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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/12/2025, n. 4303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4303 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5922/2022
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa CO GE, in esito all'udienza del 17 ottobre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5922/2022 R.G. e vertente
TRA
nata a [...], il [...] (cod. fisc. Parte_1 [...]
), residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente C.F._1
e disgiuntamente, dagli Avvocati Sergio Cosentino e Mariaconcetta Randazzo elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti procuratori e difensori, sito in Catania, Corso Italia n.
46, giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], residente in [...]
n.57, C.F. , rappresentata e difesa, dall'Avv. Alessandro Lipera giusta C.F._2 procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 8 luglio 2022 parte ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “− in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza del
Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, del 7 aprile 2022 n. 1330 per i motivi ampiamente dedotti in precedenza;
− nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità del procedimento esecutivo
e la nullità dell'atto di precetto opposto, per carenza di legittimazione passiva in capo alla Cont signora − condannare la signora al pagamento delle spese processuali relative al Pt_1 presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. ed al rimborso del contributo unificato, come per legge”.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha premesso quanto segue Cont
- la signora aveva adito il Tribunale di Catania con due ricorsi, l'uno avente ad oggetto l'impugnazione dell'asserito licenziamento comminato ai suoi danni e l'altro avente ad oggetto gli emolumenti asseritamente dovuti per l'attività lavorativa espletata quale badante delle signore ed Persona_1 Persona_2
- con sentenza del 7 aprile 2022 n. 1330 il tribunale aveva condannato «[…] la parte resistente nella qualità di erede di , per Parte_1 Persona_1 le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di Euro 14.993,97, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo;
condanna la predetta parte resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, nella misura di due terzi
(2/3), liquidate – in parte qua - in complessivi Euro 1.560,00, oltre spese forfettarie al
15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, avv Giuseppe Tambè; compensa in ragione della restante parte (1/3) le spese di lite nel rapporto tra parte ricorrente e parte resistente;
compensa le spese di lite nel rapporto tra e la parte resistente;
pone le spese di CTU, liquidate con separato CP_2 decreto, definitivamente a carico di parte resistente (nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente) […]»;
- controparte, in data 18 maggio 2022, le aveva notificato la citata sentenza, rilasciata in forma esecutiva il 28 aprile 2022; Cont
- successivamente, la signora con atto di precetto notificato in data 30 giugno 2022 aveva intimato alla signora di pagare la somma di euro 17.146,21, oltre interessi Pt_1 legali sino alla data dell'effettivo pagamento, nonché le spese, competenze ed onorari;
pagina 2 di 6 - in data 8 luglio 2022, aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Catania, Sezione Lavoro, del 16 marzo 2021, n. 1328 e avverso la sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, del 7 aprile 2022 n. 1330.
Tutto ciò premesso, ha rilevato anzitutto il proprio difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 38, comma 9 del ccnl colf e badanti 2013 secondo cui solo i familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso e non coabitando ella con la madre al momento del decesso della medesima.
In secondo luogo, ha dedotto di aver rinunciato all'eredità della propria madre, rilevando come il giudice di primo grado, con la sentenza n. 1330 del 7 aprile 2022, l'avesse erroneamente Cont individuata quale soggetto tenuto al pagamento in favore della signora in qualità di erede della defunta madre, signora senza però prendere in considerazione la rinuncia Persona_1 all'eredità del 17 giugno 2020.
Ha dedotto la sussistenza di gravi motivi chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. si è tempestivamente costituita con memoria depositata in data 20 ottobre CP_1
2022 e ha chiesto “IN VIA CAUTELARE: 1) rigettare l'istanza di sospensione avanzata da controparte per mancanza di fumus boni iuris e periculum in mora per i motivi sopra esposti.
NEL MERITO: 1) rigettare il ricorso in opposizione a precetto proposto da
[...]
per i motivi sopra esposti. Ai sensi dell'art. 96 c.p.c. si chiede, infine, la Parte_1 condanna dell'appellante al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”.
Ha premesso che con sentenza non definitiva n. 1328/2021 del 16.03.2021, emessa dal
Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ra stata individuata quale debitrice della Sig.ra Pt_1
Cont
e con sentenza n. 1330/2022 del 07.04.2022 , nella Parte_1 qualità di erede di era stata condannata al pagamento in proprio favore della Persona_1 complessiva somma, indicata nell'ultima C.T.U., di € 14.993,97 (di cui 9.922,38 a titolo di
T.F.R. e 5.071,59 a titolo di 13° mensilità), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo, oltre anche al pagamento delle spese di giudizio nella misura di due terzi.
pagina 3 di 6 Ha esposto di avere notificato detta sentenza munita di formula esecutivain data 18 maggio 2022 e di avere infine notificato l'atto di precetto in data 20.06.2022, presso la Casa
Comunale, con integrazione di notifica realizzata in data 23.06.2022 a mezzo di raccomandata n. 66841354280-8.
Ha dedotto che l'opponente aveva presentato impugnazione avverso entrambe le sentenze con istanza di inibitoria, non accolta dalla Corte di Appello di Catania, rappresentando che ella aveva depositato tempestiva memoria di costituzione e appello incidentale, avendo, peraltro, proposto rituale riserva ex artt. 340 c.p.c. e 129 c.p.c. – a differenza di controparte - nell'ambito del procedimento di primo grado.
Ha contestato l'asserito difetto di legittimazione passiva dell'opponente alla luce del titolo esecutivo azionato, nonché la rilevanza della rinuncia all'eredità da parte dell'odierna opponente rilevando che la rinuncia all'eredità è intervenuta nel giudizio di merito solo in data
24 giugno 2021, dopo la sentenza n. 1328/2021 del 16.03.2021, omettendo parte opponente di produrre detta documentazione nel corso del giudizio, sicché sarebbe incorsa nelle preclusioni previste dal codice di rito.
Ha contestato altresì la sussistenza dei presupposti per la sospensione del titolo esecutivo, evidenziando il mancato accoglimento dell'istanza inibitoria presentata in appello.
Ha sostenuto infine la sussistenza dei presupposti per la condanna della ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In esito alla prima udienza, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e la causa è stata rinviata per discussione e decisione.
Infine, in esito all'udienza del 17 ottobre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa – di natura documentale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
La presente opposizione a precetto ha ad oggetto l'asserita insussistenza della legittimazione passiva dell'odierna opponente.
Al riguardo, giova evidenziare che conto i titoli di formazione giudiziale possono essere proposte opposizioni fondate solo su fatti estintivi o impeditivi successivi alla sua formazione
(Cass. 24 luglio 2012, n. 12911) e che non implichino un riesame, da parte del giudice pagina 4 di 6 dell'opposizione, della legittimità, sia relativa al merito sia relativa al rispetto delle regole processuali, della formazione del titolo, essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale che costituisce titolo esecutivo.
È stato chiarito “Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo”
(Cass. n. 24752/2008).
Ciò chiarito sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, esulano dal potere di cognizione del giudice adito il preteso difetto di legittimazione dell'odierna opponente ai sensi del contratto collettivo in atti come pure l'allegata rinuncia all'eredità già esaminata nella sentenza 1330/2022.
In tale sentenza, che richiama anche la precedente sentenza non definitiva tra le parti n.
1328/2021, si legge
“Del pari si osserva come abbia - in data Parte_1
24/06/2021, successivamente alla pubblicazione (in data 16/03/2021) della sentenza non definitiva resa nei presenti procedimenti riuniti - depositato agli atti rinuncia all'eredità della propria madre (rinuncia per atto da Notar in Catania datata Persona_1 Persona_3
12/06/2020, rep. n.70327).
Al riguardo occorre precisare come la questione circa l'individuazione dei contraddittori del presente giudizio sia stata già affrontata e risolta dal Giudicante in sede di formazione del proprio convincimento compendiatosi nelle statuizioni di cui alla sentenza non definitiva resa in data 16/03/2021, con l'individuazione, quale soggetto tenuto nei confronti della ricorrente (per le causali di cui alla sentenza) della predetta Parte_1
quale erede di . E tanto attraverso una espressa disamina della
[...] Persona_1 questione che pertanto ha formato un punto controverso, essendo le ragioni sottese esplicitate nella motivazione della sentenza non definitiva suddetta che sono sfociate nell'adozione delle conseguenti statuizioni in dispositivo a contenuto decisorio e pertanto vincolanti per il giudice della sentenza definitiva. Invero, sussiste un vincolo imposto al giudice dalla sentenza non definitiva (la cui violazione può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità) riguardante le questioni definite e quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, le quali non
pagina 5 di 6 possono più essere risolte in senso diverso (cfr. Cass. 05/10/2020; Cass 03/05/2012). Al riguardo si osserva come la documentazione in questione avrebbe potuto essere introdotta nel processo ben prima della adozione della sentenza non definitiva de qua e nessuna deduzione al riguardo è mai stata sollevata dalla parte ( ) in giudizio (cfr. Cassazione civile Parte_1 sez. I, 21/07/22016, che richiama Cass. 2356/1985, nonché Cass. 5640/1990; 5576/1997;
3112/1999; 4381/2009; 25341/2010, in punto di tardiva contestazione della qualità di erede;
nonché Cassazione civile sez. II, 31/10/2008, n.26334 secondo cui qualora l'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa abbia costituito fatto pacifico, per mancata contestazione nel corso del giudizio di primo grado di siffatta titolarità, questa rimane definitivamente acquisita
e non può più essere contestata nel successivo grado del giudizio (Cass. n. 10790/1999, n.
5576/1997 ed altre conformi). Sussiste, inoltre, preclusione in relazione alle statuizioni già rese in sede di sentenza non definitiva formatesi sulla base delle deduzioni e documentazioni già acquisite agli atti”.
Sulla base delle considerazioni che precedono e avuto riguardo al caso di specie, il precetto è stato notificato a e pertanto l'esecuzione è iniziata Parte_1 esattamente nei confronti del soggetto indicato nel titolo portato ad esecuzione sicché il ricorso deve essere rigettato.
Le ragioni della decisione e le questioni affrontate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 con ricorso depositato in data 8 luglio 2022 nei confronti di uditi i procuratori delle CP_1 parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 1 dicembre 2025
Il Giudice
CO GE
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa CO GE, in esito all'udienza del 17 ottobre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5922/2022 R.G. e vertente
TRA
nata a [...], il [...] (cod. fisc. Parte_1 [...]
), residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente C.F._1
e disgiuntamente, dagli Avvocati Sergio Cosentino e Mariaconcetta Randazzo elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti procuratori e difensori, sito in Catania, Corso Italia n.
46, giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], residente in [...]
n.57, C.F. , rappresentata e difesa, dall'Avv. Alessandro Lipera giusta C.F._2 procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 8 luglio 2022 parte ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “− in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza del
Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, del 7 aprile 2022 n. 1330 per i motivi ampiamente dedotti in precedenza;
− nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità del procedimento esecutivo
e la nullità dell'atto di precetto opposto, per carenza di legittimazione passiva in capo alla Cont signora − condannare la signora al pagamento delle spese processuali relative al Pt_1 presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. ed al rimborso del contributo unificato, come per legge”.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha premesso quanto segue Cont
- la signora aveva adito il Tribunale di Catania con due ricorsi, l'uno avente ad oggetto l'impugnazione dell'asserito licenziamento comminato ai suoi danni e l'altro avente ad oggetto gli emolumenti asseritamente dovuti per l'attività lavorativa espletata quale badante delle signore ed Persona_1 Persona_2
- con sentenza del 7 aprile 2022 n. 1330 il tribunale aveva condannato «[…] la parte resistente nella qualità di erede di , per Parte_1 Persona_1 le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di Euro 14.993,97, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo;
condanna la predetta parte resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, nella misura di due terzi
(2/3), liquidate – in parte qua - in complessivi Euro 1.560,00, oltre spese forfettarie al
15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, avv Giuseppe Tambè; compensa in ragione della restante parte (1/3) le spese di lite nel rapporto tra parte ricorrente e parte resistente;
compensa le spese di lite nel rapporto tra e la parte resistente;
pone le spese di CTU, liquidate con separato CP_2 decreto, definitivamente a carico di parte resistente (nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente) […]»;
- controparte, in data 18 maggio 2022, le aveva notificato la citata sentenza, rilasciata in forma esecutiva il 28 aprile 2022; Cont
- successivamente, la signora con atto di precetto notificato in data 30 giugno 2022 aveva intimato alla signora di pagare la somma di euro 17.146,21, oltre interessi Pt_1 legali sino alla data dell'effettivo pagamento, nonché le spese, competenze ed onorari;
pagina 2 di 6 - in data 8 luglio 2022, aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Catania, Sezione Lavoro, del 16 marzo 2021, n. 1328 e avverso la sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, del 7 aprile 2022 n. 1330.
Tutto ciò premesso, ha rilevato anzitutto il proprio difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 38, comma 9 del ccnl colf e badanti 2013 secondo cui solo i familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso e non coabitando ella con la madre al momento del decesso della medesima.
In secondo luogo, ha dedotto di aver rinunciato all'eredità della propria madre, rilevando come il giudice di primo grado, con la sentenza n. 1330 del 7 aprile 2022, l'avesse erroneamente Cont individuata quale soggetto tenuto al pagamento in favore della signora in qualità di erede della defunta madre, signora senza però prendere in considerazione la rinuncia Persona_1 all'eredità del 17 giugno 2020.
Ha dedotto la sussistenza di gravi motivi chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. si è tempestivamente costituita con memoria depositata in data 20 ottobre CP_1
2022 e ha chiesto “IN VIA CAUTELARE: 1) rigettare l'istanza di sospensione avanzata da controparte per mancanza di fumus boni iuris e periculum in mora per i motivi sopra esposti.
NEL MERITO: 1) rigettare il ricorso in opposizione a precetto proposto da
[...]
per i motivi sopra esposti. Ai sensi dell'art. 96 c.p.c. si chiede, infine, la Parte_1 condanna dell'appellante al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”.
Ha premesso che con sentenza non definitiva n. 1328/2021 del 16.03.2021, emessa dal
Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ra stata individuata quale debitrice della Sig.ra Pt_1
Cont
e con sentenza n. 1330/2022 del 07.04.2022 , nella Parte_1 qualità di erede di era stata condannata al pagamento in proprio favore della Persona_1 complessiva somma, indicata nell'ultima C.T.U., di € 14.993,97 (di cui 9.922,38 a titolo di
T.F.R. e 5.071,59 a titolo di 13° mensilità), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo, oltre anche al pagamento delle spese di giudizio nella misura di due terzi.
pagina 3 di 6 Ha esposto di avere notificato detta sentenza munita di formula esecutivain data 18 maggio 2022 e di avere infine notificato l'atto di precetto in data 20.06.2022, presso la Casa
Comunale, con integrazione di notifica realizzata in data 23.06.2022 a mezzo di raccomandata n. 66841354280-8.
Ha dedotto che l'opponente aveva presentato impugnazione avverso entrambe le sentenze con istanza di inibitoria, non accolta dalla Corte di Appello di Catania, rappresentando che ella aveva depositato tempestiva memoria di costituzione e appello incidentale, avendo, peraltro, proposto rituale riserva ex artt. 340 c.p.c. e 129 c.p.c. – a differenza di controparte - nell'ambito del procedimento di primo grado.
Ha contestato l'asserito difetto di legittimazione passiva dell'opponente alla luce del titolo esecutivo azionato, nonché la rilevanza della rinuncia all'eredità da parte dell'odierna opponente rilevando che la rinuncia all'eredità è intervenuta nel giudizio di merito solo in data
24 giugno 2021, dopo la sentenza n. 1328/2021 del 16.03.2021, omettendo parte opponente di produrre detta documentazione nel corso del giudizio, sicché sarebbe incorsa nelle preclusioni previste dal codice di rito.
Ha contestato altresì la sussistenza dei presupposti per la sospensione del titolo esecutivo, evidenziando il mancato accoglimento dell'istanza inibitoria presentata in appello.
Ha sostenuto infine la sussistenza dei presupposti per la condanna della ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In esito alla prima udienza, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e la causa è stata rinviata per discussione e decisione.
Infine, in esito all'udienza del 17 ottobre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa – di natura documentale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
La presente opposizione a precetto ha ad oggetto l'asserita insussistenza della legittimazione passiva dell'odierna opponente.
Al riguardo, giova evidenziare che conto i titoli di formazione giudiziale possono essere proposte opposizioni fondate solo su fatti estintivi o impeditivi successivi alla sua formazione
(Cass. 24 luglio 2012, n. 12911) e che non implichino un riesame, da parte del giudice pagina 4 di 6 dell'opposizione, della legittimità, sia relativa al merito sia relativa al rispetto delle regole processuali, della formazione del titolo, essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale che costituisce titolo esecutivo.
È stato chiarito “Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo”
(Cass. n. 24752/2008).
Ciò chiarito sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, esulano dal potere di cognizione del giudice adito il preteso difetto di legittimazione dell'odierna opponente ai sensi del contratto collettivo in atti come pure l'allegata rinuncia all'eredità già esaminata nella sentenza 1330/2022.
In tale sentenza, che richiama anche la precedente sentenza non definitiva tra le parti n.
1328/2021, si legge
“Del pari si osserva come abbia - in data Parte_1
24/06/2021, successivamente alla pubblicazione (in data 16/03/2021) della sentenza non definitiva resa nei presenti procedimenti riuniti - depositato agli atti rinuncia all'eredità della propria madre (rinuncia per atto da Notar in Catania datata Persona_1 Persona_3
12/06/2020, rep. n.70327).
Al riguardo occorre precisare come la questione circa l'individuazione dei contraddittori del presente giudizio sia stata già affrontata e risolta dal Giudicante in sede di formazione del proprio convincimento compendiatosi nelle statuizioni di cui alla sentenza non definitiva resa in data 16/03/2021, con l'individuazione, quale soggetto tenuto nei confronti della ricorrente (per le causali di cui alla sentenza) della predetta Parte_1
quale erede di . E tanto attraverso una espressa disamina della
[...] Persona_1 questione che pertanto ha formato un punto controverso, essendo le ragioni sottese esplicitate nella motivazione della sentenza non definitiva suddetta che sono sfociate nell'adozione delle conseguenti statuizioni in dispositivo a contenuto decisorio e pertanto vincolanti per il giudice della sentenza definitiva. Invero, sussiste un vincolo imposto al giudice dalla sentenza non definitiva (la cui violazione può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità) riguardante le questioni definite e quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, le quali non
pagina 5 di 6 possono più essere risolte in senso diverso (cfr. Cass. 05/10/2020; Cass 03/05/2012). Al riguardo si osserva come la documentazione in questione avrebbe potuto essere introdotta nel processo ben prima della adozione della sentenza non definitiva de qua e nessuna deduzione al riguardo è mai stata sollevata dalla parte ( ) in giudizio (cfr. Cassazione civile Parte_1 sez. I, 21/07/22016, che richiama Cass. 2356/1985, nonché Cass. 5640/1990; 5576/1997;
3112/1999; 4381/2009; 25341/2010, in punto di tardiva contestazione della qualità di erede;
nonché Cassazione civile sez. II, 31/10/2008, n.26334 secondo cui qualora l'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa abbia costituito fatto pacifico, per mancata contestazione nel corso del giudizio di primo grado di siffatta titolarità, questa rimane definitivamente acquisita
e non può più essere contestata nel successivo grado del giudizio (Cass. n. 10790/1999, n.
5576/1997 ed altre conformi). Sussiste, inoltre, preclusione in relazione alle statuizioni già rese in sede di sentenza non definitiva formatesi sulla base delle deduzioni e documentazioni già acquisite agli atti”.
Sulla base delle considerazioni che precedono e avuto riguardo al caso di specie, il precetto è stato notificato a e pertanto l'esecuzione è iniziata Parte_1 esattamente nei confronti del soggetto indicato nel titolo portato ad esecuzione sicché il ricorso deve essere rigettato.
Le ragioni della decisione e le questioni affrontate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 con ricorso depositato in data 8 luglio 2022 nei confronti di uditi i procuratori delle CP_1 parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 1 dicembre 2025
Il Giudice
CO GE
pagina 6 di 6