Decreto cautelare 15 novembre 2021
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 22/12/2025, n. 23362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23362 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23362/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11350/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11350 del 2021, proposto da TE NI, RA Di NN, VA GA, US RE, SA AR AR, PE La CA, ARcristina Lo AT, IA ZA, DR ZA, AR LL PU e RI MI, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Vannicelli e Biancamaria Celletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Varrone, 9;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale per la Provincia di Varese, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
nei confronti
IA RA FE, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Varese, prot. 7663.07-08-2021, recante l’esclusione della parte ricorrente dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi dalla graduatoria su posti di sostegno, in quanto possessore di titolo di specializzazione conseguito all’estero non ancora riconosciuto in Italia;
- del Decreto Ministro dell’Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero, in corso di riconoscimento;
- del Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 nella parte in cui (art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1) non consente l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero, attualmente in corso di riconoscimento;
- della Circolare del Ministero dell’Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, parimenti nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero, in corso di riconoscimento;
- per quanto di ragione, ed in quanto lesiva, della nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell’Università e della ricerca avente ad oggetto “ corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili ” nella parte in cui ritiene genericamente non riconoscibili alcuni titoli conseguiti presso università spagnole;
- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell’ambito del procedimento di attribuzione e revoca delle supplenze su posti di sostegno;
nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’attribuzione e al mantenimento degli incarichi di supplenza sul sostegno all’esito dell’inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l’Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell’art. 7, comma 4, lettera e) , dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, quali possessori di specializzazione conseguita all’estero e in corso di riconoscimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale per la Provincia di Varese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. LU FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti indicati in epigrafe, contestando la legittimità della propria esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze, in relazione all’insegnamento di sostegno, per il biennio 2020-2022 (“ GPS ”), disciplinate dall’ordinanza del Ministero dell’istruzione n. 60 del 10 luglio 2020.
Nella fattispecie, l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia – Ambito territoriale per la provincia di Varese ha escluso i ricorrenti in quanto in possesso di titolo conseguito all’estero non ancora riconosciuto dall’amministrazione ministeriale.
2. I ricorrenti, quindi, con la proposizione del presente ricorso hanno impugnato i relativi provvedimenti di esclusione dalle GPS, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che, nel disciplinare la procedura straordinaria di assunzioni in ruolo per l’anno scolastico 2021-2022, ha specificato i requisiti di ammissione alle graduatorie provinciali delle supplenze e agli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, chiarendo che hanno titolo per l’iscrizione, anche con riserva di accertamento del titolo, tutti coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.
Pertanto, laddove le amministrazioni resistenti avessero correttamente interpretato e applicato detta disposizione normativa, non avrebbero potuto adottare i gravati provvedimenti di esclusione, donde la illegittimità degli stessi.
Secondo la tesi dei ricorrenti, la suddetta interpretazione, invero, sarebbe avvalorata anche dall’articolo 7, comma 4, lett. e) , della citata ordinanza ministeriale n. 60/2020, che prevede che “ i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo ”.
2.1. Con decreto n. 6376 del 15 novembre 2021 il Presidente della Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti ai sensi dell’articolo 56 c.p.a., disponendo l’integrazione del contraddittorio con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.
2.2. Le amministrazioni resistenti, in data 2 dicembre 2021, si sono costituite in resistenza nel presente giudizio.
2.3. I ricorrenti, in data 11 dicembre 2021, hanno depositato pertinente documentazione a comprova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio così come ordinato nel sopracitato decreto n. 6376/2021.
2.4. All’udienza camerale del 14 dicembre 2021 è stata discussa la domanda cautelare proposta dai ricorrenti e poi la causa è stata trattenuta in decisione.
2.4.1. La Sezione, con ordinanza n. 7302 del 16 dicembre 2021, ha accolto la domanda cautelare proposta dai ricorrenti e ha sospeso l’efficacia dei gravati provvedimenti.
2.5. I ricorrenti, con memoria depositata in data 26 settembre 2025, hanno confermato di avere interesse alla delibazione nel merito del presente gravame e hanno insistito per il suo accoglimento.
2.6. Le amministrazioni resistenti, con atto depositato in data 2 ottobre 2025, hanno chiesto il passaggio in decisione della causa senza previa discussione.
2.7. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 ottobre 2025 la causa è stata discussa.
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso in ragione del suo carattere collettivo e ciò è stato fatto debitamente constare nel verbale d’udienza.
All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere accolto per le seguenti ragioni di diritto.
4. Il Collegio, in via preliminare, non ritiene sussistente il profilo di inammissibilità sollevato d’ufficio nel corso dell’udienza del 3 ottobre 2025.
Nella fattispecie in esame, infatti, sussistono le condizioni per l’esperibilità dell’azione di annullamento in forma collettiva, in quanto la causa di esclusione dalle GPS risulta sostanzialmente identica per tutti i ricorrenti, donde l’identità delle posizioni sostanziali e processuali degli stessi che la giurisprudenza amministrativa ha elevato a condicio sine qua non ai fini della ammissibilità dei ricorsi proposti in forma collettiva.
5. Quanto al merito del gravame, giova innanzitutto evidenziare che la questione oggetto della presente controversia è già stata affrontata da questo Tribunale e dal Consiglio di Stato in relazione a cause di contenuto sostanzialmente identico, trovando in esse una definizione di segno favorevole alla tesi sostenuta dagli odierni ricorrenti.
Tali provvedimenti giurisdizionali, quindi, assumono valore di precedenti conformi ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d) , c.p.a., e le relative motivazioni, rispetto alle quali il Collegio non ravvisa alcuna ragione per discostarsi, sono da ritenersi parte integrante della presente pronuncia (cfr., ex multis , Cons. Stato, 27 dicembre 2023, n. 11244; T.A.R. Lazio, sez. IV- bis , 4 giugno 2024, n. 11410; T.A.R. Lazio, sez. IV- bis , 23 luglio 2024, n. 15022; T.A.R. Lazio, sez. IV- bis , 15 gennaio 2025, n. 637).
5.1. Come già evidenziato in precedenza, deve osservarsi che l’ordinanza ministeriale n. 60/2020 (recante “ Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ”) all’articolo 7, comma 4, lett. e) , prevede inter alia che “ qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo ”.
5.2. In proposito, questo Tribunale (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV-bis, sent. n. 637/2025, cit. ) ha avuto modo di rilevare che detta ordinanza consente l’ammissione con riserva di tutti i soggetti che abbiano conseguito all’estero il titolo di accesso e, avendo presentato la domanda di riconoscimento, siano ancora in attesa del relativo provvedimento.
5.3. L’articolo 10 della medesima ordinanza prevede, poi, la formazione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, rinviando ad un successivo decreto per la loro costituzione.
Il d.m. n. 51/2021, adottato in attuazione dell’articolo 10 della ordinanza ministeriale n. 60/2020, proprio al fine di disciplinare i criteri di costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS in questione, prevede che “ possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ”. L’articolo 7 del medesimo decreto rinvia, poi, all’O.M. n. 60/2020 per quanto in esso non espressamente previsto.
5.4. Pertanto, come affermato da questo Tribunale (si veda, tra le tante, T.A.R. Lazio, sez. IV- bis , nn. 5382 e 14090 del 2022; 13764 del 2025; 16900 del 2025), la disciplina generale prevista dalla ordinanza ministeriale n. 60/2020 consente l’iscrizione con riserva in attesa del riconoscimento e non può ritenersi derogata dal d.m. n. 51/2021, che nulla prevede in ordine ai titoli in attesa di riconoscimento, rinviando alla medesima ordinanza ministeriale per quanto in esso non specificamente previsto.
5.5. Dalle superiori considerazioni sugli atti generali che recano la disciplina della fattispecie in esame, può affermarsi che i ricorrenti, avendo ottenuto un titolo estero in attesa di riconoscimento, possedevano un titolo valido per l’iscrizione, benché con riserva, negli elenchi aggiuntivi alle GPS; di conseguenza, risulta illegittima la loro esclusione dalle GPS e, per questo, la stessa deve essere annullata.
5.6. Il Collegio, tuttavia, ritiene di dover circoscrivere l’efficacia dell’annullamento al solo periodo di vigenza delle GPS per cui è causa, coincidente con il biennio scolastico 2020-2022, per far salvi gli effetti degli incarichi di docenza conseguiti ed espletati dai ricorrenti e dai quali, in sostanza, dipende la persistenza dell’interesse a ricorrere e la procedibilità del presente gravame.
Stante la fondatezza del presente ricorso per le ragioni espresse in precedenza, la necessità del suo accoglimento discende anche dal fatto che la Sezione ha disposto la sospensione interinale degli effetti dei gravati provvedimenti, il che ha determinato il verificarsi delle sopravvenienze occorse lite pendente in favore dei ricorrenti ( i.e. , il conferimento e l’espletamento degli incarichi di docenza durante il biennio 2020-2022) i cui effetti meritano di essere preservati, anche alla luce di principi pretori affermati in situazioni per certi versi assimilabili a quella oggetto del presente giudizio (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 9246 del 27 ottobre 2022).
5.7. Le questioni sopra esaminate esauriscono la vicenda contenziosa sottoposta all’attenzione del Collegio, essendo stati vagliati tutti gli aspetti rilevanti in base a quanto disposto dall’articolo 112 c.p.c.
Gli argomenti di doglianza non espressamente trattati, per converso, sono stati ritenuti non dirimenti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
6. Sulla scorta delle suesposte considerazioni, dunque, il presente ricorso deve essere accolto in ragione della sua fondatezza e, per l’effetto, si dispone l’annullamento dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi della graduatoria su posti di sostegno per il biennio 2020-2022.
7. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico delle amministrazioni resistenti e liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto altresì conto del carattere seriale della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi della graduatoria su posti di sostegno per il biennio 2020-2022.
Condanna le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
MA LO, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
LU FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU FA | MA LO |
IL SEGRETARIO