Decreto cautelare 18 novembre 2025
Ordinanza cautelare 22 dicembre 2025
Decreto cautelare 20 gennaio 2026
Decreto cautelare 26 febbraio 2026
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 11/03/2026, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00366/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01221/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Pier Luigi Portaluri e Giorgio Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani 36;
contro
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce, in persona del Direttore Generale Legale Rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pierandrea Piccinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, Ministero per la Pubblica Amministrazione, Ministero Dell’Interno, Ministero Dell’Economia e delle Finanze e Ministero per Gli Affari Europei il PN.R.R. e le Politiche di Coesione, in persona dei rispettivi Ministri Legali Rappresentanti pro tempore , Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente Legale Rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale e Suo Legale Rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. -OMISSIS-del 16.10.2025 con la quale l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce ha denegato l'istanza del 29.9.2025 (acquisita al protocollo dell'A.s.l. in pari data con il n. -OMISSIS-) con la quale il ricorrente ha richiesto il trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 11, comma 1, D.L. n. 105/2023 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 137/2023);
- ove occorra, della mail del 16.10.2025 con la quale l'A.S.L. della Provincia di Lecce ha trasmesso al ricorrente la predetta nota prot. n. -OMISSIS-;
- ove occorra, della nota prot. n. -OMISSIS- del 9.7.2024 (acquisita al protocollo dell'A.S.L. di Lecce il 3.12.2024, con il n. -OMISSIS- e allegata alla predetta nota A.S.L. prot. n. -OMISSIS-), con la quale l'A.r. ha trasmesso ai Direttori generali delle AA.ss.ll. pugliesi indirizzi applicativi circa il trattenimento in servizio ex art. 11, comma 1, D.L. n. 105/2023 cit.;
- ove occorra, della determina n. -OMISSIS- del 28.5.2025 (successivamente conosciuta) con la quale il Direttore della Struttura DAP - Scorrano ha stabilito di «collocare a riposo per superati limiti di età il Dirigente Medico di Struttura Complessa codice numerico -OMISSIS-, Dott. -OMISSIS- in servizio presso il P.O. di Scorrano, a far data dal 01/12/2025»;
- nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 26\2\2026:
per l’annullamento ,
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 12.2.2026 (successivamente conosciuta) con la quale la resistente Azienda sanitaria locale della Provincia di Lecce ha confermato «il diniego dell’istanza di trattenimento in servizio presentata [dal ricorrente: n.d.r.] in quanto priva dei presupposti di legge previsti dall’art. 11, comma 1, d.l. 105/2023»;
- ove occorra, della p.e.c. del 12.2.2026 con la quale l’A.s.l. ha trasmesso al ricorrente la predetta nota prot. n. -OMISSIS-;
- nonché di tutti gli atti già gravati con il ricorso introduttivo di questa controversia e, in particolare:
- della nota prot. n. -OMISSIS-del 16.10.2025, con l’A.s.l. ha denegato (nei termini chiariti nel gravame introduttivo) l’istanza del 29.9.2025 (acquisita al protocollo dell’A.s.l. in pari data con il n. -OMISSIS-) con la quale il ricorrente ha richiesto il trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.l. n. 105/’23 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 137/’23);
- ove occorra, della mail del 16.10.2025 con la quale l’A.s.l. ha trasmesso al ricorrente la predetta nota prot. n. -OMISSIS-;
- ove occorra, della nota prot. n. -OMISSIS- del 9.7.2024 (acquisita al protocollo dell’A.s.l. il 3.12.2024, con il n. -OMISSIS- e allegata alla predetta nota A.s.l. prot. n. -OMISSIS-), con la quale l’A.r. ha trasmesso ai Direttori generali delle AA.ss.ll. pugliesi indirizzi applicativi circa il trattenimento in servizio ex art. 11, comma 1, d.l. n. 105/’23 cit.;
- ove occorra, della determina n. -OMISSIS- del 28.5.2025 con la quale il Direttore della Struttura DAP – Scorrano ha stabilito di «collocare a riposo per superati limiti di età il Dirigente Medico di Struttura Complessa codice numerico -OMISSIS-, Dott. -OMISSIS- in servizio presso il P.O. di Scorrano, a far data dal 01/12/2025»;
- nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero per la Pubblica Amministrazione, del Ministero Dell’Interno, del Ministero Dell’Economia e delle Finanze, del Ministero per Gli Affari Europei il PN.R.R. e le Politiche di Coesione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce e della Regione Puglia;
Visto il decreto cautelare presidenziale n. 529 del 18.11.2025;
Vista l’ordinanza cautelare n. 601 del 22 dicembre 2025, con cui questa Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce ha accolto l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto il decreto cautelare presidenziale n. 113 del 26.02.2026;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa RA UR e uditi per le parti i difensori il Prof. Avv. P.L. Portaluri, anche in sostituzione dell'Avv. G. Portaluri, per la parte ricorrente, l’Avv. F.M. Settanni per la Regione Puglia, l’Avv. P. Piccinni per la A.S.L. di Lecce e l’Avvocato dello Stato R. Corciulo per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato alle controparti il 17.11.2025 e depositato in giudizio lo stesso giorno, il ricorrente, Direttore del Dipartimento Rete Ospedaliera della A.S.L. di Lecce nonché Dirigente medico di struttura complessa in servizio presso il P.O. di Scorrano e Direttore sanitario dello stesso P.O., ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue.
- Con determina n. -OMISSIS- del 28.5.2025 il Direttore della Struttura DAP - Scorrano ha stabilito di collocare a riposo per superati limiti di età il ricorrente, a far data dal 01/12/2025, che, pertanto, espone di aver chiesto, con istanza del 29.9.2025 (acquisita al prot. dell’A.s.l. in pari data con il n. -OMISSIS-) all’A.S.L. di Lecce, il trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.l. 10 agosto 2023, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla l. 9 ottobre 2023, n. 137), ossia sino al 31.12.2026. Ha evidenziato, il ricorrente, che con delibera C.s. n. -OMISSIS- la Direzione Strategica A.S.L. di Lecce ha approvato la costituzione, a livello aziendale, del Gruppo di lavoro P.N.R.R. A.S.L. di Lecce la cui composizione è stata modificata con Delibera n. -OMISSIS-, con cui il Direttore Generale dell’A.S.L. di Lecce che, tra l’altro, ha attribuito all’odierno ricorrente i compiti di:
a)Coordinamento delle attività strumentali all’integrazione dei servizi della rete ospedaliera con il Dipartimento Integrato di Emergenza Urgenza e le strutture territoriali di prossimità previste nel PNRR (COT, Ospedali di Comunità, Case di Comunità);
b)Promozione di azioni sinergiche positive per ottimizzare e valorizzare le risorse professionali, implementare percorsi diagnostico terapeutici assistenziali orientati per aree funzionali omogenee per intensità di cure, favorire l’accesso ai servizi ospedalieri integrati su registri di flessibilità, sostenibilità e di appropriatezza del ricorso alla funzione ospedaliera, con specifico riferimento alla gestione dei casi acuti, recidivanti, multiproblematici nei diversi setting assistenziali;
c)Monitoraggio dei processi di aggiornamento delle dotazioni tecnologiche e sviluppo delle tecnologie digitali e della telemedicina, con l’obiettivo di velocizzare le procedure di accesso dell’utenza e migliorare il feedback per le strutture della rete ospedaliera-territoriale previste nel PNRR e la gestione di attività programmabili che richiedono un contesto tecnologicamente e organizzativamente complesso.
Espone, inoltre, l’odierno ricorrente che il predetto Gruppo di Lavoro ha approvato il “PROGETTO ATTUATIVO DELLE RACCOMANDAZIONI PNRR –MISSIONE 6 –PER L’ISTITUZIONE DI SERVIZI INTEGRATI DI PROSSIMITÀ PER LA SALUTE MENTALE ETÀ ADULTA ED ETÀ EVOLUTIVA NELLE CASE DI COMUNITÀ”.
3. A sostegno del ricorso, con il quale il ricorrente ha chiesto anche misure cautelari monocratiche, sono state rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 11, comma 1, d.l. n. 105/’23 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 137/’23). Violazione ed erronea applicazione dell’art. 3, l. n. 241/’90 e ss.mm. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere (perplessità, irrazionalità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, carenza di motivazione);
II) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 11, comma 1, d.l. n. 105/’23 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 137/’23). Violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 e 10-bis, l. n. 241/1990 e ss.mm. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere (perplessità, irrazionalità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, carenza di motivazione).
4. Con decreto cautelare presidenziale n. 529 del 18.11.2025, è stata accolta l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. con la seguente motivazione: “ Ritenuto che, per la natura del pregiudizio dedotto (avuto riguardo agli effetti della pure impugnata determinazione del Direttore del Dipartimento/Area/Struttura DAP – Scorrano n.-OMISSIS- del 28.5. 2025 che si assume conosciuta successivamente) e, a prescindere da un’approfondita valutazione del fumus boni juris, - che, nel particolare caso in questione, appare opportuno riservare al Collegio, all’esito della completa esplicazione del contraddittorio tra tutte le parti in causa - pare in questa fase opportuna una sospensione interinale degli effetti degli atti impugnati, con trattenimento in servizio del ricorrente sino alla definizione della trattazione dell’istanza cautelare fissata per il 18 dicembre 2025.
Ritenuto, invero, giusto ed opportuno, nella particolare vicenda in questione, giungere alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare “re adhuc integra”, anche con specifico riferimento al profilo della giurisdizione. ”.
5. In data 20.11.2025 si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero della Salute, il Ministero per la Pubblica Amministrazione, il Ministero Dell’Interno, il Ministero Dell’Economia e delle Finanze, il Ministero per Gli Affari Europei il PN.R.R. e le Politiche di Coesione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri eccependo l’infondatezza del ricorso.
6. Il 26.11.2025 si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce chiedendo il rigetto del ricorso.
7. Con memoria depositata il 2.12.2025 l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito G.A. ed ha insistito per il rigetto del ricorso.
8. Con memoria depositata il 15.12.2025 si è costituita in giudizio la Regione Puglia eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito G.A. e chiedendo il rigetto del ricorso.
9. Con ordinanza cautelare n. 601 del 22.12.2025, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “ Premesso che: - secondo l’art. 11, comma 1, del d.l. n. 105 del 2023 «1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza».
-Tra le «amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» appaiono rientrare anche «le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».
- la valutazione dell’istanza formulata dal ricorrente ai sensi della normativa suindicata richiede da parte dell’Amministrazione interessata(in linea con quanto indicato nella nota ULM_FP-0001157-P-21/11/2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione - in riscontro a un quesito formulato dalla Regione Puglia) ai fini del mantenimento in servizio de quo, la verifica della sussistenza dei relativi presupposti, “previa adozione e valutazione di atti discrezionali di tipo organizzativo e/o macro-organizzativo e gestionale, mediante la previa preliminare valutazione in ordine alla complessità e dimensione organizzativa della struttura interessata, che consenta di ritenere l’incarico dirigenziale da valutare ai fini dell’eventuale trattenimento, corrispondente a quello dirigenziale generale o apicale di cui al comma 1 dell’art. 11 d.l. 105/2023; che la struttura organizzativa cui è preposta la figura dirigenziale da trattenere in servizio corrisponda ad una articolazione formalmente investita dell’effettiva attuazione dei progetti del PNRR nell’ambito dell’Amministrazione che ne ha assunto la titolarità; che il trattenimento in servizio avvenga in continuità non potendosi, quindi, richiamare in servizio chi sia già stato collocato in quiescenza; che l’amministrazione disponga dei relativi spazi assunzionali, coerentemente allo specifico regime applicabile”;
-alla luce delle suindicate coordinate pertanto, almeno prima facie, appare sussistere la giurisdizione di questo G.A., tenuto altresì conto che il ricorso all’esame contesta il deficit istruttorio e motivazionale cui è incorsa l’A.S.L. con la nota impugnata, avendo omesso le necessarie valutazioni di tipo organizzativo e gestionale”;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, appaiono fondate le doglianze formulate dal ricorrente, atteso che - pur avendo parte ricorrente analiticamente argomentato la propria istanza di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.l. n.105/2023, indicando gli incarichi e le funzioni all’uopo svolti - l’impugnata nota dell’A.S.L. omette qualsivoglia valutazione in proposito, così esponendosi al dedotto vizio istruttorio e motivazionale;
-Ritenuto, altresì, che il pregiudizio dedotto sia connotato dai caratteri della gravità ed irreparabilità, e che, nel bilanciamento tra gli opposti interessi, appare prevalente, allo stato, quello fatto valere dal ricorrente, anche ai fini dell’eventuale corretta attuazione dei progetti PNRR di cui quest’ultimo asserisce di essere responsabile nei termini più chiariti nell’istanza suddetta;
-Ritenuto, per quanto sopra esposto, che l’istanza cautelare meriti accoglimento ai fini del riesame da parte dell’Azienda Sanitaria resistente che, in esecuzione della presente ordinanza, dovrà rideterminarsi con un nuovo e motivato provvedimento, da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con conseguente sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati ed interinale trattenimento in servizio del ricorrente ex art. 11, comma 1, d.l. n. 105/2023;
-Ritenuta, inoltre, la compatibilità dei termini assegnati, del prosieguo del giudizio e della concessa tutela cautelare con l’art. 12 bis comma 1 del d.l. 68/2022 - indipendentemente dalla sua certa applicabilità nella fattispecie, comunque negata dalle parti resistenti - atteso che il “remand” suindicato è tendente, tra l’altro, a tutelare l’eventuale corretta attuazione dei progetti PNRR di cui ricorrente asserisce di essere responsabile nei termini chiariti nell’istanza suddetta;
Ritenuto che debba, pertanto, restare ferma la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, fino alla comunicazione della nuova volontà amministrativa e che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate tra le parti del giudizio ;”.
10. Con istanza depositata il 19.01.2026, il ricorrente ha chiesto l’adozione di misure cautelari anche monocratiche.
11. Con motivi aggiunti notificati alle controparti il 26.02.2026 e depositati in giudizio lo stesso giorno, il ricorrente ha, poi, impugnato gli atti riportati in epigrafe rassegnando le censure di seguito rubricate e ha chiesto l’adozione di misure cautelari anche monocratiche:
I) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 11, comma 1, d.l. n. 105/’23 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 137/’23). Violazione ed erronea applicazione della nota Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione prot. n. 1157-P del 21.11.2023. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 3, l. n. 241/’90 e ss.mm. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere (perplessità, irrazionalità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, carenza di motivazione);
II) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 11, comma 1, d.l. n. 105/’23 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 137/’23). Violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 e 10-bis, l. n. 241/’90 e ss.mm. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere (perplessità, irrazionalità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, carenza di motivazione).
12. Con decreto cautelare presidenziale n. 113 del 26.02.2026, è stata accolta l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. con la seguente motivazione: “ Considerato che, con l’ordinanza cautelare n.601/2025, questa Sezione disponeva il riesame (degli atti impugnati con il ricorso introduttivo) da parte dell’Azienda Sanitaria resistente con un nuovo e motivato provvedimento, da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della medesima ordinanza, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati e assicurando l’interinale trattenimento in servizio del ricorrente ex art. 11, comma 1, d.l. n. 105/2023 ad tempus, ossia “fino alla comunicazione della nuova volontà amministrativa”, ora intervenuta con le note prot. n. -OMISSIS- del 12.2.2026 (con la quale la resistente Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce ha confermato «il diniego dell’istanza di trattenimento in servizio presentata dal ricorrente) e p.e.c. del 12.2.2026 (con la quale l’A.s.l. predetta ha trasmesso al ricorrente la predetta nota prot. n. -OMISSIS-);
Ritenuto, pertanto, giusto e opportuno, nella particolare vicenda in questione, giungere alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti notificati il 25 febbraio 2026“re adhuc integra” (anche con riferimento al profilo inerente la giurisdizione), con interinale trattenimento in servizio del ricorrente con continuità sino alla Camera di Consiglio del 10 marzo 2026;
Ritenuto, altresì, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, disporre l’abbreviazione dei termini processuali ai sensi degli artt. 53 e 55 c.p.a ..”.
13. Con memoria depositata il 5.03.2026, la Regione Puglia ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito G.A. ed ha insistito per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dal ricorrente.
14. Con memoria depositata il 6.03.2026, l’A.S.L. resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito G.A. ed ha insistito per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dal ricorrente.
15. All’udienza in camera di consiglio del 10.03.2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta con i motivi aggiunti, il difensore della parte ricorrente ha chiesto che la causa passi in decisione ai sensi dell’art.60 c.p.a. e, in proposito, i difensori delle altre parti ricorrenti resistenti non hanno manifestato opposizioni; tutte le parti hanno dichiarato di rinunciare (ove necessario) ai termini a difesa rispetto ai motivi aggiunti (notificati il 25 febbraio 2026 e depositati il successivo 26 febbraio); pertanto, il Presidente di questa Sezione ha dato avviso alle parti costituite, ex art. 60 c.p.a., della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Indi, la causa ( nella sua completezza), è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso e i motivi aggiunti proposti in corso di causa sono inammissibili per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, spettando la cognizione della presente controversia al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
Il Collegio ritiene (meditatamente) che, alla luce dei nuovi provvedimenti impugnati e della documentazione da ultimo depositata (ed in particolare del provvedimento dell’A.S.L. resistente prot.-OMISSIS- del 12.02.2026) sia fondata e dirimente l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalle Amministrazioni resistenti.
Infatti in materia di pubblico impiego privatizzato la giurisprudenza ha precisato che la giurisdizione su “ tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro ” del personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni è riservata al Giudice Ordinario, “ ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti ” (art. 63, co. 1, d.lgs. n. 165/2001); quest’ultimo può adottare, nei confronti delle pubbliche amministrazioni “ tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati ” (art. 63, co. 2, d.lgs. n. 165/2001); mentre al Giudice Amministrativo sono riservate, in via residuale, esclusivamente le controversie in materia di procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., ovvero quelle aventi ad oggetto comunque l’esercizio di poteri autoritativi pubblicistici preordinati all’adozione dei c.d. atti di macro-organizzazione ai sensi del comma 4 dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001. Si intendono per atti di macro-organizzazione quegli atti che definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, ad esempio individuando gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o determinando le dotazioni organiche complessive (cfr. Cassazione civile sez. un., 8 luglio 2024, n. 18653; Consiglio di Stato sez. VI, 11 luglio 2017, n.3418).
Nel caso de quo il ricorrente ha impugnato con il ricorso introduttivo la nota prot. n. -OMISSIS-del 16.10.2025 con la quale l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce ha denegato l'istanza del 29.9.2025 di trattenimento in servizio (unitamente ai relativi atti endoprocedimentali e di indirizzo) e con i successivi motivi aggiunti la nota prot. n. -OMISSIS- del 12.2.2026 con cui la resistente Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce, dopo il riesame disposto con ordinanza cautelare n. 601 del 22.12.2025 di questa Sezione, ha confermato il predetto diniego dell’istanza di trattenimento in servizio presentata dal ricorrente.
Pertanto vengono in rilievo atti di gestione del rapporto di lavoro afferente al c.d. pubblico impiego “ privatizzato ”, a norma dell’art. 63, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001. n. 165 (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6489; id. sez. V, 10 luglio 2012, n. 4058; T.A.R. Piemonte, sez. I, 14 maggio 2019, n. 578; T.A.R. Lazio, sez. III, 19 aprile 2019, n. 5091) affidati alla giurisdizione del G.O.
Non può ritenersi che la giurisdizione dell’adito G. A. possa fondarsi sulla discrezionalità dell’amministrazione nell’accogliere o meno l’istanza de qua, poiché il diniego in esame è motivato in ragione della ritenuta insussistenza dei presupposti definiti dalla legge, senza alcun bilanciamento di interessi o valutazione comparativa, risultando pertanto l’atto gravato quale applicazione vincolata della disciplina sul collocamento in quiescenza.
Pertanto la controversia in questione si pone al di fuori del perimetro di competenza dell’adito Giudice Amministrativo, come definito, nello specifico settore del pubblico impiego, dall’art. 63, co. 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e la relativa decisione spetta, pertanto, al Giudice Ordinario, il quale conosce della generalità delle controversie sui rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, salvo le sopra ricordate specifiche eccezioni, potendo peraltro disapplicare eventuali atti illegittimi delle stesse, ove rilevanti ai fini della decisione.
Ritenuto pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, che vada dichiarata l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, quale giudice del lavoro, innanzi al quale il processo potrà essere riproposto, nei termini e con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a..
Ritenuta, infine, la sussistenza di giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
Infine, avuto riguardo alla definizione della presente causa nella sua interezza, deve essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo dell’udienza pubblica del 15 aprile 2026.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, avanti il quale il gravame potrà essere riproposto nei termini e con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Dispone la cancellazione della presente causa dal ruolo dell’udienza pubblica del 15 aprile 2026.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA MO, Presidente
RA UR, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA UR | IA MO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.