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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/12/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 10/12/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa OS US
FE, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 1038 /2021 R.G. promossa
DA
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.04.1969 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Messina Via Ghibellina n. 75 presso lo studio dell'avv. Gianluca
NE (c.f. - PEC: C.F._2
che lo rappresenta e difende per procura in Email_1 atti
ATTORE
CONTRO
, c.f. , con sede in Falcone (ME) Controparte_1 P.IVA_1 via Sicilia n. 11, elettivamente domiciliato in Messina via San Filippo Bianchi
n. 68 presso lo studio dell'avv. Scandura Giuseppe (c.f. , C.F._3
PEC: che lo rappresenta e difende per Email_2 procura in atti
CONVENUTO avente per OGGETTO: risarcimento danni
Sono comparsi: i procuratori delle parti, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
I procuratori chiedono entrambi la distrazione delle spese in proprio favore.
1 IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva il Parte_1 [...]
sito in Falcone per sentirlo condannare, ex art. 2051 c.c., al CP_2
risarcimento dei danni subiti al proprio appartamento (quantificati in €
13.624,00, oltre ai danni per mancato utilizzo dell'immobile pari a € 7.700,00
e alle spese di perizia di parte pari a € 405,87) a causa delle infiltrazioni di acque nere provenienti dalla colonna di scarico e riversatesi nel proprio CP_3 appartamento in data 23 e 25 agosto 2020. Il tutto con condanna ex art. 96 c.p.c.
e con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Integrato il contraddittorio, si costituiva il Controparte_4
, in persona dell'amministratore p.t., eccependo preliminarmente
[...]
l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita, l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per carenza dei presupposti di legge, dovendosi, quindi, disporre il mutamento del rito e chiedendo, nel merito, il rigetto delle avverse domande per assenza di nesso eziologico tra causa ed effetto e stante la responsabilità del che avrebbe Pt_1 spostato illegittimamente il pozzetto di ispezione fognaria in altro sito, diverso da quello originario;
infine, deduceva l'esosità della pretesa risarcitoria di controparte. Il tutto con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Disposto il mutamento del rito e invitate le parti a procedere con la negoziazione assistita (invito, tuttavia, non riscontrato da parte convenuta), venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c.; in seguito veniva disposta ed espletata CTU e formulata una proposta conciliativa, sicché, ritenuta matura per
2 la decisione la causa veniva rinviata all'odierna udienza per discussione orale con termine per note fino a dieci giorni prima.
Tanto premesso, le domande attoree meritano accoglimento per quanto di ragione.
E' principio ormai consolidato in giurisprudenza che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia (ex multis Cass. n.
6651/2020), senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale inteso come evento imprevisto/imprevedibile o comprensivo anche del fatto del terzo o financo dello stesso danneggiato al quale è richiesto di tenere condotte diligenti e caute, atte a scongiurare l'eventus damni.
Nello specifico, considerato che il convenuto è da ritenersi CP_1 custode dei beni comuni, con l'obbligo a suo carico di adottare tutte le misure necessarie per evitare che essi possano arrecare danno a terzi o ai condomini, rimane comunque a carico della parte attrice l'onere probatorio rigoroso circa il nesso di derivazione causale tra la res potenzialmente dannosa e l'evento verificatosi.
L'attore, anche a mezzo di consulenza tecnica di parte, ha fornito la prova che i danni da infiltrazione di acque nere al proprio immobile, verificatisi nell'agosto 2020, sono derivati “da un rigurgito fognario dovuto all'otturazione della condotta fognaria condominiale nel tratto prima del pozzetto posto nel parcheggio condominiale” (cfr. pag. 3 ctp).
Inoltre, anche dalla disposta CTU -a firma dell'ing. Persona_1 avente lo scopo di accertare “le cause dei danni verificatisi nell'immobile di parte attrice per i fatti per cui è causa quantizzando altresì i danni”- è
3 emerso che “il pozzetto di recapito della fognatura esterno è soggetto a ristagno di materiale nonché le tubazioni di arrivo e partenza sono alla stessa quota e non vi è un salto di quota tra le stesse” (pag. 7) e che, quindi, quanto accaduto all'interno dell'unità di parte attrice sia dovuto a due possibili cause: - la presenza di materiale che ha occluso la tubazione di scarico determinandone il riempimento;
- una eccessiva portata di acque recapitata nel pozzetto che, non riuscendo a smaltirla sia per le dimensioni ridotte del medesimo sia perché le tubazioni di arrivo e partenza dal pozzetto sono alla stessa quota, ha determinato il riempimento della condotta medesima. In entrambi i casi l'accumulo di reflui nelle condotte, per le consolidate leggi della fisica, dovendo giungere in un recapito, sono fuoriuscite nel primo punto disponibile ossia i sanitari del wc di parte attrice in quanto primo punto a pelo libero della condotta.
Infine il CTU, in risposta alle osservazioni di parte convenuta, ha ulteriormente chiarito che in ogni caso “le riscontrate condizioni sia costruttive che manutentive della colonna di scarico hanno concorso al verificarsi di quanto oggetto di causa.”
Poiché le conclusioni cui è giunto il CTU sono bene argomentate ed esenti da vizi, esse possono essere recepite ai fini della decisione. È certa la responsabilità del convenuto quale custode dei beni CP_1 condominiali che hanno provocato i danni lamentati in ricorso all'appartamento del condomino/attore; il , peraltro, non ha CP_1 neppure fornito, come suo onere, la prova dell'interruzione del nesso causale, limitandosi a dedurre -senza supporto probatorio adeguato- che il avrebbe spostato illegittimamente il pozzetto di ispezione fognaria Pt_1 in altro sito diverso da quello originario.
Tale circostanza, secondo quanto argomentato dal CTU appare irrilevante, atteso che il danno si è verificato a causa di vizi costruttivi e manutentivi della colonna.
Quanto al risarcimento, esso va quantificato -come da CTU- in €
12.104,55, oltre IVA, per le lavorazioni necessarie a eliminare i danni
4 medesimi nell'immobile del;
quanto ai costi per l'acquisto del Pt_1 mobilio, in mancanza di prova, essendo agli atti solo un preventivo della
[...]
e non anche una fattura attestante l'acquisto (quindi l'effettivo CP_5 esborso) si ritiene di dover liquidare in via equitativa l'importo di € 3.500,00.
Vanno liquidati altresì gli esborsi per la sanificazione dell'appartamento pari a € 330,00 come da fattura della Sea Multiservizi del 28.08.2020; del pari vanno liquidati i danni da lucro cessante per il periodo agosto
2020/giugno 2021 per € 4.500,00 considerato che l'immobile attoreo era stato affittato, con contratto triennale dell'8.8.2020 e nel quale era pattuito un canone mensile di € 450,00.
Vanno, infine, risarcite -quale voce di danno emergente- le spese di CTP, fatturate in € 400,00 dal professionista incaricato, sostenute dal per Pt_1 giustificare e supportare la propria domanda giudiziale.
Va, invece, rigettata la domanda attorea di condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c.
L'art. 96 c.p.c., comma 1 e 2, sanziona l'esercizio del diritto di agire e di resistere in giudizio (art. 24 Cost.), solo quando questo è viziato da mala fede o colpa grave (art. 96, comma 1), ovvero da colpa lieve (art. 96, comma 2).
In entrambi i casi, su istanza di parte, il giudice può condannare il soccombente al risarcimento alla controparte dei danni da “lite temeraria”. I primi due commi sono invero riconducibili, secondo l'orientamento prevalente, alla fattispecie della responsabilità extracontrattuale, in un rapporto di specialità rispetto alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c., avente una funzione risarcitoria.
Da ciò consegue che incombe sulla parte danneggiata il gravoso onere -nel caso in specie non assolto- di provare l'elemento soggettivo della condotta altrui (mala fede, colpa grave o colpa lieve), la sussistenza del danno subito e la riconducibilità di quest'ultimo alla condotta colpevole dell'agente.
Le spese -ivi comprese quelle di CTU- seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e del valore della causa.
5
PQM
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1038/2021 RG promossa da contro Parte_1 Controparte_4
in persona dell'Amministratore p.t., così decide:
[...]
-accoglie le domande attoree e, per l'effetto condanna il CP_1
convenuto al pagamento di € 8.730,00 ed € 12.104,55, oltre IVA per i danni subiti e specificati in parte motiva;
-rigetta la domanda attorea di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore di € CP_1
€ 118,50 per spese vive ed € 5.077, 00 per compensi, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto. CP_1
Il Giudice
OS US FE
6
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 10/12/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa OS US
FE, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 1038 /2021 R.G. promossa
DA
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.04.1969 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Messina Via Ghibellina n. 75 presso lo studio dell'avv. Gianluca
NE (c.f. - PEC: C.F._2
che lo rappresenta e difende per procura in Email_1 atti
ATTORE
CONTRO
, c.f. , con sede in Falcone (ME) Controparte_1 P.IVA_1 via Sicilia n. 11, elettivamente domiciliato in Messina via San Filippo Bianchi
n. 68 presso lo studio dell'avv. Scandura Giuseppe (c.f. , C.F._3
PEC: che lo rappresenta e difende per Email_2 procura in atti
CONVENUTO avente per OGGETTO: risarcimento danni
Sono comparsi: i procuratori delle parti, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
I procuratori chiedono entrambi la distrazione delle spese in proprio favore.
1 IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva il Parte_1 [...]
sito in Falcone per sentirlo condannare, ex art. 2051 c.c., al CP_2
risarcimento dei danni subiti al proprio appartamento (quantificati in €
13.624,00, oltre ai danni per mancato utilizzo dell'immobile pari a € 7.700,00
e alle spese di perizia di parte pari a € 405,87) a causa delle infiltrazioni di acque nere provenienti dalla colonna di scarico e riversatesi nel proprio CP_3 appartamento in data 23 e 25 agosto 2020. Il tutto con condanna ex art. 96 c.p.c.
e con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Integrato il contraddittorio, si costituiva il Controparte_4
, in persona dell'amministratore p.t., eccependo preliminarmente
[...]
l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita, l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per carenza dei presupposti di legge, dovendosi, quindi, disporre il mutamento del rito e chiedendo, nel merito, il rigetto delle avverse domande per assenza di nesso eziologico tra causa ed effetto e stante la responsabilità del che avrebbe Pt_1 spostato illegittimamente il pozzetto di ispezione fognaria in altro sito, diverso da quello originario;
infine, deduceva l'esosità della pretesa risarcitoria di controparte. Il tutto con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Disposto il mutamento del rito e invitate le parti a procedere con la negoziazione assistita (invito, tuttavia, non riscontrato da parte convenuta), venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c.; in seguito veniva disposta ed espletata CTU e formulata una proposta conciliativa, sicché, ritenuta matura per
2 la decisione la causa veniva rinviata all'odierna udienza per discussione orale con termine per note fino a dieci giorni prima.
Tanto premesso, le domande attoree meritano accoglimento per quanto di ragione.
E' principio ormai consolidato in giurisprudenza che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia (ex multis Cass. n.
6651/2020), senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale inteso come evento imprevisto/imprevedibile o comprensivo anche del fatto del terzo o financo dello stesso danneggiato al quale è richiesto di tenere condotte diligenti e caute, atte a scongiurare l'eventus damni.
Nello specifico, considerato che il convenuto è da ritenersi CP_1 custode dei beni comuni, con l'obbligo a suo carico di adottare tutte le misure necessarie per evitare che essi possano arrecare danno a terzi o ai condomini, rimane comunque a carico della parte attrice l'onere probatorio rigoroso circa il nesso di derivazione causale tra la res potenzialmente dannosa e l'evento verificatosi.
L'attore, anche a mezzo di consulenza tecnica di parte, ha fornito la prova che i danni da infiltrazione di acque nere al proprio immobile, verificatisi nell'agosto 2020, sono derivati “da un rigurgito fognario dovuto all'otturazione della condotta fognaria condominiale nel tratto prima del pozzetto posto nel parcheggio condominiale” (cfr. pag. 3 ctp).
Inoltre, anche dalla disposta CTU -a firma dell'ing. Persona_1 avente lo scopo di accertare “le cause dei danni verificatisi nell'immobile di parte attrice per i fatti per cui è causa quantizzando altresì i danni”- è
3 emerso che “il pozzetto di recapito della fognatura esterno è soggetto a ristagno di materiale nonché le tubazioni di arrivo e partenza sono alla stessa quota e non vi è un salto di quota tra le stesse” (pag. 7) e che, quindi, quanto accaduto all'interno dell'unità di parte attrice sia dovuto a due possibili cause: - la presenza di materiale che ha occluso la tubazione di scarico determinandone il riempimento;
- una eccessiva portata di acque recapitata nel pozzetto che, non riuscendo a smaltirla sia per le dimensioni ridotte del medesimo sia perché le tubazioni di arrivo e partenza dal pozzetto sono alla stessa quota, ha determinato il riempimento della condotta medesima. In entrambi i casi l'accumulo di reflui nelle condotte, per le consolidate leggi della fisica, dovendo giungere in un recapito, sono fuoriuscite nel primo punto disponibile ossia i sanitari del wc di parte attrice in quanto primo punto a pelo libero della condotta.
Infine il CTU, in risposta alle osservazioni di parte convenuta, ha ulteriormente chiarito che in ogni caso “le riscontrate condizioni sia costruttive che manutentive della colonna di scarico hanno concorso al verificarsi di quanto oggetto di causa.”
Poiché le conclusioni cui è giunto il CTU sono bene argomentate ed esenti da vizi, esse possono essere recepite ai fini della decisione. È certa la responsabilità del convenuto quale custode dei beni CP_1 condominiali che hanno provocato i danni lamentati in ricorso all'appartamento del condomino/attore; il , peraltro, non ha CP_1 neppure fornito, come suo onere, la prova dell'interruzione del nesso causale, limitandosi a dedurre -senza supporto probatorio adeguato- che il avrebbe spostato illegittimamente il pozzetto di ispezione fognaria Pt_1 in altro sito diverso da quello originario.
Tale circostanza, secondo quanto argomentato dal CTU appare irrilevante, atteso che il danno si è verificato a causa di vizi costruttivi e manutentivi della colonna.
Quanto al risarcimento, esso va quantificato -come da CTU- in €
12.104,55, oltre IVA, per le lavorazioni necessarie a eliminare i danni
4 medesimi nell'immobile del;
quanto ai costi per l'acquisto del Pt_1 mobilio, in mancanza di prova, essendo agli atti solo un preventivo della
[...]
e non anche una fattura attestante l'acquisto (quindi l'effettivo CP_5 esborso) si ritiene di dover liquidare in via equitativa l'importo di € 3.500,00.
Vanno liquidati altresì gli esborsi per la sanificazione dell'appartamento pari a € 330,00 come da fattura della Sea Multiservizi del 28.08.2020; del pari vanno liquidati i danni da lucro cessante per il periodo agosto
2020/giugno 2021 per € 4.500,00 considerato che l'immobile attoreo era stato affittato, con contratto triennale dell'8.8.2020 e nel quale era pattuito un canone mensile di € 450,00.
Vanno, infine, risarcite -quale voce di danno emergente- le spese di CTP, fatturate in € 400,00 dal professionista incaricato, sostenute dal per Pt_1 giustificare e supportare la propria domanda giudiziale.
Va, invece, rigettata la domanda attorea di condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c.
L'art. 96 c.p.c., comma 1 e 2, sanziona l'esercizio del diritto di agire e di resistere in giudizio (art. 24 Cost.), solo quando questo è viziato da mala fede o colpa grave (art. 96, comma 1), ovvero da colpa lieve (art. 96, comma 2).
In entrambi i casi, su istanza di parte, il giudice può condannare il soccombente al risarcimento alla controparte dei danni da “lite temeraria”. I primi due commi sono invero riconducibili, secondo l'orientamento prevalente, alla fattispecie della responsabilità extracontrattuale, in un rapporto di specialità rispetto alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c., avente una funzione risarcitoria.
Da ciò consegue che incombe sulla parte danneggiata il gravoso onere -nel caso in specie non assolto- di provare l'elemento soggettivo della condotta altrui (mala fede, colpa grave o colpa lieve), la sussistenza del danno subito e la riconducibilità di quest'ultimo alla condotta colpevole dell'agente.
Le spese -ivi comprese quelle di CTU- seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e del valore della causa.
5
PQM
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1038/2021 RG promossa da contro Parte_1 Controparte_4
in persona dell'Amministratore p.t., così decide:
[...]
-accoglie le domande attoree e, per l'effetto condanna il CP_1
convenuto al pagamento di € 8.730,00 ed € 12.104,55, oltre IVA per i danni subiti e specificati in parte motiva;
-rigetta la domanda attorea di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore di € CP_1
€ 118,50 per spese vive ed € 5.077, 00 per compensi, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto. CP_1
Il Giudice
OS US FE
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