Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, firmati a Lisbona il 31 ottobre 1958:
a) Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale del 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, a L'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958;
b) Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto a Washington il 2 giugno 1911, a L'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958;
c) Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, firmati a Lisbona il 31 ottobre 1958:
a) Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale del 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, a L'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958;
b) Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto a Washington il 2 giugno 1911, a L'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958;
c) Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine.