TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 2676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2676 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
AT NI DI
NA NA DI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 192 del R.G. 2020, avente ad oggetto
separazione giudiziale,
T R A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simonetti Giancarlo e Lupo Parte_1
Gina, come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Blasi Palma, come da mandato Controparte_1
in atti,
RESISTENTE
NONCHÈ
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/01/2020 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in data 13/09/2012 in Crispiano (TA) con e Controparte_1
che dalla loro unione erano nati i figli e rispettivamente il 31/08/2013 ed Per_1 Per_2
il 30/08/2015, chiedeva pronunziarsi la separazione con addebito al marito alle condizioni di cui al ricorso.
Costituendosi in giudizio, non si opponeva alla richiesta di separazione, Controparte_1
evidenziando che la fine del matrimonio era da addebitabile al comportamento della ricorrente.
Adottati i provvedimenti presidenziali, espletata la CTU e la prova per testi, con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19/11/2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine all'oggetto del giudizio. La causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano,
anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla
educazione della prole”, dispone che il DI pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si
è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
2 Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria relativi alla prole, occorre dare atto che con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19/11/2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo alle condizioni ivi specificate.
Non resta al Tribunale che prendere atto della volontà dei coniugi, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa tra e Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
25/08/1977 e , nato a [...] il [...] , uniti in matrimonio Controparte_1
in Crispiano (TA) il 13/09/2012 con atto trascritto nell'apposito registro al n. 47, parte
II, serie A, anno 2012;
2) ordina la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile competente per le annotazioni e le incombenze di legge;
3) disciplina le condizioni della separazione in conformità a quelle concordate e trasfuse nell'accordo di separazione di cui alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19/11/2025, qui da intendersi come integralmente trascritte e riportate;
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
3 Così deciso il 12/12/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale
di Taranto.
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola
4