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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/11/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa GE Di NO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 368 del 2025, e vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11 rappresentati e difesi dall'Avv. VIZZINI PIETRO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso a mezzo funzionario dal dott. Scibetta Bartolomeo, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
e nei confronti di
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
AR GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso in riassunzione (a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo) depositato il 14.12.2023 i ricorrenti esponevano di prestare da oltre vent'anni attività lavorativa alle dipendenze della Regione Siciliana
– Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea sulla base di molteplici e reiterati contratti a tempo determinato.
1 Lamentavano la violazione della direttiva UE n. 1997/70 e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato per avere le amministrazioni convenute negato il riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo regionale del 27.04.2001. Chiedevano pertanto di: “- ritenere e dichiarare il diritto di ciascuno degli odierni ricorrenti ad avere riconosciuta l'indennità professionale connessa all'anzianità ex artt. 11 del CIRL 2001 e art. 4 del CIRL 2017, per le ragioni meglio esposte in narrativa, nella misura massima di sedici scatti prevista dalla contrattazione integrativa regionale, in considerazione dell'anzianità di servizio posseduta;
-per l'effetto, condannare l' Controparte_1
- in persona dell'Assessore e legale
[...] rappresentante pro tempore- al pagamento in favore di ciascuno degli odierni ricorrenti, dell'indennità professionale connessa all'anzianità ex artt. 11 del CIRL 2001 e art. 4 del CIRL 2017, nella misura che sarà accertata nel corso del presente giudizio, anche a mezzo di c.t.u. contabile, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condannare, altresì, l'
[...]
- in Controparte_1 persona dell'Assessore e legale rappresentante pro tempore, a regolarizzare la posizione previdenziale dei ricorrenti versando in favore dell' i relativi CP_2 contributi previdenziali ed assistenziali dovuti”. Ritualmente convenuto in giudizio, si costituiva l'
[...]
che eccepiva, in Controparte_1 via preliminare, l'intervenuta prescrizione delle somme richieste a titolo di differenze retributive e scatti di anzianità; nel merito, contestava variamente la fondatezza delle pretese attoree di cui chiedevano il rigetto. Si costituiva , litisconsorte Controparte_2 necessario, chiedendo la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione previdenziale in caso di accoglimento della domanda. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.11.2025.
Motivi della decisione In primo luogo, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione riguardante i crediti riferiti al periodo anteriore al quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo, essendo pacifico il principio secondo cui il termine di prescrizione, ove si verta in tema di crediti retributivi nascenti da rapporti a termine, inizi a decorrere dalla data di cessazione di ciascun rapporto. Nel concreto, le parti ricorrenti hanno documentato di aver notificato il ricorso introduttivo (dinanzi al Tribunale di Palermo) in data 14.12.2023 sicché le loro pretese economiche devono ritenersi prescritte con riferimento ai rapporti intercorsi prima del 14.12.2018 (per effetto della translatio iudicii data dalla tempestiva riassunzione presso questo Tribunale), non essendo stato versato nel presente giudizio alcun altro antecedente atto interruttivo.
Nel merito, va scrutinata la domanda attorea volta al riconoscimento – in virtù del principio di non discriminazione comunitaria di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE tra
2 lavoratori a tempo determinato e indeterminato - dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27.01.2001. Tale norma prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) di un “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Sul punto la CGUE ha più volte affermato che la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato
“comparabile” può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans). Nel caso di specie, non risulta sussistente alcuna differenza ontologica tra le prestazioni rese dagli operai a tempo indeterminato e gli operai a tempo determinato, categoria, quest'ultima, di appartenenza dei ricorrenti (cfr. buste paga in atti ove si legge che i ricorrenti sono “lavoratori a tempo determinato”). Va rammentato che le categorie di operai forestali a tempo determinato e a tempo indeterminato risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996 rubricata “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”. L'art. 46 di tale corpus prevede che gli Uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, si avvalgano in ciascun di stretto: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
Gli artt. 47 e 48 regolano la formazione dei contingenti degli operai a tempo indeterminato e degli operai con garanzia occupazione di centocinquantuno e centouno giornate lavorative. L'art. 56 – con specifico riferimento ai lavoratori impegnati nei servizi antincendio – prevede che “per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi gli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, si avvalgono, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali” (comma 1) nonché che “gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno” (comma 2). Il comma 3 stabilisce altresì che “in relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati territori, essere variata, fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate lavorative annue”.
3 Va, inoltre, evidenziato che i rapporti di lavoro intercorsi con la generalità degli operai forestali – in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996 – sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. 31386/2019) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale. Orbene, dalle superiori disposizioni normative emerge chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattualcollettiva (cfr. sul punto anche Corte di Appello di Catania, sent. n. 150/2020). Inoltre, la limitazione dell'attività di intervento dei ricorrenti a soli determinati periodi dell'anno non attinge di per sé la natura dell'attività ma la sua estensione quantitativa. Si osserva, sul punto, che nessuna differenza qualitativa è stata eccepita tra le mansioni dell'operatore svolte a tempo determinato e quelle svolte a tempo indeterminato sicché non possono essere ravvisate differenze obiettive nelle modalità di svolgimento delle mansioni che rendano il servizio svolto a termine incomparabile con quello a tempo indeterminato. In tale ordine di idee, pertanto, l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27.01.2001 - nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente, seppur nel corso della campagna antincendio, contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione. Né la mancata corresponsione dell'invocata indennità può essere giustificata dalla
“natura agricola e stagionale del rapporto e dalla sussistenza di ragioni di politica sociale che ispirano il reclutamento” o dal “sistema di reclutamento” trattandosi quest'ultime di circostanze che attengono non tanto alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro quanto alla sussistenza o meno di ragioni obiettive per la giustificazione dell'utilizzo reiterato del contratto a tempo determinato di cui alla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE. In conclusione, ai ricorrenti, in relazione all'attività lavorativa svolta per l'Amministrazione resistente, spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale, tenuto conto della prescrizione maturata. Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. In altri termini, l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. A tale somma vanno aggiunti i soli interessi, a mente della regola limitativa del cumulo degli accessori di cui all'articolo 22, comma 36 legge L. n. 724 del 1994.
4 Alla luce di quanto fin qui esposto il ricorso deve essere accolto e l'
[...]
va Controparte_1 condannato al pagamento in favore dei ricorrenti delle indennità previste in favore degli operai a tempo indeterminato dall'art. 11, lettera c, del contratto integrativo regionale del 2001 e dall'art. 4 del contratto integrativo di cui all'allegato A della deliberazione n. 387 adottata dalla Giunta regionale della Regione Siciliana il 19 ottobre 2018 maturate dal 14.12.2018 alla data di deposito del ricorso (14.12.2023), calcolate considerando le relative indennità mensili (corrispondenti ai mesi effettivamente lavorati) per ogni anno di permanenza nelle graduatorie fino ad un massimo di 16 anni. CP_ Fondata deve ritenersi, altresì, la pretesa fatta valere in merito alla regolarizzazione della posizione contributiva dei ricorrenti. Il credito dell' alla percezione delle suddette differenze CP_2 contributivo/previdenziali va, però, limitato alla prescrizione quinquennale medio tempore maturata.
Per quanto attiene le spese di lite, le stesse alla luce dell'esito della lite possono essere compensate per metà e per il resto seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' Controparte_1
e liquidate come da dispositivo;
si compensano le spese nei
[...] confronti di . CP_2
La liquidazione è effettuata secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 tenuto conto della materia, dell'attività svolta e del valore della controversia, con maggiorazione del compenso in virtù del numero dei ricorrenti ai sensi dell'art. 4 comma 2 del citato DM.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione in accoglimento del ricorso:
dichiara il diritto delle parti ricorrenti, in relazione al periodo di lavoro intercorso successivamente al 14.12.2018, di percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione;
condanna l' Controparte_1
, al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle differenze
[...] maturate a tale titolo, oltre interessi, dal dovuto al soddisfo;
dichiara prescritte le pretese antecedenti al 14.12.2018;
condanna l' Controparte_1 alla regolarizzazione della posizione previdenziale dei
[...] ricorrenti in favore di;
CP_2
compensa per metà le spese le spese di lite e condanna l'
[...]
al pagamento Controparte_1 della restante metà liquidata in € 2.500,00 oltre spese IVA e CPA, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario;
5 compensa le spese nei confronti di
.
[...]
Così deciso in Agrigento, 12/11/2025
6
Controparte_2
Il Giudice
GE Di NO