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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/07/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2211/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2211/2016, avente ad oggetto Altri contratti atipici, promossa da:
(C.F. e P.IV , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Barcellona P.G. via Regina Margherita n. 172, rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto Calderone
Appellante
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., nella qualità di società capogruppo e mandataria della
[...]
(P.IV ) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_2 P.IVA_3 domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, via Bellinvia n. 113, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giacomo Torre
E
(C.F. e P.I. , in persona Controparte_3 P.IVA_4 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Barcellona
Pozzo di Gotto, via Bellinvia n.113, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Torre
Appellate
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto notificato in data 24.11.2013, la proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 37/2016 del 30.03.2016 emessa dal Giudice di Pace di Novara di Sicilia, che accoglieva parzialmente l'opposizione promossa dall'odierna appellante, revocava il decreto ingiuntivo n.
142/2012 e la condannava al pagamento nei confronti della di tutte le somme di Controparte_1 cui al D.I. opposto, con la sola esclusione delle somme ingiunte a titolo di spese per ricerca e rilascio del contratto di ormeggio e del rilascio del certificato di residenza, nonché al pagamento delle spese della procedura monitoria, oltre al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio liquidate in € 2.100,00, oltre accessori. Premetteva che con D.I. n. 142/2012 la CP_1
quale capogruppo e mandataria della concessionaria della
[...] Controparte_2 gestione del Porto Turistico di , le aveva ingiunto il pagamento dell'importo di € 4.612,21, CP_2 oltre interessi moratori indicati in ricorso e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per i servizi portuali resi nel periodo ricompreso tra il 25.05.2010 ed il 30.09.2010, relativamente ai posti barca nn. 149 e 150 (lotto n. 2) e nn. da 24 a 29 (lotto n. 5). Con il primo motivo di impugnazione denunciava l'erronea condanna disposta dal Giudice di prime cure a favore della invero cedente del credito controverso in favore della società Controparte_1 Controparte_3
CP_ (di seguito anche la quale aveva dato atto della propria qualità di
[...] CP_4 cessionaria nella memoria di costituzione in primo grado di giudizio del 05.02.2015, depositata il
03.04.2015. Denunciava, inoltre, la carenza di prova circa l'effettiva erogazione dei servizi portuali resi dalla e posti a base della pretesa creditoria azionata, adducendo Controparte_1
l'impossibilità di evincere in concreto dal compendio probatorio acquisito “la natura e la consistenza dei “servizi portuali” che si assume in maniera generica essere stati prestati in relazione ai posti barca per cui è causa, né se gli stessi corrispondono a quelli contrattualmente previsti”, in particolare sottolineando, relativamente alla erogazione del servizio di trasporto e conferimento rifiuti (TARSU), la mancanza di un accordo tra le parti circa l'offerta del servizio, nonché la carenza di prova circa l'effettiva corresponsione della relativa tassa al Comune competente. Con il terzo motivo censurava la decisione gravata nella parte in cui aveva disposto la condanna al pagamento delle tariffe portuali unilateralmente determinate dalla in Controparte_1 luogo di quelle previste nei contratti di ormeggio con cui l'appellante aveva acquistato dalla
[...] la titolarità dei posti barca controversi (contratto del 05.04.1988 e contratto del CP_5
10.03.1990), nei quali era prevista la clausola di invarianza delle tariffe portuali per tutta la durata del rapporto, fatti salvi gli aumenti nei limiti della svalutazione annua. Chiedeva, pertanto, accertarsi che, in applicazione della clausola di invarianza delle tariffe contrattualmente prevista, le somme di spettanza della opposta, relativamente ai servizi resi in relazione ai posti barca oggetto di causa nel periodo ricompreso tra giugno e settembre 2010, fossero rideterminate nel complessivo importo di € 2.308,35 rivalutazione compresa e conseguentemente che, posto l'avvenuto pagamento della somma di € 7.776,00, venisse disposta in via riconvenzionale la restituzione dell'importo di €
5.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Con il quarto motivo di impugnazione contestava, ancora, la disposta condanna al pagamento degli interessi di mora, quantificati in €
248,33, come voce di costo della fattura n. 342/2011, in quanto la maturazione dei predetti interessi non poteva essere contestuale alla emissione della fattura ma successiva alla messa in mora, oltre che la condanna al pagamento degli ulteriori interessi di mora nella misura del 10% annuo su tutte le somme ingiunte, in quanto misura diversa da quella contrattualmente prevista. Specificava, al riguardo, che solo il contratto del 10.03.1990 prevedeva l'applicazione di interessi di mora nella misura del 10%, mentre il contratto di ormeggio del 05.04.1988 (relativo ai posti barca n. 149 e
150) prevedeva per l'ipotesi di ritardato pagamento del corrispettivo dei servizi portuali la corresponsione di interessi annui di mora pari al tasso di sconto ufficiale aumentato di tre punti percentuali. Chiedeva, infine, dichiararsi non dovute le spese della fase monitoria, data la revoca del
D.I. opposto, o in subordine l'applicazione dei minimi di legge, con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
Costituitesi all'udienza del 15.05.2017 con il patrocinio del medesimo difensore, la
[...]
(di seguito e la chiedevano preliminarmente la Controparte_3 CP_6 Controparte_1 dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 c.p.c.; nel merito ne chiedevano il rigetto, adducendo che la regolamentazione della fattispecie de qua non era da ricercare nelle previsioni contrattuali dei contratti di ormeggio (clausola di invarianza delle tariffe), ma nella lex specialis costituita dal verbale del 19.05.2010, con il quale il Giudice Delegato del Fallimento della aveva bandito la gara per l'aggiudicazione della gestione del porto turistico di Controparte_5
, e dal successivo contratto di affidamento sottoscritto con la Curatela dalla CP_2 CP_1
Evidenziavano, al riguardo, che il bando di gara aveva fatta salva per l'aggiudicatario la
[...] possibilità di determinare liberamente le tariffe da applicare ai clienti e ai titolari dei contratti di ormeggio. Aggiungevano che, provata l'effettiva erogazione dei servizi portuali, sussisteva l'obbligo in capo all'opponente di versare il dovuto corrispettivo e chiedevano, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata con condanna della al pagamento Parte_1 del dovuto in favore della cessionaria con vittoria di spese e compensi dei due gradi di CP_6 giudizio, nonché delle spese della fase monitoria, così come da dispositivo della sentenza gravata.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata, atteso che ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. non sono richieste formule sacramentali ma, piuttosto, che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contrastare le ragioni addotte dal primo giudice. È principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. un., 16/11/2017, n. 27199). Nel caso di specie, l'atto di appello proposto dalla soddisfa i superiori requisiti, da esso evincendosi le Parte_1 parti del provvedimento impugnato e le ragioni poste a fondamento del diverso intendimento della parte rispetto a quello manifestato dal Giudice di primo grado, con la conseguenza che l'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. deve essere respinta.
Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'appello proposto da
è fondato e, dunque, meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti. Parte_1
Con il primo motivo di opposizione la ha censurato la sentenza appellata nella Parte_1 parte in cui ha adottato la statuizione condannatoria in favore della in luogo della Controparte_1 cessionaria CP_6
La doglianza è fondata.
Dall'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado si ricava il deposito in data 3/4/2015 della comparsa di costituzione della peraltro assistita tecnicamente dal Controparte_3 medesimo difensore della con l'espressa deduzione dell'avvenuto trasferimento Controparte_1 in suo favore dei “crediti per cui è causa” (cfr. pag. 1) e, quindi, del subentro “nella titolarità dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della e di cui al decreto Parte_1 ingiuntivo opposto […]” (cfr. pag. 1). Sebbene nella memoria conclusiva del 17/7/2015 la CP_1 abbia insistito nella conferma del titolo monitorio opposto, nondimeno non è stata
[...] contestata la cessione de qua. In coerenza a ciò, sebbene sia indubbio che la sentenza pronunciata nei confronti del dante causa spieghi i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare
(cfr. art. 111 c.p.c.), la mancata considerazione dell'intervento de quo (non si riscontra nell'intestazione della sentenza appellata l'indicazione della parte intervenuta) concreta un error in procedendo rimediabile con il gravame proposto. È, poi, agevole considerare che, a fronte del motivo di appello in esame, le odierne convenute nulla hanno in parte qua osservato, piuttosto avendo espressamente richiesto di prendere atto della cessione del credito Controparte_1 controverso (cfr. conclusione di cui al punto n. 1 della comparsa del 14/5/2017) e avendo CP_6 formulato una richiesta di condanna delle somme recate nella sentenza impugnata in suo favore, in tal modo – in disparte ogni ulteriore considerazione – confermando la presente statuizione (cfr. pag.
10 comparsa del 14/5/2017).
Il secondo motivo di appello, afferente alla ritenuta erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la sussistenza del credito ingiunto, è infondato e va respinto. Si ricorda che la ha avviato l'azione monitoria al fine di recuperare il Controparte_1 corrispettivo per l'erogazione dei servizi portuali resi nel periodo ricompreso tra il 25 maggio 2010 ed il 30 settembre dello stesso anno in favore della titolare dei posti nn. 149 e Parte_1
150 (lotto 2) e nn. 24-25-26-27-28-29 (lotto 5), corrispettivo recato nelle fatture n. 342/2011 (per il lotto 2) e n. 374/2011 (per il lotto 5) e complessivamente pari ad € 4.612,21, iva compresa.
La pretesa creditoria azionata ha, in particolare, trovato riscontro nell'attività istruttoria espletata in corso di causa, rimanendo a fronte di ciò generiche le censure sollevate dall'odierna appellante.
Postoa l'incontestato subentro della nella posizione contrattuale dell'originaria Controparte_1 parte contraente risultano versati in atti il contratto di ormeggio e fornitura di Controparte_5 servizi portuali connessi del 10/3/1990 e il contratto di ormeggio e fornitura di servizi portuali connessi del 5/4/1988. Il rapporto contrattuale in questione, peraltro, non è oggetto di contestazione, concentrandosi l'opposizione spiegata sull'effettiva erogazione dei servizi per i quali è stata azionata la pretesa monitoria. Il titolo della pretesa azionata è, dunque, provato e, inoltre, le prove raccolte in corso di causa hanno dato riscontro dell'esecuzione della prestazione per la quale in questa sede è chiesto il corrispettivo rimasto insoluto. Più precisamente, sono risultati al riguardo decisive le prove testimoniali acquisite (sub specie di prova documentale, trattandosi delle testimonianze assunte in altro giudizio: cfr. verbale di udienza del 14/3/2014) in primo grado e, in particolare, le dichiarazioni rese da e , dipendenti della Testimone_1 Testimone_2 opposta nel periodo della gestione ad opera della (maggio/settembre 2010), la Controparte_1 prima con qualifica di dipendente amministrativo e il secondo con qualifica di ormeggiatore. Le dichiarazioni in questione (cfr. fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado) esauriscono l'onere probatorio incombente sul creditore opposto. Si osserva, a questo proposito, che le dichiarazioni del teste acquisite recitano che “L'attività consisteva nella gestione dei posti barca, pulizia Tes_2 portuale consistente nella raccolta dei rifiuti che venivano rinvenuti sul suolo, negli appositi contenitori […]” e che “Provvedevamo, inoltre, alla pulizia dello specchio d'acqua, assistenza alle colonnine […]”, precisando poi che “Io ho svolto tale attività nell'anno 2010, periodo estivo
(giugno, luglio, agosto, settembre)” e che “Svolgevo anche l'attività di assistenza all'ormeggio e al disormeggio”. A fronte della ridetta testimonianza non sono emersi elementi di prova contraria o, in ogni caso, indici di inattendibilità della stessa, sicché essa deve ritenersi sufficiente a fornire riscontro all'allegazione dell'avvenuta esecuzione dei servizi di cui alla fattura azionata e, cioè, degli oneri portuali relativi al periodo maggio-settembre 2010, oltre che del ritiro e del trasposto dei rifiuti. A tale ultimo proposito, peraltro, si rileva altresì l'inammissibilità (in quanto formulata per la prima volta in appello) della doglianza afferente alla riconducibilità della TARSU richiesta ai servizi già previsti a titolo di corrispettivo della tariffa contrattualmente convenuta (cfr. pag. 9 atto di citazione in appello): giova, infatti, osservare che in parte qua nulla è stato eccepito in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 4/5/2012 e che, inoltre, alla prima udienza del 9/7/2012 l'integrazione attorea della domanda ha unicamente e specificamente riguardato l'esecuzione del servizio, della quale è stata di contro acquisita la prova in corso di causa
(cfr. verbale di udienza del 9/7/2012: “[…] il quale, a precisazione ed integrazione della propria opposizione, contesta l'esecuzione di tutti i servizi, le prestazioni e le attività (servizi portuali, servizio ritiro, trasporto e conferimento rifiuti, ricerca e rilascio documenti di ormeggio e certificazione residenza e quant'altro) in forza dei quali la ha emesso le Controparte_2 fatture n. 163/10, n. 342/11 e n. 374/11 in contestazione [….]”).
Ne viene che, in conclusione, il secondo motivo di appello è infondato e va respinto.
Avuto riguardo al terzo motivo di gravame, con il quale l'odierna impugnante ha reiterato la censura afferente all'illegittima predisposizione unilaterale ad opera della controparte delle tariffe portuali applicate, l'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L'odierno appellante ha prodotto copia della sentenza n. 374/2018 del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto e, a conferma dell'orientamento fatto proprio dall'intestato Tribunale, ha altresì richiamato la sentenza n. 401/2022 (cfr. pag. 6 comparsa conclusionale del 17/2/2025). La sentenza sopra richiamata ha ad oggetto un rapporto contrattuale, ancorché con altro diportista, analogo a quello oggetto della presente controversia e - per quanto qui di interesse - la medesima censura in esame (cfr. la sentenza allegata, da ultimo, con la comparsa conclusionale del 17/2/2025): a fronte di ciò, non consta l'intervenuta proposizione di impugnazione avverso la detta statuizione né in parte qua le odierne convenute hanno specificamente argomentato, con i conseguenti riverberi in ordine alla posizione dalle stesse assunta in ordine alla medesima questione trattata nella presente controversia.
In ogni caso, si osserva che non è nella specie in contestazione l'unilaterale predisposizione da parte di delle tariffe pretese con la fattura azionata in via monitoria e il contegno Controparte_1 negoziale in esame non appare immune dalla sollevata censura di invalidità. Sopravvenuto il fallimento della società titolare della gestione del porto ( , la Curatela è Controparte_7 subentrata nella gestione (anche solo provvisoria) del porto: tale circostanza, da un lato, non ha trovato smentita nel corso del giudizio e, dall'altro lato, trova un addentellato normativo di riferimento nell'art. 80 r.d. 267/1942, che disciplina gli effetti del fallimento sul contratto di locazione e che deve ritenersi applicabile anche al contratto di ormeggio. Sul punto appare utile richiamare Cass. civ., sez. III, 04/08/2021, n. 22204 (che ha trattato l'impugnazione proposta contro una sentenza di questo Tribunale vertente su un caso analogo a quello di specie), nella quale si legge che “[…] E' pacifico che il contratto di ormeggio era stato stipulato con una società fallita e che in discussione era la sua sorte dopo il fallimento. L'assimilabilità del contratto di ormeggio al contratto di locazione è servita al Tribunale per ritenere il curatore fallimentare subentrato nel contratto, ai sensi, appunto, della L. Fall., art. 80, cioè per escludere che il contratto si fosse risolto con il fallimento e/o che il curatore dovesse valutarne, nell'interesse del fallimento, la prosecuzione. Per di più, nemmeno le ricorrenti, come emerge chiaramente dai motivi successivi al primo, contestano che il contratto non si sia sciolto e/o che il curatore sia subentrato nel contratto;
tantomeno mettono in discussione la natura delle obbligazioni nascenti dal contratto;
denunciano solo il profilo relativo alla modificabilità delle tariffe, adducendo che dovesse trovare soluzione sulla scorta di un'interpretazione diversa, rispetto a quella adottata dalla sentenza impugnata, della espressione "L'aggiudicatario sarà libero di determinare le tariffe che saranno praticate ai clienti ed ai titolari dei contratti di ormeggio", contenuta nel bando di gara. La quaestio disputandi non è se il contratto di ormeggio presenti maggiori affinità con la somministrazione di servizi rispetto alla locazione, ma il significato da attribuire all'espressione dianzi evocata e cioè se la facoltà riconosciuta all'aggiudicatario di modificare le tariffe riguardasse solo i nuovi contratti o anche quelli già in essere e, semmai, se tale previsione costituisse la traslazione nel bando di gara della clausola di invarianza contenuta nel contratto di ormeggio stipulato con la società fallita e proseguito dal curatore fallimentare […]”. D'altro canto, in tal senso depone la stessa documentazione versata in atti dalla e riferibile al Fallimento Bazia Gardens Controparte_1
s.r.l., avuto riguardo in particolare alla previsione (cfr., ad esempio, il verbale di aggiudicazione del
25/5/2010, nel quale si fa riferimento alla “clausola di osservanza dei contratti di ormeggio”, ciò da cui in altri termini trarre la prova della prosecuzione dei rapporti predetti e l'assenza di una soluzione di continuità sotto tale profilo rappresentata dall'apertura della procedura concorsuale a carico della società titolare della gestione del porto); di ciò, infine, si ha definitiva conferma nel contratto di affidamento del 27/5/2010, ove si dà atto che, fallita la “[…] la Controparte_7
Curatela è subentrata tanto nei contratti di ormeggio quanto […]” (pag. 2 contratto del 27/5/2010, in atti).
Se così è, allora, appare corretta la lettura del bando di gara del 20/5/2010, del verbale di aggiudicazione del 25/5/2010 e dello stesso contratto di affidamento del 27/5/2010 nel senso che il riferimento ivi contenuto alla libertà di determinazione delle tariffe (si legge, in particolare, nel decreto del giudice delegato del 20/5/2010 che “L'aggiudicatario è tenuto a rispettare i contratti di ormeggio stipulati con la e ad erogare ai titolari tutti i servizi ivi previsti;
Controparte_7 dovrà inoltre farsi carico di tutti gli oneri gestori ordinari e straordinari del porto, compreso
l'eventuale dragaggio dei fondali. L'aggiudicatario sarà libero di determinare le tariffe che saranno praticate ai clienti ed ai titolari dei contratti di ormeggio”) deve intendersi riconosciuto con riguardo ai nuovi contratti di ormeggio stipulati, giacché il rapporto con i titolari dei contratti di ormeggio stipulati precedentemente con la è proseguito e, quindi, non può che Controparte_7 trovare la sua fonte di disciplina nel contratto già concluso, non suscettibile di una unilaterale modifica in assenza di una specifica previsione contrattuale (non spiegandosi altrimenti la condizione prevista nel bando secondo cui “L'aggiudicatario è tenuto a rispettare i contratti di ormeggio stipulati con la e ad erogare ai titolari tutti i servizi ivi previsti”). Controparte_7
Né, a questo proposito, appare utile il richiamo alla previsione di cui alla lettera b) del contratto di ormeggio del 4/10/1987 riguardante le somme dovute alla per i servizi portuali, Controparte_7 atteso che tali importi sarebbero stati determinati secondo le tariffe “che saranno di anno in anno predisposte dalla Società, in ogni caso su presentazione di regolare fattura”, atteso che le dette tariffe andavano determinate, appunto, di anno in anno, con la conseguenza che non pare sussumibile nella clausola de qua l'odierna fattispecie, avente ad oggetto il nuovo tariffario applicato dalla per il periodo intercorrente dal 25/5/2010 al 30/9/2010. Controparte_1
In coerenza a ciò, dunque, che la pretesa creditoria fondata sulle fatture poste a base dell'azione monitoria è infondata in quanto derivante dall'applicazione di tariffe illegittime, unilateralmente modificate dalla parte contrattuale in mancanza di una specifica previsione pattizia.
Conseguentemente, la domanda (in via monitoria) azionata da e (poi proseguita) Controparte_1 da va rigettata e, per l'effetto, riformata sotto tale profilo Parte_2 la sentenza appellata.
A questo proposito, in particolare, l'odierno appellante ha espressamente dedotto che, a seguito della rivalutazione delle tariffe, è dovuto al gestore del porto l'importo complessivo di € 2.308,35
(cfr. pag. 7 comparsa conclusionale del 17/2/2025), donde la richiesta in riconvenzionale della restituzione della somma di € 5.000,00 a fronte dei € 7.776,00 già pagati (cfr. pag. 8 comparsa conclusionale del 17/2/2025), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo (non è dovuta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta). Sul punto le difese esposte dalle odierne convenute sono rimaste generiche e, in quanto tali, inidonee a fornire la prova di una diversa quantificazione del credito azionato, sicché la domanda (nei limiti delle conclusioni formulate) va sotto tale profilo accolta, con conseguente riforma della sentenza impugnata e condanna della
[...]
(avendo la dedotto di aver pagato l'importo suddetto in favore di CP_1 Parte_1 questa: cfr. pag. 3 atto di citazione del 4/5/2012) alla restituzione in favore della controparte dell'importo richiesto. Si osserva, peraltro, che a fronte della domanda riconvenzionale proposta, la non ha sollevato specifiche contestazioni in parte qua (cfr. comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta del 3/7/2012), donde anche sotto tale profilo, agli effetti dell'art. 115 c.p.c., dell'accoglimento della domanda e della conseguente statuizione restitutoria adottata. Il quarto motivo di gravame, afferente al capo della sentenza appellata relativo agli interessi di mora riconosciuti, rimane assorbito dall'accoglimento del predetto motivo di appello (e dal credito ivi riconosciuto e quantificato a titolo di corrispettivo dei servizi forniti), in disparte rimanendo ogni ulteriore considerazione in ordine ai profili di inammissibilità della censura de qua, invero non tempestivamente e specificamente dedotta nel corpo dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo né nella prima udienza del 9/7/2012 (cfr. supra).
Va, da ultimo, accolto il quinto motivo di appello, relativo alle spese della fase monitoria, atteso che l'accoglimento dell'opposizione dà riscontro della fondatezza – ancorché parziale – delle ragioni opposte al preteso pagamento e, dunque, dell'insussistenza delle ragioni della collocazione delle dette spese a carico della parte ingiunta. Va, dunque, riformata in parte qua la sentenza di primo grado, con statuizione di compensazione (rectius: irripetibilità) integrale delle spese del giudizio monitorio.
L'accoglimento dell'appello, infine, comporta la diversa regolamentazione delle spese di lite rispetto a quanto disposto nella sentenza appellata. In particolare, in conformità e nei limiti della domanda (cfr. pag. 34 atto di citazione in appello, punti nn. 6 e 7), stante la soccombenza parziale dell'appellante, va disposta la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g. 2211/2016, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
In accoglimento parziale dell'appello e della domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
riforma la sentenza impugnata e, per l'effetto, condanna al pagamento nei
[...] Controparte_1 confronti di della somma di € 5.000,00, oltre interessi dalla domanda al Parte_1 soddisfo.
Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 11/07/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2211/2016, avente ad oggetto Altri contratti atipici, promossa da:
(C.F. e P.IV , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Barcellona P.G. via Regina Margherita n. 172, rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto Calderone
Appellante
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., nella qualità di società capogruppo e mandataria della
[...]
(P.IV ) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_2 P.IVA_3 domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, via Bellinvia n. 113, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giacomo Torre
E
(C.F. e P.I. , in persona Controparte_3 P.IVA_4 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Barcellona
Pozzo di Gotto, via Bellinvia n.113, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Torre
Appellate
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto notificato in data 24.11.2013, la proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 37/2016 del 30.03.2016 emessa dal Giudice di Pace di Novara di Sicilia, che accoglieva parzialmente l'opposizione promossa dall'odierna appellante, revocava il decreto ingiuntivo n.
142/2012 e la condannava al pagamento nei confronti della di tutte le somme di Controparte_1 cui al D.I. opposto, con la sola esclusione delle somme ingiunte a titolo di spese per ricerca e rilascio del contratto di ormeggio e del rilascio del certificato di residenza, nonché al pagamento delle spese della procedura monitoria, oltre al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio liquidate in € 2.100,00, oltre accessori. Premetteva che con D.I. n. 142/2012 la CP_1
quale capogruppo e mandataria della concessionaria della
[...] Controparte_2 gestione del Porto Turistico di , le aveva ingiunto il pagamento dell'importo di € 4.612,21, CP_2 oltre interessi moratori indicati in ricorso e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per i servizi portuali resi nel periodo ricompreso tra il 25.05.2010 ed il 30.09.2010, relativamente ai posti barca nn. 149 e 150 (lotto n. 2) e nn. da 24 a 29 (lotto n. 5). Con il primo motivo di impugnazione denunciava l'erronea condanna disposta dal Giudice di prime cure a favore della invero cedente del credito controverso in favore della società Controparte_1 Controparte_3
CP_ (di seguito anche la quale aveva dato atto della propria qualità di
[...] CP_4 cessionaria nella memoria di costituzione in primo grado di giudizio del 05.02.2015, depositata il
03.04.2015. Denunciava, inoltre, la carenza di prova circa l'effettiva erogazione dei servizi portuali resi dalla e posti a base della pretesa creditoria azionata, adducendo Controparte_1
l'impossibilità di evincere in concreto dal compendio probatorio acquisito “la natura e la consistenza dei “servizi portuali” che si assume in maniera generica essere stati prestati in relazione ai posti barca per cui è causa, né se gli stessi corrispondono a quelli contrattualmente previsti”, in particolare sottolineando, relativamente alla erogazione del servizio di trasporto e conferimento rifiuti (TARSU), la mancanza di un accordo tra le parti circa l'offerta del servizio, nonché la carenza di prova circa l'effettiva corresponsione della relativa tassa al Comune competente. Con il terzo motivo censurava la decisione gravata nella parte in cui aveva disposto la condanna al pagamento delle tariffe portuali unilateralmente determinate dalla in Controparte_1 luogo di quelle previste nei contratti di ormeggio con cui l'appellante aveva acquistato dalla
[...] la titolarità dei posti barca controversi (contratto del 05.04.1988 e contratto del CP_5
10.03.1990), nei quali era prevista la clausola di invarianza delle tariffe portuali per tutta la durata del rapporto, fatti salvi gli aumenti nei limiti della svalutazione annua. Chiedeva, pertanto, accertarsi che, in applicazione della clausola di invarianza delle tariffe contrattualmente prevista, le somme di spettanza della opposta, relativamente ai servizi resi in relazione ai posti barca oggetto di causa nel periodo ricompreso tra giugno e settembre 2010, fossero rideterminate nel complessivo importo di € 2.308,35 rivalutazione compresa e conseguentemente che, posto l'avvenuto pagamento della somma di € 7.776,00, venisse disposta in via riconvenzionale la restituzione dell'importo di €
5.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Con il quarto motivo di impugnazione contestava, ancora, la disposta condanna al pagamento degli interessi di mora, quantificati in €
248,33, come voce di costo della fattura n. 342/2011, in quanto la maturazione dei predetti interessi non poteva essere contestuale alla emissione della fattura ma successiva alla messa in mora, oltre che la condanna al pagamento degli ulteriori interessi di mora nella misura del 10% annuo su tutte le somme ingiunte, in quanto misura diversa da quella contrattualmente prevista. Specificava, al riguardo, che solo il contratto del 10.03.1990 prevedeva l'applicazione di interessi di mora nella misura del 10%, mentre il contratto di ormeggio del 05.04.1988 (relativo ai posti barca n. 149 e
150) prevedeva per l'ipotesi di ritardato pagamento del corrispettivo dei servizi portuali la corresponsione di interessi annui di mora pari al tasso di sconto ufficiale aumentato di tre punti percentuali. Chiedeva, infine, dichiararsi non dovute le spese della fase monitoria, data la revoca del
D.I. opposto, o in subordine l'applicazione dei minimi di legge, con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
Costituitesi all'udienza del 15.05.2017 con il patrocinio del medesimo difensore, la
[...]
(di seguito e la chiedevano preliminarmente la Controparte_3 CP_6 Controparte_1 dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 c.p.c.; nel merito ne chiedevano il rigetto, adducendo che la regolamentazione della fattispecie de qua non era da ricercare nelle previsioni contrattuali dei contratti di ormeggio (clausola di invarianza delle tariffe), ma nella lex specialis costituita dal verbale del 19.05.2010, con il quale il Giudice Delegato del Fallimento della aveva bandito la gara per l'aggiudicazione della gestione del porto turistico di Controparte_5
, e dal successivo contratto di affidamento sottoscritto con la Curatela dalla CP_2 CP_1
Evidenziavano, al riguardo, che il bando di gara aveva fatta salva per l'aggiudicatario la
[...] possibilità di determinare liberamente le tariffe da applicare ai clienti e ai titolari dei contratti di ormeggio. Aggiungevano che, provata l'effettiva erogazione dei servizi portuali, sussisteva l'obbligo in capo all'opponente di versare il dovuto corrispettivo e chiedevano, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata con condanna della al pagamento Parte_1 del dovuto in favore della cessionaria con vittoria di spese e compensi dei due gradi di CP_6 giudizio, nonché delle spese della fase monitoria, così come da dispositivo della sentenza gravata.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata, atteso che ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. non sono richieste formule sacramentali ma, piuttosto, che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contrastare le ragioni addotte dal primo giudice. È principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. un., 16/11/2017, n. 27199). Nel caso di specie, l'atto di appello proposto dalla soddisfa i superiori requisiti, da esso evincendosi le Parte_1 parti del provvedimento impugnato e le ragioni poste a fondamento del diverso intendimento della parte rispetto a quello manifestato dal Giudice di primo grado, con la conseguenza che l'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. deve essere respinta.
Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'appello proposto da
è fondato e, dunque, meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti. Parte_1
Con il primo motivo di opposizione la ha censurato la sentenza appellata nella Parte_1 parte in cui ha adottato la statuizione condannatoria in favore della in luogo della Controparte_1 cessionaria CP_6
La doglianza è fondata.
Dall'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado si ricava il deposito in data 3/4/2015 della comparsa di costituzione della peraltro assistita tecnicamente dal Controparte_3 medesimo difensore della con l'espressa deduzione dell'avvenuto trasferimento Controparte_1 in suo favore dei “crediti per cui è causa” (cfr. pag. 1) e, quindi, del subentro “nella titolarità dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della e di cui al decreto Parte_1 ingiuntivo opposto […]” (cfr. pag. 1). Sebbene nella memoria conclusiva del 17/7/2015 la CP_1 abbia insistito nella conferma del titolo monitorio opposto, nondimeno non è stata
[...] contestata la cessione de qua. In coerenza a ciò, sebbene sia indubbio che la sentenza pronunciata nei confronti del dante causa spieghi i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare
(cfr. art. 111 c.p.c.), la mancata considerazione dell'intervento de quo (non si riscontra nell'intestazione della sentenza appellata l'indicazione della parte intervenuta) concreta un error in procedendo rimediabile con il gravame proposto. È, poi, agevole considerare che, a fronte del motivo di appello in esame, le odierne convenute nulla hanno in parte qua osservato, piuttosto avendo espressamente richiesto di prendere atto della cessione del credito Controparte_1 controverso (cfr. conclusione di cui al punto n. 1 della comparsa del 14/5/2017) e avendo CP_6 formulato una richiesta di condanna delle somme recate nella sentenza impugnata in suo favore, in tal modo – in disparte ogni ulteriore considerazione – confermando la presente statuizione (cfr. pag.
10 comparsa del 14/5/2017).
Il secondo motivo di appello, afferente alla ritenuta erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la sussistenza del credito ingiunto, è infondato e va respinto. Si ricorda che la ha avviato l'azione monitoria al fine di recuperare il Controparte_1 corrispettivo per l'erogazione dei servizi portuali resi nel periodo ricompreso tra il 25 maggio 2010 ed il 30 settembre dello stesso anno in favore della titolare dei posti nn. 149 e Parte_1
150 (lotto 2) e nn. 24-25-26-27-28-29 (lotto 5), corrispettivo recato nelle fatture n. 342/2011 (per il lotto 2) e n. 374/2011 (per il lotto 5) e complessivamente pari ad € 4.612,21, iva compresa.
La pretesa creditoria azionata ha, in particolare, trovato riscontro nell'attività istruttoria espletata in corso di causa, rimanendo a fronte di ciò generiche le censure sollevate dall'odierna appellante.
Postoa l'incontestato subentro della nella posizione contrattuale dell'originaria Controparte_1 parte contraente risultano versati in atti il contratto di ormeggio e fornitura di Controparte_5 servizi portuali connessi del 10/3/1990 e il contratto di ormeggio e fornitura di servizi portuali connessi del 5/4/1988. Il rapporto contrattuale in questione, peraltro, non è oggetto di contestazione, concentrandosi l'opposizione spiegata sull'effettiva erogazione dei servizi per i quali è stata azionata la pretesa monitoria. Il titolo della pretesa azionata è, dunque, provato e, inoltre, le prove raccolte in corso di causa hanno dato riscontro dell'esecuzione della prestazione per la quale in questa sede è chiesto il corrispettivo rimasto insoluto. Più precisamente, sono risultati al riguardo decisive le prove testimoniali acquisite (sub specie di prova documentale, trattandosi delle testimonianze assunte in altro giudizio: cfr. verbale di udienza del 14/3/2014) in primo grado e, in particolare, le dichiarazioni rese da e , dipendenti della Testimone_1 Testimone_2 opposta nel periodo della gestione ad opera della (maggio/settembre 2010), la Controparte_1 prima con qualifica di dipendente amministrativo e il secondo con qualifica di ormeggiatore. Le dichiarazioni in questione (cfr. fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado) esauriscono l'onere probatorio incombente sul creditore opposto. Si osserva, a questo proposito, che le dichiarazioni del teste acquisite recitano che “L'attività consisteva nella gestione dei posti barca, pulizia Tes_2 portuale consistente nella raccolta dei rifiuti che venivano rinvenuti sul suolo, negli appositi contenitori […]” e che “Provvedevamo, inoltre, alla pulizia dello specchio d'acqua, assistenza alle colonnine […]”, precisando poi che “Io ho svolto tale attività nell'anno 2010, periodo estivo
(giugno, luglio, agosto, settembre)” e che “Svolgevo anche l'attività di assistenza all'ormeggio e al disormeggio”. A fronte della ridetta testimonianza non sono emersi elementi di prova contraria o, in ogni caso, indici di inattendibilità della stessa, sicché essa deve ritenersi sufficiente a fornire riscontro all'allegazione dell'avvenuta esecuzione dei servizi di cui alla fattura azionata e, cioè, degli oneri portuali relativi al periodo maggio-settembre 2010, oltre che del ritiro e del trasposto dei rifiuti. A tale ultimo proposito, peraltro, si rileva altresì l'inammissibilità (in quanto formulata per la prima volta in appello) della doglianza afferente alla riconducibilità della TARSU richiesta ai servizi già previsti a titolo di corrispettivo della tariffa contrattualmente convenuta (cfr. pag. 9 atto di citazione in appello): giova, infatti, osservare che in parte qua nulla è stato eccepito in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 4/5/2012 e che, inoltre, alla prima udienza del 9/7/2012 l'integrazione attorea della domanda ha unicamente e specificamente riguardato l'esecuzione del servizio, della quale è stata di contro acquisita la prova in corso di causa
(cfr. verbale di udienza del 9/7/2012: “[…] il quale, a precisazione ed integrazione della propria opposizione, contesta l'esecuzione di tutti i servizi, le prestazioni e le attività (servizi portuali, servizio ritiro, trasporto e conferimento rifiuti, ricerca e rilascio documenti di ormeggio e certificazione residenza e quant'altro) in forza dei quali la ha emesso le Controparte_2 fatture n. 163/10, n. 342/11 e n. 374/11 in contestazione [….]”).
Ne viene che, in conclusione, il secondo motivo di appello è infondato e va respinto.
Avuto riguardo al terzo motivo di gravame, con il quale l'odierna impugnante ha reiterato la censura afferente all'illegittima predisposizione unilaterale ad opera della controparte delle tariffe portuali applicate, l'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L'odierno appellante ha prodotto copia della sentenza n. 374/2018 del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto e, a conferma dell'orientamento fatto proprio dall'intestato Tribunale, ha altresì richiamato la sentenza n. 401/2022 (cfr. pag. 6 comparsa conclusionale del 17/2/2025). La sentenza sopra richiamata ha ad oggetto un rapporto contrattuale, ancorché con altro diportista, analogo a quello oggetto della presente controversia e - per quanto qui di interesse - la medesima censura in esame (cfr. la sentenza allegata, da ultimo, con la comparsa conclusionale del 17/2/2025): a fronte di ciò, non consta l'intervenuta proposizione di impugnazione avverso la detta statuizione né in parte qua le odierne convenute hanno specificamente argomentato, con i conseguenti riverberi in ordine alla posizione dalle stesse assunta in ordine alla medesima questione trattata nella presente controversia.
In ogni caso, si osserva che non è nella specie in contestazione l'unilaterale predisposizione da parte di delle tariffe pretese con la fattura azionata in via monitoria e il contegno Controparte_1 negoziale in esame non appare immune dalla sollevata censura di invalidità. Sopravvenuto il fallimento della società titolare della gestione del porto ( , la Curatela è Controparte_7 subentrata nella gestione (anche solo provvisoria) del porto: tale circostanza, da un lato, non ha trovato smentita nel corso del giudizio e, dall'altro lato, trova un addentellato normativo di riferimento nell'art. 80 r.d. 267/1942, che disciplina gli effetti del fallimento sul contratto di locazione e che deve ritenersi applicabile anche al contratto di ormeggio. Sul punto appare utile richiamare Cass. civ., sez. III, 04/08/2021, n. 22204 (che ha trattato l'impugnazione proposta contro una sentenza di questo Tribunale vertente su un caso analogo a quello di specie), nella quale si legge che “[…] E' pacifico che il contratto di ormeggio era stato stipulato con una società fallita e che in discussione era la sua sorte dopo il fallimento. L'assimilabilità del contratto di ormeggio al contratto di locazione è servita al Tribunale per ritenere il curatore fallimentare subentrato nel contratto, ai sensi, appunto, della L. Fall., art. 80, cioè per escludere che il contratto si fosse risolto con il fallimento e/o che il curatore dovesse valutarne, nell'interesse del fallimento, la prosecuzione. Per di più, nemmeno le ricorrenti, come emerge chiaramente dai motivi successivi al primo, contestano che il contratto non si sia sciolto e/o che il curatore sia subentrato nel contratto;
tantomeno mettono in discussione la natura delle obbligazioni nascenti dal contratto;
denunciano solo il profilo relativo alla modificabilità delle tariffe, adducendo che dovesse trovare soluzione sulla scorta di un'interpretazione diversa, rispetto a quella adottata dalla sentenza impugnata, della espressione "L'aggiudicatario sarà libero di determinare le tariffe che saranno praticate ai clienti ed ai titolari dei contratti di ormeggio", contenuta nel bando di gara. La quaestio disputandi non è se il contratto di ormeggio presenti maggiori affinità con la somministrazione di servizi rispetto alla locazione, ma il significato da attribuire all'espressione dianzi evocata e cioè se la facoltà riconosciuta all'aggiudicatario di modificare le tariffe riguardasse solo i nuovi contratti o anche quelli già in essere e, semmai, se tale previsione costituisse la traslazione nel bando di gara della clausola di invarianza contenuta nel contratto di ormeggio stipulato con la società fallita e proseguito dal curatore fallimentare […]”. D'altro canto, in tal senso depone la stessa documentazione versata in atti dalla e riferibile al Fallimento Bazia Gardens Controparte_1
s.r.l., avuto riguardo in particolare alla previsione (cfr., ad esempio, il verbale di aggiudicazione del
25/5/2010, nel quale si fa riferimento alla “clausola di osservanza dei contratti di ormeggio”, ciò da cui in altri termini trarre la prova della prosecuzione dei rapporti predetti e l'assenza di una soluzione di continuità sotto tale profilo rappresentata dall'apertura della procedura concorsuale a carico della società titolare della gestione del porto); di ciò, infine, si ha definitiva conferma nel contratto di affidamento del 27/5/2010, ove si dà atto che, fallita la “[…] la Controparte_7
Curatela è subentrata tanto nei contratti di ormeggio quanto […]” (pag. 2 contratto del 27/5/2010, in atti).
Se così è, allora, appare corretta la lettura del bando di gara del 20/5/2010, del verbale di aggiudicazione del 25/5/2010 e dello stesso contratto di affidamento del 27/5/2010 nel senso che il riferimento ivi contenuto alla libertà di determinazione delle tariffe (si legge, in particolare, nel decreto del giudice delegato del 20/5/2010 che “L'aggiudicatario è tenuto a rispettare i contratti di ormeggio stipulati con la e ad erogare ai titolari tutti i servizi ivi previsti;
Controparte_7 dovrà inoltre farsi carico di tutti gli oneri gestori ordinari e straordinari del porto, compreso
l'eventuale dragaggio dei fondali. L'aggiudicatario sarà libero di determinare le tariffe che saranno praticate ai clienti ed ai titolari dei contratti di ormeggio”) deve intendersi riconosciuto con riguardo ai nuovi contratti di ormeggio stipulati, giacché il rapporto con i titolari dei contratti di ormeggio stipulati precedentemente con la è proseguito e, quindi, non può che Controparte_7 trovare la sua fonte di disciplina nel contratto già concluso, non suscettibile di una unilaterale modifica in assenza di una specifica previsione contrattuale (non spiegandosi altrimenti la condizione prevista nel bando secondo cui “L'aggiudicatario è tenuto a rispettare i contratti di ormeggio stipulati con la e ad erogare ai titolari tutti i servizi ivi previsti”). Controparte_7
Né, a questo proposito, appare utile il richiamo alla previsione di cui alla lettera b) del contratto di ormeggio del 4/10/1987 riguardante le somme dovute alla per i servizi portuali, Controparte_7 atteso che tali importi sarebbero stati determinati secondo le tariffe “che saranno di anno in anno predisposte dalla Società, in ogni caso su presentazione di regolare fattura”, atteso che le dette tariffe andavano determinate, appunto, di anno in anno, con la conseguenza che non pare sussumibile nella clausola de qua l'odierna fattispecie, avente ad oggetto il nuovo tariffario applicato dalla per il periodo intercorrente dal 25/5/2010 al 30/9/2010. Controparte_1
In coerenza a ciò, dunque, che la pretesa creditoria fondata sulle fatture poste a base dell'azione monitoria è infondata in quanto derivante dall'applicazione di tariffe illegittime, unilateralmente modificate dalla parte contrattuale in mancanza di una specifica previsione pattizia.
Conseguentemente, la domanda (in via monitoria) azionata da e (poi proseguita) Controparte_1 da va rigettata e, per l'effetto, riformata sotto tale profilo Parte_2 la sentenza appellata.
A questo proposito, in particolare, l'odierno appellante ha espressamente dedotto che, a seguito della rivalutazione delle tariffe, è dovuto al gestore del porto l'importo complessivo di € 2.308,35
(cfr. pag. 7 comparsa conclusionale del 17/2/2025), donde la richiesta in riconvenzionale della restituzione della somma di € 5.000,00 a fronte dei € 7.776,00 già pagati (cfr. pag. 8 comparsa conclusionale del 17/2/2025), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo (non è dovuta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta). Sul punto le difese esposte dalle odierne convenute sono rimaste generiche e, in quanto tali, inidonee a fornire la prova di una diversa quantificazione del credito azionato, sicché la domanda (nei limiti delle conclusioni formulate) va sotto tale profilo accolta, con conseguente riforma della sentenza impugnata e condanna della
[...]
(avendo la dedotto di aver pagato l'importo suddetto in favore di CP_1 Parte_1 questa: cfr. pag. 3 atto di citazione del 4/5/2012) alla restituzione in favore della controparte dell'importo richiesto. Si osserva, peraltro, che a fronte della domanda riconvenzionale proposta, la non ha sollevato specifiche contestazioni in parte qua (cfr. comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta del 3/7/2012), donde anche sotto tale profilo, agli effetti dell'art. 115 c.p.c., dell'accoglimento della domanda e della conseguente statuizione restitutoria adottata. Il quarto motivo di gravame, afferente al capo della sentenza appellata relativo agli interessi di mora riconosciuti, rimane assorbito dall'accoglimento del predetto motivo di appello (e dal credito ivi riconosciuto e quantificato a titolo di corrispettivo dei servizi forniti), in disparte rimanendo ogni ulteriore considerazione in ordine ai profili di inammissibilità della censura de qua, invero non tempestivamente e specificamente dedotta nel corpo dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo né nella prima udienza del 9/7/2012 (cfr. supra).
Va, da ultimo, accolto il quinto motivo di appello, relativo alle spese della fase monitoria, atteso che l'accoglimento dell'opposizione dà riscontro della fondatezza – ancorché parziale – delle ragioni opposte al preteso pagamento e, dunque, dell'insussistenza delle ragioni della collocazione delle dette spese a carico della parte ingiunta. Va, dunque, riformata in parte qua la sentenza di primo grado, con statuizione di compensazione (rectius: irripetibilità) integrale delle spese del giudizio monitorio.
L'accoglimento dell'appello, infine, comporta la diversa regolamentazione delle spese di lite rispetto a quanto disposto nella sentenza appellata. In particolare, in conformità e nei limiti della domanda (cfr. pag. 34 atto di citazione in appello, punti nn. 6 e 7), stante la soccombenza parziale dell'appellante, va disposta la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g. 2211/2016, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
In accoglimento parziale dell'appello e della domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
riforma la sentenza impugnata e, per l'effetto, condanna al pagamento nei
[...] Controparte_1 confronti di della somma di € 5.000,00, oltre interessi dalla domanda al Parte_1 soddisfo.
Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 11/07/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano