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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 861/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5747/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Castrovillari - Ufficio Tributi 87012 Castrovillari CS
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005075819000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005075819000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005075819000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005075819000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005075819000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato che atto inviato in data 19 luglio 2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione nr.034 2024 9005075819 000 notificatogli da AdER nell'interesse del comune di
Castrovillari e della regione Calabria in data 23 aprile 2024 ed avente ad aggetto il mancato pagamento della TASRI per l' anno di imposta 2015 e della tassa automobilistica per il periodo dal 2009 al 2012, e deduceva :
la nullità dell'atto impugnato a seguito di sentenze di annullamento la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo da parte della Regione Calabria e conseguente nullità dell'atto impugnato e prescrizione del diritto alla riscossione nullità assoluta dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata ricezione delle prodromiche cartelle di pagamento e dei previ avvisi di accertamento e/o pagamento nullità assoluta dell'intimazione per omessa indicazione dei dati identificativi dei tributi richiesti e dell'atto presupposto nullità dell'intimazione per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3, comma 3,
L.241/1990 ed art. 212/2000
illegittimo calcolo degli interessi di mora e delle sanzioni;
e concludeva
per l'annullamento dell'atto con ogni conseguenza.
Si costituiva l'ente impositore per resistere all'avverso dedotto,
concludendo per il rigetto della domanda con ogni conseguenza .
All'esito dell'udienza del 20 gennaio 2026, il giudice formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è fondato il primo motivo di censura avendo parte ricorrente depositato la prova della sua rinuncia al giudizio di secondo grado avverso precedente avviso di intimazione relativo al credito portato dalla cartella nr. 034 2016 60020583521 000, mentre, quanto al credito pure indicato in intimazione opposta di cui alla cartella nr. 034 2014 0030315201 000, oggetto di sentenza di accoglimento del ricorso di primo grado, parte ricorrente non documenta l'avvenuto passaggio in giudicato della decisione, mentre il medesimo credito ( rectius la medesima cartella) è stato oggetto di atto di intimazione non opposto notificato al debitore in data 6 dicembre 2017 .
L'avvenuto deposito di ricorso in opposizione avverso la precedente intimazione di pagamento rende inammissibili le successive doglianze dal momento che :
a) è tardiva l'eccezione di decadenza b) è infondata l'eccezione di prescrizione come stante la notifica di atto interruttivo nel termine quinquennale come prorogato (6.1.2017/23.4.2024)
c) è tardiva la difesa sulla mancata ricezione degli atti prodromici d) l'atto opposto è conforme al modello legale approvato con determina dirigenzialenr.22585/2015
e) alcun obbligo di allegazione sussiste a carico dell'agente per la riscossione in relazione ad atti precedentemente notificati e non opposti f) inammissibile per genericità la sesta doglianza in quanto priva di una verifica del calcolo oggettiva e specifica. La parte deve devolvere al giudice la verifica della fondatezza della propria censura non la verifica della legittimità dell'azione.
Al rigetto del ricorso, segue la condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti di AdER e del comune di Castrovillari e della regione Calabria, ciascuno in persona del rispettivo l.r. p.t. , così provvede
: Respinge il ricorso, AN parte ricorrente al pagamento in favore della costitutita parte resistente delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 816,50 oltre IVA CP RF e spese vive come per legge
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5747/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Castrovillari - Ufficio Tributi 87012 Castrovillari CS
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005075819000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005075819000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005075819000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005075819000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005075819000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato che atto inviato in data 19 luglio 2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione nr.034 2024 9005075819 000 notificatogli da AdER nell'interesse del comune di
Castrovillari e della regione Calabria in data 23 aprile 2024 ed avente ad aggetto il mancato pagamento della TASRI per l' anno di imposta 2015 e della tassa automobilistica per il periodo dal 2009 al 2012, e deduceva :
la nullità dell'atto impugnato a seguito di sentenze di annullamento la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo da parte della Regione Calabria e conseguente nullità dell'atto impugnato e prescrizione del diritto alla riscossione nullità assoluta dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata ricezione delle prodromiche cartelle di pagamento e dei previ avvisi di accertamento e/o pagamento nullità assoluta dell'intimazione per omessa indicazione dei dati identificativi dei tributi richiesti e dell'atto presupposto nullità dell'intimazione per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3, comma 3,
L.241/1990 ed art. 212/2000
illegittimo calcolo degli interessi di mora e delle sanzioni;
e concludeva
per l'annullamento dell'atto con ogni conseguenza.
Si costituiva l'ente impositore per resistere all'avverso dedotto,
concludendo per il rigetto della domanda con ogni conseguenza .
All'esito dell'udienza del 20 gennaio 2026, il giudice formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è fondato il primo motivo di censura avendo parte ricorrente depositato la prova della sua rinuncia al giudizio di secondo grado avverso precedente avviso di intimazione relativo al credito portato dalla cartella nr. 034 2016 60020583521 000, mentre, quanto al credito pure indicato in intimazione opposta di cui alla cartella nr. 034 2014 0030315201 000, oggetto di sentenza di accoglimento del ricorso di primo grado, parte ricorrente non documenta l'avvenuto passaggio in giudicato della decisione, mentre il medesimo credito ( rectius la medesima cartella) è stato oggetto di atto di intimazione non opposto notificato al debitore in data 6 dicembre 2017 .
L'avvenuto deposito di ricorso in opposizione avverso la precedente intimazione di pagamento rende inammissibili le successive doglianze dal momento che :
a) è tardiva l'eccezione di decadenza b) è infondata l'eccezione di prescrizione come stante la notifica di atto interruttivo nel termine quinquennale come prorogato (6.1.2017/23.4.2024)
c) è tardiva la difesa sulla mancata ricezione degli atti prodromici d) l'atto opposto è conforme al modello legale approvato con determina dirigenzialenr.22585/2015
e) alcun obbligo di allegazione sussiste a carico dell'agente per la riscossione in relazione ad atti precedentemente notificati e non opposti f) inammissibile per genericità la sesta doglianza in quanto priva di una verifica del calcolo oggettiva e specifica. La parte deve devolvere al giudice la verifica della fondatezza della propria censura non la verifica della legittimità dell'azione.
Al rigetto del ricorso, segue la condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti di AdER e del comune di Castrovillari e della regione Calabria, ciascuno in persona del rispettivo l.r. p.t. , così provvede
: Respinge il ricorso, AN parte ricorrente al pagamento in favore della costitutita parte resistente delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 816,50 oltre IVA CP RF e spese vive come per legge