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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/10/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3037/2023
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO FUORI UDIENZA
(ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, come convertito con L. n. 77/2020) nella causa n. r.g. 3037/2023
Il Giudice, nella causa emarginata in epigrafe visto il proprio decreto con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 28.10.2025 secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.; verificata la rituale comunicazione alle parti del predetto decreto;
viste le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
ciò premesso, così dispone: Il Giudice dispone come da separata sentenza. Manda la cancelleria per l'acquisizione del presente provvedimento nel fascicolo telematico, in sostituzione del verbale d'udienza, e per la comunicazione alle parti. Siracusa,29/10/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 1 di 10 N. R.G. 3037/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3037/2023 promossa da:
, (C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PASSANANTE RE IT che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LA ROCCA IGINO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
RE NI LE che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
pagina 2 di 10 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TUMINO GIOVANNI che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONVENUTE OPPOSTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del luglio 2023 il giudizio di merito dell'opposizione Parte_3
proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G.ES. 214/04 a cui è
riunito il procedimento esecutivo n. 238/04.
Parte opponente deduce: 1) il difetto di legittimazione attiva e/o la mancanza di titolarità del diritto di credito in capo alle società ed non essendovi la prova della Controparte_1 Parte_2
cessione dei crediti;
2) la mancanza di titolarità ad agire per i crediti per cui è causa in capo a Parte_4
qualificatasi mandataria, non sussistendo la prova che quest'ultima abbia ricevuto dalla mandante
[...]
una valida procura relativamente ai crediti oggetto di causa;
3) la mancanza di un Controparte_3
valido titolo esecutivo atteso che non emerge l'immediata acquisizione da parte dei mutuatari della disponibilità della somma erogata, essendo la dazione di denaro subordinata al verificarsi di una serie di condizioni;
4) la nullità dei mutui per superamento del limite di finanziabilità in violazione dell'art. 38 TUB;
5) la nullità dell'atto di precetto intimato dall'ex Banco di Sicilia al sig. in Parte_5
data 15.06.2004 per indeterminatezza delle somme richieste;
6) la violazione del divieto di applicazione dell'anatocismo bancario;
7) la nullità fideiussione omnibus rilasciata dalla sig.ra Pt_1
per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) della legge 287/90.
[...]
Radicatosi il contraddittorio si sono costituite nella sua Controparte_4
qualità di mandataria e sub servicer della società in virtù di procura speciale Parte_2
pagina 3 di 10 rilasciata da (già , e e per Controparte_5 CP_6 Controparte_1 Controparte_3
essa, quale mandataria, (già . CP_2 CP_7
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Lamenta parte opponente che non sussiste la prova della cessione dei crediti dalla Controparte_8
in favore di e da in favore di
[...] Controparte_1 Controparte_8 Parte_2
con la conseguenza dell'insussistenza del diritto a procedere ad espropriazione forzata.
[...]
Ebbene tale eccezione risulta infondata atteso che sia che hanno Controparte_1 Parte_2
prodotto la dichiarazione della cedente ricognitiva dell'intervenuta Controparte_8
cessione del credito. Sul punto la giurisprudenza, infatti, si è espressa nel senso che “la dichiarazione
della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in
giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante,
potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello” (Cass., Sez. Un.,
04/5/2017, n.10790; in senso conforme, ex multis Cass. Civ. n.10200/2021).
Infondata è anche la doglianza relativa alla nullità per indeterminatezza della procura rilasciata a
[...]
atteso che dall'esame della procura emerge l'oggetto della stessa essendo stati in essa Parte_4
indicati in modo specifico i crediti affidati in gestione (sia giudiziale che stragiudiziale) a CP_2
ovvero “qualsiasi credito pecuniario che sia (a) in tutto o in parte scaduto da almeno 5 giorni e
[...]
non sia stato integralmente pagato per la parte dovuta nei termini previsti, e/o (B) vantato verso un soggetto nei confronti del quale sia stato promosso da terzi un procedimento esecutivo avente ad oggetto un bene gravato da garanzia in favore di e/o (c) vantato verso un soggetto nei Controparte_3
confronti del quale vanti ulteriori crediti pecuniari in tutto o in parte scaduti da almeno 5 CP_3
giorni che non siano stati integralmente pagati per la parte dovuta nei termini previsti (Crediti in
Gestione)”.
pagina 4 di 10 Parte opponente deduce inoltre la mancanza di un valido titolo esecutivo atteso che nei mutui posti alla base della procedura esecutiva, stipulati sia con il Banco di Sicilia s.p.a. che con la NC AN
Popolare Veneta, la dazione di denaro è subordinata all'adempimento di una serie di formalità da parte del mutuatario e non è stata fornita la prova dei detti adempimenti nella forma dell'atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge.
Tale eccezione risulta superata alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui “Il
contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata
sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del
mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla.
Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico
o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia
contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e
assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto
convenuto” (Cassazione civile, Sez. I, 6 marzo 2025, n. 5968).
Infondata è inoltre la censura relativa all'asserito superamento del limite di finanziabilità atteso che,
come ribadito da costante giurisprudenza di merito e di legittimità, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe pagina 5 di 10 conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità
patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.
Anche la doglianza relativa all'indeterminatezza dell'atto di precetto è infondata posto che secondo la giurisprudenza l'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma II (Cass. n.
8096/2022).
Parte opponente lamenta inoltre la violazione dell'art. 1283 c.c., avendo le banche resistenti calcolato gli interessi di mora non sulla quota di capitale residuo ma sull'intero importo della rata (composto da capitale più interessi corrispettivi) generando così una produzione di interessi su interessi. Anche tale doglianza non merita accoglimento atteso che l'art. 3, comma 1, della delibera CICR del 9.2.2000
prevede che nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su
questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Nel caso di specie, il contratto di mutuo fondiario del 20 novembre 2002 all'art. 5 comma 3 prevede: "Le parti convengono ed approvano specificatamente che ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata produce dal giorno della scadenza, senza bisogno di qualsivoglia intimazione, l'interesse di mora a carico della parte finanziata ed a favore della . Pertanto vi è un'apposita pattuizione, CP_8
anteriore al sorgere del credito per interessi, di deroga al disposto dell'art. 1283 c.c., nel rispetto del citato art.3 della Delibera CICR del 9.2.2000. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha confermato pagina 6 di 10 la validità della deroga all'art. 1283 c.c.: "Nel contesto normativo successivo all'entrata in vigore del
T.U.B., la deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. (divieto di anatocismo) è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario, ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi. Ai sensi dell'art. 3 della delibera 9.2.2000 del CICR, nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento" (Cassazione Sezione I Sent. 22.05.2014 n.11400).
Infine parte opponente eccepisce la nullità del contratto di fideiussione in quanto riproduttivo delle clausole ABI censurate dalla NC d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
Sul punto giova ricordare che la Suprema Corte di Cassazione ha escluso che nella fattispecie in oggetto possa configurarsi l'ipotesi di nullità totale delle fideiussioni ritenendo, piuttosto che, la riproposizione di siffatte clausole nei singoli contratti c.d. a valle dia luogo solo ad una nullità parziale delle stesse, ai sensi dell'art. 1419 c.c., non inficiando la tenuta dell'intero contratto, in virtù del principio di conservazione del negozio giuridico. In tal senso è di massimo rilievo la sentenza della
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, 30 dicembre 2021, n. 41994 che così si è espressa: "nel caso in
esame, sebbene effettivamente nel contratto di fideiussione stipulato tra gli appellanti e la NC, siano
presenti le clausole sopra riportate (2, 6 e 8) riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole
ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità Garante, tuttavia la nullità delle stesse non può condurre ad
una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, in
mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Ne consegue che, benché le clausole 2, 6 e
8 del contratto di fideiussione siano nulle, il contratto è tuttora valido ed esistente tra le parti". Con la citata sentenza è stato poi espresso il seguente principio di diritto: "i contratti di fideiussione a valle di
pagina 7 di 10 intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti
con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e
dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale
costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una
diversa volontà delle parti." Va considerato, in particolare, che la Corte afferma che solo la
“pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della
NC d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8)” determinano la nullità a valle del contratto fideiussorio limitatamente alle clausole riproduttive del contenuto del primo atto, ex art. 1419 c.c., mentre “non è
certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico
della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter, invero, determinare
problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità” o, ancora, aggiunge che
“è del tutto evidente, infatti, che la nullità speciale delle clausole in questione discende dalla loro
natura - in quanto attuative dell'intesa a monte vietata - di disposizioni restrittive, in concreto, della
libera concorrenza, e non certo dalla effettuata deroga alle norme codicistiche in tema di
fideiussione”.
Ebbene l'eccezione di nullità della fideiussione deve essere rigettata perché infondata oltre che per mancata produzione in giudizio del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
Infine tardiva, oltre che infondata, è la doglianza relativa alla omessa iscrizione all'albo ex art. 106
TUB di , , CP_2 CP_5 CP_1 Controparte_9
Ebbene, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere eventualmente rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo pagina 8 di 10 VIII, capo I, del T.U.B.) (Cass. civ., n. 7243/2024). Sul punto ancora più di recente si sono espresse le
SS.UU con decreto n. 13749 del 17.5.2024, che hanno dichiarato inammissibile la questione pregiudiziale in ordine alla vexata quaestio della validità degli atti compiuti per il recupero del credito da parte dello special servicer non iscritto all'albo ex art. 106 T.U.B.. Secondo la Corte, dall'omessa iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. del soggetto incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza.
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di quale parte soccombente e sono liquidate Parte_1
come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 con applicazione dei parametri minimi tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e della natura del giudizio (nulla per la fase istruttoria in favore di in quanto non espletata). CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Controparte_4
mandataria della società che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, Parte_2
oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di (già Parte_1 CP_2 CP_7
in persona del legale rappresentante pro tempore che liquida in complessivi € 7.052,00 per
[...]
pagina 9 di 10 compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore che liquida in complessivi € 4.217,00 per compensi,
oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Siracusa, 29/10/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO FUORI UDIENZA
(ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, come convertito con L. n. 77/2020) nella causa n. r.g. 3037/2023
Il Giudice, nella causa emarginata in epigrafe visto il proprio decreto con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 28.10.2025 secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.; verificata la rituale comunicazione alle parti del predetto decreto;
viste le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
ciò premesso, così dispone: Il Giudice dispone come da separata sentenza. Manda la cancelleria per l'acquisizione del presente provvedimento nel fascicolo telematico, in sostituzione del verbale d'udienza, e per la comunicazione alle parti. Siracusa,29/10/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 1 di 10 N. R.G. 3037/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3037/2023 promossa da:
, (C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PASSANANTE RE IT che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LA ROCCA IGINO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
RE NI LE che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
pagina 2 di 10 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TUMINO GIOVANNI che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONVENUTE OPPOSTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del luglio 2023 il giudizio di merito dell'opposizione Parte_3
proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G.ES. 214/04 a cui è
riunito il procedimento esecutivo n. 238/04.
Parte opponente deduce: 1) il difetto di legittimazione attiva e/o la mancanza di titolarità del diritto di credito in capo alle società ed non essendovi la prova della Controparte_1 Parte_2
cessione dei crediti;
2) la mancanza di titolarità ad agire per i crediti per cui è causa in capo a Parte_4
qualificatasi mandataria, non sussistendo la prova che quest'ultima abbia ricevuto dalla mandante
[...]
una valida procura relativamente ai crediti oggetto di causa;
3) la mancanza di un Controparte_3
valido titolo esecutivo atteso che non emerge l'immediata acquisizione da parte dei mutuatari della disponibilità della somma erogata, essendo la dazione di denaro subordinata al verificarsi di una serie di condizioni;
4) la nullità dei mutui per superamento del limite di finanziabilità in violazione dell'art. 38 TUB;
5) la nullità dell'atto di precetto intimato dall'ex Banco di Sicilia al sig. in Parte_5
data 15.06.2004 per indeterminatezza delle somme richieste;
6) la violazione del divieto di applicazione dell'anatocismo bancario;
7) la nullità fideiussione omnibus rilasciata dalla sig.ra Pt_1
per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) della legge 287/90.
[...]
Radicatosi il contraddittorio si sono costituite nella sua Controparte_4
qualità di mandataria e sub servicer della società in virtù di procura speciale Parte_2
pagina 3 di 10 rilasciata da (già , e e per Controparte_5 CP_6 Controparte_1 Controparte_3
essa, quale mandataria, (già . CP_2 CP_7
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Lamenta parte opponente che non sussiste la prova della cessione dei crediti dalla Controparte_8
in favore di e da in favore di
[...] Controparte_1 Controparte_8 Parte_2
con la conseguenza dell'insussistenza del diritto a procedere ad espropriazione forzata.
[...]
Ebbene tale eccezione risulta infondata atteso che sia che hanno Controparte_1 Parte_2
prodotto la dichiarazione della cedente ricognitiva dell'intervenuta Controparte_8
cessione del credito. Sul punto la giurisprudenza, infatti, si è espressa nel senso che “la dichiarazione
della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in
giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante,
potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello” (Cass., Sez. Un.,
04/5/2017, n.10790; in senso conforme, ex multis Cass. Civ. n.10200/2021).
Infondata è anche la doglianza relativa alla nullità per indeterminatezza della procura rilasciata a
[...]
atteso che dall'esame della procura emerge l'oggetto della stessa essendo stati in essa Parte_4
indicati in modo specifico i crediti affidati in gestione (sia giudiziale che stragiudiziale) a CP_2
ovvero “qualsiasi credito pecuniario che sia (a) in tutto o in parte scaduto da almeno 5 giorni e
[...]
non sia stato integralmente pagato per la parte dovuta nei termini previsti, e/o (B) vantato verso un soggetto nei confronti del quale sia stato promosso da terzi un procedimento esecutivo avente ad oggetto un bene gravato da garanzia in favore di e/o (c) vantato verso un soggetto nei Controparte_3
confronti del quale vanti ulteriori crediti pecuniari in tutto o in parte scaduti da almeno 5 CP_3
giorni che non siano stati integralmente pagati per la parte dovuta nei termini previsti (Crediti in
Gestione)”.
pagina 4 di 10 Parte opponente deduce inoltre la mancanza di un valido titolo esecutivo atteso che nei mutui posti alla base della procedura esecutiva, stipulati sia con il Banco di Sicilia s.p.a. che con la NC AN
Popolare Veneta, la dazione di denaro è subordinata all'adempimento di una serie di formalità da parte del mutuatario e non è stata fornita la prova dei detti adempimenti nella forma dell'atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge.
Tale eccezione risulta superata alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui “Il
contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata
sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del
mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla.
Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico
o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia
contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e
assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto
convenuto” (Cassazione civile, Sez. I, 6 marzo 2025, n. 5968).
Infondata è inoltre la censura relativa all'asserito superamento del limite di finanziabilità atteso che,
come ribadito da costante giurisprudenza di merito e di legittimità, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe pagina 5 di 10 conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità
patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.
Anche la doglianza relativa all'indeterminatezza dell'atto di precetto è infondata posto che secondo la giurisprudenza l'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma II (Cass. n.
8096/2022).
Parte opponente lamenta inoltre la violazione dell'art. 1283 c.c., avendo le banche resistenti calcolato gli interessi di mora non sulla quota di capitale residuo ma sull'intero importo della rata (composto da capitale più interessi corrispettivi) generando così una produzione di interessi su interessi. Anche tale doglianza non merita accoglimento atteso che l'art. 3, comma 1, della delibera CICR del 9.2.2000
prevede che nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su
questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Nel caso di specie, il contratto di mutuo fondiario del 20 novembre 2002 all'art. 5 comma 3 prevede: "Le parti convengono ed approvano specificatamente che ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata produce dal giorno della scadenza, senza bisogno di qualsivoglia intimazione, l'interesse di mora a carico della parte finanziata ed a favore della . Pertanto vi è un'apposita pattuizione, CP_8
anteriore al sorgere del credito per interessi, di deroga al disposto dell'art. 1283 c.c., nel rispetto del citato art.3 della Delibera CICR del 9.2.2000. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha confermato pagina 6 di 10 la validità della deroga all'art. 1283 c.c.: "Nel contesto normativo successivo all'entrata in vigore del
T.U.B., la deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. (divieto di anatocismo) è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario, ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi. Ai sensi dell'art. 3 della delibera 9.2.2000 del CICR, nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento" (Cassazione Sezione I Sent. 22.05.2014 n.11400).
Infine parte opponente eccepisce la nullità del contratto di fideiussione in quanto riproduttivo delle clausole ABI censurate dalla NC d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
Sul punto giova ricordare che la Suprema Corte di Cassazione ha escluso che nella fattispecie in oggetto possa configurarsi l'ipotesi di nullità totale delle fideiussioni ritenendo, piuttosto che, la riproposizione di siffatte clausole nei singoli contratti c.d. a valle dia luogo solo ad una nullità parziale delle stesse, ai sensi dell'art. 1419 c.c., non inficiando la tenuta dell'intero contratto, in virtù del principio di conservazione del negozio giuridico. In tal senso è di massimo rilievo la sentenza della
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, 30 dicembre 2021, n. 41994 che così si è espressa: "nel caso in
esame, sebbene effettivamente nel contratto di fideiussione stipulato tra gli appellanti e la NC, siano
presenti le clausole sopra riportate (2, 6 e 8) riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole
ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità Garante, tuttavia la nullità delle stesse non può condurre ad
una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, in
mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Ne consegue che, benché le clausole 2, 6 e
8 del contratto di fideiussione siano nulle, il contratto è tuttora valido ed esistente tra le parti". Con la citata sentenza è stato poi espresso il seguente principio di diritto: "i contratti di fideiussione a valle di
pagina 7 di 10 intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti
con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e
dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale
costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una
diversa volontà delle parti." Va considerato, in particolare, che la Corte afferma che solo la
“pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della
NC d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8)” determinano la nullità a valle del contratto fideiussorio limitatamente alle clausole riproduttive del contenuto del primo atto, ex art. 1419 c.c., mentre “non è
certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico
della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter, invero, determinare
problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità” o, ancora, aggiunge che
“è del tutto evidente, infatti, che la nullità speciale delle clausole in questione discende dalla loro
natura - in quanto attuative dell'intesa a monte vietata - di disposizioni restrittive, in concreto, della
libera concorrenza, e non certo dalla effettuata deroga alle norme codicistiche in tema di
fideiussione”.
Ebbene l'eccezione di nullità della fideiussione deve essere rigettata perché infondata oltre che per mancata produzione in giudizio del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
Infine tardiva, oltre che infondata, è la doglianza relativa alla omessa iscrizione all'albo ex art. 106
TUB di , , CP_2 CP_5 CP_1 Controparte_9
Ebbene, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere eventualmente rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo pagina 8 di 10 VIII, capo I, del T.U.B.) (Cass. civ., n. 7243/2024). Sul punto ancora più di recente si sono espresse le
SS.UU con decreto n. 13749 del 17.5.2024, che hanno dichiarato inammissibile la questione pregiudiziale in ordine alla vexata quaestio della validità degli atti compiuti per il recupero del credito da parte dello special servicer non iscritto all'albo ex art. 106 T.U.B.. Secondo la Corte, dall'omessa iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. del soggetto incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza.
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di quale parte soccombente e sono liquidate Parte_1
come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 con applicazione dei parametri minimi tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e della natura del giudizio (nulla per la fase istruttoria in favore di in quanto non espletata). CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Controparte_4
mandataria della società che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, Parte_2
oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di (già Parte_1 CP_2 CP_7
in persona del legale rappresentante pro tempore che liquida in complessivi € 7.052,00 per
[...]
pagina 9 di 10 compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore che liquida in complessivi € 4.217,00 per compensi,
oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Siracusa, 29/10/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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