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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 06/11/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Specializzata Agraria
composto da dott.ssa Antonella DRAGOTTO Presidente rel.
dott.ssa Roberta Brera Giudice
dott. Michele Delli Paoli Giudice
dott. Giacomo SACCHI Esperto agrario dott. Mauro RANGONE Esperto agrario all'udienza in camera di consiglio del 5 novembre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2024/25 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente tra
in atti gen.to, res. te in Milano, elettivamente domiciliato in Milano presso gli Parte_1
Avvocati Paolo G. Ferrario e Federico G. Ferrario del Foro di Milano che lo rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso ex art. 11 D.L.vo 150/2011.
attore
contro
1 , c.f. , titolare dell'omonima azienda agricola individuale CP_1 C.F._1
corrente in Pozzolo Formigaro, via Molino n. 1.
convenuto contumace
Oggetto: azione di rilascio fondo rustico. Conclusioni: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio parte ricorrente, in qualità di proprietaria ( doc. 1) di un terreno agricolo sito in Pozzolo Formigaro (AL) censito al C.T. di tale comune al Fg. 23, mappale 26, seminativo di classe
1, consistenza mq 19.180, esponeva di averlo concesso in affitto agrario al sig. CP_1
titolare di omonima azienda agricola, con contratto dell'11.11.2023, che stabiliva il canone annuale di affitto in € 800.
Tuttavia il sig. alla scadenza stabilita dell'11 novembre 2024, aveva omesso di pagare il CP_1
canone, e a nulla erano valsi né il sollecito di pagamento e messa in mora inviato dal ricorrente in data 6 febbraio 2025 ( al quale peraltro l'intimato aveva risposto affermando che avrebbe al più presto pagato), né il tentativo di conciliazione esperitosi davanti agli organi preposti, al quale CP_1
non si era presentato.
Il terreno inoltre non era mai stato coltivato e risultava incolto.
Agiva pertanto l'attore per ottenere sentenza di condanna dell'affittuario al rilascio del fondo, visto il grave inadempimento di questi.
Nonostante la regolare notifica del ricorso il resistente rimaneva contumace.
La causa veniva istruita in base alla documentazione prodotta e decisa all'udienza del 5 novembre
2025, con la lettura del dispositivo.
La domanda attorea è fondata.
Il titolo della pretesa di rilascio, il contratto di affitto di fondo rustico, è stato prodotto dal ricorrente sub doc. n. 2 : si tratta di un contratto regolarmente stipulato senza la presenza delle rispettive associazioni di categoria in quanto avente la durata prevista dalla legge di anni quindici;
esso prevede che a fronte della concessione in affitto del terreno sopra indicato il sig. avrebbe CP_1
2 pagato un canone annuo di € 800,00 scadente alla fine di ciascuna annata agraria;
il contratto sarebbe dunque scaduto nel 1938, ma il sig. che detiene il fondo agricolo ormai da quasi CP_1
due anni, non ha finora mai pagato il canone scaduto in data 11 novembre 2024.
In tema di contratti di affitto agrario, l'art. 5, comma 4, della l. n. 203 del 1982 precisa che la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ove si concreti nel mancato pagamento del canone per "almeno una annualità"; nel caso di specie dunque l'inadempimento è sufficientemente grave da giustificare la risoluzione.
Peraltro, all'affittuario sono state date varie possibilità di pagare il canone dovuto - in particolare, oltre alla richiesta di pagamento inoltrata a febbraio di quest'anno, in data 29.4.2015 si è tenuto il tentativo di conciliazione previsto dalla legge - senza che egli ne approfittasse. Inoltre parte attrice allega e prova, a mezzo la documentazione fotografica prodotta, che il terreno oggetto dell'affitto
è incolto, a dimostrazione del fatto che evidentemente l' non ha alcun legittimo interesse a CP_1
continuare a detenerlo.
Non resta pertanto che, in accoglimento della domanda attorea, dichiarare risolto per morosità il contratto di affitto e intimare al convenuto il rilascio del fondo oggetto del contratto.
Le spese vengono poste a carico di parte convenuta soccombente e si liquidano in base al DM 55/14 come modificato dal DM. 147/22 tabella 2, causa di valore fino a € 1100, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata così decide:
Dichiara la risoluzione del contratto di affitto agrario stipulato fra le parti in data 11.11.2023 avente ad oggetto il terreno agricolo sito in Pozzolo Formigaro ( AL) censito al C.T. al Fg. 23, mappale 26, seminativo di classe 1, consistenza mq 19.180;
condanna al rilascio del fondo di cui sopra entro e non oltre il 10 novembre CP_1
2025.
Condanna inoltre a pagare a parte attrice le spese di lite che liquida in € 70 CP_1
per esborsi e € 662,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi,
Iva e CPA come per legge.
3 Così deciso dal Tribunale di Alessandria, all'udienza del 5 novembre 2025
Il Presidente estensore
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
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