Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 12/01/2026, n. 243
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Errata determinazione dei corrispettivi ai fini del calcolo della riduzione

    La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario, rimettendo la causa alla giurisdizione ordinaria sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 124/2025, la quale stabilisce che i contributi a fondo perduto non hanno natura tributaria e che le relative controversie non rientrano nella giurisdizione tributaria.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 12/01/2026, n. 243
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 243
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo