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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5158/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5158/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GHISLIERI COSTA DI Parte_1 OL AN che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GATTI STEFANIA e Controparte_1 dell'avv. FISSORE ELISABETTA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NAPOLI il Parte_1 Controparte_1 05/04/2003.
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...], nata il [...] e Per_1 Per_2 nato il [...], tutti maggiorenni non economicamente autosufficienti. Per_3
Con ricorso depositato il 09/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i figli , e tutti studenti maggiorenni e non economicamente Per_1 Per_2 Per_3 autosufficienti, manterranno la loro residenza anagrafica e dimora prevalente presso la madre.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino, via Pigafetta n.37, della quale i coniugi sono comproprietari, alla sig.ra alla quale restano altresì assegnati in proprietà esclusiva tutti i mobili ed Controparte_1 arredi che la compongono, dandosi atto che il sig. se ne è già allontanato, asportando con sé i Pt_1 propri effetti personali.
DISPONE che il sig. a far data dal marzo 2025 corrisponda alla sig.ra Parte_1 CP_1 a titolo di contributo al mantenimento dei figli , e maggiorenni e
[...] Per_1 Per_2 Per_3 non economicamente autosufficienti, la somma concordata di €.1.590,00 (€.530,00 per ciascun figlio), somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT a far data dal marzo 2026.
DISPONE che i coniugi contribuiscano per la metà ciascuno alle spese mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ricreative per i figli , e maggiorenni e non Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti e a quelle per la cura dell'animale domestico;
spese da individuare, concordare, documentare e rimborsare secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa del 15 marzo 2016 tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino che entrambi hanno già ricevuto in copia e si impegnano ad osservare.
DA' ATTO che in deroga a quanto previsto dal protocollo d'intesa sopracitato i signori CP_1 e si impegnano sin d'ora a sostenere nella misura del 50% ciascuno i costi
[...] Parte_1 del corso di doppiaggio O.D.S. frequentato dal figlio e quelli per la prosecuzione del percorso Per_3 psicologico della figlia , in atto e già concordato tra i genitori, rendendosi altresì disponibili sin Per_2 d'ora a ripartire in pari misura anche i costi per i percorsi psicologici che verranno intrapresi dai figli e Per_1 Per_3
DA' ATTO che i coniugi concordano che la sig.ra richieda e percepisca Controparte_1 integralmente l'Assegno Unico Universale per i figli.
DISPONE che il sig. si impegni ed obblighi a corrispondere alla moglie, a far data dal Parte_1 mese di marzo 2025, quale concorso al mantenimento della stessa la somma di €.400,00 mensili, importo pagina 2 di 3 da versare entro il giorno cinque di ogni mese attraverso bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a far data dal marzo 2026.
DA' ATTO che il signor si impegna ed obbliga a restituire alla moglie la somma di Parte_1 euro 60.000,00, dallo stesso ricevuta nell'ottobre 2021, a mezzo assegno circolare n. 7300328222-11 emesso in data 24/2/2025 intestato alla Signora da consegnarsi contestualmente alla Controparte_1 firma del ricorso.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano eccezione fatta e con l'esatto adempimento di quanto sopra, di avere definito tutti i rapporti patrimoniali tra di loro intercorrenti e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5158/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GHISLIERI COSTA DI Parte_1 OL AN che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GATTI STEFANIA e Controparte_1 dell'avv. FISSORE ELISABETTA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NAPOLI il Parte_1 Controparte_1 05/04/2003.
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...], nata il [...] e Per_1 Per_2 nato il [...], tutti maggiorenni non economicamente autosufficienti. Per_3
Con ricorso depositato il 09/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i figli , e tutti studenti maggiorenni e non economicamente Per_1 Per_2 Per_3 autosufficienti, manterranno la loro residenza anagrafica e dimora prevalente presso la madre.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino, via Pigafetta n.37, della quale i coniugi sono comproprietari, alla sig.ra alla quale restano altresì assegnati in proprietà esclusiva tutti i mobili ed Controparte_1 arredi che la compongono, dandosi atto che il sig. se ne è già allontanato, asportando con sé i Pt_1 propri effetti personali.
DISPONE che il sig. a far data dal marzo 2025 corrisponda alla sig.ra Parte_1 CP_1 a titolo di contributo al mantenimento dei figli , e maggiorenni e
[...] Per_1 Per_2 Per_3 non economicamente autosufficienti, la somma concordata di €.1.590,00 (€.530,00 per ciascun figlio), somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT a far data dal marzo 2026.
DISPONE che i coniugi contribuiscano per la metà ciascuno alle spese mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ricreative per i figli , e maggiorenni e non Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti e a quelle per la cura dell'animale domestico;
spese da individuare, concordare, documentare e rimborsare secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa del 15 marzo 2016 tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino che entrambi hanno già ricevuto in copia e si impegnano ad osservare.
DA' ATTO che in deroga a quanto previsto dal protocollo d'intesa sopracitato i signori CP_1 e si impegnano sin d'ora a sostenere nella misura del 50% ciascuno i costi
[...] Parte_1 del corso di doppiaggio O.D.S. frequentato dal figlio e quelli per la prosecuzione del percorso Per_3 psicologico della figlia , in atto e già concordato tra i genitori, rendendosi altresì disponibili sin Per_2 d'ora a ripartire in pari misura anche i costi per i percorsi psicologici che verranno intrapresi dai figli e Per_1 Per_3
DA' ATTO che i coniugi concordano che la sig.ra richieda e percepisca Controparte_1 integralmente l'Assegno Unico Universale per i figli.
DISPONE che il sig. si impegni ed obblighi a corrispondere alla moglie, a far data dal Parte_1 mese di marzo 2025, quale concorso al mantenimento della stessa la somma di €.400,00 mensili, importo pagina 2 di 3 da versare entro il giorno cinque di ogni mese attraverso bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a far data dal marzo 2026.
DA' ATTO che il signor si impegna ed obbliga a restituire alla moglie la somma di Parte_1 euro 60.000,00, dallo stesso ricevuta nell'ottobre 2021, a mezzo assegno circolare n. 7300328222-11 emesso in data 24/2/2025 intestato alla Signora da consegnarsi contestualmente alla Controparte_1 firma del ricorso.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano eccezione fatta e con l'esatto adempimento di quanto sopra, di avere definito tutti i rapporti patrimoniali tra di loro intercorrenti e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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