Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG 136 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 30/12/2019 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del 31.10.2024 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Pagliari presso il cui studio elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
E
(c. f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. TURCI CP_1 C.F._2
DANIELA presso il cui studio elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone.
PER LE PARTI: parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
30.10.2024; parte resistente come da come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 30.10.2024
Matrimonio e figli nati dall'unione
Le parti si sono unite in matrimonio in data 1.8.2009 a Castel d'Azzano (VR) e in data 4.9.2010 è nato il figlio Persona_1
Domande delle parti
Parte ricorrente chiede: nel merito:
- affidarsi il figlio d entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale Per_1
in maniera condivisa, con collocazione prevalente presso la casa del padre cui è affidata la gestione ordinaria;
- stabilirsi che la madre possa vedere e tenere con sé, presso la propria abitazione, il figlio Per_1
per due settimane consecutive ogni mese, da domenica sera alle ore 20.00 a domenica sera alle ore
20.00, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione paterna.
- Disporsi che durante le vacanze natalizie il figlio trascorra sette giorni con ciascuno dei genitori, alternando di anno in anno la settimana dal 23 al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà tre giorni con la madre e tre con il padre, in modo che il figlio trascorra alternativamente con il padre e la madre il Natale e la Pasqua.
Durante il periodo estivo la madre potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi periodo da comunicare al padre entro il 30/04 di ogni anno.
Esonerarsi i coniugi da ogni contributo reciproco di mantenimento, essendo le parti indipendenti per redditi propri.
- Disporsi che ogni genitore provveda al sostentamento del figlio nel periodo che trascorre con sé, esonerando il padre e la madre da ogni contributo ulteriore.
- Spese mediche, scolastiche, attività extra al 50% tra i genitori, come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
- Disporsi che gli assegni familiari e assegno unico vengano integralmente percepiti dal padre quale genitore collocatario.
Parte resistente chiede:
1) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori. Disporre che il collocamento sia presso Per_1
l'abitazione materna per tre settimane consecutive, e presso quella paterna la quarta settimana, a decorrere dalla domenica.
2)
Stabilire che sia il padre ad andare a prendere e riportare il figlio a casa della madre, con tutto il materiale scolastico necessario.
3)
Disporre che il minore trascorra alternativamente con i genitori la metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali e, in alternanza tra i genitori, i ponti scolastici.
4)
Disporre che durante le vacanze scolastiche estive il minore trascorra tre settimane consecutive presso ciascun genitore, previo accordo sul periodo di vacanza, da scambiarsi entro il mese di maggio.
5)
Disporre che prosegua l'appoggio della casa-famiglia San Francesco di Nogarole Rocca per non meno di due/ tre pomeriggi la settimana.
6)
Disporre che prosegua il controllo e l'appoggio del Consultorio familiare di Villafranca.
7)
Disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore con il versamento mensile alla signora della somma di euro 250, somma comprensiva di spese straordinarie, tranne le spese CP_1
mediche, da condividere al 50% secondo le modalità previste dal protocollo famiglia.
8)
Disporre che l'assegno unico spetti alla madre.
9)
Disporre un contributo mensile di mantenimento per la signora nella misura di euro 150 CP_1
mensili.
Provvedimenti presidenziali, sentenze parziali e proposte conciliative del Giudice
Con provvedimenti temporanei e urgenti assunti in sede di udienza presidenziale in data 4.3.2020, è stato disposto l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre,
l'assegnazione della casa famigliare alla madre, è stato disciplinato il diritto di visita paterno, è stato posto a carico dello stesso un contributo mensile di euro 250,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 75% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia ed è stato disposto l'intervento dei Servizi Sociali per effettuare un'indagine socio ambientale e un sostegno genitoriale per le parti con attivazione del NIPEE.
Nelle successive relazioni dei Servizi Sociali viene evidenziata l'estrema difficoltà del nucleo famigliare con grave pregiudizio per il minore e viene suggerita la soluzione del collocamento etero famigliare per lo stesso (cfr. relazione depositata in data 13.10.2020 in atti ).
Nella successiva relazione depositata in data 4.12.2020, i Servizi sociali danno atto che le parti si sono accordate per l'attuazione dell'inserimento in comunità di madre e figlio e che l'intervento è in fase di attuazione.
In data 11.3.2021 è stata depositata la sentenza parziale di separazione n. 460/2021.
Nella relazione dei Servizi depositata in data 17.2.2022, si sottolinea il percorso positivo svolto dalla resistente che si sta inserendo nel mondo del lavoro visto che sta cominciando a capire che deve emanciparsi dall'ex compagno e concorrere al mantenimento del figlio. Viene evidenziata l'idoneità della soluzione abitativa del padre ad accogliere il minore e il buon rapporto che lo stesso minore ha instaurato con entrambi i genitori. Permane la situazione di assenza di ogni forma di comunicazione tra le parti. Viene evidenziata per la prima volta la tendenza della madre a proteggere eccessivamente il figlio con ciò nei fatti escludendolo dalle attività socializzanti. I Servizi Sociali propongono l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre e con una presenza significativa del padre nella sua vita.
Nella successiva relazione depositata in data 15.3.2023 viene evidenziato come la madre sia in attesa dell'assegnazione di un alloggio Ater ed è titolare di un contratto di lavoro per 3 ore settimanali.
Viene evidenziato come la stessa, pur supportata dai Servizi, tende ad adottare comportamenti rituali e ad isolarsi e a non uscire da casa. Non usa lavatrice e frigorifero senza dire il motivo, usa guanti in lattice doppi e mascherina anche in casa, ha rifiutato anche la bici per uscire e rendersi indipendente negli spostamenti. Si è opposta alla proposta di visita psichiatrica. Con riferimento al minore, da settembre 2022 frequenta nel pomeriggio una casa famiglia che per lui è un supporto indispensabile.
La madre non è favorevole a far dormire ogni tanto il figlio in comunità né a far trascorrere un periodo di vacanze al figlio con la casa comunità perché per la sua tradizione non è possibile fare bagno al mare o al lago. Il padre ha un atteggiamento diverso, aperto alle occasioni di socializzazione per il figlio e disponibile a passare con lui tre fine settimana al mese per fargli passare belle esperienze di socializzazione all'aperto cosa che non fa mai la madre. I Servizi concludono pertanto per la necessità del mantenimento della casa famiglia diurna, di un percorso psicologico per madre e dell'aumento dei pernotti e degli accessi al padre. Nella successiva relazione depositata in data 26.9.2023, vengono confermate le fragilità materne in ordine al consentire per il figlio attività socializzanti, a differenza del padre che è sempre favorevole alle attività proposte dai Servizi, fa passare molto tempo all'aperto al figlio e gli ha fatto così instaurare relazioni amicali con altri bambini che vivono nel quartiere dove abita il padre e con i quali spesso il minore gioca in cortile. L'abitazione paterna si conferma idonea ad ospitare il minore con una camera da letto a lui dedicata. Dal percorso intrapreso presso il Serd cui si è prestato con continuità è emerso che non ha nessun disturbo da dipendenza alcolica. I Servizi ipotizzano pertanto per la prima volta un trasferimento del minore presso la casa paterna, al termine del ciclo della scuola secondaria di primo grado in quanto potrebbe offrire per il minore maggiore opportunità di crescita personale tenuto anche conto della zona di residenza del padre che è servita dai servizi. Non si esclude nemmeno che l'atteggiamento compiacente che il ragazzino ora manifesta nei confronti della figura materna anche quando la stessa non riconosce i bisogni dell'età negando l'esperienza possa nel lungo periodo portare il minore ha manifestare un disagio psicologico (cfr. relazione depositata in data
26.9.2023).
Alla successiva udienza del 4.10.2023 è stata adottata una modifica dei provvedimenti presidenziali, prevedendo che nell'ambito del progetto di affido diurno pernotti una volta a settimana Per_1
presso la comunità e in occasione dei periodi di vacanza scolastica di almeno 15 giorni consecutivi.
Nella relazione depositata in data 9.5.2024 i Servizi sottolineano come la madre continua a vivere con il figlio nell'alloggio di residenzialità pubblica assegnato a scadenza e continua a svolgere poche ore al mese come colf presso privati. L'attività lavorativa individuata non le garantisce un'autonomia economica e la possibilità di soddisfare le esigenze proprie del figlio. L'atteggiamento della signora nei confronti del servizio rimane sospettoso e diffidente tuttavia ha accettato di prorogare l'aiuto quotidiano offerto al figlio presso la casa famiglia di Nogarole Rocca e rispetta quanto stabilito dal
Tribunale circa i fine settimana del figlio presso la casa paterna e i momenti di vacanza con lui, anche se in occasione dei colloqui congiunti mantiene le proprie convinzioni sullo stile di vita ed abitudini dell'ex marito che reputa poco sane e non in linea alle sue credenze. Comunque ,riconosce che il padre
è in una buona relazione con il figlio e che il figlio va sempre volentieri da lui. Dal punto di vista della bigenitorialità la signora manifesta il legame molto stretto verso il figlio che sembra assumere dei tratti di dipendenza ed inversione di ruolo. Il figlio rispetta in modo ferreo le regole e i vincoli posti dalla madre, esprimendo raramente contrarietà anche a credenze e abitudini che talvolta limitano le sue esigenze evolutive nell'avere esperienza al di fuori della scuola di socializzazione con i pari.
La signora si è mostrata disperata di fronte all'eventualità che il figlio possa vivere presso il padre in vista dell'inizio della scuola superiore, manifestando reazioni comportamentali esagerate che hanno preoccupato gli operatori. Ha espresso con forza che lei non può vivere senza il figlio, non può separarsi da lui, manifestando di essere focalizzata sui propri bisogni e meno sintonizzata sulle esigenze di crescita e di autodeterminazione del figlio, anche in considerazione dell'età dello stesso:
Dal punto di vista della cogenitorialità il rapporto con l'altro genitore è caratterizzato da scarsa fiducia e disistima, ma è presente una collaborazione funzionale a rispettare quanto stabilito da giudice.
I Servizi concludono pertanto ritenendo che il trasferimento presso la casa paterna potrebbe essere la soluzione che meglio risponda alle esigenze evolutive del ragazzino, che sta crescendo e che avrebbe necessità di essere maggiormente riconosciuta nei suoi bisogni di autonomia e socializzazione.
Tuttavia, alla luce della reazione della signora solo all'ipotesi una separazione del figlio, preoccupano gli esiti di questa possibile scelta sull'equilibrio psicologico della signora in conseguenza del figlio dei rapporti di dipendenza con lei. La madre potrebbe far sentire il minore in colpa per averla abbandonata, ha riferito che lei non può immaginarsi senza di lui pur sapendolo l'eventuale esperimento dal padre non significherebbe l'interruzione del legame fra di loro che verrebbe garantito in modo continuativo: Si reputa importante che trascorra più tempo con la figura paterna, Per_1
non essendo emersi elementi particolari che impediscano che ciò avvenga.
In vista all'inizio la scuola superiore se ritiene importante almeno per il primo anno mantenere la sua frequentazione della casa famiglia 2/3 volte alla settimana per offrire il supporto il monitoraggio necessario anche sotto il profilo dell'apprendimento che nessuno dei genitori è in grado di assicurare.
Infine, si ritiene necessario mantenere il monitoraggio della situazione familiare e della condizione evolutiva del ragazzino da parte del consultorio in modo da valutare eventuali altri interventi specifici di supporto al nucleo.
In data 16.7.2024 si è proceduto all'ascolto del minore da cui è emerso il forte legame che il minore ha con entrambi i genitori e il suo desiderio di passare maggior tempo con il padre, ipotesi di cui ha già parlato con la madre che gli ha assicurato il suo sostegno.
Condizioni economico patrimoniali delle parti
Parte ricorrente, di anni 50, svolge la professione di operaio con un reddito netto annuo per l'anno d'imposta 2023 di euro 21.991,00 pari ad una disponibilità mensile media per 12 mensilità di euro
1.832,00 (cfr. doc. 2 allegato alla memoria del 14.5.2024 CU 2024 ricorrente).
Sostiene una spesa fissa abitativa a titolo di locazione per euro 590,00 mensili (cfr. doc. 4 allegato alla memoria del 14.5.2024) e la rata di restituzione di un prestito per euro 320,00 mensili (cfr. doc.
2 allegato alla memoria del 27.9.2024). Parte resistente, di anni 49, risulta ammessa dall'inizio del procedimento al Patrocinio a spese dello
Stato. Svolge la professione di colf per 3 ore settimanali e vive in una casa Ater messa a disposizione dal Comune, in una posizione non servita dai mezzi pubblici con conseguente limitazione alla propria libertà di movimento considerata la totale assenza di mezzi propri.
Risulta aver percepito, nell'anno d'imposta 2023, un reddito annuo netto di euro 836,00 per 24 giorni lavorativi (cfr. doc. 22 parte resistente).
Decisone in ordine al regime dell'affido
Sul punto dell'affido le domande delle parti convergono nella previsione dell'affido condiviso e tale regime regolatore dell'esercizio della genitorialità va confermato, con la supervisione dei Servizi
Sociali che in sede di monitoraggio e sostegno al nucleo famigliare garantiranno che vengano adottate le decisioni funzionali a garantire il benessere del minore.
Per quanto attiene al collocamento del minore, dall'analisi dettagliata dell'indagine sociale sopra riportata emerge come, per garantire il contemperamento tra le esigenze di crescita e sperimentazione del minore, con quella di cura degli equilibri famigliari, la soluzione preferibile appare essere quella di un collocamento alternato del minore per pari tempo presso il domicilio materno e paterno.
Infatti, in tal modo il minore, che appare avere un ottimo rapporto con entrambe le sue figure genitoriali, riuscirà a sperimentarsi con i pari e a fare le sue esperienze socializzanti che riescono a trovare maggiormente sfogo e soddisfazione nel contesto paterno, anche in ragione dell'ubicazione della relativa abitazione, mantenendo una frequentazione significativa con quello materno nel cui ambito è sempre stato inserito e con cui ha intessuto una relazione intensa. Al tempo stesso il mantenimento della frequentazione pomeridiana per almeno due pomeriggi settimanali presso la
Comunità Casa Famiglia e il mantenimento dell'educativa domiciliare presso l'abitazione materna in corrispondenza delle settimane di permanenza del minore, garantiranno per lo stesso di usufruire con continuità di un ambiente stimolante e adeguato in entrambi i suoi contesti di vita.
Va pertanto disposto che il minore passi due settimane presso il padre e a seguire due settimane presso la madre, senza soluzione di continuità.
Allo stesso modo verranno conseguentemente ripartiti in modo equo a metà anche i periodi di vacanza estivi e invernali.
Va mantenuta la frequentazione almeno bisettimanale presso la Comunità Casa Famiglia e il servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna.
Va pertanto disposto il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali in questi termini con relazioni al
Giudice Tutelare ogni 6 mesi e deposito della prima relazione entro il 15.9.2025. Per gli stessi motivi va disposta l'apertura di un procedimento di vigilanza ex art. 337 cc davanti al
Giudice Tutelare.
Decisione in ordine al contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario
In relazione alle condizioni economico patrimoniali delle parti come sopra evidenziate che evidenziano un significativo squilibrio a danno della resistente, dei tempi di permanenza del minore pari presso ciascun genitore, con la conseguente necessità di consentire per lo stesso, anche nei periodi in cui si trova presso la madre, condizioni di vita decorose, dell'età del minore (15 anni) con le esigenze correlate, appare equo porre a carico del padre un contributo mensile perequativo di euro
200,00 (rivalutabili Istat), con decorrenza dal mese di marzo 2025, da versarsi sul conto corrente intestato alla resistente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo
Famiglia del Tribunale di Verona.
L'assegno unico, come per legge, spetterà di diritto per metà ad entrambi i genitori.
Decisione in ordine alla richiesta di contributo al mantenimento per il coniuge
Le condizioni economiche delle parti come sopra rappresentate e gli oneri di accudimento diretto e indiretto in capo al padre per il minore, non consentono di imporgli ulteriori sacrifici in nome della solidarietà famigliare. Del resto dal 2020 il nucleo famigliare si è disgregato senza nessuna forma di sostentamento per la resistente a carico del marito e a questo punto la stessa deve attivarsi ulteriormente per consolidare la propria capacità lavorativa che ha già dimostrato di saper mettere a frutto.
Nessun assegno di mantenimento per la resistente può pertanto essere riconosciuto.
Decisione sulle spese di lite
In considerazione del carattere neutro della pronuncia sul vincolo e della soccombenza reciproca, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dispone l'affido condiviso del minore alle parti con collocamento presso la madre e il padre per due settimane consecutive in via alternata.
2. Pone a carico del sig. per il mantenimento del figlio un contributo Parte_1
mensile perequativo di euro 200,00 rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese di marzo 2025, da versarsi sul conto corrente intestato alla resistente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
3. Rigetta la domanda di contributo al mantenimento per la resistente.
4. Dispone il mantenimento della frequentazione per il minore della Comunità Casa Famiglia come sostegno educativo per almeno due volte a settimana.
5. Dispone il mantenimento del servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione della resistente.
6. Dispone il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali in ordine al nucleo famigliare con relazioni semestrali al Giudice Tutelare e deposito della prima relazione entro il 15.9.2025.
7. Dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza ex art. 337 cc davanti al Giudice Tutelare.
8. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi, anche ai Servizi Sociali
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 28.1.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra