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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/06/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2413/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero R.G. 2413/2023, in materia di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. , nato in [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. FRACCAROLLO ELISA e l'Avv. MOUKET IMANE
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata ad [...], il Controparte_1 C.F._2
24/02/1985
- convenuto contumace -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni per parte ricorrente: “Chiede che codesto l'Ill.mo Tribunale, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni
1 contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare la separazione personale tra il SI. Pt_1
e la SI.ra , autorizzandoli a vivere separati;
- che, decorso il
[...] Controparte_1 termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, venga pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”
MOTIVAZIONE
Con ricorso in data 28 settembre 2023, il SI. ha domandato la Parte_1
separazione personale, nonché – previo decorso del termine di cui all'art. 3 della Legge 1 dicembre
1970 n. 898, e passaggio in giudicato della sentenza di separazione – la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e rappresentava di aver contratto matrimonio con rito civile con la
SI.ra il 4 febbraio 2007 in Alessandria (AL), optando in tale sede Controparte_1
per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale non nascevano figli.
All'udienza del 28 marzo 2024 parte resistente non si costituiva in giudizio ma compariva personalmente, nulla opponendo alla pronuncia della separazione e di scioglimento del matrimonio, e ne veniva dichiarata la contumacia. Alla medesima udienza parte ricorrente insisteva nelle conclusioni riportate in epigrafe ed il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Con sentenza n. 374/2024, pubblicata in data 22 aprile 2024, il Tribunale di Alessandria pronunciava la separazione personale tra i coniugi e disponeva, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 28 maggio 2025, parte ricorrente insisteva per la pronuncia di divorzio, nessuno compariva per parte resistente contumace e la causa veniva rimessa, per la decisione, al Collegio, il quale decide come segue.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che le parti addivenivano a separazione personale con sentenza n. 374/2024, emessa dal
Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 22 aprile 2024, dalla quale è passato quindi un anno.
Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato dai
SI.ri e . Parte_1 Controparte_1
Le spese di lite, attesa la natura della domanda nonché la contumacia di parte resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i SI.ri (C.F. Parte_1
2 e (C.F. ), i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio ad Alessandria (AL), il 4 febbraio 2007 (Anno 2007 Parte I Serie N.
11);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 10 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Giuseppe Bersani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero R.G. 2413/2023, in materia di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. , nato in [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. FRACCAROLLO ELISA e l'Avv. MOUKET IMANE
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata ad [...], il Controparte_1 C.F._2
24/02/1985
- convenuto contumace -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni per parte ricorrente: “Chiede che codesto l'Ill.mo Tribunale, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni
1 contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare la separazione personale tra il SI. Pt_1
e la SI.ra , autorizzandoli a vivere separati;
- che, decorso il
[...] Controparte_1 termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, venga pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”
MOTIVAZIONE
Con ricorso in data 28 settembre 2023, il SI. ha domandato la Parte_1
separazione personale, nonché – previo decorso del termine di cui all'art. 3 della Legge 1 dicembre
1970 n. 898, e passaggio in giudicato della sentenza di separazione – la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e rappresentava di aver contratto matrimonio con rito civile con la
SI.ra il 4 febbraio 2007 in Alessandria (AL), optando in tale sede Controparte_1
per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale non nascevano figli.
All'udienza del 28 marzo 2024 parte resistente non si costituiva in giudizio ma compariva personalmente, nulla opponendo alla pronuncia della separazione e di scioglimento del matrimonio, e ne veniva dichiarata la contumacia. Alla medesima udienza parte ricorrente insisteva nelle conclusioni riportate in epigrafe ed il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Con sentenza n. 374/2024, pubblicata in data 22 aprile 2024, il Tribunale di Alessandria pronunciava la separazione personale tra i coniugi e disponeva, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 28 maggio 2025, parte ricorrente insisteva per la pronuncia di divorzio, nessuno compariva per parte resistente contumace e la causa veniva rimessa, per la decisione, al Collegio, il quale decide come segue.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che le parti addivenivano a separazione personale con sentenza n. 374/2024, emessa dal
Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 22 aprile 2024, dalla quale è passato quindi un anno.
Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato dai
SI.ri e . Parte_1 Controparte_1
Le spese di lite, attesa la natura della domanda nonché la contumacia di parte resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i SI.ri (C.F. Parte_1
2 e (C.F. ), i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio ad Alessandria (AL), il 4 febbraio 2007 (Anno 2007 Parte I Serie N.
11);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 10 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Giuseppe Bersani
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