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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/04/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 19700/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 19700/2024, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
Brescia, presso lo studio degli Avv. SANDONA' ALAN, SMORTO DANIELA e CALI'
STEFANIA, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
E da e
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. MORI ISABELLA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 11.4.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con sua Persona_1 collocazione prevalente presso la madre nell'attuale residenza in Monticelli Brusati (BS) in via
Torre n. 27 e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale come segue. Tutte le decisioni di rilevante interesse per l'educazione, la salute e la crescita di [con ciò ER
intendendosi quelle relative alla scuola, ad eventuali corsi di recupero scolastici, a sport e tempo libero nonché a terapie varie (quest'ultime tranne quelle comportanti una scelta medica di natura urgente da ascriversi al genitore con cui i figli si trovino nel momento della stringente necessità con impegno e obbligo dello stesso a comunicarle con la massima tempestività all'altro)] dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle specifiche capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Quanto alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà invece esercitata disgiuntamente a cura dei due genitori, con conseguente tacita autorizzazione a ciascun genitore all'esercizio separato della responsabilità per le questioni attinenti alla vita quotidiana ordinaria. Entrambi i genitori sin da ora acconsentono al rilascio di apposito passaporto intestato alla minore e/o di carta d'identità valida anche per l'espatrio. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
2) Assegnazione della ex casa familiare sita in Monticelli Brusati (BS) catastalmente identificata al NCU di tal comune al f. 11, mappale 1, subb. 503 e 504, di proprietà esclusiva del padre, alla madre, quale genitore collocatario [con i mobili e gli arredi ivi presenti] nei termini sopra indicati;
3) l'esercizio dei diritti di visita e frequentazione della figlia a cura del Sig. Parte_2
dovrà intendersi così regolato: facoltà per il padre di vedere e stare con la figlia ogni qualvolta abbia permessi lavorativi e/o giorni liberi previo avviso alla madre, e in ogni caso dovranno essere garantiti:
* in periodo scolastico, ogni settimana due giorni infrasettimanali dalle ore 16:00, [orario di termine delle lezioni della bambina presso istituto scolastico frequentato] sino alla sera ore 20:30/21:00 oppure sino alle ore 08:00 del giorno dopo (ripresa delle lezioni della bambina presso l'istituto scolastico frequentato). Del prelievo e della riconsegna della minore presso l'abitazione materna o presso l'istituto scolastico frequentato si occuperà in via esclusiva il padre. Al fine di rendere più agevole tra le parti la fissazione dei giorni di visita, all'inizio di ogni mese il Sig. provvederà Pt_2 a trasmettere alla Sig.ra (tramite mail o whattsapp) i giorni in cui sarà libero nel corrente Pt_1
mese da impegni lavorativi. 1 pernotti infrasettimanali della minore presso la casa paterna saranno almeno pari a nn. 4 al mese;
* ogni mese due fine settimana alternati dal venerdì ore 16:00, [orario di termine delle lezioni della bambina presso istituto scolastico frequentato] sino alla domenica sera ore 20:30/21:00;
* durante le vacanze il padre potrà inoltre tenere con sé la figlia metà delle vacanze scolastiche natalizie (il cui periodo è da intendersi quello ricompreso tra la mattina del 23 Dicembre e la sera del
06 Gennaio dell'anno seguente) un anno comprensive della sera della Vigilia e del Santo Natale e l'anno successivo del giorno di San Silvestro e così ad anni alterni, nonché metà delle vacanze pasquali (da intendersi il periodo intercorrente tra il giovedì precedente la Pasqua ed il mercoledì successivo di ogni anno) un anno comprensive del giovedì, venerdì, sabato e domenica di Pasqua e l'anno successivo del lunedì di Pasqua, martedì e mercoledì, e così ad anni alterni;
nonché per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive che i genitori concorderanno entro il 31.05 di ogni anno, con obbligo per entrambi di preventiva comunicazione dell'eventuale luogo [recapiti tutti inclusi], ove si recheranno con la minore.
Per qualsivoglia altra festività nel corso dell'anno si seguirà il criterio dell'alternanza, tra cui anche il giorno del compleanno della figlia. Qualunque deroga alle condizioni sopracitate dovrà essere consensualmente concertata tra le parti;
4) A titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , il padre provvederà a ER
versare:
a) per i primi 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza a cura del Giudice a quo a): un assegno mensile pari ad € 500,00= oltre il 100% delle spese straordinarie secondo i criteri e le modalità di versamento di cui al Protocollo del 14.07.2016 in uso all'adito Tribunale da intendersi quivi integralmente richiamato;
b) a partire dal settimo mese dalla data di pubblicazione della sentenza a cura del Giudice a quo: un assegno mensile pari ad € 600,00= (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT) oltre il 50% delle spese straordinarie secondo i criteri e le modalità di versamento di cui al
Protocollo del 14.07.2016 in uso all'adito Tribunale da intendersi quivi integralmente richiamato.
I pagamenti in oggetto interverranno sul C/C accesso dalla sig.ra presso Inbank Internet Pt_1
Banking – IBAN: [...] il giorno primo di ogni mensilità; 5) Quale temporaneo aiuto finanziario erogando dal padre alla madre, e senza riconoscere alcuna sottoestesa obbligazione in punto, il sig. Pt_2
- per i sei mesi successivi alla data di pubblicazione della sentenza a cura del Giudice a quo, continuerà a pagare in toto le utenze della ex casa familiare, rinunciando in via definitiva a qualsivoglia richiesta restitutoria/ripetitoria, anche in relazione alle somme sino ad oggi versate a tal titolo;
- per i tre mesi successivi alla data di pubblicazione della sentenza a cura del Giudice a quo, quale mero contributo alle sue spese personali, versamento di una somma mensile di € 200,00, nelle modalità e tempistiche di cui alla condizione n.
4. I termini indicati non sono passibili di proroga alcuna;
6) Il sig. continuerà a percepire integralmente l'assegno unico erogato dall'INPS, ma lo Pt_2
rigirerà in toto alla sig.ra sino a quando EL maturerà tutti i requisiti normativi ed oggettivi Pt_1
per presentare la relativa domanda e poterne beneficiare. Alla verificazione delle condizioni in oggetto EL percepirà in toto l'assegno unico de quo;
7) Entrambi i genitori s'impegnano a garantire alla figlia un rapporto equilibrato con i nonni, sia materni che paterni ed a non ostacolare in alcun modo il loro coinvolgimento nella vita dei minori;
8) Spese legali compensate tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una relazione sentimentale dalla quale è nata, il 12.1.2019, la figlia ER
e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato Tribunale perché sia
[...]
dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e i figli appaiono conformi all'interesse della figlia che si è omesso ER
di sentire in considerazione della sua tenera età, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dispone quanto all'affidamento della figlia minore e ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 19700/2024, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
Brescia, presso lo studio degli Avv. SANDONA' ALAN, SMORTO DANIELA e CALI'
STEFANIA, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
E da e
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. MORI ISABELLA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 11.4.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con sua Persona_1 collocazione prevalente presso la madre nell'attuale residenza in Monticelli Brusati (BS) in via
Torre n. 27 e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale come segue. Tutte le decisioni di rilevante interesse per l'educazione, la salute e la crescita di [con ciò ER
intendendosi quelle relative alla scuola, ad eventuali corsi di recupero scolastici, a sport e tempo libero nonché a terapie varie (quest'ultime tranne quelle comportanti una scelta medica di natura urgente da ascriversi al genitore con cui i figli si trovino nel momento della stringente necessità con impegno e obbligo dello stesso a comunicarle con la massima tempestività all'altro)] dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle specifiche capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Quanto alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà invece esercitata disgiuntamente a cura dei due genitori, con conseguente tacita autorizzazione a ciascun genitore all'esercizio separato della responsabilità per le questioni attinenti alla vita quotidiana ordinaria. Entrambi i genitori sin da ora acconsentono al rilascio di apposito passaporto intestato alla minore e/o di carta d'identità valida anche per l'espatrio. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
2) Assegnazione della ex casa familiare sita in Monticelli Brusati (BS) catastalmente identificata al NCU di tal comune al f. 11, mappale 1, subb. 503 e 504, di proprietà esclusiva del padre, alla madre, quale genitore collocatario [con i mobili e gli arredi ivi presenti] nei termini sopra indicati;
3) l'esercizio dei diritti di visita e frequentazione della figlia a cura del Sig. Parte_2
dovrà intendersi così regolato: facoltà per il padre di vedere e stare con la figlia ogni qualvolta abbia permessi lavorativi e/o giorni liberi previo avviso alla madre, e in ogni caso dovranno essere garantiti:
* in periodo scolastico, ogni settimana due giorni infrasettimanali dalle ore 16:00, [orario di termine delle lezioni della bambina presso istituto scolastico frequentato] sino alla sera ore 20:30/21:00 oppure sino alle ore 08:00 del giorno dopo (ripresa delle lezioni della bambina presso l'istituto scolastico frequentato). Del prelievo e della riconsegna della minore presso l'abitazione materna o presso l'istituto scolastico frequentato si occuperà in via esclusiva il padre. Al fine di rendere più agevole tra le parti la fissazione dei giorni di visita, all'inizio di ogni mese il Sig. provvederà Pt_2 a trasmettere alla Sig.ra (tramite mail o whattsapp) i giorni in cui sarà libero nel corrente Pt_1
mese da impegni lavorativi. 1 pernotti infrasettimanali della minore presso la casa paterna saranno almeno pari a nn. 4 al mese;
* ogni mese due fine settimana alternati dal venerdì ore 16:00, [orario di termine delle lezioni della bambina presso istituto scolastico frequentato] sino alla domenica sera ore 20:30/21:00;
* durante le vacanze il padre potrà inoltre tenere con sé la figlia metà delle vacanze scolastiche natalizie (il cui periodo è da intendersi quello ricompreso tra la mattina del 23 Dicembre e la sera del
06 Gennaio dell'anno seguente) un anno comprensive della sera della Vigilia e del Santo Natale e l'anno successivo del giorno di San Silvestro e così ad anni alterni, nonché metà delle vacanze pasquali (da intendersi il periodo intercorrente tra il giovedì precedente la Pasqua ed il mercoledì successivo di ogni anno) un anno comprensive del giovedì, venerdì, sabato e domenica di Pasqua e l'anno successivo del lunedì di Pasqua, martedì e mercoledì, e così ad anni alterni;
nonché per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive che i genitori concorderanno entro il 31.05 di ogni anno, con obbligo per entrambi di preventiva comunicazione dell'eventuale luogo [recapiti tutti inclusi], ove si recheranno con la minore.
Per qualsivoglia altra festività nel corso dell'anno si seguirà il criterio dell'alternanza, tra cui anche il giorno del compleanno della figlia. Qualunque deroga alle condizioni sopracitate dovrà essere consensualmente concertata tra le parti;
4) A titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , il padre provvederà a ER
versare:
a) per i primi 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza a cura del Giudice a quo a): un assegno mensile pari ad € 500,00= oltre il 100% delle spese straordinarie secondo i criteri e le modalità di versamento di cui al Protocollo del 14.07.2016 in uso all'adito Tribunale da intendersi quivi integralmente richiamato;
b) a partire dal settimo mese dalla data di pubblicazione della sentenza a cura del Giudice a quo: un assegno mensile pari ad € 600,00= (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT) oltre il 50% delle spese straordinarie secondo i criteri e le modalità di versamento di cui al
Protocollo del 14.07.2016 in uso all'adito Tribunale da intendersi quivi integralmente richiamato.
I pagamenti in oggetto interverranno sul C/C accesso dalla sig.ra presso Inbank Internet Pt_1
Banking – IBAN: [...] il giorno primo di ogni mensilità; 5) Quale temporaneo aiuto finanziario erogando dal padre alla madre, e senza riconoscere alcuna sottoestesa obbligazione in punto, il sig. Pt_2
- per i sei mesi successivi alla data di pubblicazione della sentenza a cura del Giudice a quo, continuerà a pagare in toto le utenze della ex casa familiare, rinunciando in via definitiva a qualsivoglia richiesta restitutoria/ripetitoria, anche in relazione alle somme sino ad oggi versate a tal titolo;
- per i tre mesi successivi alla data di pubblicazione della sentenza a cura del Giudice a quo, quale mero contributo alle sue spese personali, versamento di una somma mensile di € 200,00, nelle modalità e tempistiche di cui alla condizione n.
4. I termini indicati non sono passibili di proroga alcuna;
6) Il sig. continuerà a percepire integralmente l'assegno unico erogato dall'INPS, ma lo Pt_2
rigirerà in toto alla sig.ra sino a quando EL maturerà tutti i requisiti normativi ed oggettivi Pt_1
per presentare la relativa domanda e poterne beneficiare. Alla verificazione delle condizioni in oggetto EL percepirà in toto l'assegno unico de quo;
7) Entrambi i genitori s'impegnano a garantire alla figlia un rapporto equilibrato con i nonni, sia materni che paterni ed a non ostacolare in alcun modo il loro coinvolgimento nella vita dei minori;
8) Spese legali compensate tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una relazione sentimentale dalla quale è nata, il 12.1.2019, la figlia ER
e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato Tribunale perché sia
[...]
dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e i figli appaiono conformi all'interesse della figlia che si è omesso ER
di sentire in considerazione della sua tenera età, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dispone quanto all'affidamento della figlia minore e ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209