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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/11/2025, n. 3198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3198 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1565/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. RL AD Presidente dr. RI LE NO Consigliere rel. dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1565/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNINI Parte_1 C.F._1
PA, elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE, 20/B SONDRIO presso il difensore avv.
GIOVANNINI PA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
NINGUARDA, 1 23017 MORBEGNO presso lo studio dell'avv. PASSARELLI LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, pagina 1 di 17 APPELLATO
avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
nel merito: - accertata e dichiarata la nullità dell'atto di compravendita del 9 maggio
2012 (rep. 74013), nella parte (“in secondo luogo”) con cui la signora dichiara CP_2
di vendere a che dichiara di acquistare, i 4/6 dell'immobile di sua CP_1
proprietà sito in Ardenno (SO), censito al Catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 31 mapp. 491, in quanto simulato e dissimulante una donazione della madre a favore del figlio;
- accertata altresì e dichiarata la nullità della sottostante donazione dissimulata, in quanto carente della forma dell'atto pubblico richiesta dalla legge;
- accertato di conseguenza che l'immobile oggetto della donazione nulla fa parte dell'asse ereditario della signora e che le porzioni riservate ai legittimari devono Controparte_3
pertanto essere calcolate tenendo conto anche del suo valore, operate la riunione fittizia e la riduzione/imputazione della donazione dissimulata includendo nella massa ereditaria anche il valore della quota di 4/6 dell'immobile oggetto della donazione dissimulata, respingere le domande di in quanto infondate in fatto e in CP_1
diritto. In ogni caso, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio e delle successive occorrende, nonché delle spese della procedura di mediazione davanti alla
C.C.I.A.A. di Sondrio n. 181/22, il tutto oltre iva e accessori di legge. in via istruttoria: - ordinare all'attore e alla l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 Controparte_4
c.p.c., degli estratti del conto corrente intestato a dal quale è stato tratto CP_1
l'assegno bancario non trasferibile n. 05327955062 della , Controparte_4
pagina 2 di 17 agenzia di Ardenno, emesso in data 9 maggio 2012 per l'importo di € 50.000,00 all'ordine della signora a far data dal 9 maggio 2012 (giorno dell'atto Controparte_3
notarile oggetto di giudizio) fino alla data di apertura della successione;
ordinare altresì alla di fornire informazioni scritte in ordine all'esito del Controparte_4
citato assegno;
- disporsi c.t.u. al fine di valutare il valore dei terreni della signora caduti in successione (e indicati alle pagine 1 e 2 della dichiarazione di Controparte_3
successione prodotta quale doc. 2) e il reale valore dell'immobile sito in Ardenno (SO) e censito al foglio 31 mapp. 491 donato a con l'atto di compravendita CP_1
simulato del 9 maggio 2012 (rep. 74013), rivalutato al 26 dicembre 2021, data di apertura della successione della signora Controparte_3
Per CP_1
NEL MERITO - respingere il gravame e confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di grado. IN VIA ISTRUTTORIA Si ribadisce ogni istanza istruttoria eventualmente non ammessa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio CP_1 Pt_1
chiedendo di accertare e dichiarare che, all'esito delle operazioni di riunione
[...]
fittizia del patrimonio ereditario di ex art. 556 c.c., tenuto conto dei Controparte_3
beni residui e di quelli donati, emerge la lesione della quota legittima spettante ex art. 537 c.c. a , conseguentemente di operare la riduzione delle donazioni CP_1
indirette ricevute da sino al soddisfacimento della sua quota con Parte_1
condanna di quest'ultima al pagamento della somma di €.26.080,00, o della diversa maggiore o minore somma che emergerà nel giudizio.
pagina 3 di 17 si costituiva, chiedendo di accertare e dichiarare la simulazione dell'atto Parte_1
di compravendita del 9 maggio 2012 nella parte (“in secondo luogo”) con cui Per_1
dichiarava di vendere ad che dichiarava di acquistare, i 4/6
[...] CP_1
dell'immobile di sua proprietà sito in Ardenno (SO) e censito al Catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 31 mapp. 491, dissimulante una donazione della madre in favore del figlio.
Ricostruita fittiziamente la massa ereditaria della de cuius computando, oltre ai beni appartenenti a al tempo della morte indicati nell'atto, i beni di cui la Controparte_3
stessa ha disposto in vita per donazione, includendo in essi anche il valore della quota di
4/6 dell'immobile oggetto della donazione dissimulata a favore del figlio CP_1
con l'atto di compravendita del 9 maggio 2012, respingere le domande dell'attore in quanto infondate.
All'esito della prima udienza il Tribunale disponeva la conversione del rito richiesta dalle parti e concedeva loro i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con provvedimento in data 15 marzo 2024 il Tribunale ammetteva le prove per interrogatorio formale e per testimoni richieste dalle parti e, dopo la loro escussione, con ordinanza del 14 maggio 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Con la sentenza n. 131/25 del 2 maggio 2025, il Tribunale di Sondrio accoglieva la domanda dell'attore-ricorrente così statuendo: CP_1
“accerta e dichiara che, all'esito delle operazioni di riunione fittizia del patrimonio ereditario di ex rat. 556 c.c., tenuto conto dei beni residui e di quelli Controparte_3
donati, emerge la lesione della quota legittima spettante ex art. 537 c.c. a
[...]
; dispone la riduzione delle donazioni indirette ricevute da sino al CP_1 Parte_1
soddisfacimento del diritto e comanda conseguentemente a il pagamento Parte_1
della somma di € 26.080,00”; condanna la convenuta al rimborso delle spese e pagina 4 di 17 competenze di mediazione e di giudizio, di sentenza e successive, liquidate in €
14.930,80, oltre spese generali, accessori di legge e successive”.
Propone appello lamentando: Parte_1
PRIMO MOTIVO Violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 n. 4 c.p.c., 537, 555, 556 e
564 c.c. Assenza di motivazione della sentenza nella parte in cui non si è pronunciata sulla domanda di riduzione della donazione ricevuta dall'appellato. Sua conseguente erroneità, illogicità e contraddittorietà.
SECONDO MOTIVO Illogicità ed erroneità della sentenza laddove ha inopinatamente ritenuto giustificato il valore dell'immobile simulatamente venduto all'appellato. Il ragionamento del giudice, oltre ad essere irrilevante, non è supportato da alcuna emergenza probatoria. Violazione degli artt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c.
TERZO MOTIVO Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c., 537,
556, 564 e 782 c.c., oltre che carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza per avere accolto la domanda di riduzione senza considerare la nullità della donazione ricevuta dall'appellato e l'esistenza di altre donazioni.
QUARTO MOTIVO Violazione e falsa applicazione degli artt. 556 e 564 c.c., oltre che carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto di non considerare la donazione a favore dell'appellato in forza di un preteso accordo di divisione inesistente, irrilevante e non provato. Violazione anche degli artt. 115,116 e 132 n. 4 c.p.c.
QUINTO MOTIVO Violazione e falsa applicazione degli art. 112, 115, 116 e 132 n. 4
c.p.c. e 555 c.c. oltre che carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui fa cenno a pretese donazioni non oggetto di causa, irrilevanti
e non provate.
pagina 5 di 17 SESTO MOTIVO Violazione e falsa applicazione degli artt. 553 e ss. c.c., oltre che carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 26.080,00.
SETTIMO MOTIVO Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e 92 c.p.c. e del d.m.
55/2014 in relazione alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Parte appellante propone anche istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado che, a seguito di discussione con i procuratori delle parti, viene accolta dalla Corte.
Si costituisce l'appellato e chiede il rigetto dell'appello.
La causa, concessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, viene decisa ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 28.10.2025, con rinuncia dei procuratori delle parti al termine per note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In assenza di testamento, l'onere della prova del legittimario nell'azione di riduzione per lesione di legittima ricade sull'attore, che deve allegare e dimostrare l'esatta misura della lesione, il valore della massa ereditaria (relictum e donatum) e l'inesistenza di altri beni, anche mediante elementi presuntivi. La Corte di Cassazione, ordinanza n. 15342 del 9 giugno 2025, ha precisato che non si può penalizzare il legittimario per l'omessa allegazione di tutti i beni, qualora la ricostruzione completa del patrimonio avvenga nel corso del processo, ma è necessario che sia fornita una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile la sussistenza della lesione.
Per determinare il valore della massa ereditaria, è necessario procedere alla cosiddetta riunione fittizia, un'operazione contabile che somma il valore dei beni lasciati pagina 6 di 17 alla morte (relictum) al valore dei beni donati in vita (donatum). Senza questa base di calcolo, è impossibile determinare il valore della quota di legittima.
Secondo l'attore in primo grado, l' asse ereditario sarebbe di complessivi € 78.264,00 e di conseguenza, considerato che ai sensi dell'art. 537 comma 2° c.c., in caso di morte di un genitore con più figli a questi ultimi è riservata la quota di 2/3 dell'asse ereditario da dividersi in parti uguali, ha ritenuto lesa la sua quota di legittima, nella specie pari a 1/3 del patrimonio ereditario (cioè la metà della quota indisponibile di 2/3) e quindi a €
26.080,00 (€ 78.264,00/3), somma di cui ha chiesto la condanna della sorella.
In particolare, secondo tesi, i ratei di assicurazione pagati dalla de cuius costituivano liberalità a favore di e vanno dunque conteggiati nella divisione ereditaria Parte_1
ai fini della ricostruzione fittizia del relictum (€ 10.005,00) e del donatum, costituito dai premi della polizza vita, rivalutati alla data del decesso (68.259,00).
Parte convenuta, eccepiva che l'attore non avesse imputato alla sua quota di legittima il valore dell'immobile che, a sua volta, aveva ricevuto in donazione dalla madre.
Il Tribunale ha ritenuto lesa la legittima spettante a , accogliendo la sua CP_1
domanda di riduzione.
L'appello è fondato.
La Corte affronterà le tre questioni dirimenti (oggetto di appello), seguendo l'ordine logico che segue.
PRIMA QUESTIONE: LA COMPRAVENDITA
SECONDA QUESTIONE: IL VALORE DELL'IMMOBILE DONATO
TERZA QUESTIONE: CP_5 CP_6
*************** pagina 7 di 17 PRIMA QUESTIONE: LA COMPRAVENDITA
Con atto di compravendita in data 9 maggio 2012 a rogito del notaio dr. Persona_2
(rep. 74013; racc. 22562) la madre delle parti signora dopo avere, unitamente CP_2
ai due figli, alienato a (che è il figlio dell'attore in primo grado) la quota Persona_3
di sua proprietà pari a 2/3 (4/6) di un immobile sito in Ardenno (SO) e censito al Catasto fabbricati al foglio 31 mapp. 309, sub. 1 e 2, al prezzo di € 40.000, ha, in secondo luogo, venduto al figlio odierno attore, la sua quota di 2/3 (4/6) di un altro CP_1
immobile dove ancora oggi l'attore risiede sito in Ardenno (SO) e censito al Catasto fabbricati al foglio 31, mapp. 491 (doc. 5).
Parte appellante allega la simulazione di tale contratto, dissimulante -secondo tesi- una donazione diretta, priva di forma e, perciò nulla.
La Corte osserva
Nel corso dell'interrogatorio formale tenutosi in udienza il giorno 22 aprile 2024, il soggetto attore in primo grado ha reso dichiarazione confessoria, ammettendo di non aver mai corrisposto alla propria madre il prezzo convenuto per la compravendita dell'immobile oggetto del contratto. Tale circostanza, per espressa ammissione di comporta che il trasferimento del bene debba qualificarsi, sotto il profilo CP_1
giuridico, come liberalità indiretta, concretizzatasi nella forma di una donazione.
In particolare, l'attore ha riconosciuto che l'assegno bancario indicato nell'atto pubblico rogato dal notaio — formalmente destinato al pagamento del corrispettivo dell'immobile
— non è stato mai incassato dalla venditrice (la madre), la quale lo ha restituito al figlio in attuazione di un accordo simulatorio intercorso tra le parti. Tale accordo aveva lo scopo di dissimulare la reale volontà negoziale, che non era quella di dar luogo a una compravendita onerosa, bensì di effettuare una donazione.
pagina 8 di 17 A prescindere dalla confessione resa dall'attore, la qualificazione dell'atto come donazione risulta comunque giuridicamente fondata, in quanto la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (Cass. sent. n. 5372/2024) ritiene che la mancata dimostrazione del pagamento del prezzo pattuito per l'acquisto di un bene immobile costituisca elemento sintomatico e rilevante ai fini della prova della simulazione del contratto di compravendita. In tali ipotesi, il contratto apparente cela una donazione, che rappresenta il reale intento delle parti.
Nel corso dell'interrogatorio formale tenutosi in udienza il giorno 22 aprile 2024, il soggetto attore ha reso dichiarazione confessoria, ammettendo di non aver mai corrisposto alla propria madre il prezzo convenuto per la compravendita dell'immobile oggetto del contratto. Tale circostanza, per espressa ammissione dell'attore, comporta che il trasferimento del bene debba qualificarsi, sotto il profilo giuridico, come liberalità indiretta, concretizzatasi nella forma di una donazione.
In particolare, l'attore ha riconosciuto che l'assegno bancario indicato nell'atto pubblico rogato dal notaio — formalmente destinato al pagamento del corrispettivo dell'immobile
— non è stato mai incassato dalla venditrice (la madre), la quale lo ha restituito al figlio in attuazione di un accordo simulatorio intercorso tra le parti. Tale accordo aveva lo scopo di dissimulare la reale volontà negoziale, che non era quella di dar luogo a una compravendita onerosa, bensì di effettuare una donazione.
Trattandosi di donazione indiretta, ai fini della riunione fittizia va sommato certamente anche il valore della donazione ricevuta da pari ai 4/6 di proprietà della CP_1
donante del bene immobile sito in sito in Ardenno (SO) e censito al Catasto fabbricati al foglio 31, mapp. 491.
Parte appellata sostiene che l'atto notarile di compravendita del 9 maggio 2012, costituiva, nell'intenzione delle parti, perfezionamento dell'accordo di divisione predisposto dal Geom. e che era presente e parte attiva alla Per_4 Parte_1
pagina 9 di 17 contrattazione. In altri termini, con la citata compravendita simulata la madre avrebbe voluto dividere -in vita- le sue proprietà immobiliari, facendo concessioni di pari valore a favore di entrambi i figli, in esecuzione di un preteso accordo divisorio tra tutte le parti e, a dimostrazione di ciò, produceva relazione redatta dal geom. Per_4
La Corte osserva.
Parte attrice in primo grado non ha offerto prove idonee ad avvalorare la propria tesi.
La relazione redatta dal geom. non datata e nemmeno sottoscritta dalle parti, Per_4
nulla prova sull'allegata divisione.
Non risulta poi prodotto alcun documento o altro atto sottoscritto dalla madre e dai figli che dimostri l'esistenza di tale accordo divisorio, che riguardando dei beni immobili avrebbe dovuto essere concluso per iscritto a pena di nullità.
L'asserito accordo divisionale, che la parte pretende essere stato stipulato tra i coeredi, risulta privo di qualsivoglia riscontro documentale e non trova conferma neppure nell'atto pubblico di compravendita datato 9 maggio 2012, che -secondo tesi- ne costituirebbe la concreta attuazione.
Sul punto, si osserva preliminarmente che, qualora la signora avesse inteso CP_2
procedere ad una divisione dei propri beni tra i figli, avrebbe potuto — e dovuto — manifestare espressamente tale volontà all'interno dell'atto notarile. In particolare, ai fini della validità e dell'efficacia della divisione, sarebbe stato necessario che la medesima avesse formalmente dispensato il figlio beneficiario (l'attore) dall'obbligo di imputazione alla propria quota di legittima del bene immobile oggetto del trasferimento, ai sensi dell'articolo 564, comma 3, del codice civile. Tale dispensa, che costituisce elemento essenziale per qualificare l'atto come divisione e non come donazione, non risulta in alcun modo contenuta nel documento in questione.
pagina 10 di 17 In ogni caso, l'atto di compravendita del 9 maggio 2012 presenta contenuti negoziali e indicazioni economiche che divergono in modo sostanziale e non giustificabile rispetto ai dati riportati nella relazione tecnica redatta dal geometra Tali discrasie, sia Per_4
sotto il profilo delle pattuizioni che delle cifre indicate, rafforzano l'ipotesi che l'atto non sia stato predisposto in attuazione di un accordo divisionale, bensì costituisca uno strumento giuridico volto a dissimulare una donazione.
Dalla relazione tecnica redatta dal geometra emerge che la signora Per_4 CP_2
avrebbe manifestato l'intenzione di procedere alla donazione in favore dei propri figli dei due immobili di sua proprietà, riconoscendo a ciascuno di essi un valore patrimoniale pari a € 60.000,00.
Tuttavia, l'analisi degli atti successivi evidenzia una sostanziale divergenza tra la volontà dichiarata nella suddetta relazione e quanto effettivamente realizzato. In particolare, mediante un contratto di compravendita che si configura come simulato,
l'attore ha ricevuto in donazione uno dei due immobili, il cui valore reale CP_1
(come si vedrà più avanti) viene stimato in € 220.000,00. La convenuta, signora Pt_1
ha percepito un importo significativamente inferiore, pari a € 40.000, senza che
[...]
le sia stato attribuito alcun bene immobile.
Inoltre, l'altro immobile sito in Ardenno, identificato catastalmente al foglio 31, mappale 309, e valutato nella relazione tecnica in € 195.364,20, è stato formalmente alienato al signor figlio dell'attore, per il corrispettivo di € 40.000. Tale Persona_3
somma, secondo quanto dichiarato dallo stesso nella propria memoria CP_1
istruttoria e confermato dal medesimo acquirente in sede di escussione testimoniale, sarebbe stata immediatamente restituita dalla signora al nipote, unitamente ad CP_2
un'ulteriore somma di € 10.000, per un totale di € 50.000, configurando di fatto una donazione indiretta.
pagina 11 di 17 Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente che il contratto di compravendita non costituisce attuazione di alcun accordo divisionale, come invece sostenuto dal fratello sulla base della relazione del geometra La convenuta CP_1 Per_4 Pt_1
non ha ricevuto alcun bene immobile e ha percepito una somma inferiore rispetto
[...]
a quella indicata nella relazione tecnica;
l'attore ha beneficiato di una CP_1
donazione avente ad oggetto un immobile di valore ben superiore a quello previsto;
infine, il signor — soggetto estraneo al presunto accordo divisionale — Persona_3
ha ricevuto, per il tramite di atti simulati, un immobile e una somma di denaro complessivamente superiore a € 200.000.
Tali circostanze, nel loro complesso, depongono inequivocabilmente per l'insussistenza di un accordo divisionale e per la sussistenza di compravendita che è stata solo apparentemente a titolo oneroso, mentre in realtà, non avendo comportato alcun trasferimento di denaro, dissimula una donazione della madre a favore del figlio, peraltro nulla per difetto di forma, ex art. 782 c.c., non essendo stata fatta per atto pubblico alla presenza di due testimoni. Ne consegue che anche il bene immobile oggetto della donazione dissimulata a favore dell'attore in primo grado deve essere incluso nell'asse ereditario e va considerato ai fini del calcolo della quota riservata ai legittimari.
L'unica modalità giuridicamente valida attraverso cui la signora avrebbe CP_2
potuto escludere il bene immobile oggetto di donazione dalla futura massa ereditaria non consiste certo nella stipulazione di un presunto accordo divisionale, privo di riscontri probatori e giuridicamente inesistente. Tale accordo, ove anche fosse stato effettivamente concluso, risulterebbe comunque nullo ai sensi dell'ordinamento, in quanto — come stabilito dalla normativa vigente — è nulla ogni convenzione avente ad oggetto la rinuncia all'eredità, anche se parziale, qualora sia stipulata anteriormente alla pagina 12 di 17 morte del de cuius. Tale principio trova fondamento nei precetti generali in materia successoria, che vietano atti dispositivi anticipati sull'eredità non ancora aperta.
Pertanto, l'unico strumento idoneo a determinare l'esclusione del bene dalla quota di legittima spettante all'attore sarebbe stato il compimento, da parte della disponente, di una dispensa espressa dall'imputazione della donazione ricevuta, ai sensi dell'articolo
564, comma 3, del codice civile. Tale dispensa, che costituisce condizione necessaria affinché il bene donato non venga computato nella quota di riserva spettante al legittimario, non risulta essere stata mai formalizzata dalla signora CP_2
Ne deriva che, in assenza di tale dispensa, il bene immobile oggetto della donazione deve concorrere alla determinazione della massa ereditaria e alla verifica dell'eventuale lesione dei diritti dei coeredi.
SECONDA QUESTIONE: IL VALORE DELL'IMMOBILE DONATO
Ex art. 556 e 747 e ss. c.c., il valore dell'immobile oggetto di donazione indiretta va determinato con riferimento al momento del decesso e dell'apertura della successione della signora CP_2
Alla data indicata, il valore venale dell'immobile risultava pari circa ad € 220.000,00 come risulta dalla relazione estimativa redatta dal geom. prodotta in atti Persona_5
come documento n. 6 primo grado (parte convenuta). Tale stima è stata formulata con criteri prudenziali, mediante il raffronto con i valori di mercato delle unità immobiliari ad uso abitativo in condizioni ordinarie di conservazione, ubicate nella medesima zona, avvalendosi di parametri matematici oggettivi e agevolmente verificabili, i quali si sono rivelati conformi ai dati pubblicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Il valore così determinato non è stato oggetto di tempestiva contestazione da parte di . CP_1
pagina 13 di 17 Inoltre, il valore reale sopra menzionato trova conferma indiretta nella perizia tecnica redatta dal geom. sulla quale l'attore in primo grado ha fondato la propria Per_4
pretesa. In detta relazione, infatti, viene stimato il valore di un altro immobile di proprietà della madre, anch'esso ubicato nel Comune di Ardenno e censito al foglio catastale n. 31, mappale n. 309, composto da un appartamento di circa 120 mq, un'autorimessa al piano seminterrato e un sottotetto non abitabile, per una superficie complessiva di circa 300 mq. Tale bene è stato qualificato come vetusto, in condizioni manutentive gravemente compromesse e non conforme alla normativa vigente, ed è stato valutato in € 195.364,20.
Detto immobile presenta caratteristiche dimensionali e strutturali analoghe a quelle dell'immobile oggetto di donazione in favore di anch'esso costituito da CP_1
appartamento, seminterrato e sottotetto per una superficie complessiva di circa 300 mq.
Ne consegue che il valore di mercato di quest'ultimo non può che essere equiparabile, anche nell'ipotesi in cui fosse stato trasferito allo stato rustico, come sostenuto da tenuto conto che l'immobile valutato € 195.364,20 versava in condizioni CP_1
particolarmente degradate e che, come dichiarato dal sig. in sede di Persona_3
escussione testimoniale, è stato necessario procedere ad una ristrutturazione integrale per renderlo abitabile.
Il valore della donazione in favore di è di € 146.667,00 (pari ai 4/6 di CP_1
proprietà della donante del bene). Donazione che -come detto- è nulla per difetto di forma.
TERZA QUESTIONE: RELICTUM +DONATUM
L'attore non ha prodotto nulla per dimostrare i pretesi pagamenti della madre a favore della figlia per “operazioni di disinvestimento titoli”.
pagina 14 di 17 Il documento 11 di parte attrice in primo grado dimostra solo che la madre nel giugno
2012 ha disinvestito delle somme, ma nulla dice sull'utilizzo che ha poi fatto delle stesse.
Infine, l'attore in primo grado ha attribuito ai cinque terreni di proprietà della madre il valore che per essi è stato indicato nella dichiarazione di successione, pari a complessivi
€ 647,00, il quale però rappresenta la rendita catastale dei beni e non certo il loro valore di mercato.
È infatti palese che detti terreni, che hanno una superficie complessiva di oltre 20.000 metri quadrati, hanno un valore di mercato sicuramente superiore rispetto a quello indicato nella dichiarazione di successione erroneamente utilizzato dall'attore.
Nello specifico, il valore dei terreni caduti in successione risulta pari ad almeno €
8.357,00, come attesta la perizia del geom. che è stata prodotta dalla convenuta Per_5
quale doc. 4 e che l'attore in primo grado non ha in nessun modo contestato, nella CP_7
quale la stima è peraltro stata prudenzialmente effettuata utilizzando i parametri di cui alla “tabella dei valori agricoli medi anno 2018” redatta dalla Commissione Espropri della Provincia di Sondrio.
Quindi per valutare l'eventuale presenza e l'entità di una lesione della porzione riservata all'attore quale legittimario occorre considerare il reale valore di mercato degli immobili caduti in successione e che sono stati ereditati per la quota di ½ dall'attore stesso, tenendo conto che con l'aumentare del valore attribuito ai beni immobili (e quindi del valore del relictum) si riduce proporzionalmente l'entità della supposta lesione della porzione di legittima.
In conclusione.
Al momento della morte della sign il suo patrimonio (relictum) era composto CP_2
da terreni agricoli di cui veniva indicato il valore catastale di € 647,00 (recte € 8.357,00, pagina 15 di 17 valore reale) e depositi bancari per complessivi € 9.358,00; a tali importi vanno aggiunte le donazioni a e a . Parte_1 CP_1
Operata la riunione fittizia (Euro 232.641,00 costituita dalla somma di 8.357,00 +
9.358,00+ 68.259,00 + 146.667,00) e calcolato il valore della legittima spettante a ciascuno dei due fratelli, pari a metà dei due terzi del patrimonio ricostruito (Euro
77.547,00), risulta che non vi è stata alcuna lesione di legittima del fratello CP_1
Infatti, l'importo di Euro 68.259,00 è inferiore alla legittima spettante a ciascuno dei fratelli.
Per tutte le esposte ragioni la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha accolto la domanda di riduzione proposta da CP_1
Questa Corte, perciò, accertata e dichiarata la nullità della compravendita simulata del 9 maggio 2012 (rep. 74013) avente ad oggetto l'immobile di Ardenno censito al foglio 31, mapp. 491, nonché la nullità della donazione dissimulata, disposta la riunione fittizia, rilevata l'assenza di lesione della quota di riserva di rigetta la domanda CP_1
di riduzione proposta da quest'ultimo.
Le ulteriori questioni risultano assorbite.
LE SPESE
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. pagina 16 di 17 civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920; Cass.
32906 del 08/11/2022ordinanza n. 9448 del 06/04/2023).
Le spese di lite, perciò, seguono la sostanziale soccombenza di e sono CP_1
liquidate nei valori medi, come in dispositivo, tenuto conto del valore (€ 26.080,00) della controversia e della sua complessità, ex DM 147/2022. Per il procedimento d'appello non viene riconosciuta la fase istruttoria (non tenutasi).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone, in riforma della sentenza n. 131/25 del 2 maggio 2025, del Tribunale di Sondrio:
1. Rigetta la domanda di riduzione delle donazioni ricevute da Parte_1
proposta da CP_1
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 Pt_1
di primo grado liquidate in Euro 7616,00, oltre IVA, CPA e 15% spese
[...]
generali e di secondo grado liquidate in Euro 804,00 per spese ed Euro 6946,00 per onorari, oltre IVA, CPA e 15% spese generali, oltre quelle di mediazione liquidate in Euro 48,80 per spese ed Euro 1080,00 per onorari, oltre IVA, CPA e
15% spese generali.
Così deciso in Milano il 5.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
RI LE NO RL AD
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. RL AD Presidente dr. RI LE NO Consigliere rel. dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1565/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNINI Parte_1 C.F._1
PA, elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE, 20/B SONDRIO presso il difensore avv.
GIOVANNINI PA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
NINGUARDA, 1 23017 MORBEGNO presso lo studio dell'avv. PASSARELLI LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, pagina 1 di 17 APPELLATO
avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
nel merito: - accertata e dichiarata la nullità dell'atto di compravendita del 9 maggio
2012 (rep. 74013), nella parte (“in secondo luogo”) con cui la signora dichiara CP_2
di vendere a che dichiara di acquistare, i 4/6 dell'immobile di sua CP_1
proprietà sito in Ardenno (SO), censito al Catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 31 mapp. 491, in quanto simulato e dissimulante una donazione della madre a favore del figlio;
- accertata altresì e dichiarata la nullità della sottostante donazione dissimulata, in quanto carente della forma dell'atto pubblico richiesta dalla legge;
- accertato di conseguenza che l'immobile oggetto della donazione nulla fa parte dell'asse ereditario della signora e che le porzioni riservate ai legittimari devono Controparte_3
pertanto essere calcolate tenendo conto anche del suo valore, operate la riunione fittizia e la riduzione/imputazione della donazione dissimulata includendo nella massa ereditaria anche il valore della quota di 4/6 dell'immobile oggetto della donazione dissimulata, respingere le domande di in quanto infondate in fatto e in CP_1
diritto. In ogni caso, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio e delle successive occorrende, nonché delle spese della procedura di mediazione davanti alla
C.C.I.A.A. di Sondrio n. 181/22, il tutto oltre iva e accessori di legge. in via istruttoria: - ordinare all'attore e alla l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 Controparte_4
c.p.c., degli estratti del conto corrente intestato a dal quale è stato tratto CP_1
l'assegno bancario non trasferibile n. 05327955062 della , Controparte_4
pagina 2 di 17 agenzia di Ardenno, emesso in data 9 maggio 2012 per l'importo di € 50.000,00 all'ordine della signora a far data dal 9 maggio 2012 (giorno dell'atto Controparte_3
notarile oggetto di giudizio) fino alla data di apertura della successione;
ordinare altresì alla di fornire informazioni scritte in ordine all'esito del Controparte_4
citato assegno;
- disporsi c.t.u. al fine di valutare il valore dei terreni della signora caduti in successione (e indicati alle pagine 1 e 2 della dichiarazione di Controparte_3
successione prodotta quale doc. 2) e il reale valore dell'immobile sito in Ardenno (SO) e censito al foglio 31 mapp. 491 donato a con l'atto di compravendita CP_1
simulato del 9 maggio 2012 (rep. 74013), rivalutato al 26 dicembre 2021, data di apertura della successione della signora Controparte_3
Per CP_1
NEL MERITO - respingere il gravame e confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di grado. IN VIA ISTRUTTORIA Si ribadisce ogni istanza istruttoria eventualmente non ammessa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio CP_1 Pt_1
chiedendo di accertare e dichiarare che, all'esito delle operazioni di riunione
[...]
fittizia del patrimonio ereditario di ex art. 556 c.c., tenuto conto dei Controparte_3
beni residui e di quelli donati, emerge la lesione della quota legittima spettante ex art. 537 c.c. a , conseguentemente di operare la riduzione delle donazioni CP_1
indirette ricevute da sino al soddisfacimento della sua quota con Parte_1
condanna di quest'ultima al pagamento della somma di €.26.080,00, o della diversa maggiore o minore somma che emergerà nel giudizio.
pagina 3 di 17 si costituiva, chiedendo di accertare e dichiarare la simulazione dell'atto Parte_1
di compravendita del 9 maggio 2012 nella parte (“in secondo luogo”) con cui Per_1
dichiarava di vendere ad che dichiarava di acquistare, i 4/6
[...] CP_1
dell'immobile di sua proprietà sito in Ardenno (SO) e censito al Catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 31 mapp. 491, dissimulante una donazione della madre in favore del figlio.
Ricostruita fittiziamente la massa ereditaria della de cuius computando, oltre ai beni appartenenti a al tempo della morte indicati nell'atto, i beni di cui la Controparte_3
stessa ha disposto in vita per donazione, includendo in essi anche il valore della quota di
4/6 dell'immobile oggetto della donazione dissimulata a favore del figlio CP_1
con l'atto di compravendita del 9 maggio 2012, respingere le domande dell'attore in quanto infondate.
All'esito della prima udienza il Tribunale disponeva la conversione del rito richiesta dalle parti e concedeva loro i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con provvedimento in data 15 marzo 2024 il Tribunale ammetteva le prove per interrogatorio formale e per testimoni richieste dalle parti e, dopo la loro escussione, con ordinanza del 14 maggio 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Con la sentenza n. 131/25 del 2 maggio 2025, il Tribunale di Sondrio accoglieva la domanda dell'attore-ricorrente così statuendo: CP_1
“accerta e dichiara che, all'esito delle operazioni di riunione fittizia del patrimonio ereditario di ex rat. 556 c.c., tenuto conto dei beni residui e di quelli Controparte_3
donati, emerge la lesione della quota legittima spettante ex art. 537 c.c. a
[...]
; dispone la riduzione delle donazioni indirette ricevute da sino al CP_1 Parte_1
soddisfacimento del diritto e comanda conseguentemente a il pagamento Parte_1
della somma di € 26.080,00”; condanna la convenuta al rimborso delle spese e pagina 4 di 17 competenze di mediazione e di giudizio, di sentenza e successive, liquidate in €
14.930,80, oltre spese generali, accessori di legge e successive”.
Propone appello lamentando: Parte_1
PRIMO MOTIVO Violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 n. 4 c.p.c., 537, 555, 556 e
564 c.c. Assenza di motivazione della sentenza nella parte in cui non si è pronunciata sulla domanda di riduzione della donazione ricevuta dall'appellato. Sua conseguente erroneità, illogicità e contraddittorietà.
SECONDO MOTIVO Illogicità ed erroneità della sentenza laddove ha inopinatamente ritenuto giustificato il valore dell'immobile simulatamente venduto all'appellato. Il ragionamento del giudice, oltre ad essere irrilevante, non è supportato da alcuna emergenza probatoria. Violazione degli artt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c.
TERZO MOTIVO Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c., 537,
556, 564 e 782 c.c., oltre che carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza per avere accolto la domanda di riduzione senza considerare la nullità della donazione ricevuta dall'appellato e l'esistenza di altre donazioni.
QUARTO MOTIVO Violazione e falsa applicazione degli artt. 556 e 564 c.c., oltre che carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto di non considerare la donazione a favore dell'appellato in forza di un preteso accordo di divisione inesistente, irrilevante e non provato. Violazione anche degli artt. 115,116 e 132 n. 4 c.p.c.
QUINTO MOTIVO Violazione e falsa applicazione degli art. 112, 115, 116 e 132 n. 4
c.p.c. e 555 c.c. oltre che carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui fa cenno a pretese donazioni non oggetto di causa, irrilevanti
e non provate.
pagina 5 di 17 SESTO MOTIVO Violazione e falsa applicazione degli artt. 553 e ss. c.c., oltre che carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 26.080,00.
SETTIMO MOTIVO Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e 92 c.p.c. e del d.m.
55/2014 in relazione alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Parte appellante propone anche istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado che, a seguito di discussione con i procuratori delle parti, viene accolta dalla Corte.
Si costituisce l'appellato e chiede il rigetto dell'appello.
La causa, concessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, viene decisa ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 28.10.2025, con rinuncia dei procuratori delle parti al termine per note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In assenza di testamento, l'onere della prova del legittimario nell'azione di riduzione per lesione di legittima ricade sull'attore, che deve allegare e dimostrare l'esatta misura della lesione, il valore della massa ereditaria (relictum e donatum) e l'inesistenza di altri beni, anche mediante elementi presuntivi. La Corte di Cassazione, ordinanza n. 15342 del 9 giugno 2025, ha precisato che non si può penalizzare il legittimario per l'omessa allegazione di tutti i beni, qualora la ricostruzione completa del patrimonio avvenga nel corso del processo, ma è necessario che sia fornita una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile la sussistenza della lesione.
Per determinare il valore della massa ereditaria, è necessario procedere alla cosiddetta riunione fittizia, un'operazione contabile che somma il valore dei beni lasciati pagina 6 di 17 alla morte (relictum) al valore dei beni donati in vita (donatum). Senza questa base di calcolo, è impossibile determinare il valore della quota di legittima.
Secondo l'attore in primo grado, l' asse ereditario sarebbe di complessivi € 78.264,00 e di conseguenza, considerato che ai sensi dell'art. 537 comma 2° c.c., in caso di morte di un genitore con più figli a questi ultimi è riservata la quota di 2/3 dell'asse ereditario da dividersi in parti uguali, ha ritenuto lesa la sua quota di legittima, nella specie pari a 1/3 del patrimonio ereditario (cioè la metà della quota indisponibile di 2/3) e quindi a €
26.080,00 (€ 78.264,00/3), somma di cui ha chiesto la condanna della sorella.
In particolare, secondo tesi, i ratei di assicurazione pagati dalla de cuius costituivano liberalità a favore di e vanno dunque conteggiati nella divisione ereditaria Parte_1
ai fini della ricostruzione fittizia del relictum (€ 10.005,00) e del donatum, costituito dai premi della polizza vita, rivalutati alla data del decesso (68.259,00).
Parte convenuta, eccepiva che l'attore non avesse imputato alla sua quota di legittima il valore dell'immobile che, a sua volta, aveva ricevuto in donazione dalla madre.
Il Tribunale ha ritenuto lesa la legittima spettante a , accogliendo la sua CP_1
domanda di riduzione.
L'appello è fondato.
La Corte affronterà le tre questioni dirimenti (oggetto di appello), seguendo l'ordine logico che segue.
PRIMA QUESTIONE: LA COMPRAVENDITA
SECONDA QUESTIONE: IL VALORE DELL'IMMOBILE DONATO
TERZA QUESTIONE: CP_5 CP_6
*************** pagina 7 di 17 PRIMA QUESTIONE: LA COMPRAVENDITA
Con atto di compravendita in data 9 maggio 2012 a rogito del notaio dr. Persona_2
(rep. 74013; racc. 22562) la madre delle parti signora dopo avere, unitamente CP_2
ai due figli, alienato a (che è il figlio dell'attore in primo grado) la quota Persona_3
di sua proprietà pari a 2/3 (4/6) di un immobile sito in Ardenno (SO) e censito al Catasto fabbricati al foglio 31 mapp. 309, sub. 1 e 2, al prezzo di € 40.000, ha, in secondo luogo, venduto al figlio odierno attore, la sua quota di 2/3 (4/6) di un altro CP_1
immobile dove ancora oggi l'attore risiede sito in Ardenno (SO) e censito al Catasto fabbricati al foglio 31, mapp. 491 (doc. 5).
Parte appellante allega la simulazione di tale contratto, dissimulante -secondo tesi- una donazione diretta, priva di forma e, perciò nulla.
La Corte osserva
Nel corso dell'interrogatorio formale tenutosi in udienza il giorno 22 aprile 2024, il soggetto attore in primo grado ha reso dichiarazione confessoria, ammettendo di non aver mai corrisposto alla propria madre il prezzo convenuto per la compravendita dell'immobile oggetto del contratto. Tale circostanza, per espressa ammissione di comporta che il trasferimento del bene debba qualificarsi, sotto il profilo CP_1
giuridico, come liberalità indiretta, concretizzatasi nella forma di una donazione.
In particolare, l'attore ha riconosciuto che l'assegno bancario indicato nell'atto pubblico rogato dal notaio — formalmente destinato al pagamento del corrispettivo dell'immobile
— non è stato mai incassato dalla venditrice (la madre), la quale lo ha restituito al figlio in attuazione di un accordo simulatorio intercorso tra le parti. Tale accordo aveva lo scopo di dissimulare la reale volontà negoziale, che non era quella di dar luogo a una compravendita onerosa, bensì di effettuare una donazione.
pagina 8 di 17 A prescindere dalla confessione resa dall'attore, la qualificazione dell'atto come donazione risulta comunque giuridicamente fondata, in quanto la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (Cass. sent. n. 5372/2024) ritiene che la mancata dimostrazione del pagamento del prezzo pattuito per l'acquisto di un bene immobile costituisca elemento sintomatico e rilevante ai fini della prova della simulazione del contratto di compravendita. In tali ipotesi, il contratto apparente cela una donazione, che rappresenta il reale intento delle parti.
Nel corso dell'interrogatorio formale tenutosi in udienza il giorno 22 aprile 2024, il soggetto attore ha reso dichiarazione confessoria, ammettendo di non aver mai corrisposto alla propria madre il prezzo convenuto per la compravendita dell'immobile oggetto del contratto. Tale circostanza, per espressa ammissione dell'attore, comporta che il trasferimento del bene debba qualificarsi, sotto il profilo giuridico, come liberalità indiretta, concretizzatasi nella forma di una donazione.
In particolare, l'attore ha riconosciuto che l'assegno bancario indicato nell'atto pubblico rogato dal notaio — formalmente destinato al pagamento del corrispettivo dell'immobile
— non è stato mai incassato dalla venditrice (la madre), la quale lo ha restituito al figlio in attuazione di un accordo simulatorio intercorso tra le parti. Tale accordo aveva lo scopo di dissimulare la reale volontà negoziale, che non era quella di dar luogo a una compravendita onerosa, bensì di effettuare una donazione.
Trattandosi di donazione indiretta, ai fini della riunione fittizia va sommato certamente anche il valore della donazione ricevuta da pari ai 4/6 di proprietà della CP_1
donante del bene immobile sito in sito in Ardenno (SO) e censito al Catasto fabbricati al foglio 31, mapp. 491.
Parte appellata sostiene che l'atto notarile di compravendita del 9 maggio 2012, costituiva, nell'intenzione delle parti, perfezionamento dell'accordo di divisione predisposto dal Geom. e che era presente e parte attiva alla Per_4 Parte_1
pagina 9 di 17 contrattazione. In altri termini, con la citata compravendita simulata la madre avrebbe voluto dividere -in vita- le sue proprietà immobiliari, facendo concessioni di pari valore a favore di entrambi i figli, in esecuzione di un preteso accordo divisorio tra tutte le parti e, a dimostrazione di ciò, produceva relazione redatta dal geom. Per_4
La Corte osserva.
Parte attrice in primo grado non ha offerto prove idonee ad avvalorare la propria tesi.
La relazione redatta dal geom. non datata e nemmeno sottoscritta dalle parti, Per_4
nulla prova sull'allegata divisione.
Non risulta poi prodotto alcun documento o altro atto sottoscritto dalla madre e dai figli che dimostri l'esistenza di tale accordo divisorio, che riguardando dei beni immobili avrebbe dovuto essere concluso per iscritto a pena di nullità.
L'asserito accordo divisionale, che la parte pretende essere stato stipulato tra i coeredi, risulta privo di qualsivoglia riscontro documentale e non trova conferma neppure nell'atto pubblico di compravendita datato 9 maggio 2012, che -secondo tesi- ne costituirebbe la concreta attuazione.
Sul punto, si osserva preliminarmente che, qualora la signora avesse inteso CP_2
procedere ad una divisione dei propri beni tra i figli, avrebbe potuto — e dovuto — manifestare espressamente tale volontà all'interno dell'atto notarile. In particolare, ai fini della validità e dell'efficacia della divisione, sarebbe stato necessario che la medesima avesse formalmente dispensato il figlio beneficiario (l'attore) dall'obbligo di imputazione alla propria quota di legittima del bene immobile oggetto del trasferimento, ai sensi dell'articolo 564, comma 3, del codice civile. Tale dispensa, che costituisce elemento essenziale per qualificare l'atto come divisione e non come donazione, non risulta in alcun modo contenuta nel documento in questione.
pagina 10 di 17 In ogni caso, l'atto di compravendita del 9 maggio 2012 presenta contenuti negoziali e indicazioni economiche che divergono in modo sostanziale e non giustificabile rispetto ai dati riportati nella relazione tecnica redatta dal geometra Tali discrasie, sia Per_4
sotto il profilo delle pattuizioni che delle cifre indicate, rafforzano l'ipotesi che l'atto non sia stato predisposto in attuazione di un accordo divisionale, bensì costituisca uno strumento giuridico volto a dissimulare una donazione.
Dalla relazione tecnica redatta dal geometra emerge che la signora Per_4 CP_2
avrebbe manifestato l'intenzione di procedere alla donazione in favore dei propri figli dei due immobili di sua proprietà, riconoscendo a ciascuno di essi un valore patrimoniale pari a € 60.000,00.
Tuttavia, l'analisi degli atti successivi evidenzia una sostanziale divergenza tra la volontà dichiarata nella suddetta relazione e quanto effettivamente realizzato. In particolare, mediante un contratto di compravendita che si configura come simulato,
l'attore ha ricevuto in donazione uno dei due immobili, il cui valore reale CP_1
(come si vedrà più avanti) viene stimato in € 220.000,00. La convenuta, signora Pt_1
ha percepito un importo significativamente inferiore, pari a € 40.000, senza che
[...]
le sia stato attribuito alcun bene immobile.
Inoltre, l'altro immobile sito in Ardenno, identificato catastalmente al foglio 31, mappale 309, e valutato nella relazione tecnica in € 195.364,20, è stato formalmente alienato al signor figlio dell'attore, per il corrispettivo di € 40.000. Tale Persona_3
somma, secondo quanto dichiarato dallo stesso nella propria memoria CP_1
istruttoria e confermato dal medesimo acquirente in sede di escussione testimoniale, sarebbe stata immediatamente restituita dalla signora al nipote, unitamente ad CP_2
un'ulteriore somma di € 10.000, per un totale di € 50.000, configurando di fatto una donazione indiretta.
pagina 11 di 17 Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente che il contratto di compravendita non costituisce attuazione di alcun accordo divisionale, come invece sostenuto dal fratello sulla base della relazione del geometra La convenuta CP_1 Per_4 Pt_1
non ha ricevuto alcun bene immobile e ha percepito una somma inferiore rispetto
[...]
a quella indicata nella relazione tecnica;
l'attore ha beneficiato di una CP_1
donazione avente ad oggetto un immobile di valore ben superiore a quello previsto;
infine, il signor — soggetto estraneo al presunto accordo divisionale — Persona_3
ha ricevuto, per il tramite di atti simulati, un immobile e una somma di denaro complessivamente superiore a € 200.000.
Tali circostanze, nel loro complesso, depongono inequivocabilmente per l'insussistenza di un accordo divisionale e per la sussistenza di compravendita che è stata solo apparentemente a titolo oneroso, mentre in realtà, non avendo comportato alcun trasferimento di denaro, dissimula una donazione della madre a favore del figlio, peraltro nulla per difetto di forma, ex art. 782 c.c., non essendo stata fatta per atto pubblico alla presenza di due testimoni. Ne consegue che anche il bene immobile oggetto della donazione dissimulata a favore dell'attore in primo grado deve essere incluso nell'asse ereditario e va considerato ai fini del calcolo della quota riservata ai legittimari.
L'unica modalità giuridicamente valida attraverso cui la signora avrebbe CP_2
potuto escludere il bene immobile oggetto di donazione dalla futura massa ereditaria non consiste certo nella stipulazione di un presunto accordo divisionale, privo di riscontri probatori e giuridicamente inesistente. Tale accordo, ove anche fosse stato effettivamente concluso, risulterebbe comunque nullo ai sensi dell'ordinamento, in quanto — come stabilito dalla normativa vigente — è nulla ogni convenzione avente ad oggetto la rinuncia all'eredità, anche se parziale, qualora sia stipulata anteriormente alla pagina 12 di 17 morte del de cuius. Tale principio trova fondamento nei precetti generali in materia successoria, che vietano atti dispositivi anticipati sull'eredità non ancora aperta.
Pertanto, l'unico strumento idoneo a determinare l'esclusione del bene dalla quota di legittima spettante all'attore sarebbe stato il compimento, da parte della disponente, di una dispensa espressa dall'imputazione della donazione ricevuta, ai sensi dell'articolo
564, comma 3, del codice civile. Tale dispensa, che costituisce condizione necessaria affinché il bene donato non venga computato nella quota di riserva spettante al legittimario, non risulta essere stata mai formalizzata dalla signora CP_2
Ne deriva che, in assenza di tale dispensa, il bene immobile oggetto della donazione deve concorrere alla determinazione della massa ereditaria e alla verifica dell'eventuale lesione dei diritti dei coeredi.
SECONDA QUESTIONE: IL VALORE DELL'IMMOBILE DONATO
Ex art. 556 e 747 e ss. c.c., il valore dell'immobile oggetto di donazione indiretta va determinato con riferimento al momento del decesso e dell'apertura della successione della signora CP_2
Alla data indicata, il valore venale dell'immobile risultava pari circa ad € 220.000,00 come risulta dalla relazione estimativa redatta dal geom. prodotta in atti Persona_5
come documento n. 6 primo grado (parte convenuta). Tale stima è stata formulata con criteri prudenziali, mediante il raffronto con i valori di mercato delle unità immobiliari ad uso abitativo in condizioni ordinarie di conservazione, ubicate nella medesima zona, avvalendosi di parametri matematici oggettivi e agevolmente verificabili, i quali si sono rivelati conformi ai dati pubblicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Il valore così determinato non è stato oggetto di tempestiva contestazione da parte di . CP_1
pagina 13 di 17 Inoltre, il valore reale sopra menzionato trova conferma indiretta nella perizia tecnica redatta dal geom. sulla quale l'attore in primo grado ha fondato la propria Per_4
pretesa. In detta relazione, infatti, viene stimato il valore di un altro immobile di proprietà della madre, anch'esso ubicato nel Comune di Ardenno e censito al foglio catastale n. 31, mappale n. 309, composto da un appartamento di circa 120 mq, un'autorimessa al piano seminterrato e un sottotetto non abitabile, per una superficie complessiva di circa 300 mq. Tale bene è stato qualificato come vetusto, in condizioni manutentive gravemente compromesse e non conforme alla normativa vigente, ed è stato valutato in € 195.364,20.
Detto immobile presenta caratteristiche dimensionali e strutturali analoghe a quelle dell'immobile oggetto di donazione in favore di anch'esso costituito da CP_1
appartamento, seminterrato e sottotetto per una superficie complessiva di circa 300 mq.
Ne consegue che il valore di mercato di quest'ultimo non può che essere equiparabile, anche nell'ipotesi in cui fosse stato trasferito allo stato rustico, come sostenuto da tenuto conto che l'immobile valutato € 195.364,20 versava in condizioni CP_1
particolarmente degradate e che, come dichiarato dal sig. in sede di Persona_3
escussione testimoniale, è stato necessario procedere ad una ristrutturazione integrale per renderlo abitabile.
Il valore della donazione in favore di è di € 146.667,00 (pari ai 4/6 di CP_1
proprietà della donante del bene). Donazione che -come detto- è nulla per difetto di forma.
TERZA QUESTIONE: RELICTUM +DONATUM
L'attore non ha prodotto nulla per dimostrare i pretesi pagamenti della madre a favore della figlia per “operazioni di disinvestimento titoli”.
pagina 14 di 17 Il documento 11 di parte attrice in primo grado dimostra solo che la madre nel giugno
2012 ha disinvestito delle somme, ma nulla dice sull'utilizzo che ha poi fatto delle stesse.
Infine, l'attore in primo grado ha attribuito ai cinque terreni di proprietà della madre il valore che per essi è stato indicato nella dichiarazione di successione, pari a complessivi
€ 647,00, il quale però rappresenta la rendita catastale dei beni e non certo il loro valore di mercato.
È infatti palese che detti terreni, che hanno una superficie complessiva di oltre 20.000 metri quadrati, hanno un valore di mercato sicuramente superiore rispetto a quello indicato nella dichiarazione di successione erroneamente utilizzato dall'attore.
Nello specifico, il valore dei terreni caduti in successione risulta pari ad almeno €
8.357,00, come attesta la perizia del geom. che è stata prodotta dalla convenuta Per_5
quale doc. 4 e che l'attore in primo grado non ha in nessun modo contestato, nella CP_7
quale la stima è peraltro stata prudenzialmente effettuata utilizzando i parametri di cui alla “tabella dei valori agricoli medi anno 2018” redatta dalla Commissione Espropri della Provincia di Sondrio.
Quindi per valutare l'eventuale presenza e l'entità di una lesione della porzione riservata all'attore quale legittimario occorre considerare il reale valore di mercato degli immobili caduti in successione e che sono stati ereditati per la quota di ½ dall'attore stesso, tenendo conto che con l'aumentare del valore attribuito ai beni immobili (e quindi del valore del relictum) si riduce proporzionalmente l'entità della supposta lesione della porzione di legittima.
In conclusione.
Al momento della morte della sign il suo patrimonio (relictum) era composto CP_2
da terreni agricoli di cui veniva indicato il valore catastale di € 647,00 (recte € 8.357,00, pagina 15 di 17 valore reale) e depositi bancari per complessivi € 9.358,00; a tali importi vanno aggiunte le donazioni a e a . Parte_1 CP_1
Operata la riunione fittizia (Euro 232.641,00 costituita dalla somma di 8.357,00 +
9.358,00+ 68.259,00 + 146.667,00) e calcolato il valore della legittima spettante a ciascuno dei due fratelli, pari a metà dei due terzi del patrimonio ricostruito (Euro
77.547,00), risulta che non vi è stata alcuna lesione di legittima del fratello CP_1
Infatti, l'importo di Euro 68.259,00 è inferiore alla legittima spettante a ciascuno dei fratelli.
Per tutte le esposte ragioni la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha accolto la domanda di riduzione proposta da CP_1
Questa Corte, perciò, accertata e dichiarata la nullità della compravendita simulata del 9 maggio 2012 (rep. 74013) avente ad oggetto l'immobile di Ardenno censito al foglio 31, mapp. 491, nonché la nullità della donazione dissimulata, disposta la riunione fittizia, rilevata l'assenza di lesione della quota di riserva di rigetta la domanda CP_1
di riduzione proposta da quest'ultimo.
Le ulteriori questioni risultano assorbite.
LE SPESE
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. pagina 16 di 17 civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920; Cass.
32906 del 08/11/2022ordinanza n. 9448 del 06/04/2023).
Le spese di lite, perciò, seguono la sostanziale soccombenza di e sono CP_1
liquidate nei valori medi, come in dispositivo, tenuto conto del valore (€ 26.080,00) della controversia e della sua complessità, ex DM 147/2022. Per il procedimento d'appello non viene riconosciuta la fase istruttoria (non tenutasi).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone, in riforma della sentenza n. 131/25 del 2 maggio 2025, del Tribunale di Sondrio:
1. Rigetta la domanda di riduzione delle donazioni ricevute da Parte_1
proposta da CP_1
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 Pt_1
di primo grado liquidate in Euro 7616,00, oltre IVA, CPA e 15% spese
[...]
generali e di secondo grado liquidate in Euro 804,00 per spese ed Euro 6946,00 per onorari, oltre IVA, CPA e 15% spese generali, oltre quelle di mediazione liquidate in Euro 48,80 per spese ed Euro 1080,00 per onorari, oltre IVA, CPA e
15% spese generali.
Così deciso in Milano il 5.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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