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Improcedibile
Sentenza 2 febbraio 2026
Improcedibile
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03375/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 02/02/2026
N. 00842 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03375/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3375 del 2024, proposto dalla sig.ra TI
Botti, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di Agropoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Palladino, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 2294/2023, pubblicata in data 16 ottobre
2023. N. 03375/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Agropoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. LA UN;
Viste le conclusioni della parte appellante, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L'appellante impugna la sentenza del Tar per la Campania, Sezione staccata di
Salerno, indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il ricorso da lei proposto avverso l'ordinanza prot. n. 25851 del 3 ottobre 2018, racc. n. 10/2018, adottata dal
Comune di Agropoli e recante l'ingiunzione della demolizione delle opere eseguite in difformità dalla DIA prot. n. 19866 del 17 luglio 2012 e dalla successiva SCIA prot.
n. 26694 del 26 settembre 2017.
2. Con ampie deduzioni l'appellante ha criticato la sentenza impugnata, della quale ha chiesto la riforma, riproponendo le censure disattese dal primo giudice.
3. Il Comune di Agropoli si è costituito in giudizio, articolando deduzioni a sostegno dell'infondatezza del ricorso.
4. Con atto depositato in data 29 dicembre 2025, l'appellante ha rappresentato di aver proceduto alla presentazione dell'istanza di sanatoria e che, previa acquisizione di tutti i necessari pareri, in data 23 dicembre 2025, ha ottenuto dal Comune di Agropoli
l'accertamento di conformità n. 83 per le opere abusive sanzionate con l'ordinanza impugnata con il ricorso originario. Su tali basi, l'appellante ha richiesto la declaratoria di improcedibilità dell'appello. N. 03375/2024 REG.RIC.
5. Con atto depositato in data 16 gennaio 2026, il difensore dell'appellante ha richiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione in udienza, sulla base degli scritti difensivi.
6. Con atto depositato in data 19 gennaio 2026, il difensore del Comune appellato ha aderito alle conclusioni della controparte.
7. All'udienza pubblica del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Alla luce della sopravvenienza sopra indicata, costituita dalla dichiarazione relativa al sopravvenuto venir meno dell'interesse alla definizione del giudizio nel merito, non resta al Collegio che dichiarare l'appello improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
8.1. Infatti, in caso di espressa dichiarazione dell'appellante di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 2021, n. 4789).
8.2. Deve prendersi atto, pertanto, della suddetta dichiarazione, cui consegue la declaratoria di improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse.
9. In considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, nonché tenuto conto dell'incidenza delle sopra esposte N. 03375/2024 REG.RIC.
sopravvenienze, il Collegio valuta sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 3375 del 2024), come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
OB IE, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
LA UN, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LA UN OB IE N. 03375/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 02/02/2026
N. 00842 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03375/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3375 del 2024, proposto dalla sig.ra TI
Botti, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di Agropoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Palladino, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 2294/2023, pubblicata in data 16 ottobre
2023. N. 03375/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Agropoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. LA UN;
Viste le conclusioni della parte appellante, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L'appellante impugna la sentenza del Tar per la Campania, Sezione staccata di
Salerno, indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il ricorso da lei proposto avverso l'ordinanza prot. n. 25851 del 3 ottobre 2018, racc. n. 10/2018, adottata dal
Comune di Agropoli e recante l'ingiunzione della demolizione delle opere eseguite in difformità dalla DIA prot. n. 19866 del 17 luglio 2012 e dalla successiva SCIA prot.
n. 26694 del 26 settembre 2017.
2. Con ampie deduzioni l'appellante ha criticato la sentenza impugnata, della quale ha chiesto la riforma, riproponendo le censure disattese dal primo giudice.
3. Il Comune di Agropoli si è costituito in giudizio, articolando deduzioni a sostegno dell'infondatezza del ricorso.
4. Con atto depositato in data 29 dicembre 2025, l'appellante ha rappresentato di aver proceduto alla presentazione dell'istanza di sanatoria e che, previa acquisizione di tutti i necessari pareri, in data 23 dicembre 2025, ha ottenuto dal Comune di Agropoli
l'accertamento di conformità n. 83 per le opere abusive sanzionate con l'ordinanza impugnata con il ricorso originario. Su tali basi, l'appellante ha richiesto la declaratoria di improcedibilità dell'appello. N. 03375/2024 REG.RIC.
5. Con atto depositato in data 16 gennaio 2026, il difensore dell'appellante ha richiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione in udienza, sulla base degli scritti difensivi.
6. Con atto depositato in data 19 gennaio 2026, il difensore del Comune appellato ha aderito alle conclusioni della controparte.
7. All'udienza pubblica del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Alla luce della sopravvenienza sopra indicata, costituita dalla dichiarazione relativa al sopravvenuto venir meno dell'interesse alla definizione del giudizio nel merito, non resta al Collegio che dichiarare l'appello improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
8.1. Infatti, in caso di espressa dichiarazione dell'appellante di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 2021, n. 4789).
8.2. Deve prendersi atto, pertanto, della suddetta dichiarazione, cui consegue la declaratoria di improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse.
9. In considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, nonché tenuto conto dell'incidenza delle sopra esposte N. 03375/2024 REG.RIC.
sopravvenienze, il Collegio valuta sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 3375 del 2024), come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
OB IE, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
LA UN, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LA UN OB IE N. 03375/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO