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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/04/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 45 – 1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Paola Di Francesco Presidente
Dott.ssa Sofia Gancitano Giudice rel.
Dott.ssa Benedetta Barbera Giudice nel procedimento n.r.g. 45/2025–1 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promossa da:
(C.F. ), residente in [...]del Ghebbo Parte_1 C.F._1
(RO) in Via Sabbioni 92, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Baratella ed Elena Donato con studio in Este (Pd), Via Massimo D'Azeglio 39b, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato il giorno 04.04.2025, successivamente integrato il 7.04.2025;
ritenuto che
ricorre, ai sensi dell'art. 27 co. 3 lett. b) CCII, la competenza del Tribunale di
Rovigo, avuto riguardo alla residenza del ricorrente in Villanova del Ghebbo (RO); ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ex art. 2, comma 1 lett. c) CCII, atteso che il ricorrente, a fronte di un'esposizione debitoria pari ad € 199.517,86
(così come precisata dall'OCC), risulta percepire un reddito da lavoro subordinato, quale dipendente di Zaninelli Trasporti s.r.l., pari ad € 2.663,00 mensili e convive con la compagna inoccupata, e con la figlia , che frequenta l'ultimo anno della CP_1 Persona_1
scuola superiore;
considerato, in particolare, che l'elenco dei creditori al momento della presentazione del ricorso
è così composto:
a) € 57.687,98– ; Controparte_2
b) € 14.197,56 – procuratrice di Controparte_3 CP_4
c) € 12.150,66 - (ex Findomestic Banca S.p.A.); Controparte_5
d) € 115.481,66 – Banca Intesa San Paolo quale residuo di mutuo chirografario;
1 rilevato che dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente risulta proprietario: a) del 100% del bene immobile (casa familiare) sito in Villanova del Ghebbo e censito al Catasto di detto comune al Foglio 10, part. 462, subb 1 e 2, assoggettato alla procedura di esecuzione immobiliare di cui al n.r.g. 31/2024 esec. imm. pendente innanzi al Tribunale di Rovigo, promossa da con l'intervento dell'Agenzia per la Riscossione, Parte_2 aggiudicato in data 18.12.2024 per la somma di € 44.000,00; b) del conto corrente n.
100000000315 acceso presso Intesa San Paolo con un saldo al 31.12.2024 di € 4,25; c) della carta prepagata n. 63802945 presso Intesa San Paolo, il cui saldo non è rilevabile;
d) del conto corrente n. 715600 acceso presso Banca Annia con un saldo al 6.01.2025 di € 1.698,83; e) della carta prepagata n. 5908 presso Banca Annia con un saldo al 5.12.2024 di € 21,54; tenuto conto che il ricorrente ha dichiarato nel ricorso di mettere a disposizione l'ulteriore somma accantonata a titolo di TFR;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott.ssa che ha verificato la completezza e l'attendibilità Persona_2 della documentazione prodotta dall' e ha illustrato la situazione economica, Pt_1
patrimoniale e finanziaria dello stesso, il quale versa in stato di sovraindebitamento a causa: i) dei debiti contratti con Agenzia delle Entrate (€ 57.687,98), sorti durante l'attività d'impresa in passato esercitata dall' , la cui impresa è stata cancellata dal Registro delle Imprese il Pt_1
23.11.2000; ii) del debito contratto con Banca Popolare di Vicenza, ora Banca Intesa San Paolo
S.p.A., in forza del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione, nonché nei confronti di altri istituti di credito (€ 141.829,88 complessivi); rilevato che la compagna e la figlia del ricorrente risultano prive di occupazione e di reddito;
considerato il “fabbisogno familiare autocertificato” del debitore ricorrente, da costui quantificato nella somma di € 2.375,00/mese, rideterminato dal Gestore in € 2.223,00;
ritenuto che
occorre procedere alla nomina del liquidatore, il quale nella formazione dello stato passivo dovrà, ai sensi dell'art. 273 CCII:
a) farsi consegnare dal debitore i contratti e copia dei bonifici eseguiti in favore dei legali e dell'OCC al fine di valutare la congruità degli importi (per quest'ultima sulla scorta dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base alle attività effettivamente svolte in favore del debitore, tenendo in considerazione eventuali accordi scritti solo se di data certa anteriore alla procedura, con collocazione privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 2) c.c.) o, eventualmente,
l'azione revocatoria;
b) valutare l'opportunità di intervenire nella procedura esecutiva suddetta;
2 c) verificare la consistenza dei beni mobili, in particolare i motivi per cui è stato indicato, nel ricorso e nella relazione particolareggiata, che il saldo della carta prepagata n. 63802945 presso
Intesa San Paolo non è rilevabile, e acquisire alla procedura il denaro presente nei vari conti;
ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, CCII;
P.Q.M.
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. Parte_1
), nato ad [...] il [...], residente in [...]del C.F._1
Ghebbo (RO) in Via Sabbioni 92, nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Sofia Gancitano e Liquidatore il dott. con Persona_3 studio in Rovigo, e dispone che quest'ultima accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;
ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito
“www.fallimentirovigo.com”; ordina la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati al ricorrente, se presenti, a cura del Liquidatore;
dà atto che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;
3 dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 2.000,00 mensili, con obbligo a carico di di depositare nel conto Parte_1
corrente intestato alla procedura aperto a cura del Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopravvenire, comprese le somme depositate e attualmente presenti presso i conti correnti sopra indicati, e la somma di € 4.490,00 che il ricorrente ha dichiarato di avere a disposizione a titolo di TFR;
ordina al ricorrente di versare entro e non oltre il 10.05.2025 un fondo spese di € 800,00 nel conto corrente intestato alla procedura;
dispone che il Liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo
PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via
PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e
4 proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII
e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Così deciso in Rovigo nella Camera di Consiglio del 14.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Sofia Gancitano Paola Di Francesco
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Paola Di Francesco Presidente
Dott.ssa Sofia Gancitano Giudice rel.
Dott.ssa Benedetta Barbera Giudice nel procedimento n.r.g. 45/2025–1 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promossa da:
(C.F. ), residente in [...]del Ghebbo Parte_1 C.F._1
(RO) in Via Sabbioni 92, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Baratella ed Elena Donato con studio in Este (Pd), Via Massimo D'Azeglio 39b, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato il giorno 04.04.2025, successivamente integrato il 7.04.2025;
ritenuto che
ricorre, ai sensi dell'art. 27 co. 3 lett. b) CCII, la competenza del Tribunale di
Rovigo, avuto riguardo alla residenza del ricorrente in Villanova del Ghebbo (RO); ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ex art. 2, comma 1 lett. c) CCII, atteso che il ricorrente, a fronte di un'esposizione debitoria pari ad € 199.517,86
(così come precisata dall'OCC), risulta percepire un reddito da lavoro subordinato, quale dipendente di Zaninelli Trasporti s.r.l., pari ad € 2.663,00 mensili e convive con la compagna inoccupata, e con la figlia , che frequenta l'ultimo anno della CP_1 Persona_1
scuola superiore;
considerato, in particolare, che l'elenco dei creditori al momento della presentazione del ricorso
è così composto:
a) € 57.687,98– ; Controparte_2
b) € 14.197,56 – procuratrice di Controparte_3 CP_4
c) € 12.150,66 - (ex Findomestic Banca S.p.A.); Controparte_5
d) € 115.481,66 – Banca Intesa San Paolo quale residuo di mutuo chirografario;
1 rilevato che dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente risulta proprietario: a) del 100% del bene immobile (casa familiare) sito in Villanova del Ghebbo e censito al Catasto di detto comune al Foglio 10, part. 462, subb 1 e 2, assoggettato alla procedura di esecuzione immobiliare di cui al n.r.g. 31/2024 esec. imm. pendente innanzi al Tribunale di Rovigo, promossa da con l'intervento dell'Agenzia per la Riscossione, Parte_2 aggiudicato in data 18.12.2024 per la somma di € 44.000,00; b) del conto corrente n.
100000000315 acceso presso Intesa San Paolo con un saldo al 31.12.2024 di € 4,25; c) della carta prepagata n. 63802945 presso Intesa San Paolo, il cui saldo non è rilevabile;
d) del conto corrente n. 715600 acceso presso Banca Annia con un saldo al 6.01.2025 di € 1.698,83; e) della carta prepagata n. 5908 presso Banca Annia con un saldo al 5.12.2024 di € 21,54; tenuto conto che il ricorrente ha dichiarato nel ricorso di mettere a disposizione l'ulteriore somma accantonata a titolo di TFR;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott.ssa che ha verificato la completezza e l'attendibilità Persona_2 della documentazione prodotta dall' e ha illustrato la situazione economica, Pt_1
patrimoniale e finanziaria dello stesso, il quale versa in stato di sovraindebitamento a causa: i) dei debiti contratti con Agenzia delle Entrate (€ 57.687,98), sorti durante l'attività d'impresa in passato esercitata dall' , la cui impresa è stata cancellata dal Registro delle Imprese il Pt_1
23.11.2000; ii) del debito contratto con Banca Popolare di Vicenza, ora Banca Intesa San Paolo
S.p.A., in forza del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione, nonché nei confronti di altri istituti di credito (€ 141.829,88 complessivi); rilevato che la compagna e la figlia del ricorrente risultano prive di occupazione e di reddito;
considerato il “fabbisogno familiare autocertificato” del debitore ricorrente, da costui quantificato nella somma di € 2.375,00/mese, rideterminato dal Gestore in € 2.223,00;
ritenuto che
occorre procedere alla nomina del liquidatore, il quale nella formazione dello stato passivo dovrà, ai sensi dell'art. 273 CCII:
a) farsi consegnare dal debitore i contratti e copia dei bonifici eseguiti in favore dei legali e dell'OCC al fine di valutare la congruità degli importi (per quest'ultima sulla scorta dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base alle attività effettivamente svolte in favore del debitore, tenendo in considerazione eventuali accordi scritti solo se di data certa anteriore alla procedura, con collocazione privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 2) c.c.) o, eventualmente,
l'azione revocatoria;
b) valutare l'opportunità di intervenire nella procedura esecutiva suddetta;
2 c) verificare la consistenza dei beni mobili, in particolare i motivi per cui è stato indicato, nel ricorso e nella relazione particolareggiata, che il saldo della carta prepagata n. 63802945 presso
Intesa San Paolo non è rilevabile, e acquisire alla procedura il denaro presente nei vari conti;
ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, CCII;
P.Q.M.
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. Parte_1
), nato ad [...] il [...], residente in [...]del C.F._1
Ghebbo (RO) in Via Sabbioni 92, nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Sofia Gancitano e Liquidatore il dott. con Persona_3 studio in Rovigo, e dispone che quest'ultima accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;
ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito
“www.fallimentirovigo.com”; ordina la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati al ricorrente, se presenti, a cura del Liquidatore;
dà atto che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;
3 dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 2.000,00 mensili, con obbligo a carico di di depositare nel conto Parte_1
corrente intestato alla procedura aperto a cura del Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopravvenire, comprese le somme depositate e attualmente presenti presso i conti correnti sopra indicati, e la somma di € 4.490,00 che il ricorrente ha dichiarato di avere a disposizione a titolo di TFR;
ordina al ricorrente di versare entro e non oltre il 10.05.2025 un fondo spese di € 800,00 nel conto corrente intestato alla procedura;
dispone che il Liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo
PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via
PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e
4 proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII
e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Così deciso in Rovigo nella Camera di Consiglio del 14.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Sofia Gancitano Paola Di Francesco
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