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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 12/01/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 243/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2382/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Sportiva Dilettantistica A R. L. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti - Viale C. Verani 7 02100 Rieti RI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 81/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 1 e pubblicata il 16/10/2023
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TKHCR0100041 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3876/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di giustizia tributaria di primo grado rigettava il ricorso della società
Ricorrente_1 avverso l'avviso di recupero con il quale l'Agenzia delle Entrate richiedeva i contributi a fondo perduto previsti dalla normativa Covid per € 16.522,00 oltre sanzioni e interessi.
La Direzione provinciale rilevava che la Ricorrente_1, esercente l'attività di
“Gestione di palestre”, (931300) aveva percepito negli anni 2020 e 2021 contributi a fondo perduto previsti dalla normativa COVID per un totale complessivo di € 16.522,00.
L'Ufficio, al fine di effettuare il riscontro dei dati indicati nelle singole istanze presentate, come previsto dal comma 12, dell'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, in data 31 marzo 2022 notificava all'indirizzo PEC “Email_3”, l'invito di cui al prot. 18297/2022 .
In particolare, con il documento di cui sopra l'Ufficio invitava la Società a fornire entro 30 giorni ogni elemento ritenuto utile a dimostrare la spettanza dei contributi percepiti.
Tuttavia, la Parte non dava seguito alla richiesta di cui sopra e non forniva alcuna documentazione.
Pertanto, i contributi a fondo perduto erogati alla Parte per un totale complessivo di € 16.522,00, risultavano indebitamente percepiti e l'Ufficio procedeva al recupero degli stessi ai sensi dell'art. 25, comma 12, del decreto legge n. 34/2020 con l'emissione del relativo atto di cui all'articolo 1, commi da
421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Appella la società ricorrente per i seguenti motivi:
1) In primo luogo perché i ricavi e/o corrispettivi non imponibili, di una società sportiva dilettantistica a r. l. non a scopo di lucro, che eroga servizi e prestazioni sportive soprattutto ai soci-tesserati, non può corrispondere a quello che si desume dai corrispettivi telematici soggetti ad iva, come sostenuto dall'Ufficio Controlli, che si riferiscono soltanto ai NON soci, ma risulta da TUTTI I CORRISPETTIVI
INCASSATI dai soci-tesserati, sia imponibili fiscalmente, sia non imponibili fiscalmente;
2) In secondo luogo, tenendo conto di quanto sopra motivato, perché la media mensile dei corrispettivi totali del 2020, rispetto alla media mensile del 2019, si è ridotta del 49,4264%, quindi in misura superiore al 30% previsto dal Decreto Sostegni e non in misura inferiore come sostenuto dall'Ufficio che ha invece considerato solo i corrispettivi ai fini iva.
Sì costituiva l'Agenzia delle Entrate e controdeduceva.
All'udienza del 10 dicembre la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, verificato che la presente controversia è relativa a atto di recupero di contributi a fondo perduto erogati con il Decreto Ristori a seguito dell'epidemia Covid, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario definito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.124/2025 del 23 giugno 2025.
Infatti con la sentenza n. 124 del 2025 la Corte Costituzionale stabiliva :” Come più volte affermato da questa Corte, la Commissione tributaria (oggi: Corte di giustizia tributaria) deve essere considerata organo speciale di giurisdizione preesistente alla ON (ex plurimis, sentenze n. 204 del 2024, n. 39 del 2010, n. 238 e n. 141 del 2009, n. 130 e n. 64 del 2008).
L'art. 102, secondo comma, Cost. vieta l'istituzione di giudici speciali diversi da quelli espressamente nominati nella Carta costituzionale e la VI disposizione transitoria e finale della ON – a integrazione della disciplina posta dal citato art. 102 Cost. – impone l'obbligo di effettuare la revisione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti («salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari») entro il termine ordinatorio di cinque anni dall'entrata in vigore della
ON medesima (ex multis, sentenza n. 39 del 2010; ordinanza n. 144 del 1998).
Questa Corte ha precisato, in proposito, che il legislatore ordinario – nel modificare la disciplina di tali organi giurisdizionali, sia in sede di prima revisione sia successivamente – incontra il duplice limite costituzionale «di non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisdizione speciale) le materie attribuite» a dette giurisdizioni «e di assicurare la [loro] conformità a ON» (sempre, sentenza n. 39 del 2010; ordinanza n. 144 del 1998).In coerenza con questi principi – con specifico riferimento alla materia devoluta alla cognizione dei giudici tributari – la giurisprudenza costituzionale ha rilevato, in numerose pronunce, che la giurisdizione tributaria «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» (sentenze n. 39 del 2010, n. 238 e n. 141 del 2009, n. 130
e n. 64 del 2008; ordinanze n. 300 del 2009, n. 94 e n. 34 del 2006; nello stesso senso, ordinanze n. 218 del 2009 e n. 395 del 2007). Ne consegue che l'attribuzione a detta giurisdizione di controversie non aventi a oggetto rapporti di natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali.
3.2.– Il contributo a fondo perduto istituito dall'art. 1 del “decreto ristori” non ha natura tributaria.
3.2.1.– Innanzitutto, nel caso di specie difetta uno dei caratteri tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza costituzionale per ritenere una fattispecie di natura tributaria – ossia la definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo –, perché viene in rilievo l'erogazione, da parte dello Stato, di una somma di denaro a operatori economici privati (ex multis, sentenze n. 80 del 2024, n. 182, n. 128 e n. 27 del 2022, n. 236 del 2017, n. 96 del 2016, n. 178 e n. 70 del 2015).
In secondo luogo, il contributo di cui trattasi non integra neanche un beneficio fiscale, perché non consiste in una riduzione del carico tributario altrimenti gravante sul soggetto.
Gli strumenti di finanza pubblica per fronteggiare situazioni emergenziali possono distinguersi, infatti, in
“sussidi finanziari” e “benefici fiscali”. Mentre i primi consistono in trasferimenti di denaro, come finanziamenti, contributi, interventi di aiuto economico in generale, i secondi includono tutte le misure comportanti un onere tributario minore di quello che sarebbe risultato applicabile in base al normale regime di tassazione, come, ad esempio, esenzioni, riduzioni della base imponibile o dell'aliquota, dilazioni di pagamento.
Il contributo a fondo perduto introdotto dall'art. 1 del “decreto ristori” – così come il precedente previsto dall'art. 25 del “decreto rilancio” – non può essere sussunto nella categoria delle agevolazioni fiscali, che presuppongono sempre un pregresso rapporto tributario (sentenza n. 120 del 2020) che invece, nel caso di specie, manca.
Il contributo in esame integra, piuttosto, una misura di aiuto e sostegno economico a favore di una determinata categoria di soggetti, che – stante la situazione di emergenza dettata dalla pandemia da
COVID-19 e i conseguenti provvedimenti governativi adottati per fronteggiarla – ha subito una riduzione dell'attività economica e, quindi, del fatturato e dei compensi.
Una volta esclusa la natura di beneficio fiscale del contributo istituito dall'art. 1 del “decreto ristori”, risulta evidente che sia l'atto di concessione sia l'atto di diniego sia l'atto di ritiro – atto, quest'ultimo, che in questa sede viene in rilievo, perché a esso è limitata la previsione della giurisdizione tributaria – non possono che essere, tutti, privi di natura tributaria.
3.2.2.– Questa soluzione non è contraddetta dalla scelta legislativa di parametrare l'an e il quantum del contributo a dati fiscali, come la titolarità della partita IVA e la riduzione del fatturato o dei compensi;
ciò, infatti, non ne implica la natura tributaria, in quanto non lo traduce in un esonero dal pagamento di uno o più tributi.
Anche la circostanza – dedotta dalla difesa statale – che l'erogazione del contributo e la successiva attività di controllo fossero demandate all'Agenzia delle entrate non rileva ai fini del riconoscimento della natura tributaria della misura in questione.
In proposito, la giurisprudenza costituzionale ha già considerato in contrasto con l'art. 102, secondo comma, Cost. e con la VI disp. trans. fin. Cost. l'attribuzione, alla giurisdizione tributaria, di controversie sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria dell'organo competente e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto (sentenza n. 130 del 2008). Allo stesso modo, con riferimento alle sanzioni erogate in materia di emersione del lavoro nero, questa Corte ha ribadito che la giurisdizione tributaria «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» e che la medesima non può essere ancorata al «solo dato formale e soggettivo, relativo all'ufficio competente ad irrogare la sanzione» (ordinanza n. 34 del 2006).
Neanche il richiamo, nelle norme censurate, alle sanzioni amministrative previste dall'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997 e agli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, in caso di ritiro del contributo illegittimamente conseguito, è idoneo a suffragare la natura tributaria del rapporto instaurato tra amministrazione e privato dalla richiesta e dalla successiva erogazione del contributo stesso. Se di rapporto di natura tributaria si fosse trattato, il menzionato espresso richiamo (come quello alla giurisdizione tributaria) sarebbe stato del tutto superfluo.
Infine, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa statale, la natura di aiuto economico della misura in esame si desume anche dalla circostanza che il contributo erogato è escluso dalla base imponibile delle imposte sui redditi delle persone fisiche e sulle attività produttive. La detassazione, ai fini IRPEF e IRAP, di detto contributo, infatti, è volta a evitarne il depotenziamento economico, confortandone la natura di misura finanziaria di sostegno economico e non di beneficio fiscale.
3.3.– In conclusione, le caratteristiche strutturali e funzionali del contributo a fondo perduto istituito dall'art. 1 del “decreto ristori” rendono evidente che detto beneficio non presenta natura tributaria.
Pertanto le norme censurate – attribuendo alla giurisdizione tributaria controversie relative a misure economiche di natura non tributaria – snaturano la materia originariamente devoluta alla cognizione del giudice tributario. Deve, dunque, ritenersi violato l'art. 102, secondo comma, Cost., che – in ossequio al principio di cui al primo comma, che riserva la funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari – vieta l'istituzione di giudici speciali, anche alla luce della VI disp. trans. fin. Cost., che consente di procedere alla revisione degli organi speciali di giurisdizione senza snaturare le materie loro attribuite.
4.– Per le ragioni sopra esposte, va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 102, secondo comma, Cost., degli artt. 1, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, e 25, comma 12, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Per effetto di ciò, la Corte di giustizia tributaria rimettente deve, nel dichiarare il suo difetto di giurisdizione, individuare il giudice che ne è munito, cui devolvere la definizione della causa." Pertanto la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, preso atto della decisione della suprema Corte, decisione successiva alla costituzione del presente giudizio, deve dichiarare il difetto di giurisdizione della giustizia tributaria e la competenza della giurisdizione ordinaria .
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione avendo giurisdizione invece l'AGO innanzi alla quale il processo può essere riassunto nei modi e termini di legge. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2382/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Sportiva Dilettantistica A R. L. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti - Viale C. Verani 7 02100 Rieti RI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 81/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 1 e pubblicata il 16/10/2023
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TKHCR0100041 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3876/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di giustizia tributaria di primo grado rigettava il ricorso della società
Ricorrente_1 avverso l'avviso di recupero con il quale l'Agenzia delle Entrate richiedeva i contributi a fondo perduto previsti dalla normativa Covid per € 16.522,00 oltre sanzioni e interessi.
La Direzione provinciale rilevava che la Ricorrente_1, esercente l'attività di
“Gestione di palestre”, (931300) aveva percepito negli anni 2020 e 2021 contributi a fondo perduto previsti dalla normativa COVID per un totale complessivo di € 16.522,00.
L'Ufficio, al fine di effettuare il riscontro dei dati indicati nelle singole istanze presentate, come previsto dal comma 12, dell'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, in data 31 marzo 2022 notificava all'indirizzo PEC “Email_3”, l'invito di cui al prot. 18297/2022 .
In particolare, con il documento di cui sopra l'Ufficio invitava la Società a fornire entro 30 giorni ogni elemento ritenuto utile a dimostrare la spettanza dei contributi percepiti.
Tuttavia, la Parte non dava seguito alla richiesta di cui sopra e non forniva alcuna documentazione.
Pertanto, i contributi a fondo perduto erogati alla Parte per un totale complessivo di € 16.522,00, risultavano indebitamente percepiti e l'Ufficio procedeva al recupero degli stessi ai sensi dell'art. 25, comma 12, del decreto legge n. 34/2020 con l'emissione del relativo atto di cui all'articolo 1, commi da
421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Appella la società ricorrente per i seguenti motivi:
1) In primo luogo perché i ricavi e/o corrispettivi non imponibili, di una società sportiva dilettantistica a r. l. non a scopo di lucro, che eroga servizi e prestazioni sportive soprattutto ai soci-tesserati, non può corrispondere a quello che si desume dai corrispettivi telematici soggetti ad iva, come sostenuto dall'Ufficio Controlli, che si riferiscono soltanto ai NON soci, ma risulta da TUTTI I CORRISPETTIVI
INCASSATI dai soci-tesserati, sia imponibili fiscalmente, sia non imponibili fiscalmente;
2) In secondo luogo, tenendo conto di quanto sopra motivato, perché la media mensile dei corrispettivi totali del 2020, rispetto alla media mensile del 2019, si è ridotta del 49,4264%, quindi in misura superiore al 30% previsto dal Decreto Sostegni e non in misura inferiore come sostenuto dall'Ufficio che ha invece considerato solo i corrispettivi ai fini iva.
Sì costituiva l'Agenzia delle Entrate e controdeduceva.
All'udienza del 10 dicembre la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, verificato che la presente controversia è relativa a atto di recupero di contributi a fondo perduto erogati con il Decreto Ristori a seguito dell'epidemia Covid, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario definito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.124/2025 del 23 giugno 2025.
Infatti con la sentenza n. 124 del 2025 la Corte Costituzionale stabiliva :” Come più volte affermato da questa Corte, la Commissione tributaria (oggi: Corte di giustizia tributaria) deve essere considerata organo speciale di giurisdizione preesistente alla ON (ex plurimis, sentenze n. 204 del 2024, n. 39 del 2010, n. 238 e n. 141 del 2009, n. 130 e n. 64 del 2008).
L'art. 102, secondo comma, Cost. vieta l'istituzione di giudici speciali diversi da quelli espressamente nominati nella Carta costituzionale e la VI disposizione transitoria e finale della ON – a integrazione della disciplina posta dal citato art. 102 Cost. – impone l'obbligo di effettuare la revisione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti («salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari») entro il termine ordinatorio di cinque anni dall'entrata in vigore della
ON medesima (ex multis, sentenza n. 39 del 2010; ordinanza n. 144 del 1998).
Questa Corte ha precisato, in proposito, che il legislatore ordinario – nel modificare la disciplina di tali organi giurisdizionali, sia in sede di prima revisione sia successivamente – incontra il duplice limite costituzionale «di non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisdizione speciale) le materie attribuite» a dette giurisdizioni «e di assicurare la [loro] conformità a ON» (sempre, sentenza n. 39 del 2010; ordinanza n. 144 del 1998).In coerenza con questi principi – con specifico riferimento alla materia devoluta alla cognizione dei giudici tributari – la giurisprudenza costituzionale ha rilevato, in numerose pronunce, che la giurisdizione tributaria «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» (sentenze n. 39 del 2010, n. 238 e n. 141 del 2009, n. 130
e n. 64 del 2008; ordinanze n. 300 del 2009, n. 94 e n. 34 del 2006; nello stesso senso, ordinanze n. 218 del 2009 e n. 395 del 2007). Ne consegue che l'attribuzione a detta giurisdizione di controversie non aventi a oggetto rapporti di natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali.
3.2.– Il contributo a fondo perduto istituito dall'art. 1 del “decreto ristori” non ha natura tributaria.
3.2.1.– Innanzitutto, nel caso di specie difetta uno dei caratteri tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza costituzionale per ritenere una fattispecie di natura tributaria – ossia la definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo –, perché viene in rilievo l'erogazione, da parte dello Stato, di una somma di denaro a operatori economici privati (ex multis, sentenze n. 80 del 2024, n. 182, n. 128 e n. 27 del 2022, n. 236 del 2017, n. 96 del 2016, n. 178 e n. 70 del 2015).
In secondo luogo, il contributo di cui trattasi non integra neanche un beneficio fiscale, perché non consiste in una riduzione del carico tributario altrimenti gravante sul soggetto.
Gli strumenti di finanza pubblica per fronteggiare situazioni emergenziali possono distinguersi, infatti, in
“sussidi finanziari” e “benefici fiscali”. Mentre i primi consistono in trasferimenti di denaro, come finanziamenti, contributi, interventi di aiuto economico in generale, i secondi includono tutte le misure comportanti un onere tributario minore di quello che sarebbe risultato applicabile in base al normale regime di tassazione, come, ad esempio, esenzioni, riduzioni della base imponibile o dell'aliquota, dilazioni di pagamento.
Il contributo a fondo perduto introdotto dall'art. 1 del “decreto ristori” – così come il precedente previsto dall'art. 25 del “decreto rilancio” – non può essere sussunto nella categoria delle agevolazioni fiscali, che presuppongono sempre un pregresso rapporto tributario (sentenza n. 120 del 2020) che invece, nel caso di specie, manca.
Il contributo in esame integra, piuttosto, una misura di aiuto e sostegno economico a favore di una determinata categoria di soggetti, che – stante la situazione di emergenza dettata dalla pandemia da
COVID-19 e i conseguenti provvedimenti governativi adottati per fronteggiarla – ha subito una riduzione dell'attività economica e, quindi, del fatturato e dei compensi.
Una volta esclusa la natura di beneficio fiscale del contributo istituito dall'art. 1 del “decreto ristori”, risulta evidente che sia l'atto di concessione sia l'atto di diniego sia l'atto di ritiro – atto, quest'ultimo, che in questa sede viene in rilievo, perché a esso è limitata la previsione della giurisdizione tributaria – non possono che essere, tutti, privi di natura tributaria.
3.2.2.– Questa soluzione non è contraddetta dalla scelta legislativa di parametrare l'an e il quantum del contributo a dati fiscali, come la titolarità della partita IVA e la riduzione del fatturato o dei compensi;
ciò, infatti, non ne implica la natura tributaria, in quanto non lo traduce in un esonero dal pagamento di uno o più tributi.
Anche la circostanza – dedotta dalla difesa statale – che l'erogazione del contributo e la successiva attività di controllo fossero demandate all'Agenzia delle entrate non rileva ai fini del riconoscimento della natura tributaria della misura in questione.
In proposito, la giurisprudenza costituzionale ha già considerato in contrasto con l'art. 102, secondo comma, Cost. e con la VI disp. trans. fin. Cost. l'attribuzione, alla giurisdizione tributaria, di controversie sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria dell'organo competente e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto (sentenza n. 130 del 2008). Allo stesso modo, con riferimento alle sanzioni erogate in materia di emersione del lavoro nero, questa Corte ha ribadito che la giurisdizione tributaria «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» e che la medesima non può essere ancorata al «solo dato formale e soggettivo, relativo all'ufficio competente ad irrogare la sanzione» (ordinanza n. 34 del 2006).
Neanche il richiamo, nelle norme censurate, alle sanzioni amministrative previste dall'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997 e agli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, in caso di ritiro del contributo illegittimamente conseguito, è idoneo a suffragare la natura tributaria del rapporto instaurato tra amministrazione e privato dalla richiesta e dalla successiva erogazione del contributo stesso. Se di rapporto di natura tributaria si fosse trattato, il menzionato espresso richiamo (come quello alla giurisdizione tributaria) sarebbe stato del tutto superfluo.
Infine, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa statale, la natura di aiuto economico della misura in esame si desume anche dalla circostanza che il contributo erogato è escluso dalla base imponibile delle imposte sui redditi delle persone fisiche e sulle attività produttive. La detassazione, ai fini IRPEF e IRAP, di detto contributo, infatti, è volta a evitarne il depotenziamento economico, confortandone la natura di misura finanziaria di sostegno economico e non di beneficio fiscale.
3.3.– In conclusione, le caratteristiche strutturali e funzionali del contributo a fondo perduto istituito dall'art. 1 del “decreto ristori” rendono evidente che detto beneficio non presenta natura tributaria.
Pertanto le norme censurate – attribuendo alla giurisdizione tributaria controversie relative a misure economiche di natura non tributaria – snaturano la materia originariamente devoluta alla cognizione del giudice tributario. Deve, dunque, ritenersi violato l'art. 102, secondo comma, Cost., che – in ossequio al principio di cui al primo comma, che riserva la funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari – vieta l'istituzione di giudici speciali, anche alla luce della VI disp. trans. fin. Cost., che consente di procedere alla revisione degli organi speciali di giurisdizione senza snaturare le materie loro attribuite.
4.– Per le ragioni sopra esposte, va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 102, secondo comma, Cost., degli artt. 1, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, e 25, comma 12, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Per effetto di ciò, la Corte di giustizia tributaria rimettente deve, nel dichiarare il suo difetto di giurisdizione, individuare il giudice che ne è munito, cui devolvere la definizione della causa." Pertanto la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, preso atto della decisione della suprema Corte, decisione successiva alla costituzione del presente giudizio, deve dichiarare il difetto di giurisdizione della giustizia tributaria e la competenza della giurisdizione ordinaria .
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione avendo giurisdizione invece l'AGO innanzi alla quale il processo può essere riassunto nei modi e termini di legge. Spese compensate.