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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 12/05/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 904/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 904/2024 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Clementina De Parte_1 C.F._1
Virgiliis, presso il cui studio in San Salvo (CH), alla Via San Rocco n.24/E, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Controparte_1 C.F._2
Rosaria Monia Cinalli, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Enrico de Nicola 2/B, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.03.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice relatore ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. – che in data 13.04.2025 ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni delle parti - e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, - premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 rito concordatario a Roccavivara (CB) il 12.08.2007 con , trascritto presso l'Ufficio Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Roccavivara al N. 24, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2007; che dalla loro unione sono nati due figli, (14 anni) ed Per_1 Per_2
(10 anni); che questo Tribunale con Decreto n. 1250/2023 del 25.03.2023 (NRG 1196/2022) ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
che essi coniugi non si sono più riconciliati - ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “a- affidare congiuntamente i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e facoltà per il padre di vederli e tenerli con sè alle stesse condizioni della separazione;
b- attribuire un assegno di mantenimento per i figli minori di
€ 600 ( € 300 per ciascun figlio) da versarsi entro e non oltre il 10 di ogni mese con accredito sul conto della , già noto al assegno rivalutabile secondo gli Indici Istat;
c- disporre il Pt_1 CP_1
pagamento delle spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Larino in parti uguali tra essi coniugi;
d- disporre che l'assegno unico per i figli venga riscosso in parti uguali tra essi coniugi;
e- nessuna obbligazione alimentare a favore dell'uno o dell'altro coniuge;
f- conferma delle altre condizioni della separazione”.
Nelle more dell'udienza di comparizione personale delle parti fissata per il 26.03.2025, la ricorrente, in data 19.02.2025, ha depositato il testo del raggiunto accordo intervenuto con il coniuge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e per la trasformazione del rito.
Si è costituito in giudizio , dando atto del raggiunto accordo intervenuto con la Controparte_1
ricorrente.
Preso atto di ciò, con ordinanza del 03.03.2025 il Presidente del Collegio ha ordinato la trasformazione del rito. Successivamente, all'udienza del 26.03.2025, svoltasi in modalità cartolare, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. – che in data 13.04.2025 ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni delle parti - e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Premesso che: questo Tribunale con Decreto n. 1250/2023 del 25.03.2023 (NRG 1196/2022) ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
l'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla;
pagina 2 di 3 Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970, nonché dell'intervento del P.M. e del parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni formulate dalle parti, dallo stesso espresso in data 13.04.2025;
Valutata la rispondenza delle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono contrarie a disposizioni di legge;
Tutto ciò premesso,
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, alle condizioni pattuite dalle parti private.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da contro , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il
12.08.2007 a Roccavivara (CB) tra , nata il [...] a [...], e Parte_1
, nato il [...] a [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Roccavivara al N. 24, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2007;
2) conferma le condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
3) compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 08.05.2025
Il Presidente estensore
dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 904/2024 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Clementina De Parte_1 C.F._1
Virgiliis, presso il cui studio in San Salvo (CH), alla Via San Rocco n.24/E, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Controparte_1 C.F._2
Rosaria Monia Cinalli, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Enrico de Nicola 2/B, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.03.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice relatore ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. – che in data 13.04.2025 ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni delle parti - e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, - premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 rito concordatario a Roccavivara (CB) il 12.08.2007 con , trascritto presso l'Ufficio Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Roccavivara al N. 24, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2007; che dalla loro unione sono nati due figli, (14 anni) ed Per_1 Per_2
(10 anni); che questo Tribunale con Decreto n. 1250/2023 del 25.03.2023 (NRG 1196/2022) ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
che essi coniugi non si sono più riconciliati - ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “a- affidare congiuntamente i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e facoltà per il padre di vederli e tenerli con sè alle stesse condizioni della separazione;
b- attribuire un assegno di mantenimento per i figli minori di
€ 600 ( € 300 per ciascun figlio) da versarsi entro e non oltre il 10 di ogni mese con accredito sul conto della , già noto al assegno rivalutabile secondo gli Indici Istat;
c- disporre il Pt_1 CP_1
pagamento delle spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Larino in parti uguali tra essi coniugi;
d- disporre che l'assegno unico per i figli venga riscosso in parti uguali tra essi coniugi;
e- nessuna obbligazione alimentare a favore dell'uno o dell'altro coniuge;
f- conferma delle altre condizioni della separazione”.
Nelle more dell'udienza di comparizione personale delle parti fissata per il 26.03.2025, la ricorrente, in data 19.02.2025, ha depositato il testo del raggiunto accordo intervenuto con il coniuge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e per la trasformazione del rito.
Si è costituito in giudizio , dando atto del raggiunto accordo intervenuto con la Controparte_1
ricorrente.
Preso atto di ciò, con ordinanza del 03.03.2025 il Presidente del Collegio ha ordinato la trasformazione del rito. Successivamente, all'udienza del 26.03.2025, svoltasi in modalità cartolare, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. – che in data 13.04.2025 ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni delle parti - e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Premesso che: questo Tribunale con Decreto n. 1250/2023 del 25.03.2023 (NRG 1196/2022) ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
l'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla;
pagina 2 di 3 Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970, nonché dell'intervento del P.M. e del parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni formulate dalle parti, dallo stesso espresso in data 13.04.2025;
Valutata la rispondenza delle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono contrarie a disposizioni di legge;
Tutto ciò premesso,
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, alle condizioni pattuite dalle parti private.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da contro , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il
12.08.2007 a Roccavivara (CB) tra , nata il [...] a [...], e Parte_1
, nato il [...] a [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Roccavivara al N. 24, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2007;
2) conferma le condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
3) compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 08.05.2025
Il Presidente estensore
dott. Rinaldo D'Alonzo
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