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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/09/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 625 /2020 RG
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Prima Sezione Civile composto da
Antonella Guerra Presidente
Virginia Manfroni Giudice rel.
Stefania Caparello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 28/01/2020 regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del
17.9.2025 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DANIELA ZATACHETTO presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso introduttivo,
PARTE RICORRENTE contro
(c. f. rappresentato e difeso dagli Avv. CP_1 C.F._2
CAPPIOTTI GIUSEPPE e CAPPIOTTI ALESSANDRO, presso il cui studio in Indirizzo
Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
PER LE PARTI: come da conclusioni conformi depositate dalle parti depositate il 29/07/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Le parti, genitori di di hanno posto fine Persona_1 Persona_2 al loro rapporto affettivo e intendono nel presente procedimento addivenire ad una regolamentazione della genitorialità.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
Le spese di lite, viste le conclusioni congiunte delle parti, vengono integralmente compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Accoglie le condizioni di cui alle note scritte depositate in data 29.7.2025.
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 17.9.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
2
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Prima Sezione Civile composto da
Antonella Guerra Presidente
Virginia Manfroni Giudice rel.
Stefania Caparello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 28/01/2020 regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del
17.9.2025 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DANIELA ZATACHETTO presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso introduttivo,
PARTE RICORRENTE contro
(c. f. rappresentato e difeso dagli Avv. CP_1 C.F._2
CAPPIOTTI GIUSEPPE e CAPPIOTTI ALESSANDRO, presso il cui studio in Indirizzo
Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
PER LE PARTI: come da conclusioni conformi depositate dalle parti depositate il 29/07/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Le parti, genitori di di hanno posto fine Persona_1 Persona_2 al loro rapporto affettivo e intendono nel presente procedimento addivenire ad una regolamentazione della genitorialità.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
Le spese di lite, viste le conclusioni congiunte delle parti, vengono integralmente compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Accoglie le condizioni di cui alle note scritte depositate in data 29.7.2025.
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 17.9.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
2