Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 861
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato a seguito di sentenze di annullamento

    Il giudice ha ritenuto che la prova fornita dal ricorrente riguardasse la rinuncia a un giudizio di secondo grado su un precedente avviso di intimazione, mentre per il credito in questione non è stata documentata la definitività di una sentenza di accoglimento di primo grado, e lo stesso credito era stato oggetto di un atto di intimazione non opposto.

  • Rigettato
    Decadenza dal potere di iscrizione a ruolo e prescrizione del diritto alla riscossione

    L'eccezione di decadenza è stata ritenuta tardiva. L'eccezione di prescrizione è stata ritenuta infondata a fronte della notifica di un atto interruttivo nel termine quinquennale prorogato.

  • Rigettato
    Nullità assoluta dell'intimazione per mancata ricezione degli atti prodromici

    La difesa sulla mancata ricezione degli atti prodromici è stata ritenuta tardiva.

  • Rigettato
    Nullità assoluta dell'intimazione per omessa indicazione dei dati identificativi dei tributi e dell'atto presupposto

    L'atto opposto è conforme al modello legale approvato con determina dirigenziale n. 22585/2015.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per mancata allegazione degli atti prodromici

    Non sussiste alcun obbligo di allegazione a carico dell'agente per la riscossione in relazione ad atti precedentemente notificati e non opposti.

  • Rigettato
    Illegittimo calcolo degli interessi di mora e delle sanzioni

    La doglianza è stata ritenuta inammissibile per genericità, in quanto priva di una verifica oggettiva e specifica del calcolo. La parte ricorrente deve fornire al giudice gli elementi per la verifica della fondatezza della censura, non delegare al giudice tale verifica.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato a seguito di sentenze di annullamento

    Il giudice ha ritenuto che la prova fornita dal ricorrente riguardasse la rinuncia a un giudizio di secondo grado su un precedente avviso di intimazione, mentre per il credito in questione non è stata documentata la definitività di una sentenza di accoglimento di primo grado, e lo stesso credito era stato oggetto di un atto di intimazione non opposto.

  • Rigettato
    Decadenza dal potere di iscrizione a ruolo e prescrizione del diritto alla riscossione

    L'eccezione di decadenza è stata ritenuta tardiva. L'eccezione di prescrizione è stata ritenuta infondata a fronte della notifica di un atto interruttivo nel termine quinquennale prorogato.

  • Rigettato
    Nullità assoluta dell'intimazione per mancata ricezione degli atti prodromici

    La difesa sulla mancata ricezione degli atti prodromici è stata ritenuta tardiva.

  • Rigettato
    Nullità assoluta dell'intimazione per omessa indicazione dei dati identificativi dei tributi e dell'atto presupposto

    L'atto opposto è conforme al modello legale approvato con determina dirigenziale n. 22585/2015.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per mancata allegazione degli atti prodromici

    Non sussiste alcun obbligo di allegazione a carico dell'agente per la riscossione in relazione ad atti precedentemente notificati e non opposti.

  • Rigettato
    Illegittimo calcolo degli interessi di mora e delle sanzioni

    La doglianza è stata ritenuta inammissibile per genericità, in quanto priva di una verifica oggettiva e specifica del calcolo. La parte ricorrente deve fornire al giudice gli elementi per la verifica della fondatezza della censura, non delegare al giudice tale verifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 861
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 861
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo