Sentenza 20 luglio 2016
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, siano rappresentate modeste e marginali inesattezze che riguardino semplici modalità del fatto, senza modificarne la struttura essenziale. (In applicazione del principio, la S.C. Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva negato la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. nei confronti del giornalista e direttore di un giornale per la pubblicazione di un articolo che, nel riferirsi all'attività professionale di un medico veterinario, aveva falsamente esposto che questi aveva millantato un intervento chirurgico mai eseguito, laddove invece, in realtà, detto intervento era stato eseguito, pur se in modo errato).
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- 1. Diffamazione: giornalista non punibile se la notizia è mutuata dal provvedimento giudiziario (Cass. Pen. n. 13782/2020)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria è configurabile, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, quando l'attribuzione del fatto illecito ad un soggetto sia rispondente a quella presente negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione, sia sotto il profilo dell'astratta qualificazione che della sua concreta gravità, con la conseguenza che essa non è invocabile se il cronista attribuisca ad un soggetto un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non scriminata …
Leggi di più… - 2. Questioni in tema di diffamazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
di Alessandro D'Andrea Sommario: 1 Premessa 2 L'esimente del diritto di cronaca 3 Il diritto di critica 4 Questioni ulteriori Indice delle sentenze citate 1. Premessa Il reato di diffamazione, in particolar modo nella forma aggravata di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., è stato reiteratamente oggetto di considerazione nella giurisprudenza della Corte ancora nell'anno di riferimento, durante il quale sono state pronunciate numerose decisioni sul tema. La maggior parte di esse ha riguardato l'individuazione dei limiti ermeneutici entro cui consentire la configurazione delle esimenti putative del diritto di cronaca e del diritto di critica, idonee ad escludere la responsabilità penale …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: dichiara che l’imputato aveva patteggiato, mentre era stato assolto, condannatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è configurabile l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, vengano pubblicate inesattezze non marginali e non riguardanti semplici modalità del fatto, ma idonee a modificarne la struttura essenziale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione dell'esimente nei confronti del giornalista che, trattando di una persona imputata e poi assolta, aveva erroneamente riferito che avesse avanzato richiesta di patteggiamento - Cassazione penale sez. V - 18/11/2019, n. 7008) Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: non punibile il giornalista che pubblica per errore la notizia di un rinvio a giudizioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di cronaca giudiziaria, non integra un'ipotesi di diffamazione a mezzo della stampa la divulgazione di una notizia d'agenzia riportante l'erronea affermazione che taluno sia stato raggiunto da richiesta di rinvio a giudizio anziché da avviso di conclusione delle indagini preliminari, dal momento che, in tal caso, la divergenza tra quanto propalato e l'effettivo stato del procedimento costituisce una mera inesattezza su un elemento secondario del fatto storico, che non intacca la verità della notizia principale, secondo cui il procedimento, nella prospettiva della pubblica accusa, è approdato ad una cristallizzazione delle risultanze d'indagine funzionale alla sua …
Leggi di più… - 5. Diffamazione: non esclusa la punibilità se la stessa notizia è stata riportata da altri giornali (Cass. Pen. n. 7008/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria, incombe sul giornalista l'onere di allegare gli elementi di fatto concreti ed idonei a giustificare l'erroneo convincimento in ordine alla veridicità della notizia, non essendo a tal fine sufficiente far riferimento ad un generico affidamento in buona fede ad una fonte informativa non meglio indicata, a nulla rilevando che essa sia stata utilizzata da altre fonti di informazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso potesse suffragare l'esimente putativa la circostanza che la medesima notizia falsa, di contenuto diffamatorio, fosse stata riportata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/07/2016, n. 41099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41099 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2016 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 41 0 9 9 / 1 6 7069 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 2201 -Presidente - Sent. n. Dott. PIERO SAVANI - Consigliere - UP - 20/07/2016 Dott. SERGIO GORJAN Consigliere relatore - R.G.N. 48877/2015 Dott.ssa ROSSELLA CATENA Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AS CO, nato a [...], il [...], NO NI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze emessa in data 25/11/2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l'Avv.to Mario Ferrara, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Firenze in composizione monocratica emessa in data 19/01/2012, con cui i ricorrenti erano stati condannati a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, in 1 relazione ai reati a ciascuno rispettivamente scritto: lo NO di cui agli artt. 81, comma 2, 595 cod. pen., 13 I. 47/1948, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con il mezzo della stampa ed attribuendogli un fatto determinato, offendeva la reputazione di UL EL, medico veterinario e direttore sanitario dell'Ambulatorio Veterinario Masaccio, riportando, in due suoi articoli sul quotidiano La Nazione, il primo dei quali intitolato "Un cane curato ma solo per finta", il caso di una operazione su un cane che definiva "intervento fantasma", asserendo che non era mai stato eseguito, ed il secondo intitolato "Veterinario bluff, altre denunce", nel quale riferiva di altri casi di operazioni fittizie, aggiungendo particolari inerenti ai luoghi ed alle circostanze dei fatti, tali da indicare senza dubbio la clinica e la persona di UL EL;
in Firenze il 27 e 28/12/2007; con la recidiva specifica;
il AS di cui all'art. 13 1. 47/1948, 57 e 595 cod. pen., perché, nella qualità di direttore del quotidiano La Nazione ometteva di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione fosse compiuto il reato di diffamazione di cui al capo precedente;
in Firenze il 27 ed il 28/12/2007. 2. Con ricorso depositato il 24/04/2015 lo NO NI ed il AS CO, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Antonio D'Avirro, ricorrono per violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 51 e 595 cod. pen., avendo la Corte territoriale illegittimamente negato la sussistenza del diritto di cronaca, pur avendo qualificato come grave la condotta del veterinario che non aveva effettuato l'intervento necessario e non aveva spiegato alla proprietaria del cane che l'operazione preventivata non era stata eseguita, giungendo a rappresentarle la possibilità del decesso del cane, osservandosi come la locuzione "intervento fantasma" utilizzata costituisca solo una inesattezza marginale a fronte della gravità della condotta, e, soprattutto, della omessa effettuazione dell'intervento chirurgico necessario;
ciò si evincerebbe dalla deposizione del dott. Spremolla e del teste Lupi, entrambi testi della parte civile, oltre che della SI, proprietaria del cane, che ha evidenziato come altro veterinario, pur avendo confermato la bontà della diagnosi effettuata dal dott. EL, avesse rilevato la mancata effettuazione dell'intervento dovuto e poi effettuato da altro veterinario con esito positivo, in contrasto con le previsioni del LE;
in ogni caso si rileva che i reati sono prescritti. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. La motivazione della sentenza impugnata appare estremamente accurata sotto il profilo motivazionale, il cui percorso argomentativo risulta del tutto immune da censure logiche. La Corte territoriale ha infatti evidenziato come, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, fosse chiaramente emerso, sin dal primo grado, che il dott. LE avesse eseguito un intervento quanto meno erroneo o incompleto, risultando accertata la circostanza che l'operatore era intervenuto su una parte adiacente al campo operatorio preventivato all'esito delle analisi strumentali, come confermato dal dott. Baroni, il veterinario che in seguito aveva definito corretta la diagnosi effettuata, constatando che, tuttavia, l'ernia non risultava asportata;
lo stesso dott. LE, inoltre, aveva effettuato una dimissione "protetta", non avendo chiarito alla SI, proprietaria del cane, cosa fosse effettivamente accaduto, essendo egli stesso consapevole di non essere intervenuto nel punto in cui la TAC aveva evidenziato un'ernia discale. Tuttavia è stato ritenuto anche sulla scorta di quanto chiarito dal presidente - dell'Ordine dei Medici Veterinari delle province di Firenze e Prato che l'articolo di stampa non avesse chiarito la differenza tra un intervento millantato - ossia un intervento fantasma, come definito dall'articolo stesso - ed un intervento inefficace ed erroneo, come nel caso di specie verificatosi. Detta motivazione non appare affatto confliggente con la giurisprudenza di questa Corte, considerato che sicuramente non appare circostanza marginale rappresentare un intervento chirurgico come inesistente e millantato, piuttosto che come errato in quanto eseguito su una zona diversa da quella su cui sarebbe stato necessario intervenire, cosa che integra una sostanziale modifica strutturale del fatto oggetto di cronaca. Quanto meno sotto l'aspetto soggettivo, infatti, nel primo caso emerge evidente una volontà ingannatoria da parte del veterinario, mentre nel secondo caso emerge una condotta imperita dal punto di vista professionale, il che non può costituire una differenza marginale. La motivazione, sotto detto aspetto, appare quindi conforme al principio secondo cui in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell'operatività dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, non determinano il superamento della verità del fatto modeste e marginali inesattezze che concernano semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale. (Sez. 5, sentenza n. 28258 del 08/04/2009, P.C. in proc. Frignani ed altro, RV. 244200). 3 A ciò va aggiunta la considerazione che sotto l'aspetto critico il ricorso non considera affatto gli altri aspetti del percorso motivazionale, con cui, quindi, finisce per non confrontarsi affatto: la Corte territoriale, infatti, ha analizzato anche l'attribuzione negli articoli in esame al dott. LE di ulteriori - - episodi di truffa ai danni dei clienti, menzionando l'apertura di un'indagine per truffa e di un procedimento disciplinare, laddove l'indagine scaturita da un esposto della SI era stata archiviata in epoca precedente la pubblicazione degli articoli stessi, evidenziando come fosse stato abbondantemente superato il criterio della continenza. Il ricorso, quindi, finisce per reiterare le doglianze già ampiamente trattate dalla Corte territoriale, senza I come detto neanche approfondire tutti gli aspetti - - della motivazione. La inammissibilità del ricorso rende del tutto irrilevante la prescrizione del reato, che risulterebbe decorsa in data 27/06/2015, quindi in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (Sez. U., sentenza n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). Dalla declaratoria di inammissibilità discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre che al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri di legge. Si precisa che, per mero errore materiale, nel dispositivo di sentenza letto alla pubblica udienza del 20/07/2016 non si è provveduto ad esplicitare la liquidazione delle spese sostenute dalla costituita parte civile nel presente grado di giudiziocome sopra precisate. Si provvederà, pertanto, a fissare udienza ex an. 127, cod. proc. pen., al fine di provvedere alla indicata correzione dell'errore p materiale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20/07/2016 Il Consigliere estensore president DEPOSITATA IN CANCELLERIA Rossella Catena Piero Savani The Решли CSS adul 3 SET 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise d/o CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO La Corte Suprem e di Cassazione - Quinta Sez. - con ord. wo 7408/2017 del 02/12/2016 Penale- e ་ depositata il 16/02/2017 :/ Dispue coneggersi il di sportive della sentenza n. 2201 del 20/07/2016 di questa Quinta sezione, aggringend le parole "Casa delle Ammende", la frase;
condanna i ricorren sostenute ti in solido al pagaments delle : jese dalla parte civile, liquidate in amo 1.500,00 oltre over di legge ". " Ro ca, FEBI22 FEB 2 Il Direttore Amministrativo R DI P Bette fam Roberto TARSI 017 U S TE R O C