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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/07/2025, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.10723 /2016 Reg. Gen. Cont., vertente in materia di responsabilità professionale medica assegnata in decisione all'udienza del 25.03.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 mandato a margine dell'atto di citazione, dall' Avv. Filippo Pucino (c.f.:
), elettivamente domiciliato all'indirizzo di Posta Elettronica C.F._2
Certificata Email_1
ATTORE
E
c.f. e p.iva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, dall' Avv. Guido Maria
Framondi (c.f.: ), elettivamente domiciliata all'indirizzo di C.F._3
Posta Elettronica Certificata: ; Email_2
CONVENUTA
NONCHE'
, (c.f.: , rappresentato e difeso, dall'avv. CP_2 C.F._4
Domenico Morra (cod. fisc. ), elettivamente domiciliato C.F._5
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all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
.salerno.it Email_3 CP_3
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
NONCHE'
(c.f. e p.iva: ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, in forza di procura speciale allegata, dagli Avvocati Francesco
Panni (C.F. ), Stefano Mondini (C.F. CodiceFiscale_6 C.F._7
) ed OR UC (C.F.: ), elettivamente domiciliata
[...] C.F._8 all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
Email_4
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: come in atti.
OGGETTO: responsabilità professionale medica.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio la chiedendo l'accertamento della Controparte_1 responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per i danni subiti a seguito di un intervento di TURP per ipertrofia prostatica con successiva revisione endoscopica per adenoma prostatico residuo, a cui seguì un ulteriore intervento di TURP, e la conseguente condanna, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti.
L'attore ha dedotto che poiché affetto da ipertrofia prostatica benigna, trattata farmacologicamente, persistendo pollachiuria, in data 25.02.2014, si ricoverava presso la , con diagnosi di “ipertrofia adenomatosa della Controparte_5 prostata”, ove il giorno successivo veniva sottoposto dal Dr. ad intervento di CP_2
TURP e dimesso in data 04.03.2014. Perdurando la sintomatologia, si rendeva necessario un secondo intervento ed in data 06.05.2014 l'istante si ricoverava presso la medesima Casa di Cura con diagnosi di “ostruzione cervico-prostatica da lembo
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residuo e sclerosi del collo” ed in data 07.05.2014 presso la predetta struttura si sottoponeva ad un nuovo intervento chirurgico e veniva dimesso in data 10.05.2014.
Essendo riapparsa la sintomatologia dopo 10 giorni, il decideva di rivolgersi Pt_1 ad altro urologo, il quale riscontrava “adenoma residuo” con significativa ostruzione del collo per stenosi cicatriziale;
il chirurgo operatore riconoscendo la grave ostruzione uretrale, ipotizzando una recidiva, consigliava valutazione in ambiente specialistico per la chirurgia uretrale.
Quindi in data 20.10.2014 l'attore si ricoverava presso l' Controparte_6 di Napoli per “iperplasia prostatica” ed il 21.10.2014 veniva sottoposto ad
[...] un nuovo intervento chirurgico con dimissione in data 24.10.2014.
L'attore ha concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta per l'errato Controparte_1 trattamento sanitario ricevuto, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € 74.315,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, con condanna alle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
-1.1. Si è costituita in giudizio la , eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la nullità dell'atto di citazione;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, sia sotto il profilo fattuale che giuridico, escludendo ogni responsabilità a proprio carico e rilevando l'assenza di elementi probatori idonei a giustificare la richiesta risarcitoria;
ha quindi concluso, in via preliminare, per la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio,; sempre in via preliminare, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il dott. , quale soggetto CP_2 tenuto a manlevare e tenere indenne la società da ogni eventuale CP_7 condanna derivante dalla domanda attorea. Nel merito, ha chiesto il rigetto integrale della domanda per inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e, comunque, per infondatezza in fatto e in diritto;
in via gradata, ha formulato domanda di regresso nei confronti del dott. , con condanna di parte attrice alle spese di lite. CP_2
-1.2. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituito il terzo, dott. , il CP_2 quale, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità della chiamata in causa, per violazione degli artt. 165 e 269, comma IV, c.p.c., nonché la
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nullità dell'atto di citazione;
nel merito ha rilevato l'infondatezza della domanda attorea, per carenza di prova e per la natura eccessiva dell'ammontare dei danni prospettati. Ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa della compagnia in persona del legale rappresentante p.t., in forza della Controparte_4 polizza n. 253029405923, stipulata per la copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione medica, nel merito ed ha chiesto la condanna della compagnia assicurativa a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni somma eventualmente dovuta nei confronti di qualsivoglia parte processuale, con vittoria di spese e compensi di causa.
-1.3. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la società Controparte_4
contestando l'inesistenza di responsabilità risarcitoria in capo al dott. per
[...] CP_2
i fatti dedotti dall'attore, con conseguente rigetto dell'azione risarcitoria, ove estesa all'assicurato, nonché della domanda di rivalsa formulata dalla
[...]
. La società assicuratrice ha quindi eccepito l'inoperatività della Controparte_1 copertura assicurativa di cui alla polizza n. 253029405923, ai sensi dell'art. 16, comma
3, nn. 2), 3) e 4) delle condizioni generali di contratto;
ha chiesto, infine,
l'accertamento del solo danno effettivamente riconducibile in via diretta al dott. , CP_2 con condanna dell'assicurato nei limiti della propria responsabilità personale, escludendo ogni profilo di responsabilità solidale, e comunque nei limiti del massimale assicurato (€ 1.000.000,00), tenuto conto anche dell'eventuale ripartizione ai sensi dell'art. 1910 c.c. con la compagnia assicuratrice della Controparte_1
, concludendo per la condanna alle spese processuali a carico dell'attore.
[...]
Espletata l'istruttoria con l'interrogatorio formale dell' amministratore p.t. della
[...]
e del dott. e con l'assunzione della prova testimoniale Controparte_1 CP_2 del direttore sanitario della medesima struttura nonché con l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 25.03.2025 previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
-2. Tanto premesso in fatto e passando al vaglio delle eccezioni preliminari formulate si osserva che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che
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l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum) con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. civ. n. 1681/2015).
Riguardo al caso di specie occorre poi evidenziare che la Cassazione, con la sentenza n. 4030 del 2013, ha spiegato in cosa si sostanzia l'onere di allegazione affermando che "l'onere di allegazione dell'attore, pur avendo ad oggetto i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, non si spinge sino alla necessità di enucleazione ed indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore
(ché, diversamente opinando, si finirebbe per gravare il richiedente di un onere supplementare, quanto inammissibile, quale quello di richiedere, sempre e comunque, un accertamento tecnico preventivo onde supportare l'atto introduttivo del giudizio delle necessarie connotazioni tecnico-scientifiche), sufficiente essendo, per converso, la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengano essere in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie di un non professionista che conosca (o debba conoscere) l'attuale stato dei possibili profili di responsabilità del sanitario. Non può, quindi, esigersi dall'attore delineare con estrema precisione quale sarebbe il profilo di inadeguatezza dell'operato dei sanitari, dovendo quest'ultimo limitarsi esclusivamente ad enunciare una serie di proposizioni tali da rendere credibile la correlazione tra il pregiudizio patito dal paziente e le
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prestazioni ricevute". Sotto il profilo del nesso causale, la Cassazione ha, inoltre, recentemente puntualizzato che "per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente" (Cass.,12.9.2013, n. 20904).
Alla luce dei principi richiamati, nel caso di specie appare chiara ed esaustiva la domanda proposta da parte attrice, vertente sul risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti da in occasione dei due interventi chirurgici Parte_1 eseguiti dal dott. tra febbraio e maggio 2014. CP_2
-2.1. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità e improcedibilità della chiamata del terzo, formulata dalla , non sussistendo CP_2 alcuna violazione degli artt. 165 e 269, comma IV, c.p.c.,: risulta infatti che la chiamata di terzo è stata effettuata con atto depositato in cancelleria in data 14.03.2017, a fronte di udienza di prima comparizione fissata per il 05.04.2017, dunque con rispetto del termine minimo di venti giorni liberi previsto dalla normativa allora applicabile.
Ne consegue la piena ammissibilità della chiamata in causa del terzo.
-3. Passando al vaglio della domanda proposta questo Giudice ritiene che la predetta sia fondata e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente va rilevato che l'attore ha convenuto in giudizio la
[...]
, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'errata Controparte_1 esecuzione di un intervento chirurgico per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna, con conseguente persistenza della sintomatologia e la necessità di due interventi correttivi.
Ciò premesso e richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione ( cfr. sent. 1/7/2002 n. 9556 e sent. 11/1/2008 n. 577) occorre precisare che il rapporto che lega la struttura sanitaria, pubblica o privata, al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico - cd contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria e
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protezione” - che si perfeziona, anche sulla base di fatti concludenti, con la sola accettazione del paziente presso la struttura. Si tratta, dunque, di un rapporto che si sostanzia in una serie complessa di prestazioni che la struttura eroga in favore del paziente e che sono destinate a personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto.
Difatti, nel considerare gli obblighi gravanti sul medico e sulla struttura sanitaria, occorre considerare non solo il tipo di struttura alla quale ci si rivolge, ma anche la patologia prospettata dal paziente. Motivo per il quale le strutture psichiatriche sono tenute a spiegare un atteggiamento di protezione e vigilanza differenziato, che varia in funzione delle circostanze del caso concreto.
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. È bene precisare che nessun rilievo assume il fatto che la struttura - sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato - per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni (esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario) e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. L'esposto inquadramento giuridico non è mutato in seguito all'introduzione della nuova normativa sulla responsabilità sanitaria (Legge 8 marzo
2017 n. 24) che, anzi, sotto detto aspetto, conferma la responsabilità contrattuale della casa di cura, assumendo il concorso cumulativo della medesima con la responsabilità aquiliana dell'esercente la professione sanitaria (si v. art. 7 l. cit.).
Ad ogni modo, detta normativa non troverà applicazione al caso di specie, trattandosi di evento avvenuto nel 2014 e dunque prima dell'entrata in vigore della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco) (sui profili di diritto intertemporale, ( cfr.
Cassazione civile, Sez. III, che, con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019).
Così ricostruito il rapporto, ne discende che ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, il paziente debba abitualmente provare solo l'avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui egli si trovi inserito nella struttura (sottoposto alle cure o alla vigilanza del personale della struttura),
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mentre spetta alla controparte dimostrare di aver adempiuto la propria prestazione con la diligenza idonea ad impedire il fatto (Cass. civ. 3 marzo 2010 n. 5067). Inoltre, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica e l'azione o l'omissione dei sanitari (ex plurimis cfr. Cassazione civile sez.
III, 22/09/2023, n.27151; sent, del 11 novembre 2019, n. 28991 e n. 28992; sentenza
26 luglio 2017, n. 18392; cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008). Come affermato da Cass. 12 settembre 2013, n. 20904, "dal punto di vista del danneggiato la prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo, che si sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che è rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento fino anche ad un esito finale come quello mortale o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato".
Non ricade sul paziente invece l'onere di provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità, né enucleare gli specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili solo dagli esperti del settore (cfr.
Cass. n. 9471/2004). La parte debitrice, sia essa il sanitario o la struttura sanitaria, dovrà dal suo canto dimostrare l'assenza di colpa e che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (ex plurimis:
Cassazione civile sez. III, 22/09/2023, n.27151; sent, del 11 novembre 2019, n. 28991
e n. 28992; sentenza 26 luglio 2017, n. 18392; cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del
11/01/2008). Ne deriva che, se anche per presunzioni non si riesca a provare la causa del danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul paziente, mentre se resta ignota la causa d'impossibilità sopravvenuta della prestazione, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità e inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore.
-3.1. Tanto premesso, va rilevato che l'attore ha prodotto in atti copia della cartella clinica n. 2014/926 della Chirurgia Urologica della Casa di Cura “Sant'Anna S.r.l.” di relativa a ricovero dal 25.2.2014 al 4.3.2014 e della cartella clinica n. CP_5
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2014/1860 della Chirurgia Urologica della Casa di Cura “Sant'Anna S.r.l.” di CP_5 relativa a ricovero dal 6.5.2014 al 10.5.; in entrambe le cartelle è chiaramente indicato che, per entrambi gli interventi chirurgici, il chirurgo che ha proceduto ad effettuare l'intervento è stato il dott. . CP_2
Può pertanto ritenersi dimostrata la conclusione del contratto atipico di spedalità tra l'attore e la struttura convenuta per effetto dell'accettazione della stessa e per la messa a disposizione di tutti i servizi relativi al ricovero e all'intervento chirurgico, come anche di un contatto sociale qualificato con il dott. . CP_2
Ciò posto si reputa che parte attrice abbia assolto al proprio onere probatorio, giacché dalla documentazione sanitaria depositata e, soprattutto, dalla consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott. e dal dott. emerge un quadro clinico Per_1 Per_2 dettagliato e coerente con le deduzioni attoree.
Dalla documentazione medica prodotta emerge che affetto da Parte_1 ipertrofia prostatica benigna e già in trattamento farmacologico dal 2008, in data
23.01.2014, richiedeva un consulto urologico al dott. , il quale prescriveva esame CP_2 uroflussometrico ed ecografico transrettale, eseguiti in data 28.01.2014, confermando la presenza di un volume prostatico aumentato con “impronta vescicale del III lobo” e un residuo post-minzionale di circa 273 cc. In ragione di ciò, il dott. indicava il CP_2 ricovero presso la Casa per la risoluzione chirurgica della Controparte_1 predetta condizione. Il paziente veniva ricoverato in data 25.02.2014 e sottoposto, il giorno seguente, ad intervento di resezione transuretrale della prostata (TURP) ma, nonostante il regolare decorso post-operatorio, il paziente continuava a riferire sintomatologia irritativa e ostruttiva del basso tratto urinario.
Tale quadro clinico determinava la necessità di un secondo intervento di TURP, eseguito in data 07.05.2014 presso la medesima struttura e dallo stesso operatore.
Nonostante ciò, la sintomatologia non accennava a migliorare, tanto che il paziente si rivolgeva ad altro specialista in data 05.07.2014; veniva effettuata una uretrocistoscopia diagnostica che riscontrava una “ostruzione significativa del segmento cervico-prostatico per adenoma residuo e sclerosi cicatriziale”, con conseguente indicazione di “revisione resettiva endoscopica”.
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Occorre evidenziare al riguardo che secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, è onere del medico dimostrare che le complicanze insorte durante o per effetto di un intervento chirurgico di routine siano derivate da un evento imprevisto ed imprevedibile, secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico- scientifiche del momento (Cass. n. 24074/2017).
Nella fattispecie in esame - ove è pacifica la natura routinaria dell'intervento-,
l'operatore non ha offerto alcuna dimostrazione in ordine alla CP_2 imprevedibilità ed inevitabilità delle complicanze, né alla insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle complicanze stesse, né, ancora, all'adeguatezza delle tecniche chirurgiche prescelte.
Al contrario, i CC.TT.UU. nominati nel corso del giudizio, nella relazione alla quale integralmente ci si riporta, hanno accertato la malpractice medica, rilevando che “le due procedure TURP eseguite dallo stesso operatore (Dott. ) a distanza di tre CP_2 mesi l'una dall'altra non consentirono un'adeguata riduzione del volume prostatico, tale da eliminare o ridurre la sintomatologia disurica che aveva indicato l'esecuzione del trattamento chirurgico. Considerati i tempi di ripresentazione dei sintomi disurici
a carico delle basse vie urinarie post-TURP e l'assenza di particolari anomalie anatomiche uretrali descritte nel corso degli interventi di TURP del febbraio e maggio
2014 è ragionevole ritenere - con elevato coefficiente probabilistico – che la persistenza di sintomatologia da steno/ostruzione uretrale non dipese da fattori correlati al paziente (stenosi cicatriziali o recidiva dell'IPB), bensì ad un difetto di manualità chirurgica. Emerge quindi nella condotta tecnico-professionale del Dott.
– della – un difetto di abilità tecnica (imperizia) CP_2 Controparte_8 nell'esecuzione delle due procedure di TURP del febbraio 2014 e del maggio 2014.”
(cfr. pag. 18 della ctu).
Ne consegue, quindi, che la condotta del dott. , operante presso la CP_2 [...]
, risulta causalmente determinante rispetto all'insorgenza Controparte_9 dell'evento dannoso e degli “esiti menomativi rappresentati da un indebolimento anatomo-funzionale dell'uretra, caratterizzata dalla presenza di una “lieve “stenosi” del condotto urinario e di annessa riferita ed accreditabile sintomatologia disurica”, non suscettibile di significativo miglioramento attraverso ulteriori terapie;
in concreto
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infatti “la condotta dell'Urologo coinvolto nella vicenda (Dott. fu causalmente CP_2 decisiva nel determinismo dello “evento dannoso” e dei conseguenti esiti menomativi di cui è portatore il sig. . Pt_1
-4. Accertata la responsabilità del chiamato in causa, dott. , e passando alla CP_2 valutazione e quantificazione dei danni, occorre premettere che le valutazioni peritali, cui questo Giudicante ritiene di dover prestare adesione, risultano complete e ben argomentate sotto il profilo logico-scientifico, corredate da adeguati richiami alla letteratura medica di riferimento e ulteriormente rafforzate dalla puntuale risposta alle osservazioni formulate dai consulenti di parte, alle quali i CC.TT.UU. hanno replicato con argomentazioni chiare e motivate, ribadendo in modo esaustivo le proprie conclusioni
Ne consegue che utilizzando i valori riconosciuti dal collegio peritale per la determinazione del risarcimento del danno, quest'ultimo debba essere quantificato come segue:
- giorni 13 (tredici) di ITT: € 1.495,00;
- giorni 10 (dieci) di ITP al 50%: € 575,00;
- giorni 10 (cinquanta) di ITP al 25%: € 287,50;
- totale danno biologico temporaneo: € 2.357,50;
- danno permanente nella misura dell'8 (otto) %: € 11.683,00;
Per una invalidità totale pari ad € 14.040,50.
Detta somma deve essere devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso,
(€ 11.603,72) e su tale importo, rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari ad € 15.671,27 cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
-5. Riguardo alla domanda di regresso avanzata dalla Controparte_1 nei confronti del medico chirurgo Dott. , occorre preliminarmente precisare che CP_2 il sanitario convenuto operava all'interno della quale Controparte_1 libero professionista, in forza di un contratto di collaborazione e consulenza libero professionale datato 02.01.2014.
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Deve, pertanto ritenersi configurabile nella fattispecie in esame, la responsabilità solidale della struttura in relazione alla condotta colposa del sanitario di cui si è avvalsa per l'esecuzione della prestazione sanitaria oggetto del contratto concluso con il paziente-attore, ai sensi dell'art. 1228 c.c.
Come precisato dai periti nominati, infatti, l'esecuzione delle due TURP praticate nei mesi di febbraio e maggio 2014 risulta affetta da imperizia e negligenza, con esiti non risolutivi, tale da rendere necessario un terzo intervento chirurgico.
In particolare, i consulenti hanno ritenuto che la condotta dell'urologo coinvolto nella vicenda fu “causalmente decisiva nel determinare le conseguenze dannose e gli esiti menomativi di cui è portatore e che la sintomatologia persistente, Parte_1 nonché la necessità di successivo intervento risolutivo, fossero ragionevolmente riconducibili a una non corretta esecuzione tecnica delle due prime TURP”.
Tuttavia, l'accertamento di condotta colposa da parte del medico non esonera, di per sé, la struttura sanitaria dal proprio obbligo risarcitorio nei confronti del paziente, posto che essa risponde anche del fatto colposo dei propri ausiliari ex art. 1228 c.c., salvo prova del caso fortuito o forza maggiore, che nel caso di specie non risulta né dedotta né dimostrata. (cfr. sul punto Cass. 6053/2010)
Come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il danno alla salute causato da un professionista operante all'interno della struttura costituisce un rischio tipico dell'impresa sanitaria, la quale organizza e gestisce in autonomia le risorse materiali e umane necessarie per adempiere alle prestazioni sanitarie assunte contrattualmente.
Ne consegue che la struttura sanitaria non può pretendere di trasferire sic et simpliciter sul proprio collaboratore professionale il rischio connesso alla propria attività lucrativa, se non dando prova rigorosa che la condotta dell'ausiliario sia stata l'unica causa del danno, in assenza di concorso causale di condotte omissive o carenze organizzative riferibili alla struttura stessa.
Nel caso in esame, sebbene la condotta, caratterizzata da negligenza ed imperizia, del dott. risulti causalmente determinante, non può escludersi una concorrente CP_2 responsabilità della struttura, in particolare sotto il profilo del mancato controllo sull'esito delle prime due TURP e della mancata tempestiva programmazione di un
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intervento alternativo risolutivo in presenza di evidente persistenza di sintomatologia clinica.
Alla luce di tali considerazioni, e in virtù del principio di presunzione di pari responsabilità in caso di dubbio circa il grado delle colpe concorrenti secondo cui e
"nel dubbio le singole colpe si presumono uguali" (art. 2055, comma 3, c.c.), questo
Tribunale ritiene che la struttura sanitaria non abbia assolto l'onere probatorio richiesto per escludere o ridurre significativamente la propria responsabilità.
Pertanto, la colpa va ripartita nella misura del 50% a carico della struttura sanitaria resistente e del 50% a carico del TT , ai fini dei rapporti interni tra CP_2 condebitori solidali.
-6. A questo punto passando al vaglio alla domanda di garanzia spiegata del convenuto dott. nei confronti della compagnia assicurativa CP_2 [...]
in forza della polizza n. 253029405923, reputa questo Giudicante Controparte_4 che la stessa sia fondata e meritevole di accoglimento.
Il convenuto ha infatti documentato di essere titolare, per il periodo interessato dai fatti oggetto di causa -validità dal 28.02.2012 al 28.02.2017-, di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi derivante da attività medico-professionale, inerente allo svolgimento dell'attività chirurgica oggetto di causa.
La compagnia assicurativa ha eccepito l'inoperatività della garanzia in favore del medico convenuto, richiamando l'art. 16, comma 3, nn. 2), 3) e 4) delle condizioni generali della polizza, deducendo che la garanzia assicurativa sarebbe esclusa, o in subordine operante solo al ricorrere di presupposti che, nel caso di specie, non risultano sussistenti.
L'art.16 comma 3 n. 2 fa riferimento all'esclusione dell'operatività della polizza in caso di attività svolta dal medico in regime di dipendenza o intramoenia presso strutture sanitarie pubbliche o private, prevedendo una copertura assicurativa solo in secondo rischio soltanto in seguito all'insolvenza dell'ente datore di lavoro. Tale disposizione non è applicabile al caso di specie, posto che il medico convenuto ha operato in forza di un contratto di collaborazione libero-professionale, come da contratto allegato, escludendosi quindi ogni rapporto di dipendenza o intramoenia.
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Quanto all' art.16 comma 3 n. 3, esso disciplina l'attività esercitata in regime libero- professionale presso strutture sanitarie, prevedendo che la garanzia operi in secondo rischio e subordinatamente all'insolvenza dell'ente, ma a condizione che quest'ultimo sia già titolare di una copertura assicurativa riferita anche ai medici operanti al proprio interno.
Nel caso in esame, tuttavia, il legale rappresentante della struttura sanitaria ha dichiarato, in sede di interrogatorio formale che la clinica non disponeva di alcuna copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi a favore del proprio personale medico;
ne discende che in assenza di prova contraria, deve quindi ritenersi che non vi fosse alcuna copertura alternativa a quella stipulata dal medico stesso, con conseguente inapplicabilità della clausola richiamata.
Anche la inoperatività della clausola di cui al comma 3 dell' art.16 non può invocarsi nel caso concreto: difatti la clausola in esame limita l'operatività in primo rischio della polizza alla sola ipotesi di colpa grave nell'ambito di azione di rivalsa promossa dalla struttura sanitaria, ma non esclude l'operatività della copertura in secondo rischio, come previsto dai precedenti punti 2 e 3 della stessa polizza.
Risultando accertata la mancanza di copertura assicurativa da parte della
[...]
, la garanzia assicurativa della società Controparte_1 Controparte_4 deve ritenersi operante, a prescindere dalla sussistenza o allegazione della colpa
[...] grave.
Nessuna delle clausole invocate dalla difesa della società assicurativa, pertanto, risulta idonea ad escludere l'operatività della garanzia, anche alla luce del principio secondo cui le clausole limitative della responsabilità devono essere interpretate in senso restrittivo, ai sensi degli artt. 1341 e 1370 c.c. (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 668 del 18 gennaio 2016).
La garanzia assicurativa prestata dalla compagnia in favore del medico convenuto deve dunque ritenersi pienamente operante, nei limiti e massimali previsti in polizza, e l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa deve essere rigettata.
Ne consegue che la dovrà tenere indenne il dott. Controparte_4 CP_2 di quanto egli sarà tenuto a versare, in esecuzione della presente sentenza, per la propria quota di responsabilità del 50%, oltre alle spese di lite riferibili al medesimo.
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Pertanto, alla stregua di quanto esposto e, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta dall'attore, la convenuta , deve Controparte_1 essere condannata al pagamento, in solido con il dott. , in favore di CP_2 della somma di € 15.671,27 oltre agli interessi legali dalla data della Parte_1 presente pronuncia al soddisfo.
I medesimi convenuti saranno, altresì, tenuti in solido al pagamento , in via definitiva, anche delle spese per la CTU espletata, come liquidate con decreto emesso in corso di causa il 05.07.2022.
Alla soccombenza segue la condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice.
Le spese processuali si liquidano come da dispositivo ex art. D.M. 55/2014, sì come modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento, individuato in base al decisum , tenuto conto del valore effettivo della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con attribuzione diretta al procuratore antistatario di parte attrice, avv. Filippo Pucino, che ne ha formulato espressa e tempestiva richiesta.
Vanno invece compensate le spese processuali tra la Controparte_1
e con le rispettive società chiamate in garanzia. CP_2
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di risarcimento proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna la e , Controparte_1 CP_2 ciascuno nella misura del 50%,, al pagamento della somma complessiva di
€ 15.671,27 a titolo di risarcimento danni oltre agli interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
- condanna la e , ciascuno nella Controparte_1 CP_2 misura del 50%, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compensi ed €. 793,70 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, , con attribuzione diretta al procuratore antistatario di parte attrice;
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- accoglie la domanda di garanzia formulata da nei confronti della CP_2
e, per l'effetto, dichiara la predetta compagnia Controparte_4 assicurativa, in persona del legale rappresentante p.t., tenuta a manlevare da ogni onere derivante dalla presente sentenza, incluse le CP_2 somme da corrispondere in favore della parte ricorrente e le spese di lite;
- pone definitivamente a carico della e di Controparte_1
, ciascuno nella misura del 50%, le spese di consulenza tecnica CP_2 preventiva espletata, con condanna degli stessi al rimborso, in favore dell'attore , ciascuno per la propria quota.
Santa Maria Capua Vetere, 13 luglio 2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Ida D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.10723 /2016 Reg. Gen. Cont., vertente in materia di responsabilità professionale medica assegnata in decisione all'udienza del 25.03.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 mandato a margine dell'atto di citazione, dall' Avv. Filippo Pucino (c.f.:
), elettivamente domiciliato all'indirizzo di Posta Elettronica C.F._2
Certificata Email_1
ATTORE
E
c.f. e p.iva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, dall' Avv. Guido Maria
Framondi (c.f.: ), elettivamente domiciliata all'indirizzo di C.F._3
Posta Elettronica Certificata: ; Email_2
CONVENUTA
NONCHE'
, (c.f.: , rappresentato e difeso, dall'avv. CP_2 C.F._4
Domenico Morra (cod. fisc. ), elettivamente domiciliato C.F._5
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all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
.salerno.it Email_3 CP_3
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
NONCHE'
(c.f. e p.iva: ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, in forza di procura speciale allegata, dagli Avvocati Francesco
Panni (C.F. ), Stefano Mondini (C.F. CodiceFiscale_6 C.F._7
) ed OR UC (C.F.: ), elettivamente domiciliata
[...] C.F._8 all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
Email_4
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: come in atti.
OGGETTO: responsabilità professionale medica.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio la chiedendo l'accertamento della Controparte_1 responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per i danni subiti a seguito di un intervento di TURP per ipertrofia prostatica con successiva revisione endoscopica per adenoma prostatico residuo, a cui seguì un ulteriore intervento di TURP, e la conseguente condanna, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti.
L'attore ha dedotto che poiché affetto da ipertrofia prostatica benigna, trattata farmacologicamente, persistendo pollachiuria, in data 25.02.2014, si ricoverava presso la , con diagnosi di “ipertrofia adenomatosa della Controparte_5 prostata”, ove il giorno successivo veniva sottoposto dal Dr. ad intervento di CP_2
TURP e dimesso in data 04.03.2014. Perdurando la sintomatologia, si rendeva necessario un secondo intervento ed in data 06.05.2014 l'istante si ricoverava presso la medesima Casa di Cura con diagnosi di “ostruzione cervico-prostatica da lembo
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residuo e sclerosi del collo” ed in data 07.05.2014 presso la predetta struttura si sottoponeva ad un nuovo intervento chirurgico e veniva dimesso in data 10.05.2014.
Essendo riapparsa la sintomatologia dopo 10 giorni, il decideva di rivolgersi Pt_1 ad altro urologo, il quale riscontrava “adenoma residuo” con significativa ostruzione del collo per stenosi cicatriziale;
il chirurgo operatore riconoscendo la grave ostruzione uretrale, ipotizzando una recidiva, consigliava valutazione in ambiente specialistico per la chirurgia uretrale.
Quindi in data 20.10.2014 l'attore si ricoverava presso l' Controparte_6 di Napoli per “iperplasia prostatica” ed il 21.10.2014 veniva sottoposto ad
[...] un nuovo intervento chirurgico con dimissione in data 24.10.2014.
L'attore ha concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta per l'errato Controparte_1 trattamento sanitario ricevuto, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € 74.315,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, con condanna alle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
-1.1. Si è costituita in giudizio la , eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la nullità dell'atto di citazione;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, sia sotto il profilo fattuale che giuridico, escludendo ogni responsabilità a proprio carico e rilevando l'assenza di elementi probatori idonei a giustificare la richiesta risarcitoria;
ha quindi concluso, in via preliminare, per la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio,; sempre in via preliminare, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il dott. , quale soggetto CP_2 tenuto a manlevare e tenere indenne la società da ogni eventuale CP_7 condanna derivante dalla domanda attorea. Nel merito, ha chiesto il rigetto integrale della domanda per inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e, comunque, per infondatezza in fatto e in diritto;
in via gradata, ha formulato domanda di regresso nei confronti del dott. , con condanna di parte attrice alle spese di lite. CP_2
-1.2. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituito il terzo, dott. , il CP_2 quale, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità della chiamata in causa, per violazione degli artt. 165 e 269, comma IV, c.p.c., nonché la
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nullità dell'atto di citazione;
nel merito ha rilevato l'infondatezza della domanda attorea, per carenza di prova e per la natura eccessiva dell'ammontare dei danni prospettati. Ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa della compagnia in persona del legale rappresentante p.t., in forza della Controparte_4 polizza n. 253029405923, stipulata per la copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione medica, nel merito ed ha chiesto la condanna della compagnia assicurativa a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni somma eventualmente dovuta nei confronti di qualsivoglia parte processuale, con vittoria di spese e compensi di causa.
-1.3. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la società Controparte_4
contestando l'inesistenza di responsabilità risarcitoria in capo al dott. per
[...] CP_2
i fatti dedotti dall'attore, con conseguente rigetto dell'azione risarcitoria, ove estesa all'assicurato, nonché della domanda di rivalsa formulata dalla
[...]
. La società assicuratrice ha quindi eccepito l'inoperatività della Controparte_1 copertura assicurativa di cui alla polizza n. 253029405923, ai sensi dell'art. 16, comma
3, nn. 2), 3) e 4) delle condizioni generali di contratto;
ha chiesto, infine,
l'accertamento del solo danno effettivamente riconducibile in via diretta al dott. , CP_2 con condanna dell'assicurato nei limiti della propria responsabilità personale, escludendo ogni profilo di responsabilità solidale, e comunque nei limiti del massimale assicurato (€ 1.000.000,00), tenuto conto anche dell'eventuale ripartizione ai sensi dell'art. 1910 c.c. con la compagnia assicuratrice della Controparte_1
, concludendo per la condanna alle spese processuali a carico dell'attore.
[...]
Espletata l'istruttoria con l'interrogatorio formale dell' amministratore p.t. della
[...]
e del dott. e con l'assunzione della prova testimoniale Controparte_1 CP_2 del direttore sanitario della medesima struttura nonché con l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 25.03.2025 previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
-2. Tanto premesso in fatto e passando al vaglio delle eccezioni preliminari formulate si osserva che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che
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l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum) con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. civ. n. 1681/2015).
Riguardo al caso di specie occorre poi evidenziare che la Cassazione, con la sentenza n. 4030 del 2013, ha spiegato in cosa si sostanzia l'onere di allegazione affermando che "l'onere di allegazione dell'attore, pur avendo ad oggetto i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, non si spinge sino alla necessità di enucleazione ed indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore
(ché, diversamente opinando, si finirebbe per gravare il richiedente di un onere supplementare, quanto inammissibile, quale quello di richiedere, sempre e comunque, un accertamento tecnico preventivo onde supportare l'atto introduttivo del giudizio delle necessarie connotazioni tecnico-scientifiche), sufficiente essendo, per converso, la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengano essere in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie di un non professionista che conosca (o debba conoscere) l'attuale stato dei possibili profili di responsabilità del sanitario. Non può, quindi, esigersi dall'attore delineare con estrema precisione quale sarebbe il profilo di inadeguatezza dell'operato dei sanitari, dovendo quest'ultimo limitarsi esclusivamente ad enunciare una serie di proposizioni tali da rendere credibile la correlazione tra il pregiudizio patito dal paziente e le
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prestazioni ricevute". Sotto il profilo del nesso causale, la Cassazione ha, inoltre, recentemente puntualizzato che "per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente" (Cass.,12.9.2013, n. 20904).
Alla luce dei principi richiamati, nel caso di specie appare chiara ed esaustiva la domanda proposta da parte attrice, vertente sul risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti da in occasione dei due interventi chirurgici Parte_1 eseguiti dal dott. tra febbraio e maggio 2014. CP_2
-2.1. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità e improcedibilità della chiamata del terzo, formulata dalla , non sussistendo CP_2 alcuna violazione degli artt. 165 e 269, comma IV, c.p.c.,: risulta infatti che la chiamata di terzo è stata effettuata con atto depositato in cancelleria in data 14.03.2017, a fronte di udienza di prima comparizione fissata per il 05.04.2017, dunque con rispetto del termine minimo di venti giorni liberi previsto dalla normativa allora applicabile.
Ne consegue la piena ammissibilità della chiamata in causa del terzo.
-3. Passando al vaglio della domanda proposta questo Giudice ritiene che la predetta sia fondata e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente va rilevato che l'attore ha convenuto in giudizio la
[...]
, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'errata Controparte_1 esecuzione di un intervento chirurgico per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna, con conseguente persistenza della sintomatologia e la necessità di due interventi correttivi.
Ciò premesso e richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione ( cfr. sent. 1/7/2002 n. 9556 e sent. 11/1/2008 n. 577) occorre precisare che il rapporto che lega la struttura sanitaria, pubblica o privata, al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico - cd contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria e
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protezione” - che si perfeziona, anche sulla base di fatti concludenti, con la sola accettazione del paziente presso la struttura. Si tratta, dunque, di un rapporto che si sostanzia in una serie complessa di prestazioni che la struttura eroga in favore del paziente e che sono destinate a personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto.
Difatti, nel considerare gli obblighi gravanti sul medico e sulla struttura sanitaria, occorre considerare non solo il tipo di struttura alla quale ci si rivolge, ma anche la patologia prospettata dal paziente. Motivo per il quale le strutture psichiatriche sono tenute a spiegare un atteggiamento di protezione e vigilanza differenziato, che varia in funzione delle circostanze del caso concreto.
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. È bene precisare che nessun rilievo assume il fatto che la struttura - sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato - per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni (esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario) e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. L'esposto inquadramento giuridico non è mutato in seguito all'introduzione della nuova normativa sulla responsabilità sanitaria (Legge 8 marzo
2017 n. 24) che, anzi, sotto detto aspetto, conferma la responsabilità contrattuale della casa di cura, assumendo il concorso cumulativo della medesima con la responsabilità aquiliana dell'esercente la professione sanitaria (si v. art. 7 l. cit.).
Ad ogni modo, detta normativa non troverà applicazione al caso di specie, trattandosi di evento avvenuto nel 2014 e dunque prima dell'entrata in vigore della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco) (sui profili di diritto intertemporale, ( cfr.
Cassazione civile, Sez. III, che, con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019).
Così ricostruito il rapporto, ne discende che ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, il paziente debba abitualmente provare solo l'avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui egli si trovi inserito nella struttura (sottoposto alle cure o alla vigilanza del personale della struttura),
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mentre spetta alla controparte dimostrare di aver adempiuto la propria prestazione con la diligenza idonea ad impedire il fatto (Cass. civ. 3 marzo 2010 n. 5067). Inoltre, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica e l'azione o l'omissione dei sanitari (ex plurimis cfr. Cassazione civile sez.
III, 22/09/2023, n.27151; sent, del 11 novembre 2019, n. 28991 e n. 28992; sentenza
26 luglio 2017, n. 18392; cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008). Come affermato da Cass. 12 settembre 2013, n. 20904, "dal punto di vista del danneggiato la prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo, che si sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che è rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento fino anche ad un esito finale come quello mortale o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato".
Non ricade sul paziente invece l'onere di provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità, né enucleare gli specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili solo dagli esperti del settore (cfr.
Cass. n. 9471/2004). La parte debitrice, sia essa il sanitario o la struttura sanitaria, dovrà dal suo canto dimostrare l'assenza di colpa e che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (ex plurimis:
Cassazione civile sez. III, 22/09/2023, n.27151; sent, del 11 novembre 2019, n. 28991
e n. 28992; sentenza 26 luglio 2017, n. 18392; cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del
11/01/2008). Ne deriva che, se anche per presunzioni non si riesca a provare la causa del danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul paziente, mentre se resta ignota la causa d'impossibilità sopravvenuta della prestazione, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità e inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore.
-3.1. Tanto premesso, va rilevato che l'attore ha prodotto in atti copia della cartella clinica n. 2014/926 della Chirurgia Urologica della Casa di Cura “Sant'Anna S.r.l.” di relativa a ricovero dal 25.2.2014 al 4.3.2014 e della cartella clinica n. CP_5
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2014/1860 della Chirurgia Urologica della Casa di Cura “Sant'Anna S.r.l.” di CP_5 relativa a ricovero dal 6.5.2014 al 10.5.; in entrambe le cartelle è chiaramente indicato che, per entrambi gli interventi chirurgici, il chirurgo che ha proceduto ad effettuare l'intervento è stato il dott. . CP_2
Può pertanto ritenersi dimostrata la conclusione del contratto atipico di spedalità tra l'attore e la struttura convenuta per effetto dell'accettazione della stessa e per la messa a disposizione di tutti i servizi relativi al ricovero e all'intervento chirurgico, come anche di un contatto sociale qualificato con il dott. . CP_2
Ciò posto si reputa che parte attrice abbia assolto al proprio onere probatorio, giacché dalla documentazione sanitaria depositata e, soprattutto, dalla consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott. e dal dott. emerge un quadro clinico Per_1 Per_2 dettagliato e coerente con le deduzioni attoree.
Dalla documentazione medica prodotta emerge che affetto da Parte_1 ipertrofia prostatica benigna e già in trattamento farmacologico dal 2008, in data
23.01.2014, richiedeva un consulto urologico al dott. , il quale prescriveva esame CP_2 uroflussometrico ed ecografico transrettale, eseguiti in data 28.01.2014, confermando la presenza di un volume prostatico aumentato con “impronta vescicale del III lobo” e un residuo post-minzionale di circa 273 cc. In ragione di ciò, il dott. indicava il CP_2 ricovero presso la Casa per la risoluzione chirurgica della Controparte_1 predetta condizione. Il paziente veniva ricoverato in data 25.02.2014 e sottoposto, il giorno seguente, ad intervento di resezione transuretrale della prostata (TURP) ma, nonostante il regolare decorso post-operatorio, il paziente continuava a riferire sintomatologia irritativa e ostruttiva del basso tratto urinario.
Tale quadro clinico determinava la necessità di un secondo intervento di TURP, eseguito in data 07.05.2014 presso la medesima struttura e dallo stesso operatore.
Nonostante ciò, la sintomatologia non accennava a migliorare, tanto che il paziente si rivolgeva ad altro specialista in data 05.07.2014; veniva effettuata una uretrocistoscopia diagnostica che riscontrava una “ostruzione significativa del segmento cervico-prostatico per adenoma residuo e sclerosi cicatriziale”, con conseguente indicazione di “revisione resettiva endoscopica”.
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Occorre evidenziare al riguardo che secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, è onere del medico dimostrare che le complicanze insorte durante o per effetto di un intervento chirurgico di routine siano derivate da un evento imprevisto ed imprevedibile, secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico- scientifiche del momento (Cass. n. 24074/2017).
Nella fattispecie in esame - ove è pacifica la natura routinaria dell'intervento-,
l'operatore non ha offerto alcuna dimostrazione in ordine alla CP_2 imprevedibilità ed inevitabilità delle complicanze, né alla insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle complicanze stesse, né, ancora, all'adeguatezza delle tecniche chirurgiche prescelte.
Al contrario, i CC.TT.UU. nominati nel corso del giudizio, nella relazione alla quale integralmente ci si riporta, hanno accertato la malpractice medica, rilevando che “le due procedure TURP eseguite dallo stesso operatore (Dott. ) a distanza di tre CP_2 mesi l'una dall'altra non consentirono un'adeguata riduzione del volume prostatico, tale da eliminare o ridurre la sintomatologia disurica che aveva indicato l'esecuzione del trattamento chirurgico. Considerati i tempi di ripresentazione dei sintomi disurici
a carico delle basse vie urinarie post-TURP e l'assenza di particolari anomalie anatomiche uretrali descritte nel corso degli interventi di TURP del febbraio e maggio
2014 è ragionevole ritenere - con elevato coefficiente probabilistico – che la persistenza di sintomatologia da steno/ostruzione uretrale non dipese da fattori correlati al paziente (stenosi cicatriziali o recidiva dell'IPB), bensì ad un difetto di manualità chirurgica. Emerge quindi nella condotta tecnico-professionale del Dott.
– della – un difetto di abilità tecnica (imperizia) CP_2 Controparte_8 nell'esecuzione delle due procedure di TURP del febbraio 2014 e del maggio 2014.”
(cfr. pag. 18 della ctu).
Ne consegue, quindi, che la condotta del dott. , operante presso la CP_2 [...]
, risulta causalmente determinante rispetto all'insorgenza Controparte_9 dell'evento dannoso e degli “esiti menomativi rappresentati da un indebolimento anatomo-funzionale dell'uretra, caratterizzata dalla presenza di una “lieve “stenosi” del condotto urinario e di annessa riferita ed accreditabile sintomatologia disurica”, non suscettibile di significativo miglioramento attraverso ulteriori terapie;
in concreto
10 11
infatti “la condotta dell'Urologo coinvolto nella vicenda (Dott. fu causalmente CP_2 decisiva nel determinismo dello “evento dannoso” e dei conseguenti esiti menomativi di cui è portatore il sig. . Pt_1
-4. Accertata la responsabilità del chiamato in causa, dott. , e passando alla CP_2 valutazione e quantificazione dei danni, occorre premettere che le valutazioni peritali, cui questo Giudicante ritiene di dover prestare adesione, risultano complete e ben argomentate sotto il profilo logico-scientifico, corredate da adeguati richiami alla letteratura medica di riferimento e ulteriormente rafforzate dalla puntuale risposta alle osservazioni formulate dai consulenti di parte, alle quali i CC.TT.UU. hanno replicato con argomentazioni chiare e motivate, ribadendo in modo esaustivo le proprie conclusioni
Ne consegue che utilizzando i valori riconosciuti dal collegio peritale per la determinazione del risarcimento del danno, quest'ultimo debba essere quantificato come segue:
- giorni 13 (tredici) di ITT: € 1.495,00;
- giorni 10 (dieci) di ITP al 50%: € 575,00;
- giorni 10 (cinquanta) di ITP al 25%: € 287,50;
- totale danno biologico temporaneo: € 2.357,50;
- danno permanente nella misura dell'8 (otto) %: € 11.683,00;
Per una invalidità totale pari ad € 14.040,50.
Detta somma deve essere devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso,
(€ 11.603,72) e su tale importo, rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari ad € 15.671,27 cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
-5. Riguardo alla domanda di regresso avanzata dalla Controparte_1 nei confronti del medico chirurgo Dott. , occorre preliminarmente precisare che CP_2 il sanitario convenuto operava all'interno della quale Controparte_1 libero professionista, in forza di un contratto di collaborazione e consulenza libero professionale datato 02.01.2014.
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Deve, pertanto ritenersi configurabile nella fattispecie in esame, la responsabilità solidale della struttura in relazione alla condotta colposa del sanitario di cui si è avvalsa per l'esecuzione della prestazione sanitaria oggetto del contratto concluso con il paziente-attore, ai sensi dell'art. 1228 c.c.
Come precisato dai periti nominati, infatti, l'esecuzione delle due TURP praticate nei mesi di febbraio e maggio 2014 risulta affetta da imperizia e negligenza, con esiti non risolutivi, tale da rendere necessario un terzo intervento chirurgico.
In particolare, i consulenti hanno ritenuto che la condotta dell'urologo coinvolto nella vicenda fu “causalmente decisiva nel determinare le conseguenze dannose e gli esiti menomativi di cui è portatore e che la sintomatologia persistente, Parte_1 nonché la necessità di successivo intervento risolutivo, fossero ragionevolmente riconducibili a una non corretta esecuzione tecnica delle due prime TURP”.
Tuttavia, l'accertamento di condotta colposa da parte del medico non esonera, di per sé, la struttura sanitaria dal proprio obbligo risarcitorio nei confronti del paziente, posto che essa risponde anche del fatto colposo dei propri ausiliari ex art. 1228 c.c., salvo prova del caso fortuito o forza maggiore, che nel caso di specie non risulta né dedotta né dimostrata. (cfr. sul punto Cass. 6053/2010)
Come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il danno alla salute causato da un professionista operante all'interno della struttura costituisce un rischio tipico dell'impresa sanitaria, la quale organizza e gestisce in autonomia le risorse materiali e umane necessarie per adempiere alle prestazioni sanitarie assunte contrattualmente.
Ne consegue che la struttura sanitaria non può pretendere di trasferire sic et simpliciter sul proprio collaboratore professionale il rischio connesso alla propria attività lucrativa, se non dando prova rigorosa che la condotta dell'ausiliario sia stata l'unica causa del danno, in assenza di concorso causale di condotte omissive o carenze organizzative riferibili alla struttura stessa.
Nel caso in esame, sebbene la condotta, caratterizzata da negligenza ed imperizia, del dott. risulti causalmente determinante, non può escludersi una concorrente CP_2 responsabilità della struttura, in particolare sotto il profilo del mancato controllo sull'esito delle prime due TURP e della mancata tempestiva programmazione di un
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intervento alternativo risolutivo in presenza di evidente persistenza di sintomatologia clinica.
Alla luce di tali considerazioni, e in virtù del principio di presunzione di pari responsabilità in caso di dubbio circa il grado delle colpe concorrenti secondo cui e
"nel dubbio le singole colpe si presumono uguali" (art. 2055, comma 3, c.c.), questo
Tribunale ritiene che la struttura sanitaria non abbia assolto l'onere probatorio richiesto per escludere o ridurre significativamente la propria responsabilità.
Pertanto, la colpa va ripartita nella misura del 50% a carico della struttura sanitaria resistente e del 50% a carico del TT , ai fini dei rapporti interni tra CP_2 condebitori solidali.
-6. A questo punto passando al vaglio alla domanda di garanzia spiegata del convenuto dott. nei confronti della compagnia assicurativa CP_2 [...]
in forza della polizza n. 253029405923, reputa questo Giudicante Controparte_4 che la stessa sia fondata e meritevole di accoglimento.
Il convenuto ha infatti documentato di essere titolare, per il periodo interessato dai fatti oggetto di causa -validità dal 28.02.2012 al 28.02.2017-, di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi derivante da attività medico-professionale, inerente allo svolgimento dell'attività chirurgica oggetto di causa.
La compagnia assicurativa ha eccepito l'inoperatività della garanzia in favore del medico convenuto, richiamando l'art. 16, comma 3, nn. 2), 3) e 4) delle condizioni generali della polizza, deducendo che la garanzia assicurativa sarebbe esclusa, o in subordine operante solo al ricorrere di presupposti che, nel caso di specie, non risultano sussistenti.
L'art.16 comma 3 n. 2 fa riferimento all'esclusione dell'operatività della polizza in caso di attività svolta dal medico in regime di dipendenza o intramoenia presso strutture sanitarie pubbliche o private, prevedendo una copertura assicurativa solo in secondo rischio soltanto in seguito all'insolvenza dell'ente datore di lavoro. Tale disposizione non è applicabile al caso di specie, posto che il medico convenuto ha operato in forza di un contratto di collaborazione libero-professionale, come da contratto allegato, escludendosi quindi ogni rapporto di dipendenza o intramoenia.
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Quanto all' art.16 comma 3 n. 3, esso disciplina l'attività esercitata in regime libero- professionale presso strutture sanitarie, prevedendo che la garanzia operi in secondo rischio e subordinatamente all'insolvenza dell'ente, ma a condizione che quest'ultimo sia già titolare di una copertura assicurativa riferita anche ai medici operanti al proprio interno.
Nel caso in esame, tuttavia, il legale rappresentante della struttura sanitaria ha dichiarato, in sede di interrogatorio formale che la clinica non disponeva di alcuna copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi a favore del proprio personale medico;
ne discende che in assenza di prova contraria, deve quindi ritenersi che non vi fosse alcuna copertura alternativa a quella stipulata dal medico stesso, con conseguente inapplicabilità della clausola richiamata.
Anche la inoperatività della clausola di cui al comma 3 dell' art.16 non può invocarsi nel caso concreto: difatti la clausola in esame limita l'operatività in primo rischio della polizza alla sola ipotesi di colpa grave nell'ambito di azione di rivalsa promossa dalla struttura sanitaria, ma non esclude l'operatività della copertura in secondo rischio, come previsto dai precedenti punti 2 e 3 della stessa polizza.
Risultando accertata la mancanza di copertura assicurativa da parte della
[...]
, la garanzia assicurativa della società Controparte_1 Controparte_4 deve ritenersi operante, a prescindere dalla sussistenza o allegazione della colpa
[...] grave.
Nessuna delle clausole invocate dalla difesa della società assicurativa, pertanto, risulta idonea ad escludere l'operatività della garanzia, anche alla luce del principio secondo cui le clausole limitative della responsabilità devono essere interpretate in senso restrittivo, ai sensi degli artt. 1341 e 1370 c.c. (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 668 del 18 gennaio 2016).
La garanzia assicurativa prestata dalla compagnia in favore del medico convenuto deve dunque ritenersi pienamente operante, nei limiti e massimali previsti in polizza, e l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa deve essere rigettata.
Ne consegue che la dovrà tenere indenne il dott. Controparte_4 CP_2 di quanto egli sarà tenuto a versare, in esecuzione della presente sentenza, per la propria quota di responsabilità del 50%, oltre alle spese di lite riferibili al medesimo.
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Pertanto, alla stregua di quanto esposto e, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta dall'attore, la convenuta , deve Controparte_1 essere condannata al pagamento, in solido con il dott. , in favore di CP_2 della somma di € 15.671,27 oltre agli interessi legali dalla data della Parte_1 presente pronuncia al soddisfo.
I medesimi convenuti saranno, altresì, tenuti in solido al pagamento , in via definitiva, anche delle spese per la CTU espletata, come liquidate con decreto emesso in corso di causa il 05.07.2022.
Alla soccombenza segue la condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice.
Le spese processuali si liquidano come da dispositivo ex art. D.M. 55/2014, sì come modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento, individuato in base al decisum , tenuto conto del valore effettivo della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con attribuzione diretta al procuratore antistatario di parte attrice, avv. Filippo Pucino, che ne ha formulato espressa e tempestiva richiesta.
Vanno invece compensate le spese processuali tra la Controparte_1
e con le rispettive società chiamate in garanzia. CP_2
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di risarcimento proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna la e , Controparte_1 CP_2 ciascuno nella misura del 50%,, al pagamento della somma complessiva di
€ 15.671,27 a titolo di risarcimento danni oltre agli interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
- condanna la e , ciascuno nella Controparte_1 CP_2 misura del 50%, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compensi ed €. 793,70 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, , con attribuzione diretta al procuratore antistatario di parte attrice;
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- accoglie la domanda di garanzia formulata da nei confronti della CP_2
e, per l'effetto, dichiara la predetta compagnia Controparte_4 assicurativa, in persona del legale rappresentante p.t., tenuta a manlevare da ogni onere derivante dalla presente sentenza, incluse le CP_2 somme da corrispondere in favore della parte ricorrente e le spese di lite;
- pone definitivamente a carico della e di Controparte_1
, ciascuno nella misura del 50%, le spese di consulenza tecnica CP_2 preventiva espletata, con condanna degli stessi al rimborso, in favore dell'attore , ciascuno per la propria quota.
Santa Maria Capua Vetere, 13 luglio 2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Ida D'Onofrio
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