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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/12/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3714/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 3714/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. ORLANDINI GLENDA Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. MARCORI ROBERTA CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di aver contratto matrimonio in Castelfranco di Sotto (PI), il 11/07/1992 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castelfranco di Sotto
Anno 1992, Parte 2, Serie A, n. 21. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
pagina 1 di 4 Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento, ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Castelfranco di Sotto (PI) e
[...] trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castelfranco di Sotto Anno 1992 parte
2, Serie A, n. 21. Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) Il Sig. continuerà ad abitare nella dimora coniugale ubicata nel Comune di CP_2
Castelfranco di Sotto, in Via di Pantanino, n. 25, unitamente ai mobili, arredi ed elettrodomestici ivi rimasti e si obbligherà a consegnare alla Sig.ra i seguenti CP_1 mobili ed elettrodomestici nel momento in cui la medesima ne farà richiesta:
l'aspirapolvere, la macchina bianca del caffè Lavazza, la credenza della cucina, i due mobiletti del bagno, la tv del salotto, il mobile della camerina ricevuto in regalo, il mobile inutilizzato di una sala posto fuori casa. Per quanto riguarda l'asciugatrice, il Sig. si CP_2 obbliga a tenerla a disposizione della figlia ed a consegnargliela in regalo qualora Per_1 la stessa ne faccia richiesta.
3) La sig.ra entro 30 giorni dalla firma del ricorso introduttivo, trasferirà la propria CP_1 residenza presso altro immobile sito nel Comune di Castelfranco di Sotto e, dalla medesima, condotto in locazione.
4) Il sig. si obbliga a pagare alla sig.ra l'assegno di mantenimento pari ad CP_2 CP_1 euro 150,00 euro mensili, somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, da corrispondere, a partire dal 5 novembre 2025, mediante bonifico sul conto pagina 2 di 4 corrente intestato alla Sig.ra avente iban [...], CP_1 acceso preso . CP_3
5) Le parti sono d'accordo che la Sig.ra ha diritto di ricevere la metà del TFR netto CP_1 del Sig. rimasto in azienda e maturato dal 01.02.2010 sino al momento CP_2 dell'effettiva liquidazione e quindi previa detrazione del 50% delle tasse e/o imposte che saranno applicate sul TFR lordo sia dal datore di lavoro al momento della liquidazione, sia dallo Stato anche negli anni successivi alla liquidazione, anche se saranno richieste unicamente al Sig. Le parti, precisano, ai fini del calcolo al momento della CP_2 liquidazione del TFR Lordo rimasto in azienda, che il TFR lordo del Sig. maturato CP_2 dal 01.02.2010 al 31.12.2024 e rimasto in azienda ammonta ad Euro 21.861,39 (cifra risultante dalla Certificazione Unica 2025, doc. 8). Quindi, tenuto conto di quanto sopra, il
Sig. (cedente) dichiara di cedere alla Sig.ra (cessionaria), la somma di CP_2 CP_1 denaro pari al 50% del proprio TFR netto rimasto in azienda, maturato dal 01.02.2010 sino al momento della liquidazione, ed all'uopo ordina al proprio datore di lavoro (terzo ceduto- attualmente di corrispondere direttamente alla Sig.ra Controparte_4 [...] detta somma, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla medesima avente CP_1 iban [...]. Analogo diritto viene riconosciuto alla Sig.ra su eventuali anticipi del TFR richiesti dal Sig. al proprio datore di lavoro, CP_1 CP_2 prima del pensionamento e/o della liquidazione finale del TFR. La Sig.ra anche a CP_1 mezzo del proprio legale, si obbliga a notificare al terzo ceduto la copia autentica del presente accordo di separazione e divorzio unitamente al consequenziale provvedimento del
Tribunale. La Sig.ra una volta ricevuta la somma a titolo di TFR, lo comunicherà CP_1 al Sig. Qualora la cessione di parte del TFR non andasse a buon fine o il debitore CP_2 ceduto si rifiutasse di pagare quanto sovra convenuto direttamente alla Sig.ra il CP_1
Sig. sarà comunque obbligato a corrispondere alla Sig.ra il 50% del TFR CP_2 CP_1 netto ricevuto, di spettanza della Sig.ra Qualora, in tempo successivo alla CP_1 liquidazione del TFR, il Sig. dovesse versare ulteriori imposte sulla quota TFR CP_2 ceduta, queste saranno pagate dalla Sig.ra anche mediante compensazione con CP_1
l'assegno mensile di mantenimento, previa comunicazione alla Sig.ra di tutta la CP_1 documentazione fiscale del Sig. che accerti l'esistenza di ulteriori tasse dovute CP_2 esclusivamente sulla quota ceduta.
pagina 3 di 4 6) Il Sig. manterrà il possesso dell'auto Opel Mokka di sua proprietà mentre si obbliga CP_2
a cedere l'Auto Opel Corsa targata DY475XX alla Sig.ra mediante passaggio di CP_1 proprietà da regolarizzare nelle opposite sedi e i cui costi di trasferimento saranno a carico della Sig.ra Le tasse automobilistiche (bolli) arretrate relative all'auto Opel Corsa CP_1
e non pagate alla firma del presente atto, rimarranno a carico del Sig. CP_2
7) Il Sig. si obbliga a corrispondere, altresì, alla Sig.ra la somma di Euro CP_2 CP_1
2.000,00 (duemila) a titolo di conguaglio per la differenza di valore tra le auto, mediante 20 rate di € 100,00 mensili, scadenti il 20 di ogni mese, a partire dalla data di passaggio di proprietà dell'auto Opel Corsa.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Spese di lite compensate.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 18.12.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 3714/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. ORLANDINI GLENDA Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. MARCORI ROBERTA CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di aver contratto matrimonio in Castelfranco di Sotto (PI), il 11/07/1992 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castelfranco di Sotto
Anno 1992, Parte 2, Serie A, n. 21. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
pagina 1 di 4 Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento, ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Castelfranco di Sotto (PI) e
[...] trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castelfranco di Sotto Anno 1992 parte
2, Serie A, n. 21. Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) Il Sig. continuerà ad abitare nella dimora coniugale ubicata nel Comune di CP_2
Castelfranco di Sotto, in Via di Pantanino, n. 25, unitamente ai mobili, arredi ed elettrodomestici ivi rimasti e si obbligherà a consegnare alla Sig.ra i seguenti CP_1 mobili ed elettrodomestici nel momento in cui la medesima ne farà richiesta:
l'aspirapolvere, la macchina bianca del caffè Lavazza, la credenza della cucina, i due mobiletti del bagno, la tv del salotto, il mobile della camerina ricevuto in regalo, il mobile inutilizzato di una sala posto fuori casa. Per quanto riguarda l'asciugatrice, il Sig. si CP_2 obbliga a tenerla a disposizione della figlia ed a consegnargliela in regalo qualora Per_1 la stessa ne faccia richiesta.
3) La sig.ra entro 30 giorni dalla firma del ricorso introduttivo, trasferirà la propria CP_1 residenza presso altro immobile sito nel Comune di Castelfranco di Sotto e, dalla medesima, condotto in locazione.
4) Il sig. si obbliga a pagare alla sig.ra l'assegno di mantenimento pari ad CP_2 CP_1 euro 150,00 euro mensili, somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, da corrispondere, a partire dal 5 novembre 2025, mediante bonifico sul conto pagina 2 di 4 corrente intestato alla Sig.ra avente iban [...], CP_1 acceso preso . CP_3
5) Le parti sono d'accordo che la Sig.ra ha diritto di ricevere la metà del TFR netto CP_1 del Sig. rimasto in azienda e maturato dal 01.02.2010 sino al momento CP_2 dell'effettiva liquidazione e quindi previa detrazione del 50% delle tasse e/o imposte che saranno applicate sul TFR lordo sia dal datore di lavoro al momento della liquidazione, sia dallo Stato anche negli anni successivi alla liquidazione, anche se saranno richieste unicamente al Sig. Le parti, precisano, ai fini del calcolo al momento della CP_2 liquidazione del TFR Lordo rimasto in azienda, che il TFR lordo del Sig. maturato CP_2 dal 01.02.2010 al 31.12.2024 e rimasto in azienda ammonta ad Euro 21.861,39 (cifra risultante dalla Certificazione Unica 2025, doc. 8). Quindi, tenuto conto di quanto sopra, il
Sig. (cedente) dichiara di cedere alla Sig.ra (cessionaria), la somma di CP_2 CP_1 denaro pari al 50% del proprio TFR netto rimasto in azienda, maturato dal 01.02.2010 sino al momento della liquidazione, ed all'uopo ordina al proprio datore di lavoro (terzo ceduto- attualmente di corrispondere direttamente alla Sig.ra Controparte_4 [...] detta somma, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla medesima avente CP_1 iban [...]. Analogo diritto viene riconosciuto alla Sig.ra su eventuali anticipi del TFR richiesti dal Sig. al proprio datore di lavoro, CP_1 CP_2 prima del pensionamento e/o della liquidazione finale del TFR. La Sig.ra anche a CP_1 mezzo del proprio legale, si obbliga a notificare al terzo ceduto la copia autentica del presente accordo di separazione e divorzio unitamente al consequenziale provvedimento del
Tribunale. La Sig.ra una volta ricevuta la somma a titolo di TFR, lo comunicherà CP_1 al Sig. Qualora la cessione di parte del TFR non andasse a buon fine o il debitore CP_2 ceduto si rifiutasse di pagare quanto sovra convenuto direttamente alla Sig.ra il CP_1
Sig. sarà comunque obbligato a corrispondere alla Sig.ra il 50% del TFR CP_2 CP_1 netto ricevuto, di spettanza della Sig.ra Qualora, in tempo successivo alla CP_1 liquidazione del TFR, il Sig. dovesse versare ulteriori imposte sulla quota TFR CP_2 ceduta, queste saranno pagate dalla Sig.ra anche mediante compensazione con CP_1
l'assegno mensile di mantenimento, previa comunicazione alla Sig.ra di tutta la CP_1 documentazione fiscale del Sig. che accerti l'esistenza di ulteriori tasse dovute CP_2 esclusivamente sulla quota ceduta.
pagina 3 di 4 6) Il Sig. manterrà il possesso dell'auto Opel Mokka di sua proprietà mentre si obbliga CP_2
a cedere l'Auto Opel Corsa targata DY475XX alla Sig.ra mediante passaggio di CP_1 proprietà da regolarizzare nelle opposite sedi e i cui costi di trasferimento saranno a carico della Sig.ra Le tasse automobilistiche (bolli) arretrate relative all'auto Opel Corsa CP_1
e non pagate alla firma del presente atto, rimarranno a carico del Sig. CP_2
7) Il Sig. si obbliga a corrispondere, altresì, alla Sig.ra la somma di Euro CP_2 CP_1
2.000,00 (duemila) a titolo di conguaglio per la differenza di valore tra le auto, mediante 20 rate di € 100,00 mensili, scadenti il 20 di ogni mese, a partire dalla data di passaggio di proprietà dell'auto Opel Corsa.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Spese di lite compensate.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 18.12.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
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