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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 9121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9121 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25223/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25223/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 NAPOLITANO FRANCESCO ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
(C.F. , Controparte_2 C.F._2 (C.F. ), Controparte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. ALBIERI ELEONORA
AD UL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AD IE C.F._4
CONVENUTO/I
pagina 1 di 5 [...]
[...]
Controparte_4
[...]
Conclusioni di parte attrice
Conclusioni di parte convenuta
e Controparte_2 Controparte_3
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, già , si oppone al precetto (per oltre Parte_1 Controparte_5 120.000 euro) notificatole da IU IA in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 3115/2025 del Tribunale di Roma, emessa il 25.2.2025 in favore di per un Parte_2 credito risarcitorio, da questi ceduto in corso di causa (il 4.9.2024) a IU IA, figlio dell'avvocato che lo difendeva nella stessa causa, lamentando, con motivi di opposizione qualificabili ex art. 615 c.p.c.:
a) il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente per essere nullo il contratto di cessione del credito da al precettante, in quanto stipulato in violazione dell'art. 1261 c.c., a mente del CP_2 quale “i magistrati dell'ordine giudiziario … gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori … non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni”.
Nella prospettazione dell'opponente, infatti, la cessione sarebbe avvenuta tra il creditore originario e il suo avvocato per interposta persona del figlio di questi.
b) la quantificazione delle somme precettate.
nel suo atto di citazione ha convenuto in giudizio, oltre al creditore precettante, anche Pt_1
, che tuttavia risulta deceduto il 10.2.2025, due settimane prima della Parte_2 pronuncia della sentenza spesa quale titolo esecutivo.
La notifica dell'atto di citazione risulta perfezionata nel luglio 2025 per compiuta giacenza, ma evidentemente inesistente per intervenuto decesso del notificando. Il padre del convenuto ha notiziato del decesso e parte attrice ha provveduto in autonomia “per economia processuale” a Pt_1 rinnovare la notifica dell'atto di citazione ai chiamati all'eredità di : , CP_2 Controparte_1
e . Controparte_3 Controparte_2
Questi ultimi, pur essendo stati evidentemente citati in giudizio in quanto chiamati all'eredità di
, ritenuto da litisonsorte necessario, si sono costituiti in proprio eccependo il CP_2 Pt_1 loro difetto di legittimazione passiva, per essere stato ceduto il credito per atto tra vivi prima del decesso, ragione per la quale il credito non sarebbe mai caduto in successione.
Ora, quanto al primo motivo di opposizione, come si legge nel contratto, la cessione è avvenuta a titolo gratuito in quanto:
pagina 3 di 5 Risulta tuttavia inverosimile che l'odierno precettante opposto, ventitreenne al momento della cessione, avesse effettuato in favore del cedente un prestito di tale entità, da indurlo a cedere gratuitamente il credito così descritto nell'atto di cessione:
D'altra parte, per giurisprudenza risalente e di recente confermata, “deve ammettersi che anche il debitore ceduto … possa far valere la nullità della cessione, dal momento che essa viene ad incidere sul diritto del cessionario a ricevere la prestazione dovuta ed è quindi evidente l'interesse del debitore ad evitare di eseguire un pagamento che, una volta accertata l'invalidità del negozio di cessione, potrebbe essere riconosciuto non liberatorio (art. 1189 c.c.).” (Cass. 2001/1996, cfr. anche Cass. 27849/2024)
Parte opposta dal canto suo non ha preso in alcun modo posizione sulle circostanze che hanno accompagnato la stipula del contratto, né ha in alcun modo spiegato le ragioni della cessione, limitandosi ad affermare che “il credito attiene a un titolo passato in cosa giudicato e non più litigioso”.
Basta, tuttavia, confrontare la data della cessione con quella della pronuncia della sentenza per chiarire come si sia evidentemente trattato della cessione di un credito litigioso, in un caso in cui il difensore non solo esercitava nello stesso circondario, ma patrocinava addirittura la causa nella quale di detto credito si discuteva.
Ancora, l'opposto afferma che:
- “ancorche l'art 1231 c.c. preveda il divieto assoluto di cessione del credito litigioso tra cliente e avvocato anche per interposta persona, nel caso di specie parliamo di soggetti autonomi.”: ora, risulta evidente che IA padre e figlio sono soggetti autonomi, ciò che si contesta, infatti, è una cessione per interposta persona;
- “Sulla reale natura della cessione, potranno soccorrere i chiamati in giudizio di ossia gli eredi Pt_1 del cedente (chiamati in giudizio in maniera del tutto irrituale)”, ma detti chiamati nulla hanno detto in ordine alla reale natura della cessione;
- “L'eccezione di incedibilità non è stata nemmeno sollevata tempestivamente da all'esito della Pt_1 notifica della cessione avvenuta in data 31 marzo 2025”: tuttavia non è dato rinvenire un termine di decadenza per sollevare detta eccezione.
In definitiva, l'opposto non fornisce della cessione una ricostruzione diversa rispetto a quella ipotizzata dall'opponente, di una cessione per interposta persona in favore del difensore che ne stava patrocinando la causa.
pagina 4 di 5 Non può, quindi, che presumersi che si sia effettivamente trattato di un acquisto del padre per interposta persona, con conseguente nullità del contratto di cessione e difetto del diritto di procedere a esecuzione forzata in capo al precettante.
Le spese tra opponente e opposto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione.
Quanto ai restanti convenuti, deve evidenziarsi come la nullità del contratto venga spesa unicamente quale eccezione per paralizzare la pretesa esecutiva dell'opposto, mentre non viene avanzata alcuna pretesa nei confronti del cedente, difettando quindi un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con conseguente difetto di legittimazione passiva anche dei chiamati alla sua eredità, che pertanto hanno diritto alla refusione delle spese di lite, sia pure in misura ridotta in considerazione della scarsissima attività processuale compiuta e del contenuto dell'unico atto depositato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dichiara che AD UL non ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti di in forza del Parte_1 titolo speso con il precetto;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di , Controparte_1 CP_2 e
[...] Controparte_3
- condanna AD UL a rimborsare a le spese di Parte_1 lite, che si liquidano in € 4.500,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa;
- condanna a rimborsare a , Parte_1 Controparte_1
e le spese di lite, che si Controparte_2 Controparte_3 liquidano complessivamente in € 3.000,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa con distrazione in favore dell'avv. Eleonora Albieri dichiaratasi antistataria.
Milano, 28/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25223/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 NAPOLITANO FRANCESCO ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
(C.F. , Controparte_2 C.F._2 (C.F. ), Controparte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. ALBIERI ELEONORA
AD UL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AD IE C.F._4
CONVENUTO/I
pagina 1 di 5 [...]
[...]
Controparte_4
[...]
Conclusioni di parte attrice
Conclusioni di parte convenuta
e Controparte_2 Controparte_3
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, già , si oppone al precetto (per oltre Parte_1 Controparte_5 120.000 euro) notificatole da IU IA in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 3115/2025 del Tribunale di Roma, emessa il 25.2.2025 in favore di per un Parte_2 credito risarcitorio, da questi ceduto in corso di causa (il 4.9.2024) a IU IA, figlio dell'avvocato che lo difendeva nella stessa causa, lamentando, con motivi di opposizione qualificabili ex art. 615 c.p.c.:
a) il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente per essere nullo il contratto di cessione del credito da al precettante, in quanto stipulato in violazione dell'art. 1261 c.c., a mente del CP_2 quale “i magistrati dell'ordine giudiziario … gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori … non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni”.
Nella prospettazione dell'opponente, infatti, la cessione sarebbe avvenuta tra il creditore originario e il suo avvocato per interposta persona del figlio di questi.
b) la quantificazione delle somme precettate.
nel suo atto di citazione ha convenuto in giudizio, oltre al creditore precettante, anche Pt_1
, che tuttavia risulta deceduto il 10.2.2025, due settimane prima della Parte_2 pronuncia della sentenza spesa quale titolo esecutivo.
La notifica dell'atto di citazione risulta perfezionata nel luglio 2025 per compiuta giacenza, ma evidentemente inesistente per intervenuto decesso del notificando. Il padre del convenuto ha notiziato del decesso e parte attrice ha provveduto in autonomia “per economia processuale” a Pt_1 rinnovare la notifica dell'atto di citazione ai chiamati all'eredità di : , CP_2 Controparte_1
e . Controparte_3 Controparte_2
Questi ultimi, pur essendo stati evidentemente citati in giudizio in quanto chiamati all'eredità di
, ritenuto da litisonsorte necessario, si sono costituiti in proprio eccependo il CP_2 Pt_1 loro difetto di legittimazione passiva, per essere stato ceduto il credito per atto tra vivi prima del decesso, ragione per la quale il credito non sarebbe mai caduto in successione.
Ora, quanto al primo motivo di opposizione, come si legge nel contratto, la cessione è avvenuta a titolo gratuito in quanto:
pagina 3 di 5 Risulta tuttavia inverosimile che l'odierno precettante opposto, ventitreenne al momento della cessione, avesse effettuato in favore del cedente un prestito di tale entità, da indurlo a cedere gratuitamente il credito così descritto nell'atto di cessione:
D'altra parte, per giurisprudenza risalente e di recente confermata, “deve ammettersi che anche il debitore ceduto … possa far valere la nullità della cessione, dal momento che essa viene ad incidere sul diritto del cessionario a ricevere la prestazione dovuta ed è quindi evidente l'interesse del debitore ad evitare di eseguire un pagamento che, una volta accertata l'invalidità del negozio di cessione, potrebbe essere riconosciuto non liberatorio (art. 1189 c.c.).” (Cass. 2001/1996, cfr. anche Cass. 27849/2024)
Parte opposta dal canto suo non ha preso in alcun modo posizione sulle circostanze che hanno accompagnato la stipula del contratto, né ha in alcun modo spiegato le ragioni della cessione, limitandosi ad affermare che “il credito attiene a un titolo passato in cosa giudicato e non più litigioso”.
Basta, tuttavia, confrontare la data della cessione con quella della pronuncia della sentenza per chiarire come si sia evidentemente trattato della cessione di un credito litigioso, in un caso in cui il difensore non solo esercitava nello stesso circondario, ma patrocinava addirittura la causa nella quale di detto credito si discuteva.
Ancora, l'opposto afferma che:
- “ancorche l'art 1231 c.c. preveda il divieto assoluto di cessione del credito litigioso tra cliente e avvocato anche per interposta persona, nel caso di specie parliamo di soggetti autonomi.”: ora, risulta evidente che IA padre e figlio sono soggetti autonomi, ciò che si contesta, infatti, è una cessione per interposta persona;
- “Sulla reale natura della cessione, potranno soccorrere i chiamati in giudizio di ossia gli eredi Pt_1 del cedente (chiamati in giudizio in maniera del tutto irrituale)”, ma detti chiamati nulla hanno detto in ordine alla reale natura della cessione;
- “L'eccezione di incedibilità non è stata nemmeno sollevata tempestivamente da all'esito della Pt_1 notifica della cessione avvenuta in data 31 marzo 2025”: tuttavia non è dato rinvenire un termine di decadenza per sollevare detta eccezione.
In definitiva, l'opposto non fornisce della cessione una ricostruzione diversa rispetto a quella ipotizzata dall'opponente, di una cessione per interposta persona in favore del difensore che ne stava patrocinando la causa.
pagina 4 di 5 Non può, quindi, che presumersi che si sia effettivamente trattato di un acquisto del padre per interposta persona, con conseguente nullità del contratto di cessione e difetto del diritto di procedere a esecuzione forzata in capo al precettante.
Le spese tra opponente e opposto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione.
Quanto ai restanti convenuti, deve evidenziarsi come la nullità del contratto venga spesa unicamente quale eccezione per paralizzare la pretesa esecutiva dell'opposto, mentre non viene avanzata alcuna pretesa nei confronti del cedente, difettando quindi un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con conseguente difetto di legittimazione passiva anche dei chiamati alla sua eredità, che pertanto hanno diritto alla refusione delle spese di lite, sia pure in misura ridotta in considerazione della scarsissima attività processuale compiuta e del contenuto dell'unico atto depositato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dichiara che AD UL non ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti di in forza del Parte_1 titolo speso con il precetto;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di , Controparte_1 CP_2 e
[...] Controparte_3
- condanna AD UL a rimborsare a le spese di Parte_1 lite, che si liquidano in € 4.500,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa;
- condanna a rimborsare a , Parte_1 Controparte_1
e le spese di lite, che si Controparte_2 Controparte_3 liquidano complessivamente in € 3.000,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa con distrazione in favore dell'avv. Eleonora Albieri dichiaratasi antistataria.
Milano, 28/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini
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