CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BLOCK MAURIZIO, Presidente
AN RG PE, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 626/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Comune di Teramo - Via Carducci 33 64100 Teramo TE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Territoriale Per L'Edilizia Residenziale - A.t.e.r. - 00061800678
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 33/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 1
e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4899 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Teramo, la Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento del Comune di Teramo in relazione all'Imu relativamente all'anno 2018.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale, con la decisione n. F 33 del 11 novembre 2024 accoglieva il ricorso.
Contro detta decisione il Comune di Teramo proponeva appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SI OSSERVA
Il ricorso si presenta non accoglibile, dovendosi condividere il contenuto della sentenza impugnata.
Ricordiamo infatti che la sentenza di primo grado ha ritenuto esenti da Imu gli alloggi di proprietà dell'Ater aventi le caratteristiche di “alloggi sociali”, destinati quindi all esigenza della collettività per essere destinati a persone con ridotta disponibilità economica.
E la caratteristica e definizione di “alloggi sociali” è stata attribuita sulla base di una perizia asseverata prodotta in giudizio dall'Ater.
Nel suo ricorso in appello la difesa del comune di Teramo assume come non vi sia stata data prova compiuta della caratteristica della natura degli alloggi sociali di tali immobili, per cui non sarebbe spettata la esenzione Imu.
Sul punto si deve al contrario rilevare come dalla perizia asseverata prodotta in giudizio in primo grado dall'ter emerga la sussistenza di tutte le caratteristiche che il DM Ddel 22 Aprile 2008 richiede per potersi parlare di alloggi sociali.
Si tratta infatti di abitazioni da concedere in locazione per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione degli alloggi alle condizioni di mercato.
Evidenzia inoltre la difesa dell'Ater che gli alloggi in questione sono stati assegnati dallo stesso ente comunale a nuclei familiari svantaggiati, e non in grado di accedere alla locazione di alloggi ai prezzi di mercato;
per cui il diretto coinvolgimento del comune nella procedura di assegnazione di tali immobili ne fa derivare conseguentemente la caratteristica della socialità della destinazione.
E ciò deve affermarsi a prescindere dalla prova concreta dell'ammontare del canone che veniva versato, canone il quale comunque ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 96 del 1996 si presenta diretto semplicemente a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione per tali immobili;
e in ogni caso il canone in questione non può superare il canone concordato determinato ex lege.
Tutti questi immobili sono stati quindi assegnati a seguito di bando pubblico del Comune di Teramo diretto alle persone che non hanno sufficiente capacità economica per accedere al libero mercato;
da ciò ne deriva giocoforza la natura di alloggi sociali e di conseguenza il diritto alla esenzione Imu.
Da ciò segue la non accoglibilità dell'appello proposto dal Comune di Teramo.
In ordine al pagamento delle spese processuali, si rileva che le spese vanno compensate, alla luce del rilievo che ci si trova davanti ad una questione che si presenta di estrema complessità formale Sul concetto normativo di definizione di alloggi sociali.
P.Q.M.
Respinge l'appello e compensa le spese
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BLOCK MAURIZIO, Presidente
AN RG PE, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 626/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Comune di Teramo - Via Carducci 33 64100 Teramo TE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Territoriale Per L'Edilizia Residenziale - A.t.e.r. - 00061800678
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 33/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 1
e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4899 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Teramo, la Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento del Comune di Teramo in relazione all'Imu relativamente all'anno 2018.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale, con la decisione n. F 33 del 11 novembre 2024 accoglieva il ricorso.
Contro detta decisione il Comune di Teramo proponeva appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SI OSSERVA
Il ricorso si presenta non accoglibile, dovendosi condividere il contenuto della sentenza impugnata.
Ricordiamo infatti che la sentenza di primo grado ha ritenuto esenti da Imu gli alloggi di proprietà dell'Ater aventi le caratteristiche di “alloggi sociali”, destinati quindi all esigenza della collettività per essere destinati a persone con ridotta disponibilità economica.
E la caratteristica e definizione di “alloggi sociali” è stata attribuita sulla base di una perizia asseverata prodotta in giudizio dall'Ater.
Nel suo ricorso in appello la difesa del comune di Teramo assume come non vi sia stata data prova compiuta della caratteristica della natura degli alloggi sociali di tali immobili, per cui non sarebbe spettata la esenzione Imu.
Sul punto si deve al contrario rilevare come dalla perizia asseverata prodotta in giudizio in primo grado dall'ter emerga la sussistenza di tutte le caratteristiche che il DM Ddel 22 Aprile 2008 richiede per potersi parlare di alloggi sociali.
Si tratta infatti di abitazioni da concedere in locazione per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione degli alloggi alle condizioni di mercato.
Evidenzia inoltre la difesa dell'Ater che gli alloggi in questione sono stati assegnati dallo stesso ente comunale a nuclei familiari svantaggiati, e non in grado di accedere alla locazione di alloggi ai prezzi di mercato;
per cui il diretto coinvolgimento del comune nella procedura di assegnazione di tali immobili ne fa derivare conseguentemente la caratteristica della socialità della destinazione.
E ciò deve affermarsi a prescindere dalla prova concreta dell'ammontare del canone che veniva versato, canone il quale comunque ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 96 del 1996 si presenta diretto semplicemente a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione per tali immobili;
e in ogni caso il canone in questione non può superare il canone concordato determinato ex lege.
Tutti questi immobili sono stati quindi assegnati a seguito di bando pubblico del Comune di Teramo diretto alle persone che non hanno sufficiente capacità economica per accedere al libero mercato;
da ciò ne deriva giocoforza la natura di alloggi sociali e di conseguenza il diritto alla esenzione Imu.
Da ciò segue la non accoglibilità dell'appello proposto dal Comune di Teramo.
In ordine al pagamento delle spese processuali, si rileva che le spese vanno compensate, alla luce del rilievo che ci si trova davanti ad una questione che si presenta di estrema complessità formale Sul concetto normativo di definizione di alloggi sociali.
P.Q.M.
Respinge l'appello e compensa le spese