CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 771/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SALAMONE MAURIZIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4723/2025 depositato il 15/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00347892 45 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 520/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso ritualmente notificato, iscritto al n. 4723/25, DI Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti, Nominativo_2 e Nominativo_3, impugna, nei confronti di Società_1 S.p.A ed AdeR, la cartella n. 29520240034789245/000 , notificatagli il 22/4/2025 - ed il connesso ruolo - relativi a TARI degli anni 2008-9-10
e 2012, per un totale di € 1.562,88. Eccepisce la prescrizione del credito e la decadenza dal potere impositivo in assenza di notifica di atti prodromici interruttivi della prescrizione. Ancora sottolinea l'omessa allegazione degli atti presupposti oltrechè la totale assenza di motivazione. A tal'ultimo riguardo esplicita che viene richiesta somma totale senza indicare i parametri con cui si raggiunge l'importo richiesto. Concludeva affinchè ne fosse dichiarata la nullità o fosse annullata. Con vittoria di spese in confronto ad entrambi i resistenti, in solido, da distrarre a favore dei Difensori antistatari.
Si è costituita Agenzia della OS eccependo la propria carenza di legittimazione passiva avendo essa solo notificato la cartella ( la cui redazione è in linea con il contenuto predefinito dal Decreto del Min. delle Finanze), in seguito alla iscrizione a ruolo. Le doglianze mosse agli atti prodromici riguardano l'
Società_1 S.p.A cui spetta di replicare. Conclude per il rigetto del ricorso contestando una sua qualsiasi responsabilità per le spese di lite, con vittoria di spese. Nel caso di soccombenza chiede sia esclusa ogni sua condanna.
Non si è costituita ATO.
Con note depositate il 17-1-2026 il ricorrente insiste nelle richieste e sottolinea la dovutezza della condanna in solido di AdeR alle spese processuali.
All'odierna udienza in camera di consiglio la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di prescrizione per la sua natura assorbente sui restanti motivi di ricorso.
La deduzione del ricorrente, secondo cui nessun atto gli è mai stato notificato, deve reputarsi fondata in assenza di prova contraria fornita dai resistenti.
I crediti richiesti, datane l'epoca cui si riferisce la pretesa, alla notifica della cartella qui impugnata erano prescritti. Era, infatti, decorso il quinquennio previsto per l'effetto estintivo qui invocato.
L'atto impugnato va quindi annullato.
Alla soccombenza segue la condanna di Società_1 S.p.A. anche per quanto attiene alla quota di AdeR che ha chiesto di essere tenuta indenne dalle spese di lite stante la ritualità del proprio operato. Le spese ed onorari di giudizio si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre IVA ed accessori, come per Legge, se dovuti. Tali somme vanno distratte in favore dei difensori del ricorrente che hanno dichiarato di averle anticipate (spese) e non riscosse (onorari).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione V^, decidendo sul ricorso proposto da DI Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Società_1 S.p.A ed AdeR, avverso la cartella n. 29520240034789245/000 , ed il connesso ruolo, lo accoglie e, per l'effetto, li annulla.
Condanna Società_1 S.p.A., in liquidazione , con le precisazioni di cui alla parte motiva, alle spese ed onorari di giudizio che si liquidano in complessive € 1.500,00 , oltre IVA ed accessori come per Legge, se dovuti. Distrae tale somma in favore dei difensori antistatari Avv.ti, Nominativo_2 e Nominativo_3.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SALAMONE MAURIZIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4723/2025 depositato il 15/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00347892 45 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 520/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso ritualmente notificato, iscritto al n. 4723/25, DI Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti, Nominativo_2 e Nominativo_3, impugna, nei confronti di Società_1 S.p.A ed AdeR, la cartella n. 29520240034789245/000 , notificatagli il 22/4/2025 - ed il connesso ruolo - relativi a TARI degli anni 2008-9-10
e 2012, per un totale di € 1.562,88. Eccepisce la prescrizione del credito e la decadenza dal potere impositivo in assenza di notifica di atti prodromici interruttivi della prescrizione. Ancora sottolinea l'omessa allegazione degli atti presupposti oltrechè la totale assenza di motivazione. A tal'ultimo riguardo esplicita che viene richiesta somma totale senza indicare i parametri con cui si raggiunge l'importo richiesto. Concludeva affinchè ne fosse dichiarata la nullità o fosse annullata. Con vittoria di spese in confronto ad entrambi i resistenti, in solido, da distrarre a favore dei Difensori antistatari.
Si è costituita Agenzia della OS eccependo la propria carenza di legittimazione passiva avendo essa solo notificato la cartella ( la cui redazione è in linea con il contenuto predefinito dal Decreto del Min. delle Finanze), in seguito alla iscrizione a ruolo. Le doglianze mosse agli atti prodromici riguardano l'
Società_1 S.p.A cui spetta di replicare. Conclude per il rigetto del ricorso contestando una sua qualsiasi responsabilità per le spese di lite, con vittoria di spese. Nel caso di soccombenza chiede sia esclusa ogni sua condanna.
Non si è costituita ATO.
Con note depositate il 17-1-2026 il ricorrente insiste nelle richieste e sottolinea la dovutezza della condanna in solido di AdeR alle spese processuali.
All'odierna udienza in camera di consiglio la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di prescrizione per la sua natura assorbente sui restanti motivi di ricorso.
La deduzione del ricorrente, secondo cui nessun atto gli è mai stato notificato, deve reputarsi fondata in assenza di prova contraria fornita dai resistenti.
I crediti richiesti, datane l'epoca cui si riferisce la pretesa, alla notifica della cartella qui impugnata erano prescritti. Era, infatti, decorso il quinquennio previsto per l'effetto estintivo qui invocato.
L'atto impugnato va quindi annullato.
Alla soccombenza segue la condanna di Società_1 S.p.A. anche per quanto attiene alla quota di AdeR che ha chiesto di essere tenuta indenne dalle spese di lite stante la ritualità del proprio operato. Le spese ed onorari di giudizio si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre IVA ed accessori, come per Legge, se dovuti. Tali somme vanno distratte in favore dei difensori del ricorrente che hanno dichiarato di averle anticipate (spese) e non riscosse (onorari).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione V^, decidendo sul ricorso proposto da DI Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Società_1 S.p.A ed AdeR, avverso la cartella n. 29520240034789245/000 , ed il connesso ruolo, lo accoglie e, per l'effetto, li annulla.
Condanna Società_1 S.p.A., in liquidazione , con le precisazioni di cui alla parte motiva, alle spese ed onorari di giudizio che si liquidano in complessive € 1.500,00 , oltre IVA ed accessori come per Legge, se dovuti. Distrae tale somma in favore dei difensori antistatari Avv.ti, Nominativo_2 e Nominativo_3.