Art. 2.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalita' per l'applicazione delle nuove aliquote d'imposta di bollo previste dalla presente legge.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalita' per l'applicazione delle nuove aliquote d'imposta di bollo previste dalla presente legge.