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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/07/2024, n. 28533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28533 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'RA MA IS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/01/2024 del TRIB.SEZDIST. di ISCHIA udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 28533 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 12/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25/01/2024, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione avanzata da RI TI D'MB con riguardo ad un immobile oggetto della sentenza emessa il 26/11/1998 dalla Pretura circondariale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, irrevocabile. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione D'MB RI TI, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi che vengono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. Dopo ampia premessa e riepilogo della vicenda processuale che ha interessato la procedura di ingiunzione a demolire le opere di cui alla sentenza irrevocabile sopra indicata, delle precedenti decisioni anche di Questa Corte di legittimità, nonché l'allegazione dell'elemento di novità costituito dal rilascio, in data 3 marzo 2023, della concessione edilizia in sanatoria, deduce: - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'epoca di ultimazione dei lavori, questione già affrontata anche in sede di legittimità, ma quando il procedimento di condono era ancora in itinere e la sua riproposizione deve ritenersi legittima in quanto collegata all'elemento di novità costituito dal rilascio della concessione in sanatoria n. 19 del 3 marzo 2023. Le valutazioni precedenti, in sede di esecuzione sul punto dell'epoca dell'ultimazione a rustico del fabbricato de quo sarebbero errate di fronte al contenuto del verbale di PG del 30 marzo 1995, in occasione del primo sopralluogo della PG stessa, nel quale risulta che il manufatto era già dotato di copertura e di perimetrali di tamponatura e non essendovi accertamenti precedenti si dovrebbe dar credito a quanto dichiarato dalla ricorrente e come riconosciuto dal Comune di Forio in sede di rilascio del titolo edilizio in sanatoria. Il giudice dell'esecuzione non avrebbe fatto corretta applicazione dell'art. 31 legge 47/85, in tema di ultimazione al rustico tenendo conto che le tamponature perimetrali erano esistenti al 31/12/1993, come rilevate al primo accesso della PG in data 30 marzo 1995, e come ben individuato era il volume realizzato di 41 m 2 e il suo solaio latero cementizio. Le opere di completamento contestate ed oggetto dei successivi verbali di PG nel corso del 1995 sarebbero state comunque eliminate al fine di ottenere il rilascio del condono chiesto, poi ottenuto per il solo manufatto esistente al 31/12/1993. La circostanza che la concessione edilizia in sanatoria era stata rilasciata, per le opere esistenti al 31/12/1993, non sarebbe stata correttamente valutate nell'ordinanza impugnata nella quale, il giudice avrebbe 1 contestato l'assunto difensivo, evidenziando che al 31 marzo 1995, data di protocollo della domanda di condono ex legge 724 del 94, il fabbricato non era ancora ultimato e, come contenuto nella stessa istanza di condono, presentava caratteristiche tipologiche strutturali e plano volumetriche completamente diverse da quelle che sarebbero state rilevate dalla polizia locale di Forio in occasione del primo sequestro del 30 maggio 1995. Affermazione del giudice che contrasterebbe per tabulas con il verbale di PG del 30 marzo 1995, nel corso del primo accesso, dal quale non è mai risultato che la costruzione era ancora sprovvista in parte della copertura latero cementizia e che non fosse neppure interamente tamponata come ritenuto dal giudice dell'esecuzione. Alla luce di tali elementi il giudice dell'esecuzione, nel suo esercizio del potere dovere di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo ottenuto dalla ricorrente, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forme di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, era tenuto ad esaminare l'intera documentazione della pratica presentata dalla ricorrente, nonché gli atti del Comando dei Vigili urbani del Comune di Forio, documentazione non esaminata e dalla quale risultava che, si ripete, il manufatto oggetto dell'istanza di condono non sarebbe stato realizzato oltre i limiti temporali previsti dalla legge ed era obiettivamente sanabile come poi riconosciuto dal Comune di Forio che ha rilasciato il condono. -Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta non condonabilità delle opere tenuto conto del titolo abilitativo in sanatoria, previa eliminazione di modeste opere di completamento per rientrare nei limiti di quanto condonato. Il giudice dell'esecuzione nell'ordinanza impugnata avrebbe richiamato in toto la decisione della Corte di Cassazione n. 36580 del 2023, del 17 maggio del 2023 sul punto, quando però non era ancora stato emesso il titolo edilizio in sanatoria dal quale risulta che lo stesso ha avuto ad oggetto il manufatto riportato al grezzo come era stato accertato il 30 marzo del 1995, con esclusione dei completamenti successivi, previamente demoliti dalla ricorrente. La ricorrente, infatti, considerato che l'istanza di condono non era relativa ai completamenti abusivi successivi, per non perdere il condono del rustico, per il quale aveva corrisposto l'oblazione, e non certo per ottenere una concessione in sanatoria parziale, avrebbe spontaneamente demolito i modesti completamenti per evitare proprio il rigetto della domanda in sanatoria. Sul punto l'ordinanza impugnata avrebbe ripetuto tralatiziamente i principi e riferimenti giurisprudenziali che non si attaglierebbero al caso in questione, in quanto per salvare il proprio condono, la ricorrente avrebbe eliminato le superfetazioni successivamente eseguite, si da rendere la concessione 2 edilizia in sanatoria rilasciata esclusivamente per le opere a rustico come richieste nell'istanza del 31 marzo 1995. - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato esercizio, da parte del giudice dell'esecuzione, di attività istruttoria presso il Comune di Forio e la Sopraintendenza di Napoli. Anche sotto questo profilo l'ordinanza impugnata avrebbe ricalcato la decisione n. 3658/2023 della Corte di cassazione resa quando il titolo abilitativo in sanatoria non era ancora stato rilasciato. Premesso che ogni titolo abilitativo in sanatoria di opere in zona vincolata è subordinato al conseguimento delle autorizzazioni dell'amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, è mancato, nel caso in esame, l'esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice dell'esecuzione a fronte del fatto che la mancata istruttoria e l'erronea applicazione del principio di silenzio-assenso, sarebbe frutto dell'errore compiuto dall'amministrazione comunale nell'inoltro della richiesta di parere alla Sopraintendenza e non imputabile alla ricorrente. - Violazione degli artt. 8 e 6 Cedu in relazione al principio di proporzionalità, stante le condizioni reddituali e di salute della ricorrente. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza. Tutte le censure mosse all'ordinanza impugnata trovano, al contrario di quanto sostiene la ricorrente, una ragionata e corretta risposta nella stessa avendole, il giudice dell'esecuzione, rigettate con una motivazione congrua, priva di carenze o di illogicità manifeste e corretta sul piano del diritto. Deve rilevarsi, in primo luogo, che sulla vicenda in oggetto, la Corte di cassazione si è già pronunciata in ben quattro occasioni (Sez. 3, n. 47286/2016; Sez. 3, n. 6615/2020; Sez. 4, n. 4175/2022; Sez. 3, n. 36580/2023), decisioni tutte rese prima del rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 9 del 3 marzo 2023, che costituisce l'elemento di novità dell'incidente di esecuzione definito con l'ordinanza, emessa in data 25/01/2024, qui impugnata. Deve ancora rammentarsi che il giudice dell'esecuzione, ai fini della revoca dell'ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendo in particolare verificare la disciplina normativa applicabile, la legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in 3 sanatoria, la tempestività della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell'opera, e, ove l'immobile edificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili (Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, Rv. 277668 - 01; Sez. 3, n. 30016 del 14/07/2011, D'Urso, Rv. 251023 - 01; Sez. 3, n. 25485 del 17/03/2009, Consolo, Rv. 243905 - 01). E ciò in quanto è operante anche in tema di condono, il principio a tenore del quale l'esecutività del provvedimento giudiziale applicativo della sanzione amministrativa della demolizione, e la vincolatività del relativo comando per il soggetto destinatario, vengono meno, una volta definita la procedura di sanatoria, sempre che il giudice riscontri la regolarità dell'atto amministrativo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge (cfr. Sez. 3, n. 11051 del 30/01/2003, Rv. 224346 - 01; Sez. 3, n. 3196 del 27/11/1998, dep. 01/03/1999, Rv. 213010 - 01). 4. Così poste le coordinate interpretative sulla scorta delle quale deve sindacarsi il provvedimento impugnato, rileva, il Collegio, che, nel caso in esame, il giudice di merito, nell'esercizio del potere di sindacato che gli compete, ha ritenuto l'illegittimità del provvedimento di sanatoria sulla base di un attento esame degli elementi raccolti, e dunque sulla base di un accertamento di fatto non qui sindacabile, che evidenziavano il difetto del requisito temporale della realizzazione delle opere entro il 31 dicembre 1993 e della non sanabilità delle opere indicate nella concessione in sanatoria rilasciata. Come ha recentemente ribadito la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 36580 del 17/5/2023, Rv. 284987 - 01; Sez. 3, n. 4222 del 19/1/2023; Sez. 3, n. 43933 del 14/10/2021, Rv. 282163 - 01 e Sez. 4, n. 4175 del 28/01/2022, non mass.), richiamata nel provvedimento impugnato, il testo dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede il requisito della ultimazione delle opere abusive entro il 31 dicembre 1993, in aggiunta ai limiti volumetrici indicati. Ma il chiaro tenore dell'art. 39, I. n. 724 del 1995, che consente la sanatoria delle sole opere ultimate che possedessero, alla data indicata del 31/12/1993, i requisiti previsti dalla legge, non consente di intervenire successivamente sugli immobili abusivi per renderli conformi alla disciplina in questione. Si è chiarito, sul punto, che le uniche possibilità di successivo intervento sugli stessi, non incompatibili con la sanatoria, sono quelle previste dall'art. 35, comma 14, I. n. 47 del 1985 (che disciplina modesti lavori di rifinitura delle opere abusive) e dall'art. 43, comma 5, della stessa legge, che consente le opere strettamente necessarie a rendere gli edifici funzionali qualora i manufatti non siano stati completati per effetto di provvedimenti amministrativi o 4 giurisdizionali. Viceversa, ammettere lavori - sia pure di demolizione - che modifichino il manufatto abusivo, alterandone significativamente la struttura e riducendone la volumetria, al fine di rendere sanabile, dopo la scadenza del termine finale stabilito dalla legge per la condonabilità delle opere, ciò che certamente allora non lo sarebbe stato, costituisce un indebito aggiramento della disciplina legale, poiché sposta arbitrariamente in avanti nel tempo il termine finale previsto dalla legge per ottenere il condono edilizio, addirittura legittimando ulteriori interventi abusivi. Si tratta di affermazioni di principio (così Sez. 3, n. 43933 del 14/10/2021, Medusa, Rv. 282163, Sez. 3, n. 4222 del 19/01/2023, non mass.) enunciate con riguardo alla ipotesi nelle quali i lavori di demolizione eseguiti successivamente al 31 dicembre 1993, comportavano una riduzione della volumetria eccedente i limiti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che, tuttavia, assumono valenza generale, e trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui le successive demolizioni siano state compiute al fine di ottenere il rispetto del limite temporale della ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1993. 5. Nel caso in esame, risulta dal provvedimento impugnato che il giudice dell'esecuzione ha ritenuto illegittima la concessione edilizia in sanatoria in ragione dell'insussistenza del requisito temporale dell'ultimazione delle opere entro il 31/12/1993 e dell'assenza dell'autorizzazione paesaggistica in assenza di parere della Sopra intendenza. Quanto al primo requisito, l'ordinanza impugnata, sulla scorta degli atti, ha rilevato che il manufatto oggetto della domanda di condono, presentata in data 31/03/1995, come descritto nella domanda, non era ancora terminato al rustico e ciò sulla base della descrizione delle opere da sanare contenute nella domanda stessa, e che le opere indicate risultavano, per caratteristiche tipologiche e strutturali, diverse da quelle che poi sono state rilevate dalla PG in data 30 maggio 1995, e che non erano assimilabili alla nozione di "ultimazione al rustico". In particolare, si trattava di costruzioni ancora sprovviste, almeno in parte, della copertura latero-cementizia che la polizia municipale avrebbe scoperto, per l'appunto, soltanto il 30/5/1995, e riferito all'intero manufatto di 41 mq. Lo stesso fabbricato, peraltro, ancora al 31/3/1995 non era neppure interamente tompagnato, come poteva agevolmente ricavarsi dalle fotografie allegate alla domanda di condono, "rappresentative di un'opera fatiscente, con coperture precarie, interamente aperta su almeno due lati", il locale destinato a ricovero di m. 6,5 non recava la copertura e il locale deposito di mq. 12,66 aveva una copertura metallica (cfr. pag. 8). 5 L'ordinanza impugnata evidenzia, a pag. 8, che l'opera accertata nel corso del sopralluogo del 31 maggio 1995 era completamente diversa da quella descritta nella domanda di condono (cfr. pag. 7-8). Del resto, la stessa ricorrente afferma, ancora nel ricorso per cassazione, di avere provveduto successivamente a demolire le parti la cui esistenza era ritenuta ostativa al rilascio della concessione edilizia in sanatoria. Ora, come è noto, questa Corte di legittimità ha affermato che il principio di tipicità degli atti e dei procedimenti amministrativi, che regolano i condoni edilizi, impongono la correlazione tra la domanda, la relativa disciplina e la decisione finale (Sez. 3, n. 50318 del 25/10/2023, Genovese, Rv. 285590 - 01) e che non sono consentiti interventi ulteriori sugli immobili abusivi al fine di renderli sanabili (Sez. 3, n. 35580/2023 cit.) se non entro ristretti limiti. Quanto al caso concreto, risulta congruamente e correttamente argomentata l'ordinanza impugnata là dove ha ritenuta illegittima la concessione in sanatoria rilasciata alla ricorrente poiché il fabbricato da condonare alla data-termine non era nelle condizioni per ottenere il titolo in sanatoria, tant'è che successivamente la ricorrente aveva provveduto a demolire le parti la cui esistenza era di ostacolo al rilascio della concessione in sanatoria. La successiva demolizione per ricondurre le opere nell'alveo di quelle sanabili, con eliminazione di quelle che non avevano il requisito temporale pure indicate nella domanda, non valeva a rendere legittima la concessione rilasciata alla ricorrente con riguardo alle opere "residue", non essendo ammesso il rilascio di una concessione edilizia parziale rispetta al contenuto della domanda. 6. La decisione è parimenti corretta in relazione all'ulteriore profilo dell'assenza di autorizzazione paesaggistica. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha rilevato l'assenza di parere espresso dall'ente preposto alla tutela del vincolo. Quanto alla doglianza circa la mancata attivazione di poteri istruttori da parte del giudice dell'esecuzione, correttamente l'ordinanza impugnata ha respinto la censura non essendovi obbligo del giudice dell'esecuzione di richiedere al Comune di Forio e alla Sopraintendenza di Napoli di rinnovare la procedura amministrativa per l'espressione di una valida autorizzazione paesaggistica. Va premesso che «in tema di reati edilizi, nel caso in cui l'abuso risulti realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il procedimento amministrativo per il rilascio del provvedimento autorizzativo in sanatoria, in ragione della già avvenuta commissione dell'illecito penale, è disciplinato con maggior rigore, prevedendosi che la soprintendenza, per la formulazione del parere di sua competenza, prescritto dall'art. 32, comma 1, legge 28 febbraio 1985, n. 47, fruisca 6 di uno "spatium deliberandi" più ampio di quello assegnatole dall'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica preventiva (180 giorni, anziché 45) e che l'infruttuoso decorso di detto termine valga quale silenzio- rifiuto, impugnabile innanzi al giudice amministrativo» (Sez. 3, n. 36580 del 17/5/2023, Rv. 284987 - 01). In assenza di attivazione della tutela amministrativa da parte della ricorrente, non può censurare, la ricorrente, la mancata attivazione di poteri istruttori da parte del giudice dell'esecuzione. Sotto altro profilo, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente ribaditi (Sez. 3, n. 10152 del 1°/2/2023, Calise;
Sez. 3, n. 388 dell'8/11/2022, Chiocca, non massimate), ed ha quindi correttamente concluso che il silenzio serbato dalla Soprintendenza non poteva assumere - come invece ritenuto dall'amministrazione comunale - il valore di assenso, bensì quello di rifiuto, impugnabile in sede amministrativa. 7. Con riguardo, infine, al requisito della proporzionalità anche ai fini del rispetto dei principi di cui all'art. 8 Cedu, il provvedimento impugnato aveva rilevato la genericità delle allegazioni (precarie condizioni reddituali e di salute), genericità che permane anche nel ricorso per cassazione. Non di meno, l'ordinanza impugnata ha argomentato che la ricorrente aveva allegato "generiche" condizioni di salute e queste erano recessive rispetto a grado di consapevolezza dell'illegalità della realizzazione delle opere abusive e del lungo lasso di tempo dai fatti che avrebbe consentito di reperire una diversa soluzione abitativa. Si tratta di una motivazione che non può dirsi manifestamente illogica ed è corretta in diritto. Se con la sentenza della Corte Edu Ivanova c. Bulgaria del 21/04/2016, era escluso il diritto assoluto ad occupare l'immobile abusivo solo perché casa famigliare, venendo in rilievo, al contrario, il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un interesse tutelato e al ripristino dell'equilibrio edilizio-urbanistico, l'applicazione del principio di proporzionalità è stato oggetto di una analitica pronuncia (sentenza 04/08/2020, Kaminskas c Lituania) che ne ha delineato i criteri applicativi. In tale decisione si è espressamente escluso che le condizioni personali del destinatario dell'ordine di demolizione possano avere un rilievo determinante per escludere la violazione del diritto del singolo al rispetto del proprio domicilio quando questi abbia consapevolmente costruito l'abitazione in assenza di permesso perché diversamente ragionando si finirebbe per incoraggiare azioni illegali e scapito della tutela del territorio e dell'ambiente e, in secondo luogo, al fine del rispe1:to del principio di proporzionalità, rilevano anche le garanzie procedurali assicurate e, in particolare, il 7 tempo ragionevole concesso all'interessato per effettuare la demolizione. Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato, in tempi recenti, che l'obbligo di osservare il principio di proporzionalità nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile illegalmente edificato ed adibito ad abituale abitazione di una persona, costituisce principio rispondente all'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte EDU, ed è applicabile da parte del giudice italiano in forza di interpretazione sistematica adeguatrice. Ne consegue che il dovere di valutare il rispetto del principio di proporzionalità nella fase di esecuzione dell'ordine di demolizione di un'abitazione illegalmente edificata, secondo l'orientamento consolidato della Corte EDU, non implica un'assoluta discrezionalità del giudice, ma la necessità di rispettare alcuni precisi criteri guida (Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, Leoni, Rv. 280270 - 01; Sez. 3, n. 48021 del 11/09/2019, Giordano, Rv. 277994 - 01; Sez. 3 n. 39167 del 07/09/2021, Negri Sforza, non mass.). Si è anche chiarito che ai fini della valutazione del rispetto del principio di proporzionalità, un rilievo centrale assumono, da un lato, l'eventuale consapevolezza della violazione della legge nello svolgimento dell'attività edificatoria da parte dell'interessato, stante l'esigenza di evitare di incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente e, dall'altro, i tempi intercorrenti tra la definitività delle decisioni giudiziarie di cognizione e l'attivazione del procedimento di esecuzione, per consentire all'interessato di "legalizzare", se possibile, la situazione, e di trovare una soluzione alle proprie esigenze abitative. Inoltre, ai fini del giudizio circa il rispetto del principio di proporzionalità, sono sicuramente rilevanti le condizioni di salute e reddituali dell'interessato, ma queste condizioni, però, non risultano mai essere considerate, di per sé sole, risolutive, o perché valutate congiuntamente ai tempi intercorrenti tra la definitività delle decisioni giudiziarie di cognizione e l'attivazione del procedimento di esecuzione o perché esplicitamente ritenute recessive in caso di consapevolezza dell'illegalità della edificazione al momento del c:ompimento di tale attività e di concessione di adeguati periodi di tempo per consentire la regolarizzazione, se possibile, della situazione, e per trovare una soluzione alle esigenze abitative. Di questi principi l'ordinanza impugnata, pur avendo rilevato la genericità delle allegazioni, ha fatto applicazione e con motivazione congrua ha respinto il motivo che ora viene riproposto privo di allegazione specifica. 8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato 8 presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/06/2024
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 28533 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 12/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25/01/2024, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione avanzata da RI TI D'MB con riguardo ad un immobile oggetto della sentenza emessa il 26/11/1998 dalla Pretura circondariale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, irrevocabile. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione D'MB RI TI, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi che vengono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. Dopo ampia premessa e riepilogo della vicenda processuale che ha interessato la procedura di ingiunzione a demolire le opere di cui alla sentenza irrevocabile sopra indicata, delle precedenti decisioni anche di Questa Corte di legittimità, nonché l'allegazione dell'elemento di novità costituito dal rilascio, in data 3 marzo 2023, della concessione edilizia in sanatoria, deduce: - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'epoca di ultimazione dei lavori, questione già affrontata anche in sede di legittimità, ma quando il procedimento di condono era ancora in itinere e la sua riproposizione deve ritenersi legittima in quanto collegata all'elemento di novità costituito dal rilascio della concessione in sanatoria n. 19 del 3 marzo 2023. Le valutazioni precedenti, in sede di esecuzione sul punto dell'epoca dell'ultimazione a rustico del fabbricato de quo sarebbero errate di fronte al contenuto del verbale di PG del 30 marzo 1995, in occasione del primo sopralluogo della PG stessa, nel quale risulta che il manufatto era già dotato di copertura e di perimetrali di tamponatura e non essendovi accertamenti precedenti si dovrebbe dar credito a quanto dichiarato dalla ricorrente e come riconosciuto dal Comune di Forio in sede di rilascio del titolo edilizio in sanatoria. Il giudice dell'esecuzione non avrebbe fatto corretta applicazione dell'art. 31 legge 47/85, in tema di ultimazione al rustico tenendo conto che le tamponature perimetrali erano esistenti al 31/12/1993, come rilevate al primo accesso della PG in data 30 marzo 1995, e come ben individuato era il volume realizzato di 41 m 2 e il suo solaio latero cementizio. Le opere di completamento contestate ed oggetto dei successivi verbali di PG nel corso del 1995 sarebbero state comunque eliminate al fine di ottenere il rilascio del condono chiesto, poi ottenuto per il solo manufatto esistente al 31/12/1993. La circostanza che la concessione edilizia in sanatoria era stata rilasciata, per le opere esistenti al 31/12/1993, non sarebbe stata correttamente valutate nell'ordinanza impugnata nella quale, il giudice avrebbe 1 contestato l'assunto difensivo, evidenziando che al 31 marzo 1995, data di protocollo della domanda di condono ex legge 724 del 94, il fabbricato non era ancora ultimato e, come contenuto nella stessa istanza di condono, presentava caratteristiche tipologiche strutturali e plano volumetriche completamente diverse da quelle che sarebbero state rilevate dalla polizia locale di Forio in occasione del primo sequestro del 30 maggio 1995. Affermazione del giudice che contrasterebbe per tabulas con il verbale di PG del 30 marzo 1995, nel corso del primo accesso, dal quale non è mai risultato che la costruzione era ancora sprovvista in parte della copertura latero cementizia e che non fosse neppure interamente tamponata come ritenuto dal giudice dell'esecuzione. Alla luce di tali elementi il giudice dell'esecuzione, nel suo esercizio del potere dovere di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo ottenuto dalla ricorrente, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forme di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, era tenuto ad esaminare l'intera documentazione della pratica presentata dalla ricorrente, nonché gli atti del Comando dei Vigili urbani del Comune di Forio, documentazione non esaminata e dalla quale risultava che, si ripete, il manufatto oggetto dell'istanza di condono non sarebbe stato realizzato oltre i limiti temporali previsti dalla legge ed era obiettivamente sanabile come poi riconosciuto dal Comune di Forio che ha rilasciato il condono. -Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta non condonabilità delle opere tenuto conto del titolo abilitativo in sanatoria, previa eliminazione di modeste opere di completamento per rientrare nei limiti di quanto condonato. Il giudice dell'esecuzione nell'ordinanza impugnata avrebbe richiamato in toto la decisione della Corte di Cassazione n. 36580 del 2023, del 17 maggio del 2023 sul punto, quando però non era ancora stato emesso il titolo edilizio in sanatoria dal quale risulta che lo stesso ha avuto ad oggetto il manufatto riportato al grezzo come era stato accertato il 30 marzo del 1995, con esclusione dei completamenti successivi, previamente demoliti dalla ricorrente. La ricorrente, infatti, considerato che l'istanza di condono non era relativa ai completamenti abusivi successivi, per non perdere il condono del rustico, per il quale aveva corrisposto l'oblazione, e non certo per ottenere una concessione in sanatoria parziale, avrebbe spontaneamente demolito i modesti completamenti per evitare proprio il rigetto della domanda in sanatoria. Sul punto l'ordinanza impugnata avrebbe ripetuto tralatiziamente i principi e riferimenti giurisprudenziali che non si attaglierebbero al caso in questione, in quanto per salvare il proprio condono, la ricorrente avrebbe eliminato le superfetazioni successivamente eseguite, si da rendere la concessione 2 edilizia in sanatoria rilasciata esclusivamente per le opere a rustico come richieste nell'istanza del 31 marzo 1995. - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato esercizio, da parte del giudice dell'esecuzione, di attività istruttoria presso il Comune di Forio e la Sopraintendenza di Napoli. Anche sotto questo profilo l'ordinanza impugnata avrebbe ricalcato la decisione n. 3658/2023 della Corte di cassazione resa quando il titolo abilitativo in sanatoria non era ancora stato rilasciato. Premesso che ogni titolo abilitativo in sanatoria di opere in zona vincolata è subordinato al conseguimento delle autorizzazioni dell'amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, è mancato, nel caso in esame, l'esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice dell'esecuzione a fronte del fatto che la mancata istruttoria e l'erronea applicazione del principio di silenzio-assenso, sarebbe frutto dell'errore compiuto dall'amministrazione comunale nell'inoltro della richiesta di parere alla Sopraintendenza e non imputabile alla ricorrente. - Violazione degli artt. 8 e 6 Cedu in relazione al principio di proporzionalità, stante le condizioni reddituali e di salute della ricorrente. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza. Tutte le censure mosse all'ordinanza impugnata trovano, al contrario di quanto sostiene la ricorrente, una ragionata e corretta risposta nella stessa avendole, il giudice dell'esecuzione, rigettate con una motivazione congrua, priva di carenze o di illogicità manifeste e corretta sul piano del diritto. Deve rilevarsi, in primo luogo, che sulla vicenda in oggetto, la Corte di cassazione si è già pronunciata in ben quattro occasioni (Sez. 3, n. 47286/2016; Sez. 3, n. 6615/2020; Sez. 4, n. 4175/2022; Sez. 3, n. 36580/2023), decisioni tutte rese prima del rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 9 del 3 marzo 2023, che costituisce l'elemento di novità dell'incidente di esecuzione definito con l'ordinanza, emessa in data 25/01/2024, qui impugnata. Deve ancora rammentarsi che il giudice dell'esecuzione, ai fini della revoca dell'ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendo in particolare verificare la disciplina normativa applicabile, la legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in 3 sanatoria, la tempestività della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell'opera, e, ove l'immobile edificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili (Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, Rv. 277668 - 01; Sez. 3, n. 30016 del 14/07/2011, D'Urso, Rv. 251023 - 01; Sez. 3, n. 25485 del 17/03/2009, Consolo, Rv. 243905 - 01). E ciò in quanto è operante anche in tema di condono, il principio a tenore del quale l'esecutività del provvedimento giudiziale applicativo della sanzione amministrativa della demolizione, e la vincolatività del relativo comando per il soggetto destinatario, vengono meno, una volta definita la procedura di sanatoria, sempre che il giudice riscontri la regolarità dell'atto amministrativo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge (cfr. Sez. 3, n. 11051 del 30/01/2003, Rv. 224346 - 01; Sez. 3, n. 3196 del 27/11/1998, dep. 01/03/1999, Rv. 213010 - 01). 4. Così poste le coordinate interpretative sulla scorta delle quale deve sindacarsi il provvedimento impugnato, rileva, il Collegio, che, nel caso in esame, il giudice di merito, nell'esercizio del potere di sindacato che gli compete, ha ritenuto l'illegittimità del provvedimento di sanatoria sulla base di un attento esame degli elementi raccolti, e dunque sulla base di un accertamento di fatto non qui sindacabile, che evidenziavano il difetto del requisito temporale della realizzazione delle opere entro il 31 dicembre 1993 e della non sanabilità delle opere indicate nella concessione in sanatoria rilasciata. Come ha recentemente ribadito la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 36580 del 17/5/2023, Rv. 284987 - 01; Sez. 3, n. 4222 del 19/1/2023; Sez. 3, n. 43933 del 14/10/2021, Rv. 282163 - 01 e Sez. 4, n. 4175 del 28/01/2022, non mass.), richiamata nel provvedimento impugnato, il testo dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede il requisito della ultimazione delle opere abusive entro il 31 dicembre 1993, in aggiunta ai limiti volumetrici indicati. Ma il chiaro tenore dell'art. 39, I. n. 724 del 1995, che consente la sanatoria delle sole opere ultimate che possedessero, alla data indicata del 31/12/1993, i requisiti previsti dalla legge, non consente di intervenire successivamente sugli immobili abusivi per renderli conformi alla disciplina in questione. Si è chiarito, sul punto, che le uniche possibilità di successivo intervento sugli stessi, non incompatibili con la sanatoria, sono quelle previste dall'art. 35, comma 14, I. n. 47 del 1985 (che disciplina modesti lavori di rifinitura delle opere abusive) e dall'art. 43, comma 5, della stessa legge, che consente le opere strettamente necessarie a rendere gli edifici funzionali qualora i manufatti non siano stati completati per effetto di provvedimenti amministrativi o 4 giurisdizionali. Viceversa, ammettere lavori - sia pure di demolizione - che modifichino il manufatto abusivo, alterandone significativamente la struttura e riducendone la volumetria, al fine di rendere sanabile, dopo la scadenza del termine finale stabilito dalla legge per la condonabilità delle opere, ciò che certamente allora non lo sarebbe stato, costituisce un indebito aggiramento della disciplina legale, poiché sposta arbitrariamente in avanti nel tempo il termine finale previsto dalla legge per ottenere il condono edilizio, addirittura legittimando ulteriori interventi abusivi. Si tratta di affermazioni di principio (così Sez. 3, n. 43933 del 14/10/2021, Medusa, Rv. 282163, Sez. 3, n. 4222 del 19/01/2023, non mass.) enunciate con riguardo alla ipotesi nelle quali i lavori di demolizione eseguiti successivamente al 31 dicembre 1993, comportavano una riduzione della volumetria eccedente i limiti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che, tuttavia, assumono valenza generale, e trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui le successive demolizioni siano state compiute al fine di ottenere il rispetto del limite temporale della ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1993. 5. Nel caso in esame, risulta dal provvedimento impugnato che il giudice dell'esecuzione ha ritenuto illegittima la concessione edilizia in sanatoria in ragione dell'insussistenza del requisito temporale dell'ultimazione delle opere entro il 31/12/1993 e dell'assenza dell'autorizzazione paesaggistica in assenza di parere della Sopra intendenza. Quanto al primo requisito, l'ordinanza impugnata, sulla scorta degli atti, ha rilevato che il manufatto oggetto della domanda di condono, presentata in data 31/03/1995, come descritto nella domanda, non era ancora terminato al rustico e ciò sulla base della descrizione delle opere da sanare contenute nella domanda stessa, e che le opere indicate risultavano, per caratteristiche tipologiche e strutturali, diverse da quelle che poi sono state rilevate dalla PG in data 30 maggio 1995, e che non erano assimilabili alla nozione di "ultimazione al rustico". In particolare, si trattava di costruzioni ancora sprovviste, almeno in parte, della copertura latero-cementizia che la polizia municipale avrebbe scoperto, per l'appunto, soltanto il 30/5/1995, e riferito all'intero manufatto di 41 mq. Lo stesso fabbricato, peraltro, ancora al 31/3/1995 non era neppure interamente tompagnato, come poteva agevolmente ricavarsi dalle fotografie allegate alla domanda di condono, "rappresentative di un'opera fatiscente, con coperture precarie, interamente aperta su almeno due lati", il locale destinato a ricovero di m. 6,5 non recava la copertura e il locale deposito di mq. 12,66 aveva una copertura metallica (cfr. pag. 8). 5 L'ordinanza impugnata evidenzia, a pag. 8, che l'opera accertata nel corso del sopralluogo del 31 maggio 1995 era completamente diversa da quella descritta nella domanda di condono (cfr. pag. 7-8). Del resto, la stessa ricorrente afferma, ancora nel ricorso per cassazione, di avere provveduto successivamente a demolire le parti la cui esistenza era ritenuta ostativa al rilascio della concessione edilizia in sanatoria. Ora, come è noto, questa Corte di legittimità ha affermato che il principio di tipicità degli atti e dei procedimenti amministrativi, che regolano i condoni edilizi, impongono la correlazione tra la domanda, la relativa disciplina e la decisione finale (Sez. 3, n. 50318 del 25/10/2023, Genovese, Rv. 285590 - 01) e che non sono consentiti interventi ulteriori sugli immobili abusivi al fine di renderli sanabili (Sez. 3, n. 35580/2023 cit.) se non entro ristretti limiti. Quanto al caso concreto, risulta congruamente e correttamente argomentata l'ordinanza impugnata là dove ha ritenuta illegittima la concessione in sanatoria rilasciata alla ricorrente poiché il fabbricato da condonare alla data-termine non era nelle condizioni per ottenere il titolo in sanatoria, tant'è che successivamente la ricorrente aveva provveduto a demolire le parti la cui esistenza era di ostacolo al rilascio della concessione in sanatoria. La successiva demolizione per ricondurre le opere nell'alveo di quelle sanabili, con eliminazione di quelle che non avevano il requisito temporale pure indicate nella domanda, non valeva a rendere legittima la concessione rilasciata alla ricorrente con riguardo alle opere "residue", non essendo ammesso il rilascio di una concessione edilizia parziale rispetta al contenuto della domanda. 6. La decisione è parimenti corretta in relazione all'ulteriore profilo dell'assenza di autorizzazione paesaggistica. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha rilevato l'assenza di parere espresso dall'ente preposto alla tutela del vincolo. Quanto alla doglianza circa la mancata attivazione di poteri istruttori da parte del giudice dell'esecuzione, correttamente l'ordinanza impugnata ha respinto la censura non essendovi obbligo del giudice dell'esecuzione di richiedere al Comune di Forio e alla Sopraintendenza di Napoli di rinnovare la procedura amministrativa per l'espressione di una valida autorizzazione paesaggistica. Va premesso che «in tema di reati edilizi, nel caso in cui l'abuso risulti realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il procedimento amministrativo per il rilascio del provvedimento autorizzativo in sanatoria, in ragione della già avvenuta commissione dell'illecito penale, è disciplinato con maggior rigore, prevedendosi che la soprintendenza, per la formulazione del parere di sua competenza, prescritto dall'art. 32, comma 1, legge 28 febbraio 1985, n. 47, fruisca 6 di uno "spatium deliberandi" più ampio di quello assegnatole dall'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica preventiva (180 giorni, anziché 45) e che l'infruttuoso decorso di detto termine valga quale silenzio- rifiuto, impugnabile innanzi al giudice amministrativo» (Sez. 3, n. 36580 del 17/5/2023, Rv. 284987 - 01). In assenza di attivazione della tutela amministrativa da parte della ricorrente, non può censurare, la ricorrente, la mancata attivazione di poteri istruttori da parte del giudice dell'esecuzione. Sotto altro profilo, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente ribaditi (Sez. 3, n. 10152 del 1°/2/2023, Calise;
Sez. 3, n. 388 dell'8/11/2022, Chiocca, non massimate), ed ha quindi correttamente concluso che il silenzio serbato dalla Soprintendenza non poteva assumere - come invece ritenuto dall'amministrazione comunale - il valore di assenso, bensì quello di rifiuto, impugnabile in sede amministrativa. 7. Con riguardo, infine, al requisito della proporzionalità anche ai fini del rispetto dei principi di cui all'art. 8 Cedu, il provvedimento impugnato aveva rilevato la genericità delle allegazioni (precarie condizioni reddituali e di salute), genericità che permane anche nel ricorso per cassazione. Non di meno, l'ordinanza impugnata ha argomentato che la ricorrente aveva allegato "generiche" condizioni di salute e queste erano recessive rispetto a grado di consapevolezza dell'illegalità della realizzazione delle opere abusive e del lungo lasso di tempo dai fatti che avrebbe consentito di reperire una diversa soluzione abitativa. Si tratta di una motivazione che non può dirsi manifestamente illogica ed è corretta in diritto. Se con la sentenza della Corte Edu Ivanova c. Bulgaria del 21/04/2016, era escluso il diritto assoluto ad occupare l'immobile abusivo solo perché casa famigliare, venendo in rilievo, al contrario, il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un interesse tutelato e al ripristino dell'equilibrio edilizio-urbanistico, l'applicazione del principio di proporzionalità è stato oggetto di una analitica pronuncia (sentenza 04/08/2020, Kaminskas c Lituania) che ne ha delineato i criteri applicativi. In tale decisione si è espressamente escluso che le condizioni personali del destinatario dell'ordine di demolizione possano avere un rilievo determinante per escludere la violazione del diritto del singolo al rispetto del proprio domicilio quando questi abbia consapevolmente costruito l'abitazione in assenza di permesso perché diversamente ragionando si finirebbe per incoraggiare azioni illegali e scapito della tutela del territorio e dell'ambiente e, in secondo luogo, al fine del rispe1:to del principio di proporzionalità, rilevano anche le garanzie procedurali assicurate e, in particolare, il 7 tempo ragionevole concesso all'interessato per effettuare la demolizione. Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato, in tempi recenti, che l'obbligo di osservare il principio di proporzionalità nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile illegalmente edificato ed adibito ad abituale abitazione di una persona, costituisce principio rispondente all'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte EDU, ed è applicabile da parte del giudice italiano in forza di interpretazione sistematica adeguatrice. Ne consegue che il dovere di valutare il rispetto del principio di proporzionalità nella fase di esecuzione dell'ordine di demolizione di un'abitazione illegalmente edificata, secondo l'orientamento consolidato della Corte EDU, non implica un'assoluta discrezionalità del giudice, ma la necessità di rispettare alcuni precisi criteri guida (Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, Leoni, Rv. 280270 - 01; Sez. 3, n. 48021 del 11/09/2019, Giordano, Rv. 277994 - 01; Sez. 3 n. 39167 del 07/09/2021, Negri Sforza, non mass.). Si è anche chiarito che ai fini della valutazione del rispetto del principio di proporzionalità, un rilievo centrale assumono, da un lato, l'eventuale consapevolezza della violazione della legge nello svolgimento dell'attività edificatoria da parte dell'interessato, stante l'esigenza di evitare di incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente e, dall'altro, i tempi intercorrenti tra la definitività delle decisioni giudiziarie di cognizione e l'attivazione del procedimento di esecuzione, per consentire all'interessato di "legalizzare", se possibile, la situazione, e di trovare una soluzione alle proprie esigenze abitative. Inoltre, ai fini del giudizio circa il rispetto del principio di proporzionalità, sono sicuramente rilevanti le condizioni di salute e reddituali dell'interessato, ma queste condizioni, però, non risultano mai essere considerate, di per sé sole, risolutive, o perché valutate congiuntamente ai tempi intercorrenti tra la definitività delle decisioni giudiziarie di cognizione e l'attivazione del procedimento di esecuzione o perché esplicitamente ritenute recessive in caso di consapevolezza dell'illegalità della edificazione al momento del c:ompimento di tale attività e di concessione di adeguati periodi di tempo per consentire la regolarizzazione, se possibile, della situazione, e per trovare una soluzione alle esigenze abitative. Di questi principi l'ordinanza impugnata, pur avendo rilevato la genericità delle allegazioni, ha fatto applicazione e con motivazione congrua ha respinto il motivo che ora viene riproposto privo di allegazione specifica. 8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato 8 presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/06/2024