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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 14/01/2026, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 278/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
UR SILVERIO, Presidente
RO ERNESTO, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5596/2023 depositato il 17/11/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11003/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
19 e pubblicata il 11/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003078851000 IRPEF-ALIQUOTE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 ricorreva contro la intimazione di pagamento n. 09720229003078851 relativamente alle seguenti sottostanti cartelle di pagamento :
N. 097 2008 0241006776000 di importo pari ad € 4.745,16, asseritamente notificata in data 18.12.2008;
- N. 097 2010 0035785258000 di importo pari ad € 3.013,70, asseritamente notificata in data 13.4.2010;
- N. 097 2010 0367784443000 di importo pari ad € 2.393,06, asseritamente notificata in data 22.1.2011;
- N. 097 2011 0213796137000 di importo pari ad € 1.705,54, asseritamente notificata in data 7.10.2011;
- N. 097 2011 0239186248000 di importo pari ad € 12.913,43, asseritamente notificata in data 9.12.2011;
- N. 097 2013 0112599462000 di importo pari ad € 50.025,17, asseritamente notificata in data 11.3.2013;
- N. 097 2014 0049919263000 di importo pari ad € 8.646,03, asseritamente notificata in data 5.6.2014;
- N. 097 2014 0198604330000 di importo pari ad € 1.073,36, asseritamente notificata in data 6.2.2015;
- N. 097 2014 0289111324000 di importo pari ad € 16.965,81, asseritamente notificata in data 26.5.2015;
- N. 097 2015 00975200686000 di importo pari ad € 26.470,21, asseritamente notificato in data 21.7.2015;
- N. 097 2017 0013784765000 di importo pari ad € 26.495,94, asseritamente notificata in data 21.4.2017;
- N. 097 2018 0002154589000 di importo pari ad € 27.220,63, asseritamente notificata in data 27.4.2018;
- N. 097 2018 0092653091000 di importo pari ad € 11.145,16, asseritamente notificata in data 11.3.2019:
- N. 097 2019 0184417689000 di importo pari ad € 3.853,00, asseritamente notificata in data 14.10.2019 aventi ad oggetto IVA, IRAP, ICI, TASSA AUTOMOBILISTICA, ed IRPEF gli anni di imposta 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, giammai notificate al contribuente.
Per un valore complessivo della controversia pari ad € 185.521,04.
Eccepiva l'omessa notifica delle indicate cartelle con conseguente decorso del termine di prescrizione dei tributi, per cui chiedeva l'annullamento degli atti impugnati.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e ribadiva la regolare e tempestiva notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento, per cui nessuna prescrizione era maturata, insisteva per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente replicava alle controdeduzioni insistendo per l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei tributi stante l'omessa prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi da parte dell'agente della riscossione.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, sez.n.19, con la sentenza n .11003/2023 depositata il giorno
11-9-2023, accoglieva parzialmente il ricorso e compensava le spese di lite, dopo aver dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per le cartelle relative alle contravvenzioni al codice della strada di competenza del
Giudice di Pace. In particolare osservavano i primi giudici che:
“… l'Ufficio ha depositato copia della notifica delle seguenti cartelle:
- RP e IV 2009 notifica al portiere il 11.03.2013;
- IV 2010 notifica all'addetto alla casa il 5.06.2014 e successiva racc. inf. Il 16.07.2014;
- RP 2011 notifica al portiere il 26.05.2015 e successiva racc. inf. Il 14.09.2015;
- IV 2011 notifica al portiere il 21.07.2015 e successiva racc. inf. Il 22.07.2015;
- RP e IV 2013 notifica al portiere il 21.04.2017 e successiva racc. inf. Il 27.04.2017;
- RP e IV 2014 notifica al portiere il 27.04.2018 e successiva racc. inf. Il 05.05.2018;
- IV 2015 notifica al portiere il 11.03.2019 e successiva racc. inf. Il 16.03.2019;
- IV 2016 notifica al portiere il 14.10.2019 e successiva racc. inf. Il 18.10.2019.
Tutte le cartelle suddette sono state notificate entro il termine di prescrizione e pertanto sono dovute.
Relativamente alle altre cartelle:
- IR, RP e IV 2004
- RP 2004 notifica
- IR, RP e IV 2005
- IR, RP e IV 2006
- IR, RP e IV 2007
- RP e IV 2008
- tassa auto 2007
- tassa auto 2009
- IR 2009
-RP 2015,
la Corte di Giustizia Tributaria osserva che l'Ufficio non ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica delle cartelle con conseguente decorso del termine di prescrizione e non debenza delle imposte.
Relativamente alle cartelle:
- tassa auto 2008 e 2011 notifica al portiere il 06.02.2015;
- RP 2005 notifica al portiere il 18.12.08; - RP 2006 notifica al portiere il 13.04.2010;
- ritenute alla fonte 2007 notifica al portiere il 22.01.2011;
- Ici ed interessi 2004,2005 e 2006 notifica al portiere il 7.10.2011;
- IR 2008 notifica al portiere il 9.12.2011;
la Corte di Giustizia Tributaria osserva che l'Ufficio non ha poi azionato il proprio credito entro il successivo termine di prescrizione dopo la notifica della cartella con conseguente non debenza delle imposte.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate stante il giudizio intermedio.”
Avverso la sentenza di primo grado produceva appello l'AdR e contestava la decisione in merito al punto relativo alla irregolare notifica delle cartelle. Lamentava poi vizio di ultra petita avendo i primi giudici deciso l'annullamento di tutti i tributi e quindi anche per quelli portati dalle cartelle espressamente non impugnate nel ricorso.
Si costituiva in giudizio il ricorrente, contestava le argomentazioni dell'Ader e insisteva sul fatto che nella specie, in ossequio anche alla giurisprudenza della Cassazione, non era stata depositata in atti la raccomandata informativa, essendo le singole cartelle notificate al portiere dello stabile. Per cui la notifica delle stesse cartelle doveva considerarsi irregolare. Contestava poi il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice per alcune cartelle che effettivamente non erano state impugnate dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' Appello e parzialmente fondato
La Corte accoglie parzialmente l'appello dell'agenzia per quanto di ragione.
Risulta condivisibile l'assunto dell'appellante in merito alle cartelle non identificate dai primi giudici, ovvero indicate solo con le imposte irap, RP, iva 2004, irpef 2004 notifica ecc, annullate sul presupposto che l'agenzia non avrebbe allegato prova della notifica, in quanto effettivamente il contribuente impugna solo una parte delle cartelle contenute nell' avviso di intimazione di pagamento, come analiticamente elencate nel ricorso introduttivo.
Peraltro l'appellante segnala che le citate cartelle contenute nell'avviso di intimazione sono state oggetto di ricorso separato del contribuente che nulla osserva al riguardo nelle memorie di costituzione.
Evidente risulta quindi l'ultra petitum dei primi giudici, per cui si accoglie il motivo di appello.
Da rigettare il punto di appello relativo alle cartelle di pagamento consegnate nelle mani del portiere ritenendo la Corte di aderire al disposto dei primi giudici ed alla prevalente giurisprudenza di legittimità che ritiene dovuto, ai fine della regolare notifica nei casi di specie, l'invio della raccomandata informativa al fine di rendere edotto il contribuente della consegna della cartella ad altra persona in sua assenza.
Adempimento che l'agenzia non prova in giudizio.
Infatti, come rilevato dai primi giudici, le notifiche risultano irregolari non avendosi dato prova della conclusione del procedimento di notificazione mediante la produzione agli atti del processo dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Come ben chiarito e statuito con principio di diritto dalle SS.UU. della
Cassazione con la sentenza n. 10012/2021 e da altre precedenti (Cass. 2868/2017; Cass. Sez. Tributaria
n. 8700/2020; Cass. n. 6121/2023).
Pertanto, la Corte accoglie parzialmente l'appello dell'agenzia come in motivazione. Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Restano compensate tra le parti le spese di giudizio del grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello, come in motivazione. Spese compensate.
Cosi' deciso in Roma il giorno 15 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
ES RO SI UR
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
UR SILVERIO, Presidente
RO ERNESTO, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5596/2023 depositato il 17/11/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11003/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
19 e pubblicata il 11/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003078851000 IRPEF-ALIQUOTE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 ricorreva contro la intimazione di pagamento n. 09720229003078851 relativamente alle seguenti sottostanti cartelle di pagamento :
N. 097 2008 0241006776000 di importo pari ad € 4.745,16, asseritamente notificata in data 18.12.2008;
- N. 097 2010 0035785258000 di importo pari ad € 3.013,70, asseritamente notificata in data 13.4.2010;
- N. 097 2010 0367784443000 di importo pari ad € 2.393,06, asseritamente notificata in data 22.1.2011;
- N. 097 2011 0213796137000 di importo pari ad € 1.705,54, asseritamente notificata in data 7.10.2011;
- N. 097 2011 0239186248000 di importo pari ad € 12.913,43, asseritamente notificata in data 9.12.2011;
- N. 097 2013 0112599462000 di importo pari ad € 50.025,17, asseritamente notificata in data 11.3.2013;
- N. 097 2014 0049919263000 di importo pari ad € 8.646,03, asseritamente notificata in data 5.6.2014;
- N. 097 2014 0198604330000 di importo pari ad € 1.073,36, asseritamente notificata in data 6.2.2015;
- N. 097 2014 0289111324000 di importo pari ad € 16.965,81, asseritamente notificata in data 26.5.2015;
- N. 097 2015 00975200686000 di importo pari ad € 26.470,21, asseritamente notificato in data 21.7.2015;
- N. 097 2017 0013784765000 di importo pari ad € 26.495,94, asseritamente notificata in data 21.4.2017;
- N. 097 2018 0002154589000 di importo pari ad € 27.220,63, asseritamente notificata in data 27.4.2018;
- N. 097 2018 0092653091000 di importo pari ad € 11.145,16, asseritamente notificata in data 11.3.2019:
- N. 097 2019 0184417689000 di importo pari ad € 3.853,00, asseritamente notificata in data 14.10.2019 aventi ad oggetto IVA, IRAP, ICI, TASSA AUTOMOBILISTICA, ed IRPEF gli anni di imposta 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, giammai notificate al contribuente.
Per un valore complessivo della controversia pari ad € 185.521,04.
Eccepiva l'omessa notifica delle indicate cartelle con conseguente decorso del termine di prescrizione dei tributi, per cui chiedeva l'annullamento degli atti impugnati.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e ribadiva la regolare e tempestiva notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento, per cui nessuna prescrizione era maturata, insisteva per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente replicava alle controdeduzioni insistendo per l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei tributi stante l'omessa prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi da parte dell'agente della riscossione.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, sez.n.19, con la sentenza n .11003/2023 depositata il giorno
11-9-2023, accoglieva parzialmente il ricorso e compensava le spese di lite, dopo aver dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per le cartelle relative alle contravvenzioni al codice della strada di competenza del
Giudice di Pace. In particolare osservavano i primi giudici che:
“… l'Ufficio ha depositato copia della notifica delle seguenti cartelle:
- RP e IV 2009 notifica al portiere il 11.03.2013;
- IV 2010 notifica all'addetto alla casa il 5.06.2014 e successiva racc. inf. Il 16.07.2014;
- RP 2011 notifica al portiere il 26.05.2015 e successiva racc. inf. Il 14.09.2015;
- IV 2011 notifica al portiere il 21.07.2015 e successiva racc. inf. Il 22.07.2015;
- RP e IV 2013 notifica al portiere il 21.04.2017 e successiva racc. inf. Il 27.04.2017;
- RP e IV 2014 notifica al portiere il 27.04.2018 e successiva racc. inf. Il 05.05.2018;
- IV 2015 notifica al portiere il 11.03.2019 e successiva racc. inf. Il 16.03.2019;
- IV 2016 notifica al portiere il 14.10.2019 e successiva racc. inf. Il 18.10.2019.
Tutte le cartelle suddette sono state notificate entro il termine di prescrizione e pertanto sono dovute.
Relativamente alle altre cartelle:
- IR, RP e IV 2004
- RP 2004 notifica
- IR, RP e IV 2005
- IR, RP e IV 2006
- IR, RP e IV 2007
- RP e IV 2008
- tassa auto 2007
- tassa auto 2009
- IR 2009
-RP 2015,
la Corte di Giustizia Tributaria osserva che l'Ufficio non ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica delle cartelle con conseguente decorso del termine di prescrizione e non debenza delle imposte.
Relativamente alle cartelle:
- tassa auto 2008 e 2011 notifica al portiere il 06.02.2015;
- RP 2005 notifica al portiere il 18.12.08; - RP 2006 notifica al portiere il 13.04.2010;
- ritenute alla fonte 2007 notifica al portiere il 22.01.2011;
- Ici ed interessi 2004,2005 e 2006 notifica al portiere il 7.10.2011;
- IR 2008 notifica al portiere il 9.12.2011;
la Corte di Giustizia Tributaria osserva che l'Ufficio non ha poi azionato il proprio credito entro il successivo termine di prescrizione dopo la notifica della cartella con conseguente non debenza delle imposte.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate stante il giudizio intermedio.”
Avverso la sentenza di primo grado produceva appello l'AdR e contestava la decisione in merito al punto relativo alla irregolare notifica delle cartelle. Lamentava poi vizio di ultra petita avendo i primi giudici deciso l'annullamento di tutti i tributi e quindi anche per quelli portati dalle cartelle espressamente non impugnate nel ricorso.
Si costituiva in giudizio il ricorrente, contestava le argomentazioni dell'Ader e insisteva sul fatto che nella specie, in ossequio anche alla giurisprudenza della Cassazione, non era stata depositata in atti la raccomandata informativa, essendo le singole cartelle notificate al portiere dello stabile. Per cui la notifica delle stesse cartelle doveva considerarsi irregolare. Contestava poi il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice per alcune cartelle che effettivamente non erano state impugnate dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' Appello e parzialmente fondato
La Corte accoglie parzialmente l'appello dell'agenzia per quanto di ragione.
Risulta condivisibile l'assunto dell'appellante in merito alle cartelle non identificate dai primi giudici, ovvero indicate solo con le imposte irap, RP, iva 2004, irpef 2004 notifica ecc, annullate sul presupposto che l'agenzia non avrebbe allegato prova della notifica, in quanto effettivamente il contribuente impugna solo una parte delle cartelle contenute nell' avviso di intimazione di pagamento, come analiticamente elencate nel ricorso introduttivo.
Peraltro l'appellante segnala che le citate cartelle contenute nell'avviso di intimazione sono state oggetto di ricorso separato del contribuente che nulla osserva al riguardo nelle memorie di costituzione.
Evidente risulta quindi l'ultra petitum dei primi giudici, per cui si accoglie il motivo di appello.
Da rigettare il punto di appello relativo alle cartelle di pagamento consegnate nelle mani del portiere ritenendo la Corte di aderire al disposto dei primi giudici ed alla prevalente giurisprudenza di legittimità che ritiene dovuto, ai fine della regolare notifica nei casi di specie, l'invio della raccomandata informativa al fine di rendere edotto il contribuente della consegna della cartella ad altra persona in sua assenza.
Adempimento che l'agenzia non prova in giudizio.
Infatti, come rilevato dai primi giudici, le notifiche risultano irregolari non avendosi dato prova della conclusione del procedimento di notificazione mediante la produzione agli atti del processo dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Come ben chiarito e statuito con principio di diritto dalle SS.UU. della
Cassazione con la sentenza n. 10012/2021 e da altre precedenti (Cass. 2868/2017; Cass. Sez. Tributaria
n. 8700/2020; Cass. n. 6121/2023).
Pertanto, la Corte accoglie parzialmente l'appello dell'agenzia come in motivazione. Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Restano compensate tra le parti le spese di giudizio del grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello, come in motivazione. Spese compensate.
Cosi' deciso in Roma il giorno 15 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
ES RO SI UR