la quale ha controdedotto su tutte le eccezioni depositando documentazione a supporto della correttezza dell'operato e dell'infondatezza delle tesi del ricorrente.
Il processo è stato discusso e deciso all'udienza del 14.04.2025 in presenza della sola parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del sig.Ricorrente_1 è meritevole di accoglimento.
Si ritiene infatti maturata la prescrizione quinquennale dei crediti di cui alle annualità TARSU 2010, 2012 e
2013.
In via preliminare va attestata la regolarità delle notifiche degli atti presupposti all'avviso di ingiunzione oggi impugnato;
gli originari avvisi di accertamento nr. 393, notificato in data 04.01.2014, per la TARSU 2010; nr.
441, notificato in data 28.12.2015, relativo alla TARSU 2012 e nr. 38, notificato in data 06.10.2016, relativo alla TARSU 2013, sono stati tutti notificati mediante servizio postale con invio di raccomandata semplice notificata per compiuta giacenza.
Per compiuta giacenza è stata notificata, in data 18.11.2016, l'ingiunzione fiscale n.20160364700416970, attinente la tassa 2010, nonché allo stesso modo l'ingiunzione fiscale n. 20180364700071837, per la TARSU
2012 e 2013, notificata in data 30.04.2018. Ebbene da queste due ultime date decorre nuovamente il termine di prescrizione quinquennale previsto per le tasse locali sui rifiuti entro il quale sarebbe dovuta intervenire la notifica del successivo atto interruttivo, in tal caso l'odierno avviso impugnato.
Orbene quanto alla TARSU del 2010, la cui ingiunzione di pagamento fu notificata nel 2016, appare evidente che il termine quinquennale sarebbe decorso il 31.12.2021; in questo caso, dunque, anche volendosi applicare la sospensione di 85 giorni dettata dalla normativa emergenziale di cui all'art.67 DL 18/2020 e seguenti, essendo maturati i termini nel corso del periodo pandemico, il credito deve ritenersi prescritto atteso che la notifica dell'odierno atto è avvenuta solo il 15.01.2024, a quinquennio ampiamento trascorso.
Ma devono ritenersi prescritti anche i crediti TARSU 2012 e 2013 portati dall'ingiunzione
20180364700071837, notificata nell'aprile del 2018.
In questo caso, infatti, il successivo termine di prescrizione di 5 anni sarebbe maturato in data 31.12.2023.
Si ritiene, infatti, di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale più garantista in difesa e tutela dei diritti del contribuente, ed affermare che la sospensione dei termini dovuta all'emergenza sanitaria non possa estendersi ad annualità ben lontane, ormai, dalla fine del periodo pandemico.
In buona sostanza la proroga degli 85 giorni non può avere un effetto “a cascata” per le annualità successive a quelle in cui si è verificato l'evento eccezionale dettato dal Covid 19, potendo operare solo per le annualità caratterizzate dall'emergenza epidemiologica, e quindi per i soli 2020 e 2021. Essendo terminata da tempo l'emergenza sanitaria, ad un termine di prescrizione scadente in data 31.12.2023, non può applicarsi ancora la disposizione emanata solo per il periodo eccezionale. Di talchè si ritiene che l'odierna notifica dell'atto impugnato, avvenuta nel gennaio 2024, sia tardiva.
Dunque, il ricorso è da accogliere ed i relativi crediti TARSU 2010, 2012 e 2013 vanno dichiarati estinti per la maturata prescrizione quinquennale.
Si ritiene equo compensare le spese tra le parti attesa la particolarità della vicenda ed i contrasti di orientamenti giurisprudenziali sul punto.
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso. Compensa le spese tra le parti del giudizio.