Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 04/12/2025, n. 21890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21890 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21890/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03721/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3721 del 2025, proposto da IL Crisopulli, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 2260 del 20.01.2025;
- a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso;
nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. RO AN PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all’estero per plurime classi di concorso.
2. In data 25.3.2025 si è costituito in giudizio il Ministero resistente.
3. Con ordinanza n. 2391/2025, il Collegio ha accolto la domanda cautelare ed ha disposto la sospensione dell’efficacia del diniego impugnato.
4. In data 3.11.2025, il Ministero resistente ha depositato in giudizio il decreto n. 3265 del 31.10.2025, adottato all’esito del riesame dell’istanza del ricorrente, autonomamente svolto tenendo anche in considerazione le certificazioni medio tempore acquisite agli atti, con cui ha parzialmente accolto l’istanza del ricorrente, limitatamente alla classe A026-Matematica.
5. All’udienza pubblica del 2.12.2025, previo avviso alla parte – reso in udienza e riportato a verbale ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. – della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Ritiene il Collegio che dall’intervenuta adozione del sopra citato decreto di riconoscimento sia derivata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, avendo il citato decreto sostituito l’atto impugnato, con conseguente inutilità della prosecuzione del ricorso originario per la sua definizione nel merito.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma1, lettera c), c.p.a.
7. La natura della controversia e la sua definizione in rito giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SS TT, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
RO AN PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AN PI | SS TT |
IL SEGRETARIO