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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 957/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4849/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Albanella
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240024334890801 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 437/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui all'oggetto e ne chiede l'annullamento, vinte le spese.
Si costituisce parte resistente che produce documentazione.
All'udienza del 5 febbraio 2026 il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti. Parte resistente AER ha versato in atti un avviso di accertamento (e relativa documentazione che si riferirebbe alla notifica dello stesso) afferente però a soggetto diverso dal ricorrente, tale Nominativo_1 da Villaricca. In assenza di qualsiasi prova circa la notifica dell'atto presupposto, anche a seguito di contestazione della documentazione da parte del ricorrente, va annullato l'atto impugnato. Assorbita ogni altra questione rilevabile dalla produzione in atti della sentenza della Corte dei Conti relativa al contenzioso tra Invitalia, la societa real FÈ (della quale lo stasi sarebbe stato socio) e lo stasi stesso, conclusosi con decisione favorevole allo Ricorrente_1. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio in favore di
Ricorrente_1, (CF: CF_Ricorrente_1), liquidate in € 550,00 , oltre accessori come per legge e se dovuti (iva al 22%, cap al 4%, rimborso forfettario ex art 2 comma 2 DM 55/14 in ragione del 15%, oltre rimborso CUT per € 30,00) con attribuzione all'avv. Difensore_1 (CF: CF_Difensore_1 ) dichiaratosi antistatario.
Salerno, 5 febbraio 2026
Il GM Giovanni Battista De Simone -firma digitale-
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4849/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Albanella
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240024334890801 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 437/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui all'oggetto e ne chiede l'annullamento, vinte le spese.
Si costituisce parte resistente che produce documentazione.
All'udienza del 5 febbraio 2026 il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti. Parte resistente AER ha versato in atti un avviso di accertamento (e relativa documentazione che si riferirebbe alla notifica dello stesso) afferente però a soggetto diverso dal ricorrente, tale Nominativo_1 da Villaricca. In assenza di qualsiasi prova circa la notifica dell'atto presupposto, anche a seguito di contestazione della documentazione da parte del ricorrente, va annullato l'atto impugnato. Assorbita ogni altra questione rilevabile dalla produzione in atti della sentenza della Corte dei Conti relativa al contenzioso tra Invitalia, la societa real FÈ (della quale lo stasi sarebbe stato socio) e lo stasi stesso, conclusosi con decisione favorevole allo Ricorrente_1. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio in favore di
Ricorrente_1, (CF: CF_Ricorrente_1), liquidate in € 550,00 , oltre accessori come per legge e se dovuti (iva al 22%, cap al 4%, rimborso forfettario ex art 2 comma 2 DM 55/14 in ragione del 15%, oltre rimborso CUT per € 30,00) con attribuzione all'avv. Difensore_1 (CF: CF_Difensore_1 ) dichiaratosi antistatario.
Salerno, 5 febbraio 2026
Il GM Giovanni Battista De Simone -firma digitale-