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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9645 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 17167/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AS SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17167/2025 promossa da:
, n. il 08/04/1993 a IS ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. PISCOPO ANTONIO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F.
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ed elettivamente domiciliato ex lege in VIA DEI PORTOGHESI 12 00100 ROMA
RESISTENTE
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente, il Sig. di seguito, il ricorrente) Parte_1 adiva il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, chiedendo in via cautelare e d'urgenza, ai sensi degli artt. 700 e 669 bis c.p.c., di ordinare all di l'immediata fissazione di un Controparte_1 CP_1 appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto d'ingresso per motivi familiari in favore della moglie e dei figli minori, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento. In via principale e nel merito, il ricorrente domandava l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare e al rilascio del visto per motivi familiari, con condanna dell'Ambasciata resistente al rilascio giudiziale del visto ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.Lgs. 150/2011. In subordine, qualora non fosse stato ritenuto possibile disporre il rilascio diretto del visto, chiedeva l'ordine di formalizzazione della domanda di visto. In ogni caso, insisteva per la condanna alle spese, diritti e onorari di entrambe le fasi del giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
1 Si costituiva in giudizio il Controparte_2
ad (di seguito, l'Amministrazione
[...] CP_1 resistente), esponendo che l aveva già comunicato, a mezzo PEC, CP_1
l'avvenuta fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto in favore dei familiari del ricorrente. Per tale motivo, l'Amministrazione resistente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, sostenendo che l'avvenuta fissazione dell'appuntamento fosse circostanza sufficiente a rendere inutile la prosecuzione del giudizio, e che le spese di lite fossero integralmente compensate.
Il procuratore del ricorrente, con note d'udienza depositate in vista dell'udienza del 25 giugno 2025, contestava le deduzioni di controparte. Rilevava che l'appuntamento era stato comunicato solamente a seguito della notifica del ricorso de quo, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, in via principale per l'ordine di rilascio del visto, in subordine per il rinvio ad una successiva udienza per verificare l'avvenuta formalizzazione e rilascio del visto, e in ogni caso per la condanna alle spese, anche in via di soccombenza virtuale, stante l'ingiustificata omessa calendarizzazione dell'appuntamento prima dell'azione giudiziaria.
In fatto.
Il ricorrente, Sig. di cittadinanza pakistana, nato l'[...] in Parte_1
MA BA, titolare di un regolare permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato in Italia, ha intrapreso il percorso per il ricongiungimento familiare.
In data 27 aprile 2023, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Bolzano rilasciava i primi nulla osta per il ricongiungimento familiare in favore della moglie del ricorrente,
nata il 1° ottobre 1990 in MA BA (nulla osta n. P- Parte_2
BZ/F/N/2022/103102), e del figlio nato il [...] Persona_1 in MA BA (nulla osta n. ). Il nulla osta per la moglie CodiceFiscale_2 specificava che il visto d'ingresso avrebbe dovuto essere richiesto presso l' CP_1
a entro e non oltre sei mesi dalla data della comunicazione.
[...] CP_1
Successivamente, in data 24 ottobre 2024, venivano rilasciati dallo stesso Sportello Unico ulteriori nulla osta per i restanti figli minori del ricorrente: nata il Persona_2
17 novembre 2022 (nulla osta n. ), e CodiceFiscale_3 Persona_3 nato il [...] (nulla osta n. ). Per questi ultimi, i CodiceFiscale_4 certificati di nascita sono stati regolarmente muniti di "Apostille".
A seguito del rilascio dei primi nulla osta, il ricorrente e la moglie tentavano invano di prenotare un appuntamento per la richiesta di visto d'ingresso e la contestuale legalizzazione della documentazione presso l' a . Tali Controparte_1 CP_1 tentativi venivano esperiti tramite l'agenzia di outsourcing (Gerry's), le linee telefoniche dedicate e le PEC/mail istituzionali, riscontrando notevoli difficoltà. Un avviso pubblicato sul portale istituzionale dell' a in data 14 Controparte_1 CP_1 gennaio 2021 informava che, a causa di tali criticità, la validità semestrale dei nulla
Pag. 2 di 6 osta per i cittadini pakistani era prorogata fino a 18 mesi dalla loro trasmissione da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
Il 15 febbraio 2023, l'Avv. Antonio Piscopo inviava una diffida ad adempiere a mezzo PEC all' . L' riscontrava la diffida il 27 febbraio 2023, fissando un CP_1 CP_1 appuntamento allo Sportello Legalizzazioni. In tale occasione, il personale si limitava a ritirare la documentazione per la legalizzazione, comunicando che sarebbe seguita una successiva convocazione via mail per la formalizzazione della richiesta di visto. I certificati di parentela opportunamente legalizzati venivano ritirati dal ricorrente in data 27 settembre 2024.
Nonostante il considerevole lasso di tempo trascorso e la prossima scadenza dei nulla osta, la seconda convocazione per la formalizzazione della richiesta di visto non perveniva. Il ricorrente lamentava l'impossibilità di ottenere autonomamente appuntamenti, con i canali delle agenzie di outsourcing (come BLS) che risultavano indisponibili o privi di date (come dimostrato da uno screenshot del portale BLS) e le PEC/mail istituzionali che risultavano piene o non riscontravano le richieste.
In data 12 marzo 2025, il ricorrente conferiva mandato all'Avv. Antonio Piscopo per l'assistenza legale stragiudiziale in ordine alla richiesta di appuntamento e al connesso procedimento di ricongiungimento familiare. Il 15 marzo 2025, veniva inoltrata una formale diffida ad adempiere a mezzo PEC all' a , al Controparte_1 CP_1
e all'Ispettorato MAECI, allegando tutta la documentazione Controparte_1 necessaria e i certificati pakistani di parentela, ma tale diffida rimaneva priva di riscontro.
A seguito della notifica del ricorso giudiziario presentato dal ricorrente (R.G. n. 17167/2025), in data 29 aprile 2025 alle ore 14:49:44, l' a Controparte_1 CP_1 comunicava, tramite PEC, la fissazione di un appuntamento per il visto in favore di
, e per il Parte_2 Persona_1 Persona_3 Persona_2 giorno 6 agosto 2025 alle ore 09:45 presso l' stessa. La comunicazione CP_1 attestava che l'avvocato di controparte era stato contattato con separata PEC. L'Ambasciata, contestualmente, informava che, a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione sull'Apostille del 1961 in Pakistan dal 18 novembre 2024, la documentazione di stato civile straniera doveva essere presentata già apostillata e tradotta.
IN DIRITTO:
La presente controversia attiene al diritto all'unità familiare, principio di rango costituzionale (art. 29 Cost.) e internazionale (art. 8 CEDU, art. 25 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art. 3 Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo). Il Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/98, artt. 28 e ss.) disciplina la procedura di ricongiungimento familiare, articolata in due fasi: il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) e la successiva richiesta di visto d'ingresso presso la Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel Paese di provenienza del familiare. Nello specifico la conclusione di questo procedimento amministrativo può
Pag. 3 di 6 concludersi con il rilascio del visto conduce all'espansione della sfera giuridica del richiedente e dei suoi familiari.
Il ricongiungimento familiare del coniuge del minore è disciplinato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 286/1998, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Direttiva 2003/86/CE, i cui considerando 9, 10 e 11, insieme all'art. 4, riconoscono il ruolo centrale della famiglia e l'obbligo di salvaguardare l'interesse superiore del minore. Questo principio è ulteriormente evidenziato dall'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 24 novembre 1989, ratificata con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, secondo cui "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente." Inoltre, tale concetto è ribadito nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, che, adeguata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo e in vigore grazie all'art. 6 del trattato di Lisbona dal 1° dicembre 2009, ha valore giuridico pari a quello dei trattati, stabilendo che "l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente" in tutti gli atti relativi ai minori, sia da parte di autorità pubbliche che di istituzioni private. Infine, tale principio è desumibile anche dagli articoli 2 e 30 della Costituzione italiana, applicabile anche agli stranieri, come confermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (n. 199 del 1986; n. 203 del 1997; n. 376 del 2000), e si applica anche nella disciplina interna dell'immigrazione, come disposto dal 3° comma dell'art. 28 del D.Lgs. n. 286/1998, il quale stabilisce che "in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo."
Dall'analisi coordinata delle citate disposizioni normative emergono le condizioni sostanziali che devono essere soddisfatte per l'accoglimento della domanda. Il ricorrente deve, in primo luogo, essere titolare di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per protezione sussidiaria, per studi o per motivi religiosi, o essere titolare dello status di soggiornante di lungo periodo, come previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998.
Il ricorrente deve, inoltre, dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità alloggiativa, accertati dai competenti uffici comunali, e di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere, come stabilito dall'art. 29, comma 3, lettera b) del medesimo decreto.
Deve poi dimostrare l'esistenza e la veridicità del rapporto familiare.
Esaminate le circostanze di fatto e applicando le richiamate disposizioni di legge, emergono gli elementi necessari e sufficienti per accogliere la domanda di ricongiungimento familiare relativa al coniuge e dei minori.
Di fatti, il rilascio del nulla osta consente di ritenere che sono soddisfatti i requisiti oggettivi. Il richiedente è titolare di un valido permesso di soggiorno che soddisfa le
Pag. 4 di 6 condizioni di legge. Con il rilascio dei nulla osta è stata, infatti, accertata la disponibilità di un reddito sufficiente, superiore alla soglia minima prevista, tale da assicurare il sostentamento del nucleo familiare senza oneri per il sistema di assistenza sociale. Inoltre, è stata verificata l'abitazione indicata dal richiedente e il rilascio del nulla osta consente di presumere la rispondenza ai requisiti di idoneità abitativa richiesti, garantendo spazi e condizioni igienico-sanitarie adeguati. Nel corso del procedimento non sono emersi elementi ostativi di ordine pubblico o sicurezza che possano impedire il ricongiungimento.
Anche i requisiti soggettivi sono stati pienamente soddisfatti. In merito alla prova del rapporto familiare, la documentazione evidenzia una serie di ragioni che ne attestano l'esistenza per il Sig. i suoi congiunti. Parte_1
Il presupposto fondamentale per il processo di ricongiungimento familiare è il rilascio del "Nulla Osta" da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) competente. Nel caso specifico, ha ottenuto diversi nulla osta: uno per la moglie, Parte_1
rilasciato il 27 aprile 2023; e altri per i figli minori, Parte_2 Persona_1
(rilasciato il 27 aprile 2023), (rilasciato il 24 ottobre 2024), e
[...] Persona_2
(rilasciato il 24 ottobre 2024). Il rilascio di questi nulla osta da Persona_3 parte del SUI implica una preventiva verifica della sussistenza dei presupposti, inclusi quelli relativi al rapporto di parentela e coniugio, come previsto dalla normativa. Questo passaggio iniziale costituisce già una prima validazione ufficiale del legame familiare da parte delle autorità italiane.
Successivamente al rilascio del nulla osta, la fase consolare richiede la presentazione di documentazione specifica per la richiesta del visto. Per comprovare il rapporto familiare, sono stati tradotti e legalizzati diversi atti di stato civile pakistani. Nello specifico, la relazione coniugale è dimostrata attraverso l'"atto di matrimonio pakistano" (conosciuto come " ") e il "certificato di registrazione matrimonio pakistano" Per_4
("Marriage Registration Certificate"). La filiazione è provata dai "certificati di nascita pakistani" per ciascun figlio. Inoltre, il "certificato di stato di famiglia pakistano" ("Family Registration Certificate") fornisce un quadro complessivo del nucleo familiare, confermando le relazioni tra tutti i membri.
CP_ Un aspetto cruciale per la validità di questi documenti stranieri in è la loro "legalizzazione" o "apostille". Le fonti indicano che i certificati di nascita dei figli e ono stati muniti regolarmente di "Apostille", Persona_3 Persona_2 un processo necessario per la richiesta di visto. L'Ambasciata ha anche comunicato che, a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione sull'Apostille del 1961 in Pakistan dal 18 novembre 2024, la documentazione di stato civile straniera deve essere già apostillata e tradotta. Il fatto che i documenti siano stati legalizzati e apostillati attesta la loro autenticità e validità agli occhi delle autorità italiane. La richiesta di appuntamento per la legalizzazione dei documenti, e il loro successivo ritiro con timbro di legalizzazione, confermano l'effettivo svolgimento di queste verifiche.
Pag. 5 di 6 Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuto che il/la ricorrente abbia pienamente assolto all'onere probatorio su di lui/lei incombente circa la sussistenza di tutti i requisiti di legge, la domanda merita accoglimento.
Il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto che trattasi di causa di valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 17167/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta il diritto all'unità familiare del ricorrente e per l'effetto ordina alla resistente di rilasciare il visto per ricongiungimento familiare in favore della moglie del ricorrente, nata il 1° ottobre 1990 in MA BA Parte_2
(nulla osta n. ), e del figlio CodiceFiscale_5 Persona_1 nato il [...] in [...] (nulla osta n. P-
). CodiceFiscale_6
2. Condanna l'Amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente che quantifica in complessivi euro 1500 per Parte_1 compenso, oltre IVA, CPA e accessori per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Roma 25/06/2025
Il Giudice
AS SC
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Lorenzo Gibellini
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 17167/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AS SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17167/2025 promossa da:
, n. il 08/04/1993 a IS ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. PISCOPO ANTONIO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F.
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ed elettivamente domiciliato ex lege in VIA DEI PORTOGHESI 12 00100 ROMA
RESISTENTE
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente, il Sig. di seguito, il ricorrente) Parte_1 adiva il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, chiedendo in via cautelare e d'urgenza, ai sensi degli artt. 700 e 669 bis c.p.c., di ordinare all di l'immediata fissazione di un Controparte_1 CP_1 appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto d'ingresso per motivi familiari in favore della moglie e dei figli minori, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento. In via principale e nel merito, il ricorrente domandava l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare e al rilascio del visto per motivi familiari, con condanna dell'Ambasciata resistente al rilascio giudiziale del visto ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.Lgs. 150/2011. In subordine, qualora non fosse stato ritenuto possibile disporre il rilascio diretto del visto, chiedeva l'ordine di formalizzazione della domanda di visto. In ogni caso, insisteva per la condanna alle spese, diritti e onorari di entrambe le fasi del giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
1 Si costituiva in giudizio il Controparte_2
ad (di seguito, l'Amministrazione
[...] CP_1 resistente), esponendo che l aveva già comunicato, a mezzo PEC, CP_1
l'avvenuta fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto in favore dei familiari del ricorrente. Per tale motivo, l'Amministrazione resistente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, sostenendo che l'avvenuta fissazione dell'appuntamento fosse circostanza sufficiente a rendere inutile la prosecuzione del giudizio, e che le spese di lite fossero integralmente compensate.
Il procuratore del ricorrente, con note d'udienza depositate in vista dell'udienza del 25 giugno 2025, contestava le deduzioni di controparte. Rilevava che l'appuntamento era stato comunicato solamente a seguito della notifica del ricorso de quo, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, in via principale per l'ordine di rilascio del visto, in subordine per il rinvio ad una successiva udienza per verificare l'avvenuta formalizzazione e rilascio del visto, e in ogni caso per la condanna alle spese, anche in via di soccombenza virtuale, stante l'ingiustificata omessa calendarizzazione dell'appuntamento prima dell'azione giudiziaria.
In fatto.
Il ricorrente, Sig. di cittadinanza pakistana, nato l'[...] in Parte_1
MA BA, titolare di un regolare permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato in Italia, ha intrapreso il percorso per il ricongiungimento familiare.
In data 27 aprile 2023, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Bolzano rilasciava i primi nulla osta per il ricongiungimento familiare in favore della moglie del ricorrente,
nata il 1° ottobre 1990 in MA BA (nulla osta n. P- Parte_2
BZ/F/N/2022/103102), e del figlio nato il [...] Persona_1 in MA BA (nulla osta n. ). Il nulla osta per la moglie CodiceFiscale_2 specificava che il visto d'ingresso avrebbe dovuto essere richiesto presso l' CP_1
a entro e non oltre sei mesi dalla data della comunicazione.
[...] CP_1
Successivamente, in data 24 ottobre 2024, venivano rilasciati dallo stesso Sportello Unico ulteriori nulla osta per i restanti figli minori del ricorrente: nata il Persona_2
17 novembre 2022 (nulla osta n. ), e CodiceFiscale_3 Persona_3 nato il [...] (nulla osta n. ). Per questi ultimi, i CodiceFiscale_4 certificati di nascita sono stati regolarmente muniti di "Apostille".
A seguito del rilascio dei primi nulla osta, il ricorrente e la moglie tentavano invano di prenotare un appuntamento per la richiesta di visto d'ingresso e la contestuale legalizzazione della documentazione presso l' a . Tali Controparte_1 CP_1 tentativi venivano esperiti tramite l'agenzia di outsourcing (Gerry's), le linee telefoniche dedicate e le PEC/mail istituzionali, riscontrando notevoli difficoltà. Un avviso pubblicato sul portale istituzionale dell' a in data 14 Controparte_1 CP_1 gennaio 2021 informava che, a causa di tali criticità, la validità semestrale dei nulla
Pag. 2 di 6 osta per i cittadini pakistani era prorogata fino a 18 mesi dalla loro trasmissione da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
Il 15 febbraio 2023, l'Avv. Antonio Piscopo inviava una diffida ad adempiere a mezzo PEC all' . L' riscontrava la diffida il 27 febbraio 2023, fissando un CP_1 CP_1 appuntamento allo Sportello Legalizzazioni. In tale occasione, il personale si limitava a ritirare la documentazione per la legalizzazione, comunicando che sarebbe seguita una successiva convocazione via mail per la formalizzazione della richiesta di visto. I certificati di parentela opportunamente legalizzati venivano ritirati dal ricorrente in data 27 settembre 2024.
Nonostante il considerevole lasso di tempo trascorso e la prossima scadenza dei nulla osta, la seconda convocazione per la formalizzazione della richiesta di visto non perveniva. Il ricorrente lamentava l'impossibilità di ottenere autonomamente appuntamenti, con i canali delle agenzie di outsourcing (come BLS) che risultavano indisponibili o privi di date (come dimostrato da uno screenshot del portale BLS) e le PEC/mail istituzionali che risultavano piene o non riscontravano le richieste.
In data 12 marzo 2025, il ricorrente conferiva mandato all'Avv. Antonio Piscopo per l'assistenza legale stragiudiziale in ordine alla richiesta di appuntamento e al connesso procedimento di ricongiungimento familiare. Il 15 marzo 2025, veniva inoltrata una formale diffida ad adempiere a mezzo PEC all' a , al Controparte_1 CP_1
e all'Ispettorato MAECI, allegando tutta la documentazione Controparte_1 necessaria e i certificati pakistani di parentela, ma tale diffida rimaneva priva di riscontro.
A seguito della notifica del ricorso giudiziario presentato dal ricorrente (R.G. n. 17167/2025), in data 29 aprile 2025 alle ore 14:49:44, l' a Controparte_1 CP_1 comunicava, tramite PEC, la fissazione di un appuntamento per il visto in favore di
, e per il Parte_2 Persona_1 Persona_3 Persona_2 giorno 6 agosto 2025 alle ore 09:45 presso l' stessa. La comunicazione CP_1 attestava che l'avvocato di controparte era stato contattato con separata PEC. L'Ambasciata, contestualmente, informava che, a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione sull'Apostille del 1961 in Pakistan dal 18 novembre 2024, la documentazione di stato civile straniera doveva essere presentata già apostillata e tradotta.
IN DIRITTO:
La presente controversia attiene al diritto all'unità familiare, principio di rango costituzionale (art. 29 Cost.) e internazionale (art. 8 CEDU, art. 25 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art. 3 Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo). Il Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/98, artt. 28 e ss.) disciplina la procedura di ricongiungimento familiare, articolata in due fasi: il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) e la successiva richiesta di visto d'ingresso presso la Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel Paese di provenienza del familiare. Nello specifico la conclusione di questo procedimento amministrativo può
Pag. 3 di 6 concludersi con il rilascio del visto conduce all'espansione della sfera giuridica del richiedente e dei suoi familiari.
Il ricongiungimento familiare del coniuge del minore è disciplinato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 286/1998, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Direttiva 2003/86/CE, i cui considerando 9, 10 e 11, insieme all'art. 4, riconoscono il ruolo centrale della famiglia e l'obbligo di salvaguardare l'interesse superiore del minore. Questo principio è ulteriormente evidenziato dall'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 24 novembre 1989, ratificata con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, secondo cui "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente." Inoltre, tale concetto è ribadito nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, che, adeguata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo e in vigore grazie all'art. 6 del trattato di Lisbona dal 1° dicembre 2009, ha valore giuridico pari a quello dei trattati, stabilendo che "l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente" in tutti gli atti relativi ai minori, sia da parte di autorità pubbliche che di istituzioni private. Infine, tale principio è desumibile anche dagli articoli 2 e 30 della Costituzione italiana, applicabile anche agli stranieri, come confermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (n. 199 del 1986; n. 203 del 1997; n. 376 del 2000), e si applica anche nella disciplina interna dell'immigrazione, come disposto dal 3° comma dell'art. 28 del D.Lgs. n. 286/1998, il quale stabilisce che "in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo."
Dall'analisi coordinata delle citate disposizioni normative emergono le condizioni sostanziali che devono essere soddisfatte per l'accoglimento della domanda. Il ricorrente deve, in primo luogo, essere titolare di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per protezione sussidiaria, per studi o per motivi religiosi, o essere titolare dello status di soggiornante di lungo periodo, come previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998.
Il ricorrente deve, inoltre, dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità alloggiativa, accertati dai competenti uffici comunali, e di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere, come stabilito dall'art. 29, comma 3, lettera b) del medesimo decreto.
Deve poi dimostrare l'esistenza e la veridicità del rapporto familiare.
Esaminate le circostanze di fatto e applicando le richiamate disposizioni di legge, emergono gli elementi necessari e sufficienti per accogliere la domanda di ricongiungimento familiare relativa al coniuge e dei minori.
Di fatti, il rilascio del nulla osta consente di ritenere che sono soddisfatti i requisiti oggettivi. Il richiedente è titolare di un valido permesso di soggiorno che soddisfa le
Pag. 4 di 6 condizioni di legge. Con il rilascio dei nulla osta è stata, infatti, accertata la disponibilità di un reddito sufficiente, superiore alla soglia minima prevista, tale da assicurare il sostentamento del nucleo familiare senza oneri per il sistema di assistenza sociale. Inoltre, è stata verificata l'abitazione indicata dal richiedente e il rilascio del nulla osta consente di presumere la rispondenza ai requisiti di idoneità abitativa richiesti, garantendo spazi e condizioni igienico-sanitarie adeguati. Nel corso del procedimento non sono emersi elementi ostativi di ordine pubblico o sicurezza che possano impedire il ricongiungimento.
Anche i requisiti soggettivi sono stati pienamente soddisfatti. In merito alla prova del rapporto familiare, la documentazione evidenzia una serie di ragioni che ne attestano l'esistenza per il Sig. i suoi congiunti. Parte_1
Il presupposto fondamentale per il processo di ricongiungimento familiare è il rilascio del "Nulla Osta" da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) competente. Nel caso specifico, ha ottenuto diversi nulla osta: uno per la moglie, Parte_1
rilasciato il 27 aprile 2023; e altri per i figli minori, Parte_2 Persona_1
(rilasciato il 27 aprile 2023), (rilasciato il 24 ottobre 2024), e
[...] Persona_2
(rilasciato il 24 ottobre 2024). Il rilascio di questi nulla osta da Persona_3 parte del SUI implica una preventiva verifica della sussistenza dei presupposti, inclusi quelli relativi al rapporto di parentela e coniugio, come previsto dalla normativa. Questo passaggio iniziale costituisce già una prima validazione ufficiale del legame familiare da parte delle autorità italiane.
Successivamente al rilascio del nulla osta, la fase consolare richiede la presentazione di documentazione specifica per la richiesta del visto. Per comprovare il rapporto familiare, sono stati tradotti e legalizzati diversi atti di stato civile pakistani. Nello specifico, la relazione coniugale è dimostrata attraverso l'"atto di matrimonio pakistano" (conosciuto come " ") e il "certificato di registrazione matrimonio pakistano" Per_4
("Marriage Registration Certificate"). La filiazione è provata dai "certificati di nascita pakistani" per ciascun figlio. Inoltre, il "certificato di stato di famiglia pakistano" ("Family Registration Certificate") fornisce un quadro complessivo del nucleo familiare, confermando le relazioni tra tutti i membri.
CP_ Un aspetto cruciale per la validità di questi documenti stranieri in è la loro "legalizzazione" o "apostille". Le fonti indicano che i certificati di nascita dei figli e ono stati muniti regolarmente di "Apostille", Persona_3 Persona_2 un processo necessario per la richiesta di visto. L'Ambasciata ha anche comunicato che, a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione sull'Apostille del 1961 in Pakistan dal 18 novembre 2024, la documentazione di stato civile straniera deve essere già apostillata e tradotta. Il fatto che i documenti siano stati legalizzati e apostillati attesta la loro autenticità e validità agli occhi delle autorità italiane. La richiesta di appuntamento per la legalizzazione dei documenti, e il loro successivo ritiro con timbro di legalizzazione, confermano l'effettivo svolgimento di queste verifiche.
Pag. 5 di 6 Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuto che il/la ricorrente abbia pienamente assolto all'onere probatorio su di lui/lei incombente circa la sussistenza di tutti i requisiti di legge, la domanda merita accoglimento.
Il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto che trattasi di causa di valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 17167/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta il diritto all'unità familiare del ricorrente e per l'effetto ordina alla resistente di rilasciare il visto per ricongiungimento familiare in favore della moglie del ricorrente, nata il 1° ottobre 1990 in MA BA Parte_2
(nulla osta n. ), e del figlio CodiceFiscale_5 Persona_1 nato il [...] in [...] (nulla osta n. P-
). CodiceFiscale_6
2. Condanna l'Amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente che quantifica in complessivi euro 1500 per Parte_1 compenso, oltre IVA, CPA e accessori per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Roma 25/06/2025
Il Giudice
AS SC
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Lorenzo Gibellini
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