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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/08/2025, n. 6608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6608 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18312/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott. ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18312/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e res. a Casorate Primo Parte_1 C.F._1
–PV- via F.lli Kennedy n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. RIVA ALESSANDRO presso il cui studio in VIALE MONTENERO, 17 20135 MILANO è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
ATTORE CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 res. ad AS –MI- via Matteotti n. 12 /b, rappresentata e difesa dall'avv. CATANIA SIMONA e dell'avv. REZZONICO LUCA presso il cui studio in VIA BEZZECCA, 1 20135 MILANO è elettivamente domiciliata giusta procura in atti CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO
Dell'avv. GUJA BRUSTIA nella sua qualità di CURATRICE SPECIALE DEL MINORE Per_1
(n. il 10.07.2008) che rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c. – parte ammessa al patrocinio a
[...] spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 19/09/2024;
Atti comunicati al PM e vistati senza osservazioni al 2/03/2023
OGGETTO: divorzio contenzioso pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra i coniugi sigg.ri Parte_1 e in AS –MI- il 22.05.2002 anno 2002 atto n° 3 parte I ordinando
[...] Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza.
2) Tenuto conto delle condizioni economiche del sig. e dell'utilità economica dell'assegnazione Pt_1 della casa coniugale di cui il sig. è comproprietario con le sorelle germane ed il di lui padre, alla Pt_1 sig.ra assegnazione protrattasi fino alla data del 19.12.2024; Controparte_1 tenuto conto del reddito prodotto da quest'ultima, ridurre e /o rideterminare il contributo del sig. per il mantenimento dei figli nella misura Pt_1 complessiva di € 300,00 (trecento euro)mensili ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa anche per quanto opportuno e necessario con valutazione equitativa;
3) Nel caso in cui il figlio maggiorenne dovesse andare ad abitare stabilmente con il sig. Persona_2
ridurre detto assegno nella misura di € 150,00a favore soltanto del figlio minore , Pt_1 Persona_1 ovvero in quell'altra somma che risulterà accertata in corso di causa anche per quanto opportuno e necessario con valutazione equitativa;
oltre alla quota del 50% (cinquanta percento) delle spese mediche non coperte dal SSN. 4) Revocare l'assegnazione dell'unità immobiliare sita in AS-MI- via Matteotti n° 12/b piano 3^ a favore della sig.ra in quanto già rilasciata spontaneamente dalla stessa in data Controparte_1 19.12.2024 , disponendo la riconsegna e restituzione del bene immobile con tutti gli arredi che lo compongono, a favore del sig. e dei legittimi comproprietari in comunione proindiviso;
Parte_1 Porre a definitivo carico della sig.ra ogni e qualsivoglia spesa accessoria e condominiale per CP_1 qualsivoglia causale comunque connessa con il possesso ed il godimento dell'unità immobiliare di via Matteotti n° 12 /b AS fino alla data del 19.12.2024 ossia al momento della avvenuta effettiva riconsegna .
5)Dare atto che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra Controparte_1 in quanto economicamente autosufficiente e dotata di autonoma capacità reddituale.
6)Revocare l'affidamento del figlio minore all'Ente Servizio Tutela dei minori, Persona_1 disponendo l'affido condiviso tra i coniugi. Disporre il collocamento del figlio presso l'abitazione del padre che si dichiara disposto Persona_2 ad accoglierlo come dallo stesso sempre dichiarato fin dalla data della udienza presidenziale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa aumentati degli oneri fiscali come per legge;
nonché si chiede il rigetto della richiesta di pronuncia di decadenza avanzata dalla curatrice speciale”;
Per parte resistente
“ACCERTATO e DICHIARATO, ai sensi dell'art. 3 della legge 898/1970, che la separazione dei coniugi e si protrae ininterrotta da più di sei mesi dalla separazione consensuale, e che la CP_1 Pt_1 comunione materiale e spirituale tra essi non può essere ricostituita,
, ordinando al competente Ufficiale CP_2 Parte_2 dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza. In via principale: in via super esclusiva o in via esclusiva alla madre. Parte_3 In via subordinata: CONFERMI l'affidamento di al Comune di AS (MI), con Persona_1 coabitazione dello stesso con la madre presso l'abitazione di AS (MI). DETERMINI nella misura di euro 400,00 mensili, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, il contributo al mantenimento ordinario per e nella misura di euro 400,00 mensili, o nella Persona_2
pagina 2 di 13 diversa misura ritenuta di giustizia, il contributo al mantenimento ordinario per , oltre ad Persona_1 ulteriori 400,00 euro annui, in tutti i casi con rivalutazione annuale Istat. DISPONGA che il signor rifonda alla signora il 50% delle spese straordinarie sostenute Pt_1 CP_1 ogni mese per e , secondo quanto disposto dalle Linee Guida del Tribunale Persona_2 Persona_1 di Milano. DISPONGA che l'assegno unico a favore dei figli sia percepito in via integrale dalla madre. In ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA”
Per il curatore speciale del minore
“l'Ill.mo Tribunale adito voglia così disporre:
-dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor nei confronti del figlio Parte_1 ; Persona_1
- confermare l'affidamento del minore all'Ente locale territorialmente competente nonché tutte le deleghe e gli incarichi ad esso conferiti e disposti in via provvisoria con provvedimento del 21.2.23 per l'attivazione di tutti i percorsi di supporto individuale a favore del nucleo, tenuto conto della sopraggiunta maggiore età di;
Per_2
-disporre che l'Ente affidatario svolga attento monitoraggio sull'evoluzione della situazione e dello stato di salute del minore relazionando senza attesa eventuali sviluppi che possano risultare pregiudizievoli per la sua crescita e il suo benessere psicofisico”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio con rito civile in data Parte_1 Controparte_1 22.05.2002 presso il comune di AS -MI (atto trascritto nel registro dello stato civile dello stesso Comune anno 2002 atto n° 3 parte I);
Dal matrimonio sono nati i figli (n. il 28.04.2005 – maggiorenne ma non Persona_2 economicamente autosufficiente) e (n. il 10.07.2008); Persona_1
I coniugi si sono separati in data 29.05.2019 consensualmente avanti al Tribunale di Milano alle condizioni di cui al verbale di separazione omologato in data 20.06.2019, che prevedevano l'affido condiviso dei figli all'epoca entrambi ancora minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
frequentazioni padre – figli a weekend alternati da sabato mattina a domenica sera, oltre a un pomeriggio infrasettimanale;
assegnazione della casa coniugale di via Matteotti 12/b in AS alla madre e un contributo a titolo di mantenimento dei figli a carico del padre di € 800.00 mensili oltre ad ulteriori 400,00 euro annui nei mesi di giugno e dicembre e al 50% delle spese straordinarie;
Con ricorso depositato in data 13/05/2022, adiva questo Tribunale per ottenere la Parte_1 declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra nonché la riduzione del CP_1 contributo mensile al mantenimento per i due figli, da rideterminarsi in € 150,00 ciascuno e la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie;
rappresentava nel merito il ricorrente di esser stato sottoposto ad amministrazione di sostegno giusto provvedimento del GT del 18.09.2018 fino al 5.09.2019; di esser stato disoccupato già dall'epoca della separazione e di aver trovato una nuova occupazione come macellaio a far data da dicembre 2019 con un reddito mensile di circa € 1.100,00 soggetto tuttavia alla ritenuta di 1/5 in seguito al pignoramento promosso dalla moglie e con una disponibilità residua mensile di appena € 900,00 circa;
formulava al contempo rilievi sulle capacità genitoriali e di accudimento della madre;
pagina 3 di 13 Con memoria depositata in data 5/11/2022, si costituiva in giudizio la sig.ra
[...]
contestando quanto ex adverso dedotto e rappresentando nel merito che: la crisi del CP_1 matrimonio era stata dovuta alle problematiche di ludopatia del ricorrente, che lo avevano condotto a dilapidare un patrimonio a fine dicembre 2018 ancora pari ad almeno 300.000 € con conseguente apertura su istanza della moglie dell'amministrazione di sostegno;
che, di conseguenza, la famiglia era venuta a trovarsi in una situazione di grave difficoltà economica, in quanto il marito era stato costretto a cedere sia le quote della società che gestiva la macelleria di cui lo stesso era titolare sulla Pt_4 (per € 150.000,00) che la proprietà della casa di AS (per ulteriori € 210.000,00) somme poi destinate almeno in parte a saldare i debiti pregressi;
che il marito aveva lasciato la casa coniugale solo nel mese di luglio 2020, per trasferirsi presso l'abitazione del fratello della resistente di cui è stato ospite fino ad ottobre 2021 per poi andare a vivere da un amico;
allegava quindi le gravi carenze genitoriali del ricorrente, che già da agosto 2020 aveva interrotto completamente il versamento dell'assegno di mantenimento concordato in favore dei figli – alle cui esigenze la madre aveva fatto fronte solo grazie al sostegno economico del nuovo compagno e di esser stata quindi costretta a promuovere l'azione esecutiva poi esitata nel pignoramento di un quinto dello stipendio;
riferiva inoltre di aver dovuto promuovere anche un procedimento ex art. 709 ter c.p.c. per ottenere l'autorizzazione alle cure e alle terapie psicologiche di cui entrambi i figli necessitavano1 e cui il padre si opponeva, tenendo al contempo condotte dirette a screditare la figura materna, tanto da aver indotto nel figlio maggiore il convincimento che la madre volesse rinchiuderlo con il fratello in qualche Persona_2 istituto di cura – condotte documentate in atti ed evidenziate anche dal curatore speciale dei minori nominato dal Tribunale nell'ambito di tale secondo procedimento, poi definito con provvedimento del 10/03/2022, che disponeva l'affidamento dei minori al Comune di AS e ulteriori interventi in loro tutela all'epoca ancora in corso di attuazione;
la resistente aderiva pertanto alla domanda di divorzio, chiedendo di disporre, in parziale revoca di detto provvedimento, l'affidamento super esclusivo o esclusivo a sé dei figli, di confermare l'assegnazione già disposta in suo favore della casa coniugale in AS (MI), via Giacomo Matteotti 12/B, mantenendo i minori collocati presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica, come già disposto dal precedente decreto del Tribunale e di confermare il contributo già posto a carico del padre per il mantenimento dei figli;
Le parti comparivano alle udienze del 16/11/2022 e del 21/02/2023 davanti al Presidente f.f. nelle more subentrato che all'esito, sentite le parti personalmente, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: “ 1) conferma allo stato l'affidamento dei minori e al Comune Persona_2 Persona_1 di AS, con collocazione prevalente presso la madre;
2) conferma le condizioni economiche di cui all'accordo di separazione, non ravvisandosi allo stato alcun mutamento sostanziale delle circostanze, 3) conferma gli incarichi all'Ente affidatario come disposti da questo Tribunale con provvedimento del Contr mese di marzo 2022 e in particolare: a) dispone che venga mantenuto attivo l' presso l'abitazione materna garantendone la prosecuzione anche nel complesso di interventi individuali da attivarsi nell'interesse dei due ragazzi;
b) incarica l'ente affidatario sentiti i minori ed i sanitari che li hanno in cura, di regolamentare modalità e tempistiche di frequentazioni dei minori con il padre prevedendo che in una prima fase gli incontri avvengano in modalità protetta ed osservata, alla presenza di un operatore con possibilità di rimodulazione tendo conto dell'interesse dei minori e dell'evoluzione della situazione;
c) dispone che l'Ente affidatario attivi un percorso di supporto individuale di entrambi i genitori volto ad una riflessione sul ruolo genitoriale ed a supportare i ragazzi nella gestione delle 1 Già nel decreto del Tribunale del 10/03/2022 si evidenziava come la situazione dei fratelli “diversa per tipologia criticità, imponga la celere attivazione di interventi e supporti”: entrambi infatti erano gravati da problematiche alimentari, associate a obesità e a un quadro di tipo depressivo, con ricadute sulla frequenza scolastica e per il figlio minore anche Persona_1 a problematiche di ritiro sociale – ritenuta poi necessitante di ricovero ospedaliero presso il Centro specialistico dell'Istituto Auxologico Piancavallo. pagina 4 di 13 loro importanti fatiche d) dispone che l'Ente affidatario con la necessaria collaborazione di CP_4 e dei sanitari che hanno in cura i ragazzi garantisca la prosecuzione dei seguenti interventi: per Persona_2
-proseguire il percorso di sostegno scolastico attivato garantendo confronti tra i docenti e gli operatori;
- proseguire il percorso di presa in carico di cura psicoterapeutica presso l' con CP_4 garanzia di prosecuzione del percorso di supporto volto anche alla gestione dei contrasti con la madre ed al recupero della relazione;
- proseguire la frequentazione del centro diurno educativo e di socializzazione per : Persona_1
-proseguire il percorso di presa in carico di cura psicoterapeutica/ psichiatrica presso l' ; CP_4
- avviare la frequentazione di un centro diurno educativo e di socializzazione meglio rispondente alle esigenze e necessità del ragazzo
- avviare e gestire la presa in carico medica di rispetto alle problematiche alimentari, Per_1 valutando altresì, insieme con gli specialisti che lo hanno in cura, la possibilità di un suo ricovero presso il centro auxologico di Piancavallo, o altro analogo, che gli consenta di proseguire il percorso scolastico;
4) incarica l'ente affidatario di mantenere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente a questa AG eventuali situazioni di grave pregiudizio;
5) prescrive ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei servizi sociali dell'ente affidatario e agli operatori dei servizi specialistici della ATS e di attenersi alle prescrizioni;
Co
6) dispone che l'Ente Affidatario invii a questa una relazione aggiornata entro e non oltre 17.5.2023”; nominava quindi Giudice Istruttore sé stesso e alla successiva udienza di comparizione delle parti del 24/05/2023, su richiesta congiunta delle parti, fissava l'udienza del 25/10/2023 per la precisazione delle conclusioni – di seguito differita atteso l'imminente trasferimento del Giudice titolare;
le parti venivano quindi sentite dal GOT delegato che, all'udienza del 16/05/2024 le rimetteva davanti al Giudice riassegnatario del procedimento;
Quindi il G.I. subentrato, con ordinanza del 7/10/2024, preso atto delle domande e delle conclusioni rese dai procuratori delle parti ed esaminata l'ultima relazione di aggiornamento trasmessa dai Servizi Sociali dell'Ente Affidatario del 16/5/2024 sulla situazione del nucleo e del figlio ancora minore – essendo il fratello nelle more divenuto maggiorenne in data Persona_3 Persona_2 28/04/2024; considerate le condizioni psico-fisiche del minore risultavano ancora precarie (avendo interrotto ormai da tempo i percorsi clinici e terapeutici in precedenza avviati presso il Per_1 Consultorio di AS e il centro Pian Cavallo e rifiutando di riprendere gli studi) nominava curatore speciale nell'interesse del minore l'avv. già intervenuta nel corso del precedente giudizio CP_6 di modifica, assegnandole i termini per la propria costituzione in giudizio e incaricandola di verificare, di concerto con i Servizi specialistici preposti, la prosecuzione del percorso di cura del ragazzo, nell'ambito dell'ampia delega già conferita all'Ente Affidatario sulle decisioni in materia di salute del minore;
all'udienza del 16/01/2025 il G.I., acquisita la relazione di aggiornamento e sentite le parti e il curatore speciale del minore, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza cartolare del 15 aprile 2025;
pagina 5 di 13 Quindi con ordinanza dell'8/05/2025, il G.I. assegnava i termini di 30 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, rimettendo alla scadenza la causa al Collegio per la decisione. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 9/07/2025.
* ** Considerato in diritto
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019, essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi;
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lett. a) del Regolamento CE 1259/10, essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi;
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 1111/2019 art. 8 in quanto in Italia risiede abitualmente il figlio minore.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del figlio minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari in favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d), in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di divorzio La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta. I coniugi hanno contratto matrimonio civile in AS in AS –MI- il 22.05.2002, iscritto nei registri dello stato civile del Comune nell'anno 2002 atto n. 3 parte I e si sono separati consensualmente alle condizioni omologate con decreto del Tribunale di Milano del 20/06/2019.
Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 13.05.2022.
Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Statuizioni in ordine alla responsabilità genitoriale Premesso che ai sensi dell'art. 330 c.c. la decadenza delle responsabilità genitoriale può essere pronunciata “quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri pagina 6 di 13 con grave pregiudizio del figlio”, ritiene il Collegio che in accoglimento delle conclusioni del curatore speciale del minore, cui ha aderito anche la madre nelle proprie memorie conclusive, dev'essere nel caso di specie dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale del padre.
Deve rilevarsi che, già nel corso del giudizio promosso dalla madre nel 2021 per essere autorizzata ad attivare in via esclusiva, a fronte dell'opposizione del padre, i percorsi di sostegno psicologici e medici per entrambi i figli, erano emerse le gravi carenze genitoriali del convenuto, laddove il curatore speciale dei minori nominato già nell'ambito del procedimento ex art. 709 ter c.p.c. prev., evidenziava come fin dai primi interventi dei Servizi Sociali, era emersa l'influenza negativa che la figura paterna – sebbene fosse poco presente nella loro vita e non avesse già più contatti con il secondogenito - aveva sui figli all'epoca ancora entrambi minori, oltre alle condotte denigratorie volte a svalutare la madre agli occhi dei figli.
Era già emerso il particolare condizionamento che il padre riusciva ad esercitare sui figli, dissuadendoli dall'affidarsi agli operatori e dal seguire i percorsi di cura per entrambi invece necessari
– condotta di per sé dimostrativa dell'assenza di qualsiasi reale presa di consapevolezza rispetto alle gravi problematiche psichiatriche e di disagio psicologico che i figli avevano iniziato a manifestare, nei confronti delle quali già all'epoca il padre aveva assunto un atteggiamento di tendenziale negazione, rendendo in tal modo ulteriormente difficoltoso il lavoro delle diverse figure coinvolte a supporto dei minori.
Tale contegno del è rimasto pressochè immutato nel corso del presente giudizio – Pt_1 vanificando di fatto gli interventi avviati a supporto dei figli.
A maggio 2024, il padre manteneva rapporti esclusivamente telefonici con il solo figlio maggiore
– peraltro gravato dal forte malessere provocato dalle condotte di abbandono materiale e Persona_2 morale e dalla trascuratezza paterna, oltre che per via delle condotte del e delle conseguenze Pt_1 economiche che le stesse avevano avuto per tutta la famiglia. - all'epoca appena maggiorenne - Per_2 nonostante il forte condizionamento paterno, aveva inizialmente espresso la volontà di proseguire gli interventi di supporto e di seguire un percorso psicologico;
purtuttavia, le sue condizioni psicologiche di ritiro sociale e fragilità emotiva non gli consentivano di riprendere il percorso scolastico. Per_1 invece, aveva attraversato per lungo tempo una situazione di ritiro sociale, per cui era stata effettuata la presa in carico presso l'NPI competente, con diagnosi di depressione e avvio della relativa terapia farmacologica;
sia pur in modo altalenante, aveva ripreso la frequenza scolastica a gennaio 2024.
Nella relazione del 16/05/2024, i Servizi Sociali evidenziavano le importanti carenze genitoriali del padre, che “..ha mantenuto nel tempo un atteggiamento sottovalutante e svalutante che emerge nei colloqui effettuati al servizio in cui ha esplicitato che secondo lui i ragazzi non stanno bene a causa della Sig.ra che fatica a renderli autonomi e tende a soddisfare tutti i loro bisogni senza saper CP_1 porre dei limiti. Pertanto, lo stesso disconosce i malesseri di entrambi i ragazzi nonostante le esplicitazioni da parte degli operatori del Centro Sempre Vivi e del Servizio Tutela Minori [...] Il Sig. non sembra riconoscere i percorsi terapeutici intrapresi da , infatti il ragazzo riporta al Pt_1 Per_2 servizio e alla madre che il padre gli richiede di andare a lavorare abbandonando le cure psicologiche e farmacologiche attribuendo a questi interventi le problematiche del figlio;
[…] il sig. ha sempre espresso una sostanziale incapacità di comprendere le difficoltà ed il malessere Pt_1 espresso dai figli, esprimendo diffidenza circa le valutazioni degli operatori e facendo ricadere alcuni comportamenti sintomatici dei minori, come ad esempio il ritiro sociale-scolastico del figlio, come Difficoltà familiari causate dalla separazione coniugale. L'uomo fatica a riconoscere le
pagina 7 di 13 motivazioni imposte dall'autorità in merito alla sua genitorialità che dispone le visite con i figli e la presenza di una figura educativa. [..] Inoltre si posiziona con il servizio in modo recriminatorio, sostenendo che il percorso terapeutico intrapreso dai figli abbia in realtà contribuito ad acuire il loro malessere”.
Al contempo, quanto al rapporto padre/figli, si rilevava che “attualmente il padre riesce a mantenere un contatto telefonico con , mentre con non si sono riusciti ad attivare gli Per_2 Per_1 incontri in spazio neutro a causa dell'ambivalenza mostrata dal minore che ha esplicitato in periodi diversi di non voler incontrare il padre alla presenza di un educatore e di valutare successivamente la possibilità di poterlo incontrare”; i Servizi sociali di AS davano atto di aver attivato un intervento educativo a supporto della relazione padre -figlio; ma il , oltre a mantenere nel tempo un Pt_1 atteggiamento svalutante rispetto ai percorsi clinici e terapeutici previsti in favore dei figli, aveva poi tenuto atteggiamenti aggressivi nei confronti dell'educatore e aveva poi rifiutato il percorso di sostegno alla generalità presso il servizio di riferimento (cfr. rel. del 17.12.2024).
Nell'ultima relazione di aggiornamento dell'11/04/2025, i Servizi sociali confermano la situazione di disagio e di ritiro sociale del figlio maggiore (che nel frattempo ha chiesto e ottenuto da ultimo, l'interruzione del prosieguo amministrativo); nonché il persistere delle fatiche di che, nonostante Per_1 abbia superato il periodo di ritiro sociale e scolastico, continua a disconoscere le proprie problematiche depressive e a rifiutare qualsiasi tipo di supporto sia clinico che educativo. Il minore continua a incontrare liberamente il padre, rifiutando la presenza dell'educatore.
La totale mancata assunzione delle responsabilità correlate al proprio ruolo genitoriale, l'assenza di capacità di autocritica e di consapevolezza rispetto alla gravità della propria condotta e alla sofferenza arrecata a moglie e ai figli, il coinvolgimento dei figli nel conflitto familiare e l'aver trascurato i propri compiti di cura materiale e morale e lo stesso atteggiamento processuale del convenuto - che fin da ultimo ha continuato ad addossare ai Servizi pretese manchevolezze, pur essendo ben consapevole del contegno assunto rispetto agli interventi proposti e alla situazione di disagio psicologico dei figli, rendendo dichiarazioni del tutto disancorate dai dati di realtà, contraddittorie e pur nulla coerenti con lo stato emotivo dei figli, di fatto totalmente ignorato;
peraltro il neppure in conclusioni, ha Pt_1 avanzato alcuna richiesta in ordine alla ripresa delle proprie frequentazioni con il figlio - confermano, al di là delle dichiarazioni rese, il sostanziale disinteresse del padre nei confronti dei figli, in violazione dei più elementari doveri inerenti alla responsabilità genitoriale e le gravi ripercussioni pacificamente riscontrate in atti che il contegno del padre ha avuto sul percorso di crescita dei figli, con grave pregiudizio per gli stessi, avendone impedito l'adesione agli interventi di supporto dei Servizi, che è stata pertanto da parte loro, solo discontinua e con esiti fallimentari.
Per contro, i Servizi dell'Ente Affidatario hanno evidenziato il rafforzamento delle capacità genitoriali della madre, divenute attualmente rispondenti ai bisogni di crescita dei figli di cui è l'unico riferimento, rilevando in particolare che “la sig.ra riconosce il malessere di entrambi i figli CP_1 sollecitando entrambi a continuare i percorsi di cura. La stessa è collaborativa con il servizio scrivente in modo attivo a sostegno della propria genitorialità riuscendo ad accompagnare e sostenere i figli.. La sig.ra ha, invece, dimostrato sin da subito una capacità di affidarsi alle valutazioni CP_1 dell'équipe incaricata sulla situazione, collaborando con operatori, scuola e sanitari al fine di supportare i figli nella ripresa graduale di un contesto relazionale ed emotivo maggiormente stabile e funzionale ai loro bisogni evolutivi. Ha saputo cogliere i rimandi dati e attivarsi nella direzione indicata dal servizio, appoggiandosi e collaborando anche con gli educatori domiciliari al fine di permettere un aggancio relazionale con i figli”.
pagina 8 di 13 , a fronte della situazione di importante fragilità e precarietà della triade madre-figli, Parte_5 ritiene il Collegio che non ricorrano le condizioni per reintegrare la sig.ra nell'esercizio della CP_1 responsabilità genitoriale, dovendo essere invece confermato l'affido del minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti, ferme restando le limitazioni della responsabilità genitoriale della madre già disposte rispetto alle principali decisioni da assumere in materia di collocamento, residenza anagrafica, salute e istruzione, oltre che in ordine all'eventuale ripresa dei rapporti del minore con il padre, che devono essere invece allo stato sospesi, stante la mancata adesione del padre agli interventi previsti.
Il minore resterà pertanto collocato presso l'abitazione della madre in AS, ove Persona_1 continuerà a vivere unitamente al fratello maggiorenne.
Deve pertanto esser confermata l'assegnazione alla madre della casa coniugale, nulla peraltro essendo cambiato rispetto alla situazione esistente al momento dell'accordo sulle condizioni di separazione.
I Servizi Sociali Affidatari manterranno altresì uno stretto monitoraggio sul nucleo famigliare e del minore, proseguendo gli interventi già avviati a supporto del nucleo e in particolare della madre, sostenendola nel rapporto con i figli e riprendendo ove vi sia la volontà di aderirvi - i percorsi supporto psicologici e clinici già in precedenza avviati.
Considerata la situazione familiare e attesa la legittimazione autonoma davanti al GT, i Servizi Sociali solleciteranno, ai sensi dell'art. 406 u.c. c.c., l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno in favore del figlio maggiorenne . Per_2
Statuizioni economiche Il Collegio ritiene che non possa essere accolta la domanda del convenuto volta a ottenere la riduzione del contributo paterno al mantenimento dei figli, che dev'essere invece rideterminato in € 900.00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, determinate come da vigenti Linee Guida, tenuto conto dell'età e delle esigenze dei figli –sicuramente accresciutesi rispetto all'epoca della separazione, risalente al 2019, oltre che della mancata rivalutazione del contributo al mantenimento dei figli, decorrente dal maggio 2020.
Per stessa ammissione della parte, la capacità reddituale del SALIS non è mutata nel corso del presente giudizio: anzi la stessa risulta pacificamente migliorata, atteso che il convenuto all'epoca della separazione consensuale del 2019 era ancora disoccupato, mentre all'attualità lavora stabilmente come macellaio con un reddito annuo pari a € 19.500,00 per l'anno 2024 (cfr. ultimo CUD disponibile sub doc. 21) - quindi pacificamente aumentato rispetto all'epoca della separazione (pari a € 18.629,00 nell'anno 2018). A fronte di un reddito netto mensile di € 1400,00, il ha documentato unicamente oneri Pt_1 abitativi per 400.00 € mensili – che come allegato da controparte lo stesso dividerebbe con il coinquilino.
Peraltro, deve rilevarsi che la situazione economico-reddituale del convenuto non può ritenersi compiutamente ricostruita, non avendo la parte prodotto in atti gli estratti aggiornati e completi dei c/c di cui lo stesso è titolare – non consentendo così di accertare la destinazione della pur rilevante liquidità giacente al 14/12/2018, pari a 294.548,49 € (cfr. doc. 11, in atti) – progressivamente smobilizzata dal convenuto con numerosi prelievi e giroconti l'anno successivo.
pagina 9 di 13 Per contro la sig.ra lavora part time come addetta in una tavola calda e percepisce una CP_1 retribuzione mensile netta di circa 1.200,00 € (pari a € 15.548,00 annui: cfr. occ. 15/21 in atti) con la quale provvede in via esclusiva al mantenimento e a tutte le ulteriori esigenze dei figli, atteso che il padre – oltre a non avere oneri di mantenimento diretto - neppure provvede a versare il proprio contributo al mantenimento nei confronti della prole, tanto da aver reso necessario il recupero coattivo di detti importi.
A fronte della dichiarazione di decadenza del padre, l'assegno unico familiare dovrà essere erogato per intero in favore della madre.
Sulle spese di lite Considerato il comportamento processuale del convenuto e la totale assenza di collaborazione agli interventi disposti nell'interesse del minore, lo stesso dev'essere condannato alla rifusione integrale delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e DM 37/2018, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta e del numero e della difficoltà delle questioni trattate.
Il compenso spettante al Curatore speciale del minore sarà invece posto a carico dell'Erario, attesa l'ammissione del minore al patrocinio a spese dello Stato, e liquidato con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1 in AS –MI- il 22.05.2002 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...] ASSAGO nell'anno 2002 atto n° 3 parte I;
2. DICHIARA nato a [...] il [...] decaduto dalla responsabilità Parte_1 genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il [...]; Persona_1
3. DISPONE l'affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di residenza di ASSAGO (MI) con limitazione della responsabilità genitoriale della madre in ordine alle frequentazioni padre-figlio e alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore, che saranno assunte dai Servizi Affidatari, sentita la madre;
la madre adotterà autonomamente tutte le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione del minore;
4. MANTIENE i minori collocati presso la madre in AS (MI), via Giacomo Matteotti n. 12/B, anche ai fini della residenza anagrafica;
5. CONFERMA l'assegnazione dell'ex casa familiare con relativi arredi e pertinenze alla madre, quale genitore collocatario del figlio minore;
6. DISPONE che i rapporti del padre con il figlio rimangano sospesi – salvi gli Persona_1 incarichi di seguito conferiti ai Servizi Sociali in ordine alla loro eventuale ripresa;
pagina 10 di 13
7. DISPONE che i Servizi Sociali Affidatari del Comune di AS, in stretta collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST già incaricati, ciascuno per quanto di competenza:
- mantengano uno stretto monitoraggio sull'evoluzione della situazione familiare e sulle condizioni psico-fisiche del minore , proseguendo gli interventi di supporto psico-sociale già avviati a Per_1 sostegno della madre per sostenerla nella gestione familiare e della prole e avviando ogni intervento opportuno, riprendendo in particolare, nel rispetto della volontà del minore - i percorsi supporto psicologici e clinici già in precedenza avviati;
- regolamentino la ripresa delle frequentazioni padre/figlio almeno inizialmente con modalità protette ed osservate, ove entrambi vi aderiscano;
- curino in caso di adesione del figlio maggiorenne l'avvio del prosieguo amministrativo e il Per_2 passaggio della presa in carico al CPS Giovani competente ai fini della ripresa del percorso terapeutico;
- sollecitino ai sensi dell'art. 406 u.c. c.c. l'apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno in favore del figlio maggiorenne davanti al GT;
Per_2
- segnalino alla competente A.G. ogni eventuale situazione di pregiudizio per il figlio minore;
8. PONE definitivamente a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Parte_1 figli versando in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese in favore della sig.ra CP_1 l'importo di € 900,00 mensili (€ 450,00 per ciascun figlio) – contributo soggetto a
[...] rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT – prima rivalutazione agosto 2026 – oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigenti Linee Guida del Tribunale di Milano di seguito richiamate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da pagina 11 di 13 scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
9. DISPONE che l'assegno unico universale sia erogato per l'intero in favore della sig.ra
Parte_6
10. CONDANNA il convenuto alla rifusione integrale delle spese del presente giudizio in favore della parte attrice che si liquidano in euro 5.500,00 oltre a spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e Cpa come per legge.
11. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di ASSAGO e del Comune di MILANO per le annotazioni nei registri e le ulteriori incombenze di legge, nonché per la comunicazione della presente sentenza alle parti, al P.M. Affari Civili per le valutazioni di competenza ai sensi dell'art. 406 c.c. e ai Servizi Sociali del Comune di AS.
pagina 12 di 13 Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Milano, nella camera di Consiglio del 9/07/2025
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Valentina DI PEPPE Anna CATTANEO
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott. ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18312/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e res. a Casorate Primo Parte_1 C.F._1
–PV- via F.lli Kennedy n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. RIVA ALESSANDRO presso il cui studio in VIALE MONTENERO, 17 20135 MILANO è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
ATTORE CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 res. ad AS –MI- via Matteotti n. 12 /b, rappresentata e difesa dall'avv. CATANIA SIMONA e dell'avv. REZZONICO LUCA presso il cui studio in VIA BEZZECCA, 1 20135 MILANO è elettivamente domiciliata giusta procura in atti CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO
Dell'avv. GUJA BRUSTIA nella sua qualità di CURATRICE SPECIALE DEL MINORE Per_1
(n. il 10.07.2008) che rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c. – parte ammessa al patrocinio a
[...] spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 19/09/2024;
Atti comunicati al PM e vistati senza osservazioni al 2/03/2023
OGGETTO: divorzio contenzioso pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra i coniugi sigg.ri Parte_1 e in AS –MI- il 22.05.2002 anno 2002 atto n° 3 parte I ordinando
[...] Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza.
2) Tenuto conto delle condizioni economiche del sig. e dell'utilità economica dell'assegnazione Pt_1 della casa coniugale di cui il sig. è comproprietario con le sorelle germane ed il di lui padre, alla Pt_1 sig.ra assegnazione protrattasi fino alla data del 19.12.2024; Controparte_1 tenuto conto del reddito prodotto da quest'ultima, ridurre e /o rideterminare il contributo del sig. per il mantenimento dei figli nella misura Pt_1 complessiva di € 300,00 (trecento euro)mensili ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa anche per quanto opportuno e necessario con valutazione equitativa;
3) Nel caso in cui il figlio maggiorenne dovesse andare ad abitare stabilmente con il sig. Persona_2
ridurre detto assegno nella misura di € 150,00a favore soltanto del figlio minore , Pt_1 Persona_1 ovvero in quell'altra somma che risulterà accertata in corso di causa anche per quanto opportuno e necessario con valutazione equitativa;
oltre alla quota del 50% (cinquanta percento) delle spese mediche non coperte dal SSN. 4) Revocare l'assegnazione dell'unità immobiliare sita in AS-MI- via Matteotti n° 12/b piano 3^ a favore della sig.ra in quanto già rilasciata spontaneamente dalla stessa in data Controparte_1 19.12.2024 , disponendo la riconsegna e restituzione del bene immobile con tutti gli arredi che lo compongono, a favore del sig. e dei legittimi comproprietari in comunione proindiviso;
Parte_1 Porre a definitivo carico della sig.ra ogni e qualsivoglia spesa accessoria e condominiale per CP_1 qualsivoglia causale comunque connessa con il possesso ed il godimento dell'unità immobiliare di via Matteotti n° 12 /b AS fino alla data del 19.12.2024 ossia al momento della avvenuta effettiva riconsegna .
5)Dare atto che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra Controparte_1 in quanto economicamente autosufficiente e dotata di autonoma capacità reddituale.
6)Revocare l'affidamento del figlio minore all'Ente Servizio Tutela dei minori, Persona_1 disponendo l'affido condiviso tra i coniugi. Disporre il collocamento del figlio presso l'abitazione del padre che si dichiara disposto Persona_2 ad accoglierlo come dallo stesso sempre dichiarato fin dalla data della udienza presidenziale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa aumentati degli oneri fiscali come per legge;
nonché si chiede il rigetto della richiesta di pronuncia di decadenza avanzata dalla curatrice speciale”;
Per parte resistente
“ACCERTATO e DICHIARATO, ai sensi dell'art. 3 della legge 898/1970, che la separazione dei coniugi e si protrae ininterrotta da più di sei mesi dalla separazione consensuale, e che la CP_1 Pt_1 comunione materiale e spirituale tra essi non può essere ricostituita,
, ordinando al competente Ufficiale CP_2 Parte_2 dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza. In via principale: in via super esclusiva o in via esclusiva alla madre. Parte_3 In via subordinata: CONFERMI l'affidamento di al Comune di AS (MI), con Persona_1 coabitazione dello stesso con la madre presso l'abitazione di AS (MI). DETERMINI nella misura di euro 400,00 mensili, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, il contributo al mantenimento ordinario per e nella misura di euro 400,00 mensili, o nella Persona_2
pagina 2 di 13 diversa misura ritenuta di giustizia, il contributo al mantenimento ordinario per , oltre ad Persona_1 ulteriori 400,00 euro annui, in tutti i casi con rivalutazione annuale Istat. DISPONGA che il signor rifonda alla signora il 50% delle spese straordinarie sostenute Pt_1 CP_1 ogni mese per e , secondo quanto disposto dalle Linee Guida del Tribunale Persona_2 Persona_1 di Milano. DISPONGA che l'assegno unico a favore dei figli sia percepito in via integrale dalla madre. In ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA”
Per il curatore speciale del minore
“l'Ill.mo Tribunale adito voglia così disporre:
-dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor nei confronti del figlio Parte_1 ; Persona_1
- confermare l'affidamento del minore all'Ente locale territorialmente competente nonché tutte le deleghe e gli incarichi ad esso conferiti e disposti in via provvisoria con provvedimento del 21.2.23 per l'attivazione di tutti i percorsi di supporto individuale a favore del nucleo, tenuto conto della sopraggiunta maggiore età di;
Per_2
-disporre che l'Ente affidatario svolga attento monitoraggio sull'evoluzione della situazione e dello stato di salute del minore relazionando senza attesa eventuali sviluppi che possano risultare pregiudizievoli per la sua crescita e il suo benessere psicofisico”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio con rito civile in data Parte_1 Controparte_1 22.05.2002 presso il comune di AS -MI (atto trascritto nel registro dello stato civile dello stesso Comune anno 2002 atto n° 3 parte I);
Dal matrimonio sono nati i figli (n. il 28.04.2005 – maggiorenne ma non Persona_2 economicamente autosufficiente) e (n. il 10.07.2008); Persona_1
I coniugi si sono separati in data 29.05.2019 consensualmente avanti al Tribunale di Milano alle condizioni di cui al verbale di separazione omologato in data 20.06.2019, che prevedevano l'affido condiviso dei figli all'epoca entrambi ancora minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
frequentazioni padre – figli a weekend alternati da sabato mattina a domenica sera, oltre a un pomeriggio infrasettimanale;
assegnazione della casa coniugale di via Matteotti 12/b in AS alla madre e un contributo a titolo di mantenimento dei figli a carico del padre di € 800.00 mensili oltre ad ulteriori 400,00 euro annui nei mesi di giugno e dicembre e al 50% delle spese straordinarie;
Con ricorso depositato in data 13/05/2022, adiva questo Tribunale per ottenere la Parte_1 declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra nonché la riduzione del CP_1 contributo mensile al mantenimento per i due figli, da rideterminarsi in € 150,00 ciascuno e la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie;
rappresentava nel merito il ricorrente di esser stato sottoposto ad amministrazione di sostegno giusto provvedimento del GT del 18.09.2018 fino al 5.09.2019; di esser stato disoccupato già dall'epoca della separazione e di aver trovato una nuova occupazione come macellaio a far data da dicembre 2019 con un reddito mensile di circa € 1.100,00 soggetto tuttavia alla ritenuta di 1/5 in seguito al pignoramento promosso dalla moglie e con una disponibilità residua mensile di appena € 900,00 circa;
formulava al contempo rilievi sulle capacità genitoriali e di accudimento della madre;
pagina 3 di 13 Con memoria depositata in data 5/11/2022, si costituiva in giudizio la sig.ra
[...]
contestando quanto ex adverso dedotto e rappresentando nel merito che: la crisi del CP_1 matrimonio era stata dovuta alle problematiche di ludopatia del ricorrente, che lo avevano condotto a dilapidare un patrimonio a fine dicembre 2018 ancora pari ad almeno 300.000 € con conseguente apertura su istanza della moglie dell'amministrazione di sostegno;
che, di conseguenza, la famiglia era venuta a trovarsi in una situazione di grave difficoltà economica, in quanto il marito era stato costretto a cedere sia le quote della società che gestiva la macelleria di cui lo stesso era titolare sulla Pt_4 (per € 150.000,00) che la proprietà della casa di AS (per ulteriori € 210.000,00) somme poi destinate almeno in parte a saldare i debiti pregressi;
che il marito aveva lasciato la casa coniugale solo nel mese di luglio 2020, per trasferirsi presso l'abitazione del fratello della resistente di cui è stato ospite fino ad ottobre 2021 per poi andare a vivere da un amico;
allegava quindi le gravi carenze genitoriali del ricorrente, che già da agosto 2020 aveva interrotto completamente il versamento dell'assegno di mantenimento concordato in favore dei figli – alle cui esigenze la madre aveva fatto fronte solo grazie al sostegno economico del nuovo compagno e di esser stata quindi costretta a promuovere l'azione esecutiva poi esitata nel pignoramento di un quinto dello stipendio;
riferiva inoltre di aver dovuto promuovere anche un procedimento ex art. 709 ter c.p.c. per ottenere l'autorizzazione alle cure e alle terapie psicologiche di cui entrambi i figli necessitavano1 e cui il padre si opponeva, tenendo al contempo condotte dirette a screditare la figura materna, tanto da aver indotto nel figlio maggiore il convincimento che la madre volesse rinchiuderlo con il fratello in qualche Persona_2 istituto di cura – condotte documentate in atti ed evidenziate anche dal curatore speciale dei minori nominato dal Tribunale nell'ambito di tale secondo procedimento, poi definito con provvedimento del 10/03/2022, che disponeva l'affidamento dei minori al Comune di AS e ulteriori interventi in loro tutela all'epoca ancora in corso di attuazione;
la resistente aderiva pertanto alla domanda di divorzio, chiedendo di disporre, in parziale revoca di detto provvedimento, l'affidamento super esclusivo o esclusivo a sé dei figli, di confermare l'assegnazione già disposta in suo favore della casa coniugale in AS (MI), via Giacomo Matteotti 12/B, mantenendo i minori collocati presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica, come già disposto dal precedente decreto del Tribunale e di confermare il contributo già posto a carico del padre per il mantenimento dei figli;
Le parti comparivano alle udienze del 16/11/2022 e del 21/02/2023 davanti al Presidente f.f. nelle more subentrato che all'esito, sentite le parti personalmente, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: “ 1) conferma allo stato l'affidamento dei minori e al Comune Persona_2 Persona_1 di AS, con collocazione prevalente presso la madre;
2) conferma le condizioni economiche di cui all'accordo di separazione, non ravvisandosi allo stato alcun mutamento sostanziale delle circostanze, 3) conferma gli incarichi all'Ente affidatario come disposti da questo Tribunale con provvedimento del Contr mese di marzo 2022 e in particolare: a) dispone che venga mantenuto attivo l' presso l'abitazione materna garantendone la prosecuzione anche nel complesso di interventi individuali da attivarsi nell'interesse dei due ragazzi;
b) incarica l'ente affidatario sentiti i minori ed i sanitari che li hanno in cura, di regolamentare modalità e tempistiche di frequentazioni dei minori con il padre prevedendo che in una prima fase gli incontri avvengano in modalità protetta ed osservata, alla presenza di un operatore con possibilità di rimodulazione tendo conto dell'interesse dei minori e dell'evoluzione della situazione;
c) dispone che l'Ente affidatario attivi un percorso di supporto individuale di entrambi i genitori volto ad una riflessione sul ruolo genitoriale ed a supportare i ragazzi nella gestione delle 1 Già nel decreto del Tribunale del 10/03/2022 si evidenziava come la situazione dei fratelli “diversa per tipologia criticità, imponga la celere attivazione di interventi e supporti”: entrambi infatti erano gravati da problematiche alimentari, associate a obesità e a un quadro di tipo depressivo, con ricadute sulla frequenza scolastica e per il figlio minore anche Persona_1 a problematiche di ritiro sociale – ritenuta poi necessitante di ricovero ospedaliero presso il Centro specialistico dell'Istituto Auxologico Piancavallo. pagina 4 di 13 loro importanti fatiche d) dispone che l'Ente affidatario con la necessaria collaborazione di CP_4 e dei sanitari che hanno in cura i ragazzi garantisca la prosecuzione dei seguenti interventi: per Persona_2
-proseguire il percorso di sostegno scolastico attivato garantendo confronti tra i docenti e gli operatori;
- proseguire il percorso di presa in carico di cura psicoterapeutica presso l' con CP_4 garanzia di prosecuzione del percorso di supporto volto anche alla gestione dei contrasti con la madre ed al recupero della relazione;
- proseguire la frequentazione del centro diurno educativo e di socializzazione per : Persona_1
-proseguire il percorso di presa in carico di cura psicoterapeutica/ psichiatrica presso l' ; CP_4
- avviare la frequentazione di un centro diurno educativo e di socializzazione meglio rispondente alle esigenze e necessità del ragazzo
- avviare e gestire la presa in carico medica di rispetto alle problematiche alimentari, Per_1 valutando altresì, insieme con gli specialisti che lo hanno in cura, la possibilità di un suo ricovero presso il centro auxologico di Piancavallo, o altro analogo, che gli consenta di proseguire il percorso scolastico;
4) incarica l'ente affidatario di mantenere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente a questa AG eventuali situazioni di grave pregiudizio;
5) prescrive ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei servizi sociali dell'ente affidatario e agli operatori dei servizi specialistici della ATS e di attenersi alle prescrizioni;
Co
6) dispone che l'Ente Affidatario invii a questa una relazione aggiornata entro e non oltre 17.5.2023”; nominava quindi Giudice Istruttore sé stesso e alla successiva udienza di comparizione delle parti del 24/05/2023, su richiesta congiunta delle parti, fissava l'udienza del 25/10/2023 per la precisazione delle conclusioni – di seguito differita atteso l'imminente trasferimento del Giudice titolare;
le parti venivano quindi sentite dal GOT delegato che, all'udienza del 16/05/2024 le rimetteva davanti al Giudice riassegnatario del procedimento;
Quindi il G.I. subentrato, con ordinanza del 7/10/2024, preso atto delle domande e delle conclusioni rese dai procuratori delle parti ed esaminata l'ultima relazione di aggiornamento trasmessa dai Servizi Sociali dell'Ente Affidatario del 16/5/2024 sulla situazione del nucleo e del figlio ancora minore – essendo il fratello nelle more divenuto maggiorenne in data Persona_3 Persona_2 28/04/2024; considerate le condizioni psico-fisiche del minore risultavano ancora precarie (avendo interrotto ormai da tempo i percorsi clinici e terapeutici in precedenza avviati presso il Per_1 Consultorio di AS e il centro Pian Cavallo e rifiutando di riprendere gli studi) nominava curatore speciale nell'interesse del minore l'avv. già intervenuta nel corso del precedente giudizio CP_6 di modifica, assegnandole i termini per la propria costituzione in giudizio e incaricandola di verificare, di concerto con i Servizi specialistici preposti, la prosecuzione del percorso di cura del ragazzo, nell'ambito dell'ampia delega già conferita all'Ente Affidatario sulle decisioni in materia di salute del minore;
all'udienza del 16/01/2025 il G.I., acquisita la relazione di aggiornamento e sentite le parti e il curatore speciale del minore, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza cartolare del 15 aprile 2025;
pagina 5 di 13 Quindi con ordinanza dell'8/05/2025, il G.I. assegnava i termini di 30 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, rimettendo alla scadenza la causa al Collegio per la decisione. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 9/07/2025.
* ** Considerato in diritto
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019, essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi;
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lett. a) del Regolamento CE 1259/10, essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi;
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 1111/2019 art. 8 in quanto in Italia risiede abitualmente il figlio minore.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del figlio minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari in favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d), in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di divorzio La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta. I coniugi hanno contratto matrimonio civile in AS in AS –MI- il 22.05.2002, iscritto nei registri dello stato civile del Comune nell'anno 2002 atto n. 3 parte I e si sono separati consensualmente alle condizioni omologate con decreto del Tribunale di Milano del 20/06/2019.
Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 13.05.2022.
Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Statuizioni in ordine alla responsabilità genitoriale Premesso che ai sensi dell'art. 330 c.c. la decadenza delle responsabilità genitoriale può essere pronunciata “quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri pagina 6 di 13 con grave pregiudizio del figlio”, ritiene il Collegio che in accoglimento delle conclusioni del curatore speciale del minore, cui ha aderito anche la madre nelle proprie memorie conclusive, dev'essere nel caso di specie dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale del padre.
Deve rilevarsi che, già nel corso del giudizio promosso dalla madre nel 2021 per essere autorizzata ad attivare in via esclusiva, a fronte dell'opposizione del padre, i percorsi di sostegno psicologici e medici per entrambi i figli, erano emerse le gravi carenze genitoriali del convenuto, laddove il curatore speciale dei minori nominato già nell'ambito del procedimento ex art. 709 ter c.p.c. prev., evidenziava come fin dai primi interventi dei Servizi Sociali, era emersa l'influenza negativa che la figura paterna – sebbene fosse poco presente nella loro vita e non avesse già più contatti con il secondogenito - aveva sui figli all'epoca ancora entrambi minori, oltre alle condotte denigratorie volte a svalutare la madre agli occhi dei figli.
Era già emerso il particolare condizionamento che il padre riusciva ad esercitare sui figli, dissuadendoli dall'affidarsi agli operatori e dal seguire i percorsi di cura per entrambi invece necessari
– condotta di per sé dimostrativa dell'assenza di qualsiasi reale presa di consapevolezza rispetto alle gravi problematiche psichiatriche e di disagio psicologico che i figli avevano iniziato a manifestare, nei confronti delle quali già all'epoca il padre aveva assunto un atteggiamento di tendenziale negazione, rendendo in tal modo ulteriormente difficoltoso il lavoro delle diverse figure coinvolte a supporto dei minori.
Tale contegno del è rimasto pressochè immutato nel corso del presente giudizio – Pt_1 vanificando di fatto gli interventi avviati a supporto dei figli.
A maggio 2024, il padre manteneva rapporti esclusivamente telefonici con il solo figlio maggiore
– peraltro gravato dal forte malessere provocato dalle condotte di abbandono materiale e Persona_2 morale e dalla trascuratezza paterna, oltre che per via delle condotte del e delle conseguenze Pt_1 economiche che le stesse avevano avuto per tutta la famiglia. - all'epoca appena maggiorenne - Per_2 nonostante il forte condizionamento paterno, aveva inizialmente espresso la volontà di proseguire gli interventi di supporto e di seguire un percorso psicologico;
purtuttavia, le sue condizioni psicologiche di ritiro sociale e fragilità emotiva non gli consentivano di riprendere il percorso scolastico. Per_1 invece, aveva attraversato per lungo tempo una situazione di ritiro sociale, per cui era stata effettuata la presa in carico presso l'NPI competente, con diagnosi di depressione e avvio della relativa terapia farmacologica;
sia pur in modo altalenante, aveva ripreso la frequenza scolastica a gennaio 2024.
Nella relazione del 16/05/2024, i Servizi Sociali evidenziavano le importanti carenze genitoriali del padre, che “..ha mantenuto nel tempo un atteggiamento sottovalutante e svalutante che emerge nei colloqui effettuati al servizio in cui ha esplicitato che secondo lui i ragazzi non stanno bene a causa della Sig.ra che fatica a renderli autonomi e tende a soddisfare tutti i loro bisogni senza saper CP_1 porre dei limiti. Pertanto, lo stesso disconosce i malesseri di entrambi i ragazzi nonostante le esplicitazioni da parte degli operatori del Centro Sempre Vivi e del Servizio Tutela Minori [...] Il Sig. non sembra riconoscere i percorsi terapeutici intrapresi da , infatti il ragazzo riporta al Pt_1 Per_2 servizio e alla madre che il padre gli richiede di andare a lavorare abbandonando le cure psicologiche e farmacologiche attribuendo a questi interventi le problematiche del figlio;
[…] il sig. ha sempre espresso una sostanziale incapacità di comprendere le difficoltà ed il malessere Pt_1 espresso dai figli, esprimendo diffidenza circa le valutazioni degli operatori e facendo ricadere alcuni comportamenti sintomatici dei minori, come ad esempio il ritiro sociale-scolastico del figlio, come Difficoltà familiari causate dalla separazione coniugale. L'uomo fatica a riconoscere le
pagina 7 di 13 motivazioni imposte dall'autorità in merito alla sua genitorialità che dispone le visite con i figli e la presenza di una figura educativa. [..] Inoltre si posiziona con il servizio in modo recriminatorio, sostenendo che il percorso terapeutico intrapreso dai figli abbia in realtà contribuito ad acuire il loro malessere”.
Al contempo, quanto al rapporto padre/figli, si rilevava che “attualmente il padre riesce a mantenere un contatto telefonico con , mentre con non si sono riusciti ad attivare gli Per_2 Per_1 incontri in spazio neutro a causa dell'ambivalenza mostrata dal minore che ha esplicitato in periodi diversi di non voler incontrare il padre alla presenza di un educatore e di valutare successivamente la possibilità di poterlo incontrare”; i Servizi sociali di AS davano atto di aver attivato un intervento educativo a supporto della relazione padre -figlio; ma il , oltre a mantenere nel tempo un Pt_1 atteggiamento svalutante rispetto ai percorsi clinici e terapeutici previsti in favore dei figli, aveva poi tenuto atteggiamenti aggressivi nei confronti dell'educatore e aveva poi rifiutato il percorso di sostegno alla generalità presso il servizio di riferimento (cfr. rel. del 17.12.2024).
Nell'ultima relazione di aggiornamento dell'11/04/2025, i Servizi sociali confermano la situazione di disagio e di ritiro sociale del figlio maggiore (che nel frattempo ha chiesto e ottenuto da ultimo, l'interruzione del prosieguo amministrativo); nonché il persistere delle fatiche di che, nonostante Per_1 abbia superato il periodo di ritiro sociale e scolastico, continua a disconoscere le proprie problematiche depressive e a rifiutare qualsiasi tipo di supporto sia clinico che educativo. Il minore continua a incontrare liberamente il padre, rifiutando la presenza dell'educatore.
La totale mancata assunzione delle responsabilità correlate al proprio ruolo genitoriale, l'assenza di capacità di autocritica e di consapevolezza rispetto alla gravità della propria condotta e alla sofferenza arrecata a moglie e ai figli, il coinvolgimento dei figli nel conflitto familiare e l'aver trascurato i propri compiti di cura materiale e morale e lo stesso atteggiamento processuale del convenuto - che fin da ultimo ha continuato ad addossare ai Servizi pretese manchevolezze, pur essendo ben consapevole del contegno assunto rispetto agli interventi proposti e alla situazione di disagio psicologico dei figli, rendendo dichiarazioni del tutto disancorate dai dati di realtà, contraddittorie e pur nulla coerenti con lo stato emotivo dei figli, di fatto totalmente ignorato;
peraltro il neppure in conclusioni, ha Pt_1 avanzato alcuna richiesta in ordine alla ripresa delle proprie frequentazioni con il figlio - confermano, al di là delle dichiarazioni rese, il sostanziale disinteresse del padre nei confronti dei figli, in violazione dei più elementari doveri inerenti alla responsabilità genitoriale e le gravi ripercussioni pacificamente riscontrate in atti che il contegno del padre ha avuto sul percorso di crescita dei figli, con grave pregiudizio per gli stessi, avendone impedito l'adesione agli interventi di supporto dei Servizi, che è stata pertanto da parte loro, solo discontinua e con esiti fallimentari.
Per contro, i Servizi dell'Ente Affidatario hanno evidenziato il rafforzamento delle capacità genitoriali della madre, divenute attualmente rispondenti ai bisogni di crescita dei figli di cui è l'unico riferimento, rilevando in particolare che “la sig.ra riconosce il malessere di entrambi i figli CP_1 sollecitando entrambi a continuare i percorsi di cura. La stessa è collaborativa con il servizio scrivente in modo attivo a sostegno della propria genitorialità riuscendo ad accompagnare e sostenere i figli.. La sig.ra ha, invece, dimostrato sin da subito una capacità di affidarsi alle valutazioni CP_1 dell'équipe incaricata sulla situazione, collaborando con operatori, scuola e sanitari al fine di supportare i figli nella ripresa graduale di un contesto relazionale ed emotivo maggiormente stabile e funzionale ai loro bisogni evolutivi. Ha saputo cogliere i rimandi dati e attivarsi nella direzione indicata dal servizio, appoggiandosi e collaborando anche con gli educatori domiciliari al fine di permettere un aggancio relazionale con i figli”.
pagina 8 di 13 , a fronte della situazione di importante fragilità e precarietà della triade madre-figli, Parte_5 ritiene il Collegio che non ricorrano le condizioni per reintegrare la sig.ra nell'esercizio della CP_1 responsabilità genitoriale, dovendo essere invece confermato l'affido del minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti, ferme restando le limitazioni della responsabilità genitoriale della madre già disposte rispetto alle principali decisioni da assumere in materia di collocamento, residenza anagrafica, salute e istruzione, oltre che in ordine all'eventuale ripresa dei rapporti del minore con il padre, che devono essere invece allo stato sospesi, stante la mancata adesione del padre agli interventi previsti.
Il minore resterà pertanto collocato presso l'abitazione della madre in AS, ove Persona_1 continuerà a vivere unitamente al fratello maggiorenne.
Deve pertanto esser confermata l'assegnazione alla madre della casa coniugale, nulla peraltro essendo cambiato rispetto alla situazione esistente al momento dell'accordo sulle condizioni di separazione.
I Servizi Sociali Affidatari manterranno altresì uno stretto monitoraggio sul nucleo famigliare e del minore, proseguendo gli interventi già avviati a supporto del nucleo e in particolare della madre, sostenendola nel rapporto con i figli e riprendendo ove vi sia la volontà di aderirvi - i percorsi supporto psicologici e clinici già in precedenza avviati.
Considerata la situazione familiare e attesa la legittimazione autonoma davanti al GT, i Servizi Sociali solleciteranno, ai sensi dell'art. 406 u.c. c.c., l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno in favore del figlio maggiorenne . Per_2
Statuizioni economiche Il Collegio ritiene che non possa essere accolta la domanda del convenuto volta a ottenere la riduzione del contributo paterno al mantenimento dei figli, che dev'essere invece rideterminato in € 900.00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, determinate come da vigenti Linee Guida, tenuto conto dell'età e delle esigenze dei figli –sicuramente accresciutesi rispetto all'epoca della separazione, risalente al 2019, oltre che della mancata rivalutazione del contributo al mantenimento dei figli, decorrente dal maggio 2020.
Per stessa ammissione della parte, la capacità reddituale del SALIS non è mutata nel corso del presente giudizio: anzi la stessa risulta pacificamente migliorata, atteso che il convenuto all'epoca della separazione consensuale del 2019 era ancora disoccupato, mentre all'attualità lavora stabilmente come macellaio con un reddito annuo pari a € 19.500,00 per l'anno 2024 (cfr. ultimo CUD disponibile sub doc. 21) - quindi pacificamente aumentato rispetto all'epoca della separazione (pari a € 18.629,00 nell'anno 2018). A fronte di un reddito netto mensile di € 1400,00, il ha documentato unicamente oneri Pt_1 abitativi per 400.00 € mensili – che come allegato da controparte lo stesso dividerebbe con il coinquilino.
Peraltro, deve rilevarsi che la situazione economico-reddituale del convenuto non può ritenersi compiutamente ricostruita, non avendo la parte prodotto in atti gli estratti aggiornati e completi dei c/c di cui lo stesso è titolare – non consentendo così di accertare la destinazione della pur rilevante liquidità giacente al 14/12/2018, pari a 294.548,49 € (cfr. doc. 11, in atti) – progressivamente smobilizzata dal convenuto con numerosi prelievi e giroconti l'anno successivo.
pagina 9 di 13 Per contro la sig.ra lavora part time come addetta in una tavola calda e percepisce una CP_1 retribuzione mensile netta di circa 1.200,00 € (pari a € 15.548,00 annui: cfr. occ. 15/21 in atti) con la quale provvede in via esclusiva al mantenimento e a tutte le ulteriori esigenze dei figli, atteso che il padre – oltre a non avere oneri di mantenimento diretto - neppure provvede a versare il proprio contributo al mantenimento nei confronti della prole, tanto da aver reso necessario il recupero coattivo di detti importi.
A fronte della dichiarazione di decadenza del padre, l'assegno unico familiare dovrà essere erogato per intero in favore della madre.
Sulle spese di lite Considerato il comportamento processuale del convenuto e la totale assenza di collaborazione agli interventi disposti nell'interesse del minore, lo stesso dev'essere condannato alla rifusione integrale delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e DM 37/2018, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta e del numero e della difficoltà delle questioni trattate.
Il compenso spettante al Curatore speciale del minore sarà invece posto a carico dell'Erario, attesa l'ammissione del minore al patrocinio a spese dello Stato, e liquidato con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1 in AS –MI- il 22.05.2002 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...] ASSAGO nell'anno 2002 atto n° 3 parte I;
2. DICHIARA nato a [...] il [...] decaduto dalla responsabilità Parte_1 genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il [...]; Persona_1
3. DISPONE l'affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di residenza di ASSAGO (MI) con limitazione della responsabilità genitoriale della madre in ordine alle frequentazioni padre-figlio e alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore, che saranno assunte dai Servizi Affidatari, sentita la madre;
la madre adotterà autonomamente tutte le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione del minore;
4. MANTIENE i minori collocati presso la madre in AS (MI), via Giacomo Matteotti n. 12/B, anche ai fini della residenza anagrafica;
5. CONFERMA l'assegnazione dell'ex casa familiare con relativi arredi e pertinenze alla madre, quale genitore collocatario del figlio minore;
6. DISPONE che i rapporti del padre con il figlio rimangano sospesi – salvi gli Persona_1 incarichi di seguito conferiti ai Servizi Sociali in ordine alla loro eventuale ripresa;
pagina 10 di 13
7. DISPONE che i Servizi Sociali Affidatari del Comune di AS, in stretta collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST già incaricati, ciascuno per quanto di competenza:
- mantengano uno stretto monitoraggio sull'evoluzione della situazione familiare e sulle condizioni psico-fisiche del minore , proseguendo gli interventi di supporto psico-sociale già avviati a Per_1 sostegno della madre per sostenerla nella gestione familiare e della prole e avviando ogni intervento opportuno, riprendendo in particolare, nel rispetto della volontà del minore - i percorsi supporto psicologici e clinici già in precedenza avviati;
- regolamentino la ripresa delle frequentazioni padre/figlio almeno inizialmente con modalità protette ed osservate, ove entrambi vi aderiscano;
- curino in caso di adesione del figlio maggiorenne l'avvio del prosieguo amministrativo e il Per_2 passaggio della presa in carico al CPS Giovani competente ai fini della ripresa del percorso terapeutico;
- sollecitino ai sensi dell'art. 406 u.c. c.c. l'apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno in favore del figlio maggiorenne davanti al GT;
Per_2
- segnalino alla competente A.G. ogni eventuale situazione di pregiudizio per il figlio minore;
8. PONE definitivamente a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Parte_1 figli versando in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese in favore della sig.ra CP_1 l'importo di € 900,00 mensili (€ 450,00 per ciascun figlio) – contributo soggetto a
[...] rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT – prima rivalutazione agosto 2026 – oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigenti Linee Guida del Tribunale di Milano di seguito richiamate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da pagina 11 di 13 scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
9. DISPONE che l'assegno unico universale sia erogato per l'intero in favore della sig.ra
Parte_6
10. CONDANNA il convenuto alla rifusione integrale delle spese del presente giudizio in favore della parte attrice che si liquidano in euro 5.500,00 oltre a spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e Cpa come per legge.
11. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di ASSAGO e del Comune di MILANO per le annotazioni nei registri e le ulteriori incombenze di legge, nonché per la comunicazione della presente sentenza alle parti, al P.M. Affari Civili per le valutazioni di competenza ai sensi dell'art. 406 c.c. e ai Servizi Sociali del Comune di AS.
pagina 12 di 13 Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Milano, nella camera di Consiglio del 9/07/2025
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Valentina DI PEPPE Anna CATTANEO
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