Ordinanza cautelare 3 dicembre 2025
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 17/04/2026, n. 6979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6979 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06979/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10486/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10486 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Viola Donati e CO Acerbis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ufficio Territoriale del Governo Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento D/3499/2025 emesso dalla Ambasciata d'Italia in India (New Delhi) il giorno 02.07.2025, notificato al ricorrente in data 09.07.2025, con il quale si dispone il rigetto della domanda di rilascio del visto di ingresso in Italia per “lavoro subordinato”;
- di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. OV ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il ricorrente – cittadino indiano – ha impugnato il provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia a Nuova Delhi ha respinto la sua richiesta di visto di ingresso per motivi di studio.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha esposto, in punto di fatto, che:
(i) in data 4 febbraio 2024 la Prefettura di Bergamo – Sportello Unico per l’Immigrazione, emetteva in suo favore un nulla-osta per lo svolgimento di lavoro subordinato (prot. n. P-BG/L/Q/2023/106263);
(ii) il 27 luglio 2024 (pertanto nel termine semestrale di validità del nulla osta), il ricorrente depositava la documentazione necessaria per la richiesta del visto d’ingresso per il tramite della piattaforma VFS Global, società esterna che si occupa dell’assegnazione degli appuntamenti per conto dell’Ambasciata italiana in India;
(iii) in data 23 maggio 2024, il S.U.I. di Bergamo, espletata l’istruttoria, notificava al datore di lavoro e al lavoratore preavviso di revoca del nulla osta sopra indicato;
(iv) in seguito al deposito di ulteriore documentazione, in data 24 giugno 2025 il S.U.I. emetteva un nuovo nulla osta (contraddistinto dal medesimo numero di protocollo), recante la dicitura “Il presente N.O./comunicazione alla conversione del N.O. va a sostituire quello precedentemente rilasciato”;
(v) non appena ricevuto il nuovo nulla osta, il ricorrente si presentava presso l’Ambasciata d’Italia a New Delhi per chiedere il rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato;
(vi) tuttavia, in data 9 luglio 2025 la medesima Rappresentanza Diplomatica provvedeva ad emettere provvedimento di rigetto dell’istanza stessa così motivando: “... you presented a “nulla osta” (work authorization) n. P-BG/L/Q/2023/106263 whose date of issuance does not match the date appearing on the official Nulla Osta (04/02/2024) we received from the Italian Authorities (Prefecture/Prefettura SUI). The official “nulla osta” has already expired, as more than 6 months have passed since its date of issuance. Your visa application is therefore refused in line with art. 22.5 of D.Lgs no. 286/1998, according to wich a “nulla osta” for work is valid for a period not exceeding six months from the date of issue and in line with art. 4.2 of D.Lgs. no. 286/1998, according to wich the presentation of false or counterfeit documents or false attestations in support of the visa application automatically entails, in addition to the related criminal responsibilities, the inadmissibility of the application itself... ”
2. Tutto ciò premesso, il ricorrente ha affidato il ricorso a tre motivi, così rubricati:
«1) Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 bis L. 241/90»;
«2) Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22del D. L.vo 286/98, nonché degli artt. 29 e ss. del D.P.R. 394/99. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti»;
«3) Violazione di legge ed eccesso di potere. Ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22del D. L.vo 286/98, nonché degli artt. 29 e ss. del D.P.R. 394/99. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Erronea valutazione e travisamento dei fatti».
3. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione ha chiesto di respingere il ricorso e ha depositato una relazione redatta dalla Sede diplomatica, ove si legge, per quanto di maggiore interesse in questa sede, quanto segue: «Motivo del rifiuto è la presentazione da parte del richiedente di nulla osta alterato, con artata modifica della data di inizio validità, come meglio descritto di seguito. La ricostruzione riportata nella memoria di parte trova solo parziale ricostruzione negli atti posseduti da questo ufficio. Il ricorrente sig. -OMISSIS- risulta infatti aver presentato domanda di visto per lavoro subordinato a seguito di prenotazione sul sito del gestore esterno di servizi in data 30/12/2024 (…). In tale data sarebbe risultato scaduto il nulla osta P-BG/L/Q/2023/106263 emesso dal SUI di Bergamo, che riportava inizio validità il 4/2/24, come ricordato anche nella memoria di parte. Non risulta acquisita alcuna domanda di visto in data 27/7/24 presso il gestore esterno di servizi VFS, come rappresentato dalla memoria di parte. Il ricorrente presentava infatti domanda di visto, con annessa documentazione, il 23/5/2025 presso gli uffici del gestore esterno di servizi. La domanda perveniva allo scrivente ufficio in data 28/5/2025 ed era regolarmente inserita nel sistema di gestione visti in uso a questa Ambasciata. In ragione dell’altissima richiesta e della concentrazione di domande di lavoro subordinato in determinati momenti dell’anno, questo ufficio, a tutela dei richiedenti visto, considera la validità del nulla osta al momento della prima richiesta di fissazione dell’appuntamento, interrompendo da quel momento i termini di decorrenza della scadenza. In questa maniera, qualunque richiedente visto in possesso di valido nulla osta è tutelato nel richiedere appuntamento entro i termini semestrali di validità del nulla osta stesso. La validità di tale nulla osta permane anche successivamente ai termini nominali di scadenza, permettendo una valutazione adeguata nel momento in cui la pratica viene esaminata presso l’ufficio (dopo attribuzione dell’appuntamento richiesto ed effettiva presentazione della domanda di visto presso gli uffici del gestore esterno di servizi). Il nulla osta cartaceo accluso alla domanda di visto del Sig. -OMISSIS- non presentava la data di emissione reale, bensì la data del 4/12/2024. Il richiedente accludeva dunque documentazione contraffatta con la sua domanda di visto, che è da ritenersi, ai sensi di legge, inammissibile. (…)».
4. In seguito al deposito di “note di udienza” da parte del ricorrente ed allo svolgimento dell’udienza camerale del 2 dicembre 2025, è stata fissata per la trattazione del merito della causa l’udienza del 14 aprile 2026. In tale occasione la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.
6. In primo luogo deve essere respinta l’eccezione mossa in via preliminare dall’Amministrazione resistente, in quanto il ricorrente ha depositato una procura alle liti rilasciata in India, con firma autenticata da notaio indiano, tradotta in lingua italiana e munita di apostille e dunque dotata dei requisiti per essere fatta valere nello Stato italiano.
7. Venendo al merito, deve rilevarsi che l’Amministrazione resistente ha affermato che il ricorrente, in occasione della presentazione della domanda di visto, ha prodotto un nulla osta con data di emissione contraffatta.
Ritiene il Collegio che di tale accadimento non si possa seriamente dubitare, considerato che l’Amministrazione ha depositato agli atti un nulla osta caratterizzato dalla contraffazione della data di rilascio (allegato 2 della produzione documentale effettuata in data 3 novembre 2025) e che l’imputazione di tale alterazione alla Sede diplomatica sarebbe del tutto irragionevole, trattandosi di soggetto privo di interesse ad un particolare esito del procedimento.
8. Ciò posto, va ricordato che l’art. 4, co. 2, del d.lgs. 286/1998 stabilisce che “La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda”.
L’art. 4, co. 2, del decreto interministeriale 850 dell’11 maggio 2011 prevede poi che “In caso di negativo riscontro sull’autenticità e sull’affidabilità della documentazione presentata, nonché sulla veridicità e sull’attendibilità delle dichiarazioni rese, la rappresentanza diplomatico-consolare si asterrà dal rilascio del visto”.
Affinché il rifiuto sia fondato sulla accertata falsità, non è necessario che essa sia dichiarata da una sentenza definitiva, potendo l'autorità amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, che, se condotta, come nel caso di specie, alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta al sindacato del giudice amministrativo (in questi termini T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. III, n. 779/2023, che, seppure con riferimento ad una richiesta di permesso di soggiorno, ha enunciato un principio sicuramente applicabile anche alla fattispecie in esame).
Le norme succitate cristallizzano infatti una fattispecie impeditiva, ad effetto immediato ed irreversibile, insuscettibile di essere emendata da eventuali sopravvenienze favorevoli allo straniero, resosi autore della condotta prevista dall'art. 4, comma 2, quinto periodo, del d.lgs. 286/1998 (Cfr. Cons. di Stato, sez. III, n. 10397/2022).
Ed infatti, gli elementi di falsità della documentazione presentata a sostegno della domanda di visto “rendono inattendibile, secondo un principio di ragionevolezza, qualunque dichiarazione fornita dall'interessato sullo scopo dell'ingresso” (cfr T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III ter, n. 5208/2021). E ciò, si badi, sia che essi si riferiscano a presupposti essenziali per l’accoglimento dell’istanza, sia che si tratti di elementi accessori ma comunque potenzialmente idonei ad essere valutati favorevolmente dall’amministrazione.
8. In considerazione di tutto ciò, la valutazione negativa della domanda di visto era atto dovuto, in quanto espressione di un potere vincolato dell'Autorità diplomatica, derivante dall'accertamento da essa eseguito, non richiedente altra motivazione se non quella della rilevata falsità del documento.
9. Ciò posto, è irrilevante – ai fini della decisione – stabilire se il ricorrente abbia o meno presentato per la prima volta istanza di visto il 27 luglio 2024 per il tramite della piattaforma VFS Global ovvero abbia poi ottenuto un nuovo nulla osta in data 24 giugno 2025. Ciò che conta è che, nel corso del procedimento conclusosi con il provvedimento oggetto di impugnazione, il ricorrente ha depositato un documento contraffatto. Non potendosi, per le ragioni sopra esposte, dubitare di tale avvenimento, non può muoversi alcuna censura al provvedimento impugnato.
10. Parimenti infondato è il lamentato vizio di violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990. In proposito deve infatti osservarsi, per un verso, che il d.l. 145/2024 (conv. con mod. in l. 187/2024), ha eliminato il suddetto adempimento per i procedimenti in questione; per altro verso, che la natura vincolata del potere esercitato dalla sede diplomatica renderebbe comunque applicabile l'art. 21 octies, co. 2, primo periodo, della l. 241/1990, sicchè l’ipotetico vizio sarebbe “non invalidante”.
11. In conclusione, il ricorso deve essere respinto per le motivazioni sopra indicate. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO RZ, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
OV ET, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV ET | CO RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.