CA
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 03/09/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Corte D'Appello di Potenza, riunita in Camera di Consiglio e composta dai signori Magistrati:
- dr.ssa. Lucia GESUMMARIA Presidente
- dr.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere
- avv. Fabrizio NASTRI Giudice ausiliario, estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 305 /2021 Ruolo Generale avente ad oggetto “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
” e vertente tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e appresentati e difesi dall'avv. Francesco Parte_4 Parte_5
MAROTTA
Appellante
e
(incorporante , rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2 dall'avv. Stefania IANNICELLI
Appellato
e
Controparte_3
Appellato contumace
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
§ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 3.7.2012 la società “ Controparte_4 [...]
, quale debitrice principale, ed i sigg.ri , Parte_6 Controparte_3
(ora Parte_1 Parte_2 CP_3 [...]
), e quali fideiussori, Pt_3 Parte_4 Parte_7
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.90/2012 nei loro confronti emesso dal Tribunale di Lagonegro, con il quale si ingiungeva agli opponenti di pagare alla in solido tra loro, la somma di €.52.415,54, oltre interessi Controparte_5
convenzionali, quale esposizione debitoria del c.c. n.118 intrattenuto dalla debitrice principale a partire dal 2.1.2009.
Gli opponenti contestavano la quantificazione del credito ingiunto:
per indebita applicazione di interessi anatocistici;
per l'applicazione di C.M.S.;
per l'illegittima applicazione dello ius variandi, da parte della CP_2
per violazione dei limiti anti usura;
per mancata pattuizione delle condizioni contrattuali;
e tanto sia in riferimento al detto c.c. n.118, di cui all'ingiunzione, che in riferimento ad altro c.c. n.2811, intestato al defunto , dagli opponenti ritenuto Controparte_4
unito ed inscindibile con il conto n.118, per effetto ed in conseguenza di operazioni di giroconto registrate.
2. Si costituiva contestando i motivi di opposizione e il collegamento CP_5 fra i due rapporti di conto corrente;
chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta.
3. Il giudizio, interrotto in seguito alla dichiarazione di fallimento del sig.
[...]
e poi riassunto nei confronti della Curatela, veniva deciso con la CP_3
sentenza n.243/2021 del 12.04.2021, con il quale il Tribunale di Lagonegro rigettava l'opposizione proposta condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Quanto al collegamento fra i due conti, il Tribunale escludeva qualsiasi connessione giuridica fra gli stessi, evidenziando la mancanza di coincidenza fra gli intestatari;
la differenza di condizioni contrattuali;
la circostanza della chiusura del primo (il n.2811 intestato al sig. ) in concomitanza dell'apertura del secondo (il Controparte_4
n.118 intestato alla s.a.s. opponente) e, infine, la mera occasionalità del giroconto fra il
_______________
pag. 2 primo ed il secondo, effettuato in concomitanza con la chiusura/apertura dei due conti correnti.
Quanto agli altri motivi di doglianza, sopra riportati, il Tribunale ne escludeva la sussistenza sulla base delle risultanze della espletata CTU.
4 Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto gravame Parte_1
(già ,
[...] Parte_2 Parte_3 CP_3 Parte_4
e contestando:
[...] Parte_5
- con il primo motivo, “la nullità assoluta dei contratti di fideiussione, derivata dalla nullità, per violazione della L.287/90”, delle clausole contrattuali redatte secondo il modello uniforme ABI, dichiarato nullo dalla Banca d'Italia;
- con il secondo motivo, subordinato al primo e in caso di declaratoria di nullità parziale del contratto, relativamente alle dette clausole contrattuali, gli appellanti affermano la “decadenza del creditore ex art.1957 c.c.”;
- con il terzo motivo, i soli appellanti (già , Parte_3 CP_3 Parte_7
e contestavano di non aver “mai sottoscritto contratti
[...] Parte_4 di fideiussione e/o di garanzia a favore della ” . CP_2
Chiedono la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna della parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, nonché la condanna per responsabilità aggravata ex art.96 cpc.
5. Si è costituita la banca incorporante per fusione la Controparte_6 [...]
(già , rilevando l'inammissibilità dell'appello per CP_2 Controparte_5 violazione dell'art.342 cpc;
deduce altresì la appellata, sempre in via preliminare, CP_2
la mancata contestazione, da parte degli appellanti, della parte della sentenza con la quale il tribunale aveva respinto le doglianze attinenti al rapporto contrattuale di c.c. e, quindi, la quantificazione del credito della banca, con conseguente definitività della corrispondente pronuncia.
Nel merito dei motivi di gravame sollevati, l'appellata, in riferimento ai primi due motivi di doglianza sollevato (nullità delle clausole contrattuali per violazione della
L287/1990), ne contesta la fondatezza per mancanza di prova relativa alla corrispondenza fra le norme bancarie uniformi ABI e quelle contenute nei contratti di fideiussione per cui è causa;
contesta altresì le conseguenze (nullità assoluta dell'intero contratto di fideiussione) che gli appellanti fanno derivare dall'invocata nullità delle
_______________
pag. 3 singole clausole contrattuali. Deduce infine che, quand'anche le dette clausole dovessero esser considerate nulle, l'avvio dell'azione in danno dei garanti era comunque avvenuta nel rispetto del termine decadenziale di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
In riferimento al terzo motivo di doglianza, sollevato solo dagli appellati Parte_3
(già , e vale a dire nullità CP_3 Parte_7 Parte_4
della fideiussione, nei loro confronti, per mancanza della loro sottoscrizione del contratto di garanzia, parte appellata ne contesta l'infondatezza, qualora il motivo si riferisse alla vera e propria “mancanza di firma”, affermando che le rispettive sottoscrizioni risultano presenti nel modulo contrattuale prodotto in giudizio;
l'inammissibilità, per tardiva proposizione, qualora il motivo costituisse un disconoscimento delle rispettive sottoscrizioni, proponendo in via subordinata istanza di verificazione.
Conclude l'appellata per il rigetto del gravame e la condanna alle spese degli appellanti, anche per questo grado di giudizio.
6. All'udienza del 04.03.2025, svoltasi nella forma della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della Curatela del Fallimento di n.2/2013 e della società Controparte_3 Controparte_7
che, ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
[...]
8. Deve poi essere disatteso il rilievo di inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 cpc, sollevato dalla difesa degli appellati.
Questa Corte condivide quanto la Suprema Corte, con autorevole opinione, anche recentemente ha avuto modo di rilevare, vale a dire:
a) che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
_______________
pag. 4 affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
b) che è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore.
Nondimeno, è ormai di regola ribadito che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. n. 3194/2019).
Orbene, nella fattispecie l'appellante ha compiutamente esposto i punti della sentenza oggetto di impugnativa, e proposto in modo sufficientemente chiaro e specifico le ragioni per cui, a suo dire, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare l'opposizione, tanto da consentire alla parte appellata una puntuale replica su tutti i motivi di gravame proposti.
L'eccezione è quindi infondata.
9. Venendo al merito del proposto gravame, i primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati, afferendo entrambi alle conseguenze che deriverebbero, dall'accertamento della eccepita nullità dell'intero contratto di fideiussione ovvero delle sole clausole dello stesso contratto, redatte in modo conforme al modello ABI e perciò in violazione della Legge 287/1990.
_______________
pag. 5 Lamentano in proposito gli appellanti che i contratti di fideiussione sottoscritti sarebbero stati conclusi utilizzando lo schema contrattuale fissato dalle norme bancarie uniformi concordate tra gli istituti aderenti all'ABI e che, pertanto, le fideiussioni sarebbero travolte da nullità assoluta che investirebbe l'intero contratto, in quanto contratti stipulati “a valle” di intese anticoncorrenziali, raggiunte “a monte”, vietate dall'art. 2 della Legge Antitrust.
9.1 Occorre evidenziare che nel giudizio di primo grado gli appellanti avevano chiesto di dichiarare la nullità della fideiussione omnibus da essi sottoscritta senza tuttavia indicarne i motivi, neanche nel corso del giudizio, e senza reiterare tale richiesta all'udienza di precisazione delle conclusioni, tanto che il Tribunale, nella sentenza impugnata, non si è pronunciato su detta domanda, rimasta assolutamente generica e indeterminata.
La nullità di cui si discute, pertanto, è stata nuovamente proposta, ma per la prima volta motivata, solo con l'atto di appello mediante il riferimento al contenuto della clausole redatte in conformità al modello ABI;
trattasi quindi di eccezione nuova la cui valutazione delle conseguenze della nullità delle clausole di cui trattasi, assoluta o relativa, incide sulla stessa proponibilità e quindi sull'ammissibilità, in questo grado di giudizio, della eccezione nuova che, se relativa ad una nullità assoluta e rilevabile di ufficio, può esser proposta;
se afferente ad una clausola viziatur sed non viziat, andrebbe incontro alla inammissibilità prevista dall'art.345, II co., cpc
A tal proposito, le S.U., con la sentenza 41994/2021 hanno di recente chiarito che “alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità“.
Da siffatta opzione interpretativa deriva che le fideiussioni per cui è causa, stante la mancanza di allegazione e di prova, da parte degli appellanti, della “essenzialità”, per loro, delle dette clausole, restano pienamente valide ed efficaci, se pur le si volesse depurare dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1419 c.c.
_______________
pag. 6 Ulteriore conseguenza della validità del contratto di fideiussione, nonostante la nullità delle singole clausole di cui si discute e quindi della nullità relativa del contratto de quo,
è l'inammissibilità della eccezione nuova, proposta, ex art.345, II co. Cpc.
9.2 In ogni caso, anche a voler considerare la nullità eccepita in questo grado di giudizio, come specificazione ed esplicazione di quella generica e indeterminata proposta in primo grado, la stessa sarebbe infondata per i motivi di seguito esplicitati.
- In primo luogo, trattandosi di contratto di fideiussione sottoscritto successivamente al provvedimento n. 55/2005 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, manca la prova, che in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c. era a carico della la parte attrice, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati;
quello della esistenza e del contenuto di un modello ABI, che non è stato neanche prodotto;
quello, infine, della coincidenza fra il contenuto delle clausole di cui si denuncia la nullità e di quelle del modello ABI.
- In secondo luogo e in via definitiva, la Corte rileva che la Banca creditrice ha dimostrato di aver iniziato l'azione recuperatoria senza avvalersi della deroga temporale prevista nelle clausole affette da nullità, e quindi entro i 6 mesi dalla comunicazione della decadenza ex art 1186 c.c., come dimostrato dai documenti depositati, già in fase monitoria, nel fascicolo di parte.
A fronte, infatti, delle messe in mora del 20.3.2012, (cfr. all. 6 del fascicolo monitorio), il ricorso per D.I. n. 88/2012 è stato depositato in data 17.5.2012, sicchè l'avvio dell'azione in danno del debitore principale (e dei garanti) è avvenuto entro il termine di cui all'art.1957 c.c. e, dunque, la decadenza invocata dagli appellanti non si è verificata.
10. Anche il terzo motivo di gravame proposto risulta palesemente infondato dal momento che le sottoscrizioni dei sigg.ri (oggi ), CP_3 Parte_3 Parte_7
e sono presenti e riconoscibili nei tre documenti datati
[...] Parte_4
20.03.2009 prodotti dalla banca appellata al n.5 del fascicolo monitorio e cioè: 1) la lettera con la quale tutti gli appellanti si dichiaravano fideiussori della Controparte_4
; 2) la comunicazione di accettazione della fideiussione loro prestata,
[...] inviata dalla Banca;
3) il “documento di sintesi” riportante le clausole contrattuali che regolavano il rapporto di garanzia.
_______________
pag. 7 Tali documenti riportano chiaramente la sottoscrizione di coloro, fra gli appellati, che in sede di appello hanno per la prima volta eccepito la mancanza di loro sottoscrizione in calce al contratto di fideiussione, né può ritenersi che l'affermazione di non aver mai sottoscritto alcuna fideiussione, possa corrispondere ad un disconoscimento, della sottoscrizione, che ne presuppone l'esistenza e che comunque sarebbe tardivo.
11. In ragione della loro soccombenza gli appellanti Parte_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado
[...]
di giudizio, liquidate in dispositivo, con applicazione ratione temporis del D.M.
55/2014 e successive modifiche, ed in considerazione del valore della causa (scaglione di valore da €.52.001,00 a €.260.000,00), valori minimi, nonché dell'attività difensiva espletata.
12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
§
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_4 Parte_5
Lagonegro n.243/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna Parte_1 Parte_2 [...]
, e al pagamento delle Pt_3 Parte_4 Parte_5
spese del presente grado di giudizio, in favore della Controparte_8
che liquida in complessivi euro 7.160,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cassa;
3) dichiara l'obbligo dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dell'art.13 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 01 Settembre 2025, svoltasi in modalità telematica.
_______________
pag. 8 Il Giudice Ausiliario estensore
Avv. Fabrizio Nastri
Il Presidente
Dr.ssa Lucia Gesummaria
_______________
pag. 9