Articolo 2 della Legge 30 ottobre 1963, n. 1456
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 gennaio 1964
Art. 2.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalita' per l'applicazione delle nuove aliquote d'imposta di bollo previste dalla presente legge.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1964