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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/12/2025, n. 9408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9408 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12515/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Il Tribunale di Milano, tredicesima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
TO AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12515 del R.G.A.C. dell'anno 2025, e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall' avv. Francesco Ferrari;
C.F._2
ATTORI
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
, corrente in 20044 Arese (MI), viale dei Platani n. 2; CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: pagamento.
CONCLUSIONI
Per gli attori:
Accertare e dichiarare che la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Sig. , ha detenuto l'immobile dei Sig.ri CP_2 Parte_1
e , sito in Arese (MI), via Caduti n. 11/A senza alcun titolo legittimo dal
[...] Parte_2
21.06.2024 al 06.11.2024;
- Per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno subito per la perdita di chances derivante dall'occupazione, e quindi per l'indisponibilità, dell'immobile suddetto, dal 21.06.2021 alla data del rilascio effettivo 06.11.2024, determinando il danno con riferimento al valore locatizio dell'immobile, e dunque in € 3.960,00, o in quella diversa maggiore o minore che il giudice vorrà stabilire, anche in via di equità, nei limiti dello scaglione di valore appresso indicato;
nonché al risarcimento del danno per la messa in pristino dell'immobile de quo quantificato in € 4.105,30 o in
pagina 1 di 5 quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, sempre nei limiti di valore appresso indicati.
Per la convenuta:
Non precisate- contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e , premesso che erano comproprietari di un immobile situato in Parte_1 Parte_2
20044 Arese (MI), via Caduti n. 11/A, riportato in catasto al foglio 4, mappale 434, subalterno 710, categoria C/1, classe 5- rendita catastale € 1.205,15, che con contratto del 10.04.2018 e registrato il
30.07.2018 avevano concedevano in locazione l'immobile ad uso negozio commerciale alla società
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
, che a seguito del mancato pagamento dei canoni avevano in data 10.07.2024 veniva CP_2 emesso il provvedimento di convalida dello sfratto per morosità, che nelle more del procedimento di sfratto con sentenza n. 438/2024 era stata dichiarata la liquidazione giudiziale della
[...] per cui avevano intavolato trattative con , legale rappresentante
Controparte_1 CP_2 anche di un'altra società per mantenere la nuova società all'interno
Controparte_1 degli immobili siti in Arese, via Caduti n. 11A, che le trattative per la stipula di un contratto locatizio con la nuova società non andavano a buon fine per cui chiedevano alla Curatela la restituzione dell'immobile, che in data 06.11.2024 , in qualità di legale rappresentante della società CP_2 occupante - - riconsegnava le chiavi dell'immobile per cui è causa
Controparte_1 impegnandosi altresì contestualmente ad effettuare eventuali ripristini che si sarebbero resi necessari e autorizzando a smaltire i beni mobili ancora rimanenti all'interno del negozio, che era necessario eseguire delle opere di ripristino consistenti in rimozione del vano in cartongesso, rimozione della ceramica espositiva, del tabellone pubblicitario e del vecchio divano e tendaggi, rimozione di applicazioni all'impianto elettrico e ripristino dello stesso alle originarie condizioni, ripristino dei muri in corrispondenza delle piastrelle e dei tabelloni pubblicitari rimossi, tinteggiatura, ripristino locale bagno, pulizie e sostituzione serrature per un importo complessivo di € 3.285,00 oltre IVA, che dalla visura CCIAA della risultava che la società aveva sede sociale
Controparte_1 nell'immobile per cui è causa sin dalla sua costituzione (02/05/2023), che in data 18.12.2024 aveva chiesto alla il pagamento dell'indennità di occupazione a far data dalla
Controparte_1 messa in liquidazione della (21.06.2024) e sino alla riconsegna delle chiavi
Controparte_1 avvenuta in data 06.11.2024, nonché per il ripristino dell'immobile, senza esito, conveniva quest'ultima in giudizio per accertare e dichiarare che la in persona del
Controparte_1 legale rappresentante pro tempore aveva detenuto l'immobile per cui è causa sito in Arese (MI), via pagina 2 di 5 Caduti n. 11/A senza alcun titolo legittimo dal 21.06.2024 al 06.11.2024 e per l'effetto per condannare la convenuta al risarcimento del danno subito per la perdita di chances derivante dall'occupazione, e quindi per l'indisponibilità, dell'immobile suddetto, dal 21.06.2021 alla data del rilascio effettivo
06.11.2024, determinando il danno con riferimento al valore locatizio dell'immobile, e dunque in €
3.960,00, o in quella diversa maggiore o minore accertata, anche in via di equità, nonché al risarcimento del danno per la messa in pristino dell'immobile de quo quantificato in € 4.105,30 o in quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.
restava contumace. Controparte_1
Ammessa ed espletata la prova per testi ed interpello, all'udienza del 20.11.2025 all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale della causa il giudice riservava il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c..
Preliminarmente, va evidenziata la natura personale dell'azione esercitata, atteso che gli attori riconducono la pretesa di pagamento dell'indennità all'indisponibilità a consentire alla resistente di continuare a detenere l'immobile per cui è causa per non avere concluso la stipula del contratto di locazione.
Tanto premesso, la domanda è fondata per quanto di ragione, atteso che nel corso dell'interrogatorio formale , escusso in qualità di legale rappresentante della società convenuta, ha CP_2 ammesso di avere manifestato a e l'intenzione di proseguire l'attività della Parte_1 Pt_2 [...] nell'immobile sito in 20044 Arese, via Caduti n. 11A a far data dalla Controparte_1 dichiarazione di liquidazione giudiziale della società del 20.06.2024 Controparte_1 sottoscrivendo un nuovo contratto di locazione, di avere apposto l'insegna Controparte_1
e di avere occupato l'immobile per cui è causa dal 21.06.2024 al 06.11.2024, senza corrispondere
[...] alcunché a titolo di canone stabilito, con la precedente società, in € 900,00 mensili.
In base a tali risultanze, dunque, peraltro suffragate dalla deposizione resa dal teste Tes_1
e dal verbale di riconsegna allogato, deve ritenersi accertata l'occupazione sine titulo
[...] relativamente al periodo in oggetto.
In ordine al quantum, va anzitutto osservato che l'occupazione abusiva dell'immobile è fonte di danno per i proprietari che per effetto di tale illecita condotta, sono stati privati della facoltà di utilizzazione indiretta dell'immobile mediante locazione a terzi e del conseguente introito derivante dai canoni percepiti (Cass. SU 33645/2022) e, considerato il rilievo che assumono gli impegni assunti con che rivestiva la qualità di legale rappresentante anche della società che aveva detenuto CP_2 in precedenza in locazione l'immobile per un canone di € 900,00 mensili, la convenuta dev'essere condannata al pagamento di € 3.960,00 per l'occupazione protrattasi dal 21.06.2024 al 06.11.2024. pagina 3 di 5 Al riguardo va osservato che “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale” (cfr. Cass. S.U. 33645/2022).
Va riconosciuta la rivalutazione sull'importo relativo all'indennità di occupazione, trattandosi di debito di valore, sulle somme annualmente maturate a titolo di indennità, nonché gli interessi al tasso legale da calcolarsi sulle singole somme via via rivalutate con decorrenza delle singole scadenze sino al saldo.
Dev'essere disattesa la richiesta risarcitoria in quanto, contrariamente a quanto dedotto dagli attori, il verbale di riconsegna non contiene l'assunzione di un esplicito e puntuale impegno al riguardo, ed atteso che dall'escussione del teste , la cui attendibilità è particolarmente attenuata Testimone_1 in considerazione dello stretto vincolo di parentela che intercorre con gli attori, e dalle risultanze contenute nella fattura e nel bonifico allegati, non si evincono elementi tali da desumere che i danni lamentati siano stati arrecati nel breve periodo in cui l'immobile è stato occupato sine titulo.
Al riguardo va infatti osservato che non risulta descritto lo stato in cui versava l'immobile allorquando è cessata la locazione con l'altra società, che peraltro si è protratta per alcuni anni e presumibilmente ha comportato l'esecuzione di una serie di interventi all'interno dei locali da parte della società allora conduttrice che, sulla base delle emergenze istruttorie, non risulta abbia effettuato la rimessione in pristino dei luoghi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, al valore medio tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali avuto riguardo, nell'individuazione dello scaglione, alla somma accordata e non già quella azionata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto dichiara che la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore ha detenuto l'immobile di CP_2 [...]
, sito in Arese (MI), via Caduti n. 11/A senza alcun titolo legittimo dal Controparte_3
21.06.2024 al 06.11.2024;
- condanna la società convenuta al pagamento di € 3.960,00 per l'occupazione protrattasi dal
21.06.2024 al 06.11.2024 oltre interessi e rivalutazione nei termini di cui in motivazione, ed al rimborso delle spese di lite che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge. pagina 4 di 5 Milano, 6 dicembre 2025
Il giudice
TO AR
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Il Tribunale di Milano, tredicesima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
TO AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12515 del R.G.A.C. dell'anno 2025, e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall' avv. Francesco Ferrari;
C.F._2
ATTORI
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
, corrente in 20044 Arese (MI), viale dei Platani n. 2; CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: pagamento.
CONCLUSIONI
Per gli attori:
Accertare e dichiarare che la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Sig. , ha detenuto l'immobile dei Sig.ri CP_2 Parte_1
e , sito in Arese (MI), via Caduti n. 11/A senza alcun titolo legittimo dal
[...] Parte_2
21.06.2024 al 06.11.2024;
- Per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno subito per la perdita di chances derivante dall'occupazione, e quindi per l'indisponibilità, dell'immobile suddetto, dal 21.06.2021 alla data del rilascio effettivo 06.11.2024, determinando il danno con riferimento al valore locatizio dell'immobile, e dunque in € 3.960,00, o in quella diversa maggiore o minore che il giudice vorrà stabilire, anche in via di equità, nei limiti dello scaglione di valore appresso indicato;
nonché al risarcimento del danno per la messa in pristino dell'immobile de quo quantificato in € 4.105,30 o in
pagina 1 di 5 quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, sempre nei limiti di valore appresso indicati.
Per la convenuta:
Non precisate- contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e , premesso che erano comproprietari di un immobile situato in Parte_1 Parte_2
20044 Arese (MI), via Caduti n. 11/A, riportato in catasto al foglio 4, mappale 434, subalterno 710, categoria C/1, classe 5- rendita catastale € 1.205,15, che con contratto del 10.04.2018 e registrato il
30.07.2018 avevano concedevano in locazione l'immobile ad uso negozio commerciale alla società
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
, che a seguito del mancato pagamento dei canoni avevano in data 10.07.2024 veniva CP_2 emesso il provvedimento di convalida dello sfratto per morosità, che nelle more del procedimento di sfratto con sentenza n. 438/2024 era stata dichiarata la liquidazione giudiziale della
[...] per cui avevano intavolato trattative con , legale rappresentante
Controparte_1 CP_2 anche di un'altra società per mantenere la nuova società all'interno
Controparte_1 degli immobili siti in Arese, via Caduti n. 11A, che le trattative per la stipula di un contratto locatizio con la nuova società non andavano a buon fine per cui chiedevano alla Curatela la restituzione dell'immobile, che in data 06.11.2024 , in qualità di legale rappresentante della società CP_2 occupante - - riconsegnava le chiavi dell'immobile per cui è causa
Controparte_1 impegnandosi altresì contestualmente ad effettuare eventuali ripristini che si sarebbero resi necessari e autorizzando a smaltire i beni mobili ancora rimanenti all'interno del negozio, che era necessario eseguire delle opere di ripristino consistenti in rimozione del vano in cartongesso, rimozione della ceramica espositiva, del tabellone pubblicitario e del vecchio divano e tendaggi, rimozione di applicazioni all'impianto elettrico e ripristino dello stesso alle originarie condizioni, ripristino dei muri in corrispondenza delle piastrelle e dei tabelloni pubblicitari rimossi, tinteggiatura, ripristino locale bagno, pulizie e sostituzione serrature per un importo complessivo di € 3.285,00 oltre IVA, che dalla visura CCIAA della risultava che la società aveva sede sociale
Controparte_1 nell'immobile per cui è causa sin dalla sua costituzione (02/05/2023), che in data 18.12.2024 aveva chiesto alla il pagamento dell'indennità di occupazione a far data dalla
Controparte_1 messa in liquidazione della (21.06.2024) e sino alla riconsegna delle chiavi
Controparte_1 avvenuta in data 06.11.2024, nonché per il ripristino dell'immobile, senza esito, conveniva quest'ultima in giudizio per accertare e dichiarare che la in persona del
Controparte_1 legale rappresentante pro tempore aveva detenuto l'immobile per cui è causa sito in Arese (MI), via pagina 2 di 5 Caduti n. 11/A senza alcun titolo legittimo dal 21.06.2024 al 06.11.2024 e per l'effetto per condannare la convenuta al risarcimento del danno subito per la perdita di chances derivante dall'occupazione, e quindi per l'indisponibilità, dell'immobile suddetto, dal 21.06.2021 alla data del rilascio effettivo
06.11.2024, determinando il danno con riferimento al valore locatizio dell'immobile, e dunque in €
3.960,00, o in quella diversa maggiore o minore accertata, anche in via di equità, nonché al risarcimento del danno per la messa in pristino dell'immobile de quo quantificato in € 4.105,30 o in quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.
restava contumace. Controparte_1
Ammessa ed espletata la prova per testi ed interpello, all'udienza del 20.11.2025 all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale della causa il giudice riservava il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c..
Preliminarmente, va evidenziata la natura personale dell'azione esercitata, atteso che gli attori riconducono la pretesa di pagamento dell'indennità all'indisponibilità a consentire alla resistente di continuare a detenere l'immobile per cui è causa per non avere concluso la stipula del contratto di locazione.
Tanto premesso, la domanda è fondata per quanto di ragione, atteso che nel corso dell'interrogatorio formale , escusso in qualità di legale rappresentante della società convenuta, ha CP_2 ammesso di avere manifestato a e l'intenzione di proseguire l'attività della Parte_1 Pt_2 [...] nell'immobile sito in 20044 Arese, via Caduti n. 11A a far data dalla Controparte_1 dichiarazione di liquidazione giudiziale della società del 20.06.2024 Controparte_1 sottoscrivendo un nuovo contratto di locazione, di avere apposto l'insegna Controparte_1
e di avere occupato l'immobile per cui è causa dal 21.06.2024 al 06.11.2024, senza corrispondere
[...] alcunché a titolo di canone stabilito, con la precedente società, in € 900,00 mensili.
In base a tali risultanze, dunque, peraltro suffragate dalla deposizione resa dal teste Tes_1
e dal verbale di riconsegna allogato, deve ritenersi accertata l'occupazione sine titulo
[...] relativamente al periodo in oggetto.
In ordine al quantum, va anzitutto osservato che l'occupazione abusiva dell'immobile è fonte di danno per i proprietari che per effetto di tale illecita condotta, sono stati privati della facoltà di utilizzazione indiretta dell'immobile mediante locazione a terzi e del conseguente introito derivante dai canoni percepiti (Cass. SU 33645/2022) e, considerato il rilievo che assumono gli impegni assunti con che rivestiva la qualità di legale rappresentante anche della società che aveva detenuto CP_2 in precedenza in locazione l'immobile per un canone di € 900,00 mensili, la convenuta dev'essere condannata al pagamento di € 3.960,00 per l'occupazione protrattasi dal 21.06.2024 al 06.11.2024. pagina 3 di 5 Al riguardo va osservato che “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale” (cfr. Cass. S.U. 33645/2022).
Va riconosciuta la rivalutazione sull'importo relativo all'indennità di occupazione, trattandosi di debito di valore, sulle somme annualmente maturate a titolo di indennità, nonché gli interessi al tasso legale da calcolarsi sulle singole somme via via rivalutate con decorrenza delle singole scadenze sino al saldo.
Dev'essere disattesa la richiesta risarcitoria in quanto, contrariamente a quanto dedotto dagli attori, il verbale di riconsegna non contiene l'assunzione di un esplicito e puntuale impegno al riguardo, ed atteso che dall'escussione del teste , la cui attendibilità è particolarmente attenuata Testimone_1 in considerazione dello stretto vincolo di parentela che intercorre con gli attori, e dalle risultanze contenute nella fattura e nel bonifico allegati, non si evincono elementi tali da desumere che i danni lamentati siano stati arrecati nel breve periodo in cui l'immobile è stato occupato sine titulo.
Al riguardo va infatti osservato che non risulta descritto lo stato in cui versava l'immobile allorquando è cessata la locazione con l'altra società, che peraltro si è protratta per alcuni anni e presumibilmente ha comportato l'esecuzione di una serie di interventi all'interno dei locali da parte della società allora conduttrice che, sulla base delle emergenze istruttorie, non risulta abbia effettuato la rimessione in pristino dei luoghi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, al valore medio tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali avuto riguardo, nell'individuazione dello scaglione, alla somma accordata e non già quella azionata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto dichiara che la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore ha detenuto l'immobile di CP_2 [...]
, sito in Arese (MI), via Caduti n. 11/A senza alcun titolo legittimo dal Controparte_3
21.06.2024 al 06.11.2024;
- condanna la società convenuta al pagamento di € 3.960,00 per l'occupazione protrattasi dal
21.06.2024 al 06.11.2024 oltre interessi e rivalutazione nei termini di cui in motivazione, ed al rimborso delle spese di lite che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge. pagina 4 di 5 Milano, 6 dicembre 2025
Il giudice
TO AR
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