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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 185/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5249/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monte Compatri
elettivamente domiciliato presso Comune Di Monte Compatri Comune 00077 Monte Compatri RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12349/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5
e pubblicata il 09/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1653 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2011 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4088/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore della parte contribuente si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Roma avverso n, 2 avvisi di accertamento emessi dal Comune di Monte Compatri e precisamente avviso di accertamento n. 1653 per
IMU anno 2017 per l'importo di € 251,00 oltre sanzioni ed interessi e avviso di accertamento n. 2011 per
IMU anno 2017 per l'importo di € 1.594,00 oltre sanzioni ed interessi quest'ultimo emesso nei confronti del coniuge Sig.ra Ricorrente_2.
Rileva la mancata instaurazione del contraddittorio;
la decadenza e la prescrizione per il decorso del termine quinquennale.
In particolare il mancato riconoscimento dell'applicazione dell'aliquota del 9,4 per mille invece che del 10,4 per mille rettificato dall'Ente in quanto il cespite, oggetto di accertamento, è costituito da un capannone con categoria C/3 utilizzato direttamente dal contribuente e quindi non produttivo di reddito fondiario.
L'avviso di accertamento emesso nei confronti del coniuge è frutto di un errore informatico. La Sig.ra Ricorrente_2 non è titolare di alcuna proprietà nel Comune di Monte Compatri.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 12349/2024 dichiara inammissibile il ricorso presentato dal ricorrente a nome del coniuge in quanto lo stesso non è legittimata ad impugnare l'atto notificato alla Sig. ra Ricorrente_2 relativamente all'avviso di accertamento n. 2011.
Per quanto concerne l'avviso di accertamento n. 1653 per IMU anno 2017 respinge l'eccezione della carenza del contraddittorio preventivo non previsto dalla normativa IMU.
Infondata è la pretesa decadenza dell'Ente e la prescrizione del credito in relazione alla sospensione dei termini introdotti dalla normativa Covid-19 che ha sospeso l'attività di accertamento e di riscossione.
Infondata è altresì il rilievo della errata applicazione dell'aliquota per uso diretto dell'immobile; non si tratta di uso personale, ma di uso diretto da parte della società di cui il ricorrente è proprietario, ma non diretto utilizzatore.
Avverso tale sentenza il Ricorrente_1 propone appello.
Precisa che i giudici di primo grado non hanno considerato che la Sig.ra Ricorrente_2 era direttamente parte ricorrente insieme al marito Ricorrente_1.
Viene riproposto quindi l'eccezione che l'avviso di accertamento emesso n. 2011 è frutto di un errore informatico di attribuzione di una quota inesistente di comproprietà degli immobili posseduti al 100% dal marito e la cui imposta IMU è stata dal medesimo corrisposta per intero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente gravame ha per oggetto un ricorso avverso n. 2 avvisi di accertamento emessi dal Comune di Monte Compatri per IMU anno 2017 nei confronti dei coniugi Signori Ricorrente_1 e Ricorrente_2
per € 251,00 oltre sanzioni ed interessi (avviso n. 1653 )ed € 1.594,00 oltre sanzioni ed interessi
(avviso n. 2011) .
Le contestazioni dei ricorrenti si sostanziano essenzialmente nella mancanza del contraddittorio preventivo e nella decadenza e prescrizione per il decorso del termine quinquennale oltre al mancato riconoscimento dell'applicazione dell'aliquota imu agevolata del 9,4 per mille invece che del 10,4 per mille riconosciuta dall'Ente. Il comune non si costituisce.
Il ricorso introduttivo viene dichiarato inammissibile dalla Corte di primo Grado di Roma;
il ricorrente non è persona legittimata a impugnare anche l'atto notificato a Ricorrente_2, in riferimento all'avviso di accertamento n. 2011 IMU anno 2017. Le ulteriori eccezioni vengono respinte.
In fase di gravame l'appellante Ricorrente_1 ripropone le medesime osservazioni proposte in primo grado.
La Corte esaminata la documentazione prodotta e preso atto delle sole conclusioni dell'appellante in quanto il Comune di Monte Comparti non risulta costituito ritiene l'appello meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esplicitati.
Sulla inammissibilità del ricorso introduttivo dichiarata dai giudici di primo grado sulla circostanza che il ricorrente non è persona legittimata a impugnare anche l'atto notificato a Ricorrente_2, in riferimento all'avviso di accertamento n. 2011 IMU anno 2017 tale conclusione è infondata.
I giudici di prime cure hanno errato nel dichiarare il ricorso inammissibile sulla base della constatazione che il ricorrente Ricorrente_1 non era persona legittimata a impugnare l'atto notificato a Ricorrente_2
, relativamente all'avviso di accertamento n. 2011 perché, dalla documentazione in atti, risulta depositata la procura congiunta firmata da entrambi i coniugi in data 31/3/2023 all'avvocato Difensore_1 quale difensore di entrambe le parti in riferimento agli avvisi di accertamento IMU anno 2017 ricevuti. Il ricorso introduttivo si presenta pertanto congiunto.
Sugli avvisi di accertamento ricevuti.
Gli avvisi di accertamento n. 1653 emesso nei confronti del Sig. Ricorrente_1 e n. 2011 emesso nei confronti della Sig.ra Ricorrente_2 hanno per oggetto i medesimi cespiti e precisamente :
Fabbricato fg 13 n. 513 categoria C/3 rendita 1.703,48 ubicato in Indirizzo_1 sc piano T;
fabbricato fg. 13 n. 514 sub 1 categoria A/10 rendita 831,50 ubicato in Indirizzo_1 sc piano T;
fabbricato fg. 13 n. 514 sub 2 categoria A/4 rendita 284,05 ubicato in Indirizzo_1 sc piano T. Le percentuali di possesso dei cespiti sono indicate nel 100,03% relativamente al Sig. Ricorrente_1 e nel 41,67% relativamente al coniuge Sig. ra Ricorrente_2. L'imposta IMU per l'anno 2017 risulta totalmente corrisposta, come da avviso n. 1653, dal Sig. Ricorrente_1.
La Corte ritiene pertanto fondato che il rilievo sollevato da parte appellante relativamente all'eccezione di illegittimità dell'avviso di accertamento notificato alla Sig. Ricorrente_2 che scaturisce da un evidente errore informatico di attribuzione di inesistente quota di comproprietà degli immobili che sono nella realtà attribuiti al 100% al marito Ricorrente_1.
Non risulta logicamente possibile attribuire agli stessi immobili oggetto di accertamento la quota di possesso del 100% in capo ad un coniuge e del 41,67% in capo all'altro coniuge. L'avviso di accertamento n. 2011 emesso nei confronti della Sig. Ricorrente_2 è errato e come tale nullo.
Sulla applicazione dell'aliquota del 10,4 per mille richieste dall'Ente con l'avviso di accertamento n. 1653 in luogo di quella applicata dal ricorrente del 9,4 per l'unità immobiliare capannone di categoria C3 è infondata.
La Corte precisa che con delibera dei consiglio Comunale n. 8 del 21-04-2016 il Comune di Monte Compatri ha approvato per l'anno 2016, valevole anche per l'anno successivo e quindi per il 2017 ove non risultano delibere le seguenti aliquote:
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 3,5 per mille in tutti i casi e per tutte le categorie non escluse dall'imposta (categorie catastali A1/A8/A9)
- Aliquota ordinaria 10,4 per mille applicabile per tutti gli immobili e per tutte le aree edificabili
- Aliquota agevolata 8,4 per mille per unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado che vi abbiano stabilito la propria residenza, applicabile in alternativa alla deduzione del 50% della base imponibile prevista dall'agevolazione ex art. 1 comma 10 lettera b della legge 208/2015
- Aliquota agevolata 9,4 per mille per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del T.U.I.R. classificati nelle categorie C1/C3/D1/D2/D7/D8 che siano posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività economica.
Pertanto il cespite accatastato con categoria C/3 e precisamente :
Fabbricato fg 13 n. 513 categoria C/3 rendita 1.703,48 ubicato in Indirizzo_1 sc piano T di proprietà del Sig. Ricorrente_1 doveva era soggetto all'aliquota del 9,04 per mille così come calcolato e versato dal ricorrente in quanto lo stesso viene utilizzato per l'esercizio di un'attività economica quale amministratore unico e proprietario al 99% della società Società_1 srl;
il regolamento del Comune a tal riguardo non pone distinzioni sulla forma giuridica di esercizio dell'attività economica.
Sulla decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Monte Compatri.
Fermo restando che l'avviso di accertamento n. 2011 emesso nei confronti della Sig.ra Ricorrente_2 è nullo per evidente errore informatico, la questione si concentra sulla validità della notifica nei termini dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del Sig. Ricorrente_1.
Secondo il giudice di prime cure Infondata è la pretesa decadenza dell'ente e la prescrizione del credito, perché va tenuta in considerazione la normativa emergenziale da Covid-19, che ha sospeso tutta l'attività di accertamento e riscossione Sicchè la notifica per IMU 2017 avvenuta il 15.03.2023, due mesi è mezzo dopo la naturale scadenza, va ritenuta tempestiva, proprio in virtù della lunga sospensione disposta ex lege.
Di contro l'appellante rimarca che le normative emergenziali Covid-19 costituiscono norme speciali e come tali non possono prevalere sulla normativa di carattere generale sopra citata, non solo, ma, a differenza di quanto motivato nella sentenza impugnata, trovavano giustificazione con riferimento alle sole annualità nelle quali venivano varate.
La Corte precisa che la questione controversa riguarda la differenza tra decadenza e prescrizione nell'attività accertativa delle imposte locali.
E' noto che la prescrizione è un istituto che riguarda tutti i diritti e trova la fonte nell'articolo 2934 del codice civile "Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge". Tale termine per il tributi locali è quinquennale e decorre in base alla legge istitutiva dell'IMU dal 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il tributo.
La decadenza, prevista dall'articolo 2964 del codice civile ricorre solo ove la legge o le parti fissino un termine entro cui un diritto debba essere esercitato e ad essa non si applicano le regole dell'interruzione e della sospensione, salva diversa espressa previsione. Trattasi, dunque, di due istituti giuridici diversi e con regole proprie che ben possono correre contestualmente esistere regolando sotto separati profili la stessa fattispecie. I termini da monitorare, pertanto, sono due.
Quanto al termine di prescrizione, a differenza di quanto avviene per la decadenza, ai fini della tempestività dell'atto interruttivo, deve pervenire a conoscenza del debitore entro il termine, trattandosi di atto recettizio.
Ne consegue che il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione non è estensibile all'istituto della prescrizione (in tal senso, cfr., Corte Costituzionale n. 477/2002; Cass. sez. unite sentenza n. 4822/2015; ordinanza 16 novembre 2022 n. 33681). Nel caso l'avviso di accertamento IMU 2017 è pervenuto nella sfera del destinatario in data 15 marzo 2023 a mezzo raccomandata, quindi entro il termine ultimo che per quell'anno scadeva il 27 marzo 2023. Invero il termine sarebbe scaduto il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno della violazione ai sensi della L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 161 e, quindi il 31 dicembre 2022.
Tale termine, tuttavia, per effetto della sospensione di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza ai sensi dell'articolo 67 del D.L. n. 18 del 2020 (legge sull'emergenza Covid), scadeva il 26 marzo 2023, prorogato al giorno successivo perché il 26 marzo 2023 cadeva di domenica. Da quanto detto emerge la notifica la notifica per IMU 2017 avvenuta il 15.03.2023, va ritenuta tempestiva e la irrilevanza della data di consegna dell'atto al servizio postale, non applicabile all'istituto della prescrizione.
In conclusione, per i motivi sopra esposti l'appello va accolto.
L'avviso di accertamento regolarmente notificato è illegittimo. Le pretese dell'Ente sono infondate;
il ricorrente ha regolarmente corrisposto per l'anno 2017 l'imposta IMU con l'aliquota determinata secondo il
Regolamento imu deliberato dal Comune di Monte Compatri. Le spese seguono la soccombenza considerando la contumacia dell'Ente in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello; riforma la sentenza impugnata;
condanna il Comune di Monte Compatrii alla rifusione delle spese di giustizia di € 1.204,00 per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
iI Relatore Il Presidente
Dr. Alfredo Buccaro Dr.ssa Fernanda Fraioli
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5249/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monte Compatri
elettivamente domiciliato presso Comune Di Monte Compatri Comune 00077 Monte Compatri RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12349/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5
e pubblicata il 09/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1653 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2011 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4088/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore della parte contribuente si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Roma avverso n, 2 avvisi di accertamento emessi dal Comune di Monte Compatri e precisamente avviso di accertamento n. 1653 per
IMU anno 2017 per l'importo di € 251,00 oltre sanzioni ed interessi e avviso di accertamento n. 2011 per
IMU anno 2017 per l'importo di € 1.594,00 oltre sanzioni ed interessi quest'ultimo emesso nei confronti del coniuge Sig.ra Ricorrente_2.
Rileva la mancata instaurazione del contraddittorio;
la decadenza e la prescrizione per il decorso del termine quinquennale.
In particolare il mancato riconoscimento dell'applicazione dell'aliquota del 9,4 per mille invece che del 10,4 per mille rettificato dall'Ente in quanto il cespite, oggetto di accertamento, è costituito da un capannone con categoria C/3 utilizzato direttamente dal contribuente e quindi non produttivo di reddito fondiario.
L'avviso di accertamento emesso nei confronti del coniuge è frutto di un errore informatico. La Sig.ra Ricorrente_2 non è titolare di alcuna proprietà nel Comune di Monte Compatri.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 12349/2024 dichiara inammissibile il ricorso presentato dal ricorrente a nome del coniuge in quanto lo stesso non è legittimata ad impugnare l'atto notificato alla Sig. ra Ricorrente_2 relativamente all'avviso di accertamento n. 2011.
Per quanto concerne l'avviso di accertamento n. 1653 per IMU anno 2017 respinge l'eccezione della carenza del contraddittorio preventivo non previsto dalla normativa IMU.
Infondata è la pretesa decadenza dell'Ente e la prescrizione del credito in relazione alla sospensione dei termini introdotti dalla normativa Covid-19 che ha sospeso l'attività di accertamento e di riscossione.
Infondata è altresì il rilievo della errata applicazione dell'aliquota per uso diretto dell'immobile; non si tratta di uso personale, ma di uso diretto da parte della società di cui il ricorrente è proprietario, ma non diretto utilizzatore.
Avverso tale sentenza il Ricorrente_1 propone appello.
Precisa che i giudici di primo grado non hanno considerato che la Sig.ra Ricorrente_2 era direttamente parte ricorrente insieme al marito Ricorrente_1.
Viene riproposto quindi l'eccezione che l'avviso di accertamento emesso n. 2011 è frutto di un errore informatico di attribuzione di una quota inesistente di comproprietà degli immobili posseduti al 100% dal marito e la cui imposta IMU è stata dal medesimo corrisposta per intero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente gravame ha per oggetto un ricorso avverso n. 2 avvisi di accertamento emessi dal Comune di Monte Compatri per IMU anno 2017 nei confronti dei coniugi Signori Ricorrente_1 e Ricorrente_2
per € 251,00 oltre sanzioni ed interessi (avviso n. 1653 )ed € 1.594,00 oltre sanzioni ed interessi
(avviso n. 2011) .
Le contestazioni dei ricorrenti si sostanziano essenzialmente nella mancanza del contraddittorio preventivo e nella decadenza e prescrizione per il decorso del termine quinquennale oltre al mancato riconoscimento dell'applicazione dell'aliquota imu agevolata del 9,4 per mille invece che del 10,4 per mille riconosciuta dall'Ente. Il comune non si costituisce.
Il ricorso introduttivo viene dichiarato inammissibile dalla Corte di primo Grado di Roma;
il ricorrente non è persona legittimata a impugnare anche l'atto notificato a Ricorrente_2, in riferimento all'avviso di accertamento n. 2011 IMU anno 2017. Le ulteriori eccezioni vengono respinte.
In fase di gravame l'appellante Ricorrente_1 ripropone le medesime osservazioni proposte in primo grado.
La Corte esaminata la documentazione prodotta e preso atto delle sole conclusioni dell'appellante in quanto il Comune di Monte Comparti non risulta costituito ritiene l'appello meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esplicitati.
Sulla inammissibilità del ricorso introduttivo dichiarata dai giudici di primo grado sulla circostanza che il ricorrente non è persona legittimata a impugnare anche l'atto notificato a Ricorrente_2, in riferimento all'avviso di accertamento n. 2011 IMU anno 2017 tale conclusione è infondata.
I giudici di prime cure hanno errato nel dichiarare il ricorso inammissibile sulla base della constatazione che il ricorrente Ricorrente_1 non era persona legittimata a impugnare l'atto notificato a Ricorrente_2
, relativamente all'avviso di accertamento n. 2011 perché, dalla documentazione in atti, risulta depositata la procura congiunta firmata da entrambi i coniugi in data 31/3/2023 all'avvocato Difensore_1 quale difensore di entrambe le parti in riferimento agli avvisi di accertamento IMU anno 2017 ricevuti. Il ricorso introduttivo si presenta pertanto congiunto.
Sugli avvisi di accertamento ricevuti.
Gli avvisi di accertamento n. 1653 emesso nei confronti del Sig. Ricorrente_1 e n. 2011 emesso nei confronti della Sig.ra Ricorrente_2 hanno per oggetto i medesimi cespiti e precisamente :
Fabbricato fg 13 n. 513 categoria C/3 rendita 1.703,48 ubicato in Indirizzo_1 sc piano T;
fabbricato fg. 13 n. 514 sub 1 categoria A/10 rendita 831,50 ubicato in Indirizzo_1 sc piano T;
fabbricato fg. 13 n. 514 sub 2 categoria A/4 rendita 284,05 ubicato in Indirizzo_1 sc piano T. Le percentuali di possesso dei cespiti sono indicate nel 100,03% relativamente al Sig. Ricorrente_1 e nel 41,67% relativamente al coniuge Sig. ra Ricorrente_2. L'imposta IMU per l'anno 2017 risulta totalmente corrisposta, come da avviso n. 1653, dal Sig. Ricorrente_1.
La Corte ritiene pertanto fondato che il rilievo sollevato da parte appellante relativamente all'eccezione di illegittimità dell'avviso di accertamento notificato alla Sig. Ricorrente_2 che scaturisce da un evidente errore informatico di attribuzione di inesistente quota di comproprietà degli immobili che sono nella realtà attribuiti al 100% al marito Ricorrente_1.
Non risulta logicamente possibile attribuire agli stessi immobili oggetto di accertamento la quota di possesso del 100% in capo ad un coniuge e del 41,67% in capo all'altro coniuge. L'avviso di accertamento n. 2011 emesso nei confronti della Sig. Ricorrente_2 è errato e come tale nullo.
Sulla applicazione dell'aliquota del 10,4 per mille richieste dall'Ente con l'avviso di accertamento n. 1653 in luogo di quella applicata dal ricorrente del 9,4 per l'unità immobiliare capannone di categoria C3 è infondata.
La Corte precisa che con delibera dei consiglio Comunale n. 8 del 21-04-2016 il Comune di Monte Compatri ha approvato per l'anno 2016, valevole anche per l'anno successivo e quindi per il 2017 ove non risultano delibere le seguenti aliquote:
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 3,5 per mille in tutti i casi e per tutte le categorie non escluse dall'imposta (categorie catastali A1/A8/A9)
- Aliquota ordinaria 10,4 per mille applicabile per tutti gli immobili e per tutte le aree edificabili
- Aliquota agevolata 8,4 per mille per unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado che vi abbiano stabilito la propria residenza, applicabile in alternativa alla deduzione del 50% della base imponibile prevista dall'agevolazione ex art. 1 comma 10 lettera b della legge 208/2015
- Aliquota agevolata 9,4 per mille per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del T.U.I.R. classificati nelle categorie C1/C3/D1/D2/D7/D8 che siano posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività economica.
Pertanto il cespite accatastato con categoria C/3 e precisamente :
Fabbricato fg 13 n. 513 categoria C/3 rendita 1.703,48 ubicato in Indirizzo_1 sc piano T di proprietà del Sig. Ricorrente_1 doveva era soggetto all'aliquota del 9,04 per mille così come calcolato e versato dal ricorrente in quanto lo stesso viene utilizzato per l'esercizio di un'attività economica quale amministratore unico e proprietario al 99% della società Società_1 srl;
il regolamento del Comune a tal riguardo non pone distinzioni sulla forma giuridica di esercizio dell'attività economica.
Sulla decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Monte Compatri.
Fermo restando che l'avviso di accertamento n. 2011 emesso nei confronti della Sig.ra Ricorrente_2 è nullo per evidente errore informatico, la questione si concentra sulla validità della notifica nei termini dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del Sig. Ricorrente_1.
Secondo il giudice di prime cure Infondata è la pretesa decadenza dell'ente e la prescrizione del credito, perché va tenuta in considerazione la normativa emergenziale da Covid-19, che ha sospeso tutta l'attività di accertamento e riscossione Sicchè la notifica per IMU 2017 avvenuta il 15.03.2023, due mesi è mezzo dopo la naturale scadenza, va ritenuta tempestiva, proprio in virtù della lunga sospensione disposta ex lege.
Di contro l'appellante rimarca che le normative emergenziali Covid-19 costituiscono norme speciali e come tali non possono prevalere sulla normativa di carattere generale sopra citata, non solo, ma, a differenza di quanto motivato nella sentenza impugnata, trovavano giustificazione con riferimento alle sole annualità nelle quali venivano varate.
La Corte precisa che la questione controversa riguarda la differenza tra decadenza e prescrizione nell'attività accertativa delle imposte locali.
E' noto che la prescrizione è un istituto che riguarda tutti i diritti e trova la fonte nell'articolo 2934 del codice civile "Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge". Tale termine per il tributi locali è quinquennale e decorre in base alla legge istitutiva dell'IMU dal 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il tributo.
La decadenza, prevista dall'articolo 2964 del codice civile ricorre solo ove la legge o le parti fissino un termine entro cui un diritto debba essere esercitato e ad essa non si applicano le regole dell'interruzione e della sospensione, salva diversa espressa previsione. Trattasi, dunque, di due istituti giuridici diversi e con regole proprie che ben possono correre contestualmente esistere regolando sotto separati profili la stessa fattispecie. I termini da monitorare, pertanto, sono due.
Quanto al termine di prescrizione, a differenza di quanto avviene per la decadenza, ai fini della tempestività dell'atto interruttivo, deve pervenire a conoscenza del debitore entro il termine, trattandosi di atto recettizio.
Ne consegue che il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione non è estensibile all'istituto della prescrizione (in tal senso, cfr., Corte Costituzionale n. 477/2002; Cass. sez. unite sentenza n. 4822/2015; ordinanza 16 novembre 2022 n. 33681). Nel caso l'avviso di accertamento IMU 2017 è pervenuto nella sfera del destinatario in data 15 marzo 2023 a mezzo raccomandata, quindi entro il termine ultimo che per quell'anno scadeva il 27 marzo 2023. Invero il termine sarebbe scaduto il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno della violazione ai sensi della L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 161 e, quindi il 31 dicembre 2022.
Tale termine, tuttavia, per effetto della sospensione di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza ai sensi dell'articolo 67 del D.L. n. 18 del 2020 (legge sull'emergenza Covid), scadeva il 26 marzo 2023, prorogato al giorno successivo perché il 26 marzo 2023 cadeva di domenica. Da quanto detto emerge la notifica la notifica per IMU 2017 avvenuta il 15.03.2023, va ritenuta tempestiva e la irrilevanza della data di consegna dell'atto al servizio postale, non applicabile all'istituto della prescrizione.
In conclusione, per i motivi sopra esposti l'appello va accolto.
L'avviso di accertamento regolarmente notificato è illegittimo. Le pretese dell'Ente sono infondate;
il ricorrente ha regolarmente corrisposto per l'anno 2017 l'imposta IMU con l'aliquota determinata secondo il
Regolamento imu deliberato dal Comune di Monte Compatri. Le spese seguono la soccombenza considerando la contumacia dell'Ente in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello; riforma la sentenza impugnata;
condanna il Comune di Monte Compatrii alla rifusione delle spese di giustizia di € 1.204,00 per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
iI Relatore Il Presidente
Dr. Alfredo Buccaro Dr.ssa Fernanda Fraioli